Rifiuti abbandonati su strada, concessionario obbligato a rimozione
Rifiuti
Respinto dal Giudice amministrativo il ricorso contro l'ordinanza comunale che impone al gestore della rete autostradale di rimuovere i rifiuti contenenti amianto abbandonati in una piazzola del raccordo autostradale.
Il Tar di Salerno (sentenza 2311/2016) ha così applicato l'articolo 4 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada), norma che impone ai proprietari e ai concessionari delle strade di provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze, "allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione".
Essendo incontestato che i rifiuti lungo il percorso stradale possano costituire un pericolo alla sicurezza stradale, la disciplina si applica a prescindere da qualsiasi accertamento del dolo o della colpa.
In quanto norma speciale di settore, l'articolo 14 del Dlgs 285/1992 può ritenersi derogato solo da altra norma speciale che espressamente la privi della sua efficacia. Ma questo non è il caso del Dlgs 152/2006 che non contempla alcuna previsione specifica per quel che riguarda la sicurezza stradale.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Abbandono su piazzola autostradale - Concessionario - Ordinanza comunale di rimozione - Articolo 14, Dlgs 285/1992 - Sicurezza stradale - Normativa speciale - Applicabilità
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941