News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 8 novembre 2016

Rifiuti abbandonati su strada, concessionario obbligato a rimozione

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Rifiuti abbandonati su strada, concessionario obbligato a rimozione

Respinto dal Giudice amministrativo il ricorso contro l'ordinanza comunale che impone al gestore della rete autostradale di rimuovere i rifiuti contenenti amianto abbandonati in una piazzola del raccordo autostradale.

 

Il Tar di Salerno (sentenza 2311/2016) ha così applicato l'articolo 4 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada), norma che impone ai proprietari e ai concessionari delle strade di provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze, "allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione".

 

Essendo incontestato che i rifiuti lungo il percorso stradale possano costituire un pericolo alla sicurezza stradale, la disciplina si applica a prescindere da qualsiasi accertamento del dolo o della colpa.

 

In quanto norma speciale di settore, l'articolo 14 del Dlgs 285/1992 può ritenersi derogato solo da altra norma speciale che espressamente la privi della sua efficacia. Ma questo non è il caso del Dlgs 152/2006 che non contempla alcuna previsione specifica per quel che riguarda la sicurezza stradale.

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Dlgs 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo Codice della strada - Stralcio

Sentenza Tar Campania 20 ottobre 2016, n. 2311

Rifiuti - Abbandono su piazzola autostradale - Concessionario - Ordinanza comunale di rimozione - Articolo 14, Dlgs 285/1992 - Sicurezza stradale - Normativa speciale - Applicabilità

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