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Decisione Commissione Ue 2018/666/Ue

Proroga dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel ai prodotti vernicianti per esterni e interni - Modifica della decisione 2014/312/Ue

Ultima versione disponibile al 13/11/2024

Commissione europea

Decisione 27 aprile 2018, n. 2018/666/Ue

(Guue 2 maggio 2018 n. L 111)

Decisione che modifica la decisione 2014/312/Ce per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai prodotti vernicianti per esterni e per interni

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue)1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) La validità degli attuali criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue ai prodotti vernicianti per esterni e per interni e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti nella decisione n. 2014/312/Ue della Commissione2 , scade il 28 maggio 2018.

(2) È stata effettuata una valutazione al fine di confermare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalla decisione 2014/312/Ue. È opportuno pertanto prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti di valutazione e di verifica.

(3) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2014/312/Ue.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione 2014/312/Ue è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo "prodotti vernicianti per esterni e per interni" e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2022."

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2018

Note ufficiali

1.

Gu L 27 del 30 gennaio 2010, pag. 1.

2.

Decisione 2014/312/Ue della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (Gu L 164 del 3 giugno 2014, pag. 45).

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