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Normativa Vigente

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Dm Finanze 12 aprile 2018

Autorizzazione alla riscossione tramite ruolo dei crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici ambientali (Csea)

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto 12 aprile 2018

(Gu 21 aprile 2018 n. 93)

Autorizzazione alla riscossione tramite ruolo dei crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici ambientali (Csea)

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto in particolare il comma 3-bis, dell'articolo 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto l'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, ha disposto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico, denominato Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

Visto l'articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in base al quale, dal 1° gennaio 2018, la denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico" è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (Arera);

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, recante disciplina delle casse conguaglio prezzi, il quale prevede che alla riscossione delle quote dovute alle casse e non versate, si provvede secondo le disposizioni del Testo unico 14 aprile 1910, n. 639, in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;

Visto il proprio decreto 1° giugno 2016, recante approvazione dello statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali;

Visto, in particolare, l'articolo 11 del decreto 1° giugno 2016 il quale dispone che la Cassa per i servizi energetici e ambientali succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici sostanziali e processuali nonché in tutti i compiti e funzioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Vista la nota n. 6069 del 5 luglio 2016, con la quale la Cassa per i servizi energetici e ambientali ha chiesto di poter continuare a riscuotere i propri crediti a mezzo ruolo, come già effettuato dalla precedente Cassa conguaglio per il settore elettrico o, in subordine, di essere autorizzata alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999;

Viste le note del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 93530 del 2 dicembre 2016 e n. 75825 del 24 aprile 2017;

Vista la nota n. 845 dell'11 gennaio 2018 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, nella considerazione che, benché la norma sia riferita alle società per azioni a partecipazione pubblica, la ratio della stessa è da ritenersi volta a potervi ricomprendere anche gli enti pubblici economici, in mancanza di una loro esplicita esclusione e in ossequio ai principi di ragionevolezza e di parità di trattamento, nonché di semplificazione;

Considerato che la Cassa per i servizi energetici e ambientali è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, in quanto relativi all'attività di erogazione di contributi agli operatori dei settori interessati secondo le regole emanate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nonché in considerazione delle finalità richiamate nel citato articolo 1, comma 670, della legge n. 208 del 2015;

Considerato, infine, che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, relativi alle componenti tariffarie e agli oneri di sistema, nei confronti degli operatori dei settori interessati.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2018

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