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Circolare MinInterno 5 Maggio 1998, n. 9

Dpr 37/1998 - Prevenzione incendi - Chiarimenti

Ministero dell'interno

Circolare 5 maggio, 1998, n. 9

(Gu 26 ottobre 1998 n. 250)

Oggetto: Dpr 12 Gennaio 1998, n. 37 - Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi Chiarimenti applicativi

 

— Ai sigg. Prefetti della Repubblica

— Al sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

— Al sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

— Al sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta

— Al sig, Comandante delle scuole centrali antincendi

— Al sig, Direttore del Centro studi ed esperienze antincendi

— Ai sigg. Ispettori aeroportuali dei servizi antincendi

— Ai sigg. Ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco

— Ai sigg. Comandanti provinciali dei vigili del fuoco

 

Premessa

Il decreto dei Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 pubblicato nella G.U, n. 57 del 10 marzo 1998, disciplina il procedimento per rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al n. 14 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei criteri principi e indicati all'art. 20 della stessa legge.

L'attuale disciplina dettata dalla legge luglio 1965. n. 966 e dal Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 vede che l'attivita' di controllo dei Comandi provinciali dei vigili dei fuoco sul rispetto delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi. sia articolata in due fasi coordinate.

— esame dei progetti di nuovi impianti e costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, finalizzato al rilascio di un parere di conformita' alla normativa di prevenzione incendi, visita sopralluogo per riscontrare anche sulla base di idonea documentazione tecnica, la rispondenza dell'opera realizzata al progetto approvato ed 2 rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza antincendio al fine del rilascio del Certificato.

Il Decreto del Ministro dell'interno del febbraio 1993, n. 284. costituente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha stabilito, come noto, in 365 giorni il termine per la conclusione del procedimento del rilascio del certificato di prevenzione incendi ed in 360 giorni il termine per il procedimento di deroga, mentre non ha disciplinato la fase procedimentale relativa all'esame dei progetti.

Nella predisposizione del regolamento sono tenute presenti le seguenti principali esigenze:

— stabilire termine per la conclusione del procedimento relativo all'esame dei progetti, correlato alla complessita' degli stessi e comunque non superiore a quello attualmente previsto dall'art. 13 del Dpr n. 577 del 1982.

— ridurre il termine di 365 giorni per la conclusione del procedimento per il rilascio del certificato;

— prevedere, in attesa del sopralluogo, la possibilita' di autorizzare in via provvisoria l'esercizio dell'attivita' ai soli fini antincendio, tramite la produzione da aperte dell'interessato di una dichiarazione attestante il rispetto della normativa antincendio;

— consentire il rinnovo del certificato senza l'obbligo per il Comando di effettuare il sopralluogo, estendendo in via generale la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 818 del 1984;

— semplificare il rilascio di autorizzazioni in deroga, decentrandolo agli Ispettorati regionale dei Vigili del fuoco e riducendo i termini procedimentali;

— prevedere una norma transitoria ai fini del passaggio dal regime del nulla osta provvisorio di cui all'art. 2 della legge n 818 del 1984, a quello del certificato di prevenzione incendi.

Tanto premesso si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sui contenuti del testo regolamentare al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle norme.

 

Chiarimenti ai vari articoli del Dpr 12 gennaio 1998, n. 37

 

Articolo 1

Oggetto del regolamento

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del regolamento.

Occorre precisare che :

a) e' finalizzato a disciplinare i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi, attribuiti in base alla vigente normativa, alla competenza dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo per il rilascio del certificato, al rinnovo di quest' ultimo, ed alle procedure relative all'autorizzazione, in deroga,

b) le attivita' cui si applica la disciplina del regolamento sono quelle riportate in allegato al Dm 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni;

c) la disciplina procedurale prevista dal regolamento non si applica a quelle attivita' industriali, che seppur ricomprese tra quelle di cui al Dm 16 febbraio 1982, ricadono nel settore delle attivita' a rischio di incidente rilevante soggette a notifica, ai sensi del Dpr 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche e integrazioni. Detta disciplina si applica invece alle attivita' industriali, ricomprese tra quelle dell'allegato al Dm 16 febbraio 1982, e soggette a dichiarazione, ai sensi del citato Dpr n. 175/1988.

d) le attivita' riportate negli allegati A e B del Dpr n. 689 del 1959, e non ricomprese tra quelle di cui al Dm 16 febbraio 1982, pur soggette ai controlli obbligatori da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 2 della legge 966 del 1965 e del Dpr N. 577 del 1982, non soggiacendo alla disciplina procedurale del regolamento.

e) Il comma 5, ha previsto altresÏ l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della funzione pubblica, nel quale siano stabilite:

— le modalita' di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti;

— il contenuto delle stesse;

— la documentazione da allegare;

— criteri per rendere uniforme lo svolgimento dei servizi resi dai Comandi Provinciali

Tale decreto (Dm 4 maggio 1998), in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale costituira' certamente un valido strumento per garantire l'uniformita' delle procedure favorendo la trasparenza e la speditezza dell'azione amministrativa.

 

Articolo 2

Parere di conformità

L'articolo 2 disciplina la fase procedurale relativa all'esame dei progetti ai fini del rilascio, del parere di conformita' degli stessi alle specifiche regole tecniche o in mancanza, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi.

Al riguardo, il decreto 4 maggio 1998 nel dettagliare la documentazione da allegare alla domanda di esame progetto, stabilisce anche i criteri tecnici generali da seguire in mancanza di una, specifica regola tecnica.

Si precisa che il procedimento di esame del progetto non potra' essere avviato dal Comando se la domanda non e' corredata di tutti gli allegati indicati nel decreto 4 maggio 1998, e pertanto necessita che ciascun Comando si organizzi al fine di:

— dare la massima informazione all'utenza in via preventiva, sugli atti da allegare all'istanza;

— fare effettuare dal personale dell'Ufficio prevenzione una istruttoria formale della domanda per verificare la sua completezza documentale, prima che la stessa venga assegnata per l'esame tecnico

Nel caso si renda necessario, in fase di esame tecnico, chiedere integrazione della documentazione presentata, il regolamento prevede in tale e per una sola volta, l'interruzione del termine che riprendera' per intero a decorrere dalla data di perfezionamento della richiesta medesima

La questione dei termini entro cui concludere il procedimento Ë di fondamentale importanza, sia per l'organizzazione dell'ufficio che per il rapporto con l'utenza.

L'obiettivo principale regolamento e' quello di ridurre al minimo i tempi di risposta dell'Amministrazione pertanto il termine di conclusione del procedimento di 45 giorni deve essere considerato superabile solo in casi di comprovata necessita' qualora la pratica proposta all'esame progetto, richieda studi, ricerche ed approfondimenti particolarmente lunghi.

Di tale specifica esigenza il Comando dovra' dare formale notizia all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, anche per l'eventuale coinvolgimento dei progettisti.

Da ultimo si forniscono chiarimenti in merito alla seguente disposizione contenuta in calce al comma 2: "OVE IL COMANDO NON SI ESPRIMA NEI TERMINI PRESCRITTI, IL PROGETTO SI INTENDE RESPINTO"

Al riguardo, si premette che la disposizione in esame non impedisce al Comando di provvedere anche successivamente alla scadenza dei termini, ferme restando le eventuali responsabilita' in particolare, dei funzionari incaricati del procedimento.

Anzi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando ha il dovere di concludere, questa fase procedimentale pronunciandosi sulla conformita' del progetto alla normativa antincendio. Il disposto ha il solo scopo di qualificare il comportamento omissivo dell'Amministrazione come un provvedimento negativo (silenzio-rifiuto) al fine di tutelare il soggetto interessato.

Quest'ultimo, a seguito della scadenza del termine di cui all'articolo 2 del Dpr n. 37/1998, puo', entro i successivi 60 giorni, adire al giudice amministrativo per far dichiarare illegittimo tale comportamento omissivo. (Consiglio di Stato, sentenza 1331/1997).

Da quanto sopra emerse l'importanza che È stata riservata alla fase procedimentale relativa al parere di conformita' sul progetto: infatti la mancata espressione di detto parere non permette di avviare, la successiva fase procedurale finalizzata al rilascio dei certificato di prevenzione incendi, ne' consente all'interessato di presentare la dichiarazione per l'avvio dall'attivita', prevista dall'articolo 3 comma 5.

 

Articolo 3

Rilascio del certificato di prevenzioni incendi

L'articolo 3 disciplina la procedura per rilascio del certificato di prevenzione incendi, previo accertamento — sopralluogo prevede altresÏ la possibilit¦ per l'interessato di presentare, in attesa del sopralluogo, una dichiarazione attestante il rispetto della normativa di sicurezza antincendio, finalizzata all'esercizio provvisorio dell'attivita' stessa.

La suddetta dichiarazione costituisce la sostanziale innovazione del regolamento, in quanto consente all'interessato, ai fini antincendio e senza ulteriori incombenze e costi aggiuntivi, di avviare l'attivit¦ purche' risulti presentata al Comando domanda di sopralluogo, completa della prevista documentazione.

Infatti come meglio precisato nel decreto 4 maggio 1998, ove a tra l'altro e' previsto un fac-simile di dichiarazione, le certificazioni di conformita' da presentare a corredo della predetta dichiarazione sono le stesse che devono essere prodotte in allegato alla domanda. di sopralluogo.

Da quanto sopra consegue che e' opportuno ed utile per l'interessato presentare unitamente alla domanda di sopralluogo anche la predetta dichiarazione, che, garantisce in via amministrativa la possibilita' di avviare da subito l'esercizio dell'attivita' ai fini antincendio.

Il comma 6, al fine di evitare duplicazioni stabilisce che il sopralluogo effettuato dal Comando nell'ambito di organi collegiali previsti dalla vigente normativa, e' da ritenersi comprensivo degli accertamenti di cui al comma 2, ne consegue che i termini da rispettare sono quelli definiti dalle vigenti disposizioni per gli organi in parola.

Al riguardo si riportano alcuni degli organi collegiali ove e' chiamato a partecipare il Comando.

— Locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento:

Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S.)

— Depositi di oli minerali e g.p.l. autorizzati dalle Prefetture:

Commissione nominata dal Prefetto

— Fabbriche, deposito e rivendite di esplosivi

Commissione tecnica nominata dal Prefetto (art. 49 del T.U.L.P.S.)

 

Articolo 4

Rinnovo del certificato di prevenzione incendi

L'articolo 4 semplifica la Procedura di rinnovo del certificato di prevenzione incendi stabilendo che il Comando provinciale dei Vigili del fuoco prevede, senza l'effettuazione del sopralluogo, sulla base della seguente documentazione allegata all'istanza:

a) dichiarazione del responsabile dell'attivita' attestante che la situazione riscontrata dal Comando alla data di rilascio del certificato in scadenza non e' mutata e che durante l'esercito dell'attivita' ha osservato gli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento;

b) perizia giurata da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, attestante l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione. Pertanto, l'obbligo di produrre la suddetta perizia occorre solo per quelle attivit¦ dotate di sistemi ed impianti di protezione attiva antincendi.

In allegato al decreto 4 maggio 1998, sono riportati fac-simile di dichiarazione e di perizia giurata.

 

Articolo 5

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

L'articolo 5 disciplina i principali adempimenti sia gestionali che procedurali, finalizzati a garantire il corretto esercizio dell'attivita' ai fini antincendi:

a) mantenere in stato di efficacia i sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio, verificandoli con periodicita' ed effettuando la necessaria manutenzione;

b) assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell'attivita' e sulle misure di prevenzione e protezione adottare nonche' sulle precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio,

c) annotare in un apposito registro l'avvenuta effettuazione di quanto previsto alle precedenti lettere a) e b);

d) avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del regolamento in caso di modifiche che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) rientrano, in particolare, tra gli obblighi gia' sanciti dalla vigente legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e sono stati oggetto di specifiche disposizioni nel Dm 10 marzo 1998 (S.O.G.U. n. 81 del 7/4/1998). Pertanto i Comandi Provinciali dovranno indicare nel certificato di prevenzione incendi e sulla copia della dichiarazione di cui. all'art. 3. comma 5, del regolamento da restituire all'allegato, il rispetto di quanto previsto all'art. 4 del Dm 10 marzo 1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio.

 

Articolo 6

Procedimento di deroga

L'articolo 6 disciplina la nuova procedura per l'ottenimento della deroga al rispetto di disposizioni normative anzitutto, semplificando sostanzialmente quanto previsto dall'abrogato art. 21 del D P R. n. 577 del 1982.

L'attuale procedura e' stata totalmente decentrata a livello regionale, in quanto prevede che l'autorizzazione in deroga venga rilasciata dall'ispettore regionale od interregionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, previa acquisizione del parere del Comando dei vigili dei fuoco interessato e del Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi di cui all'art. 20 del citato Dpr n 577 del 1982.

Al fine di garantire l'osservanza di criteri uniformi, nel decreto di cui all'art. 1, comma 5, del regolamento, vengono fornite specifiche indicazioni sul contenuto della domanda di deroga e sulla documentazione da allegare, in particolare devono essere chiaramente indicate:

— le disposizioni normative cui si intende derogare,

— le caratteristiche dell'attivita' e/o i vincoli esistenti che impediscono, di ottemperare alle disposizioni normative cui si chiede di derogare,

— la valutazione dei rischi aggiuntivi conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni cui si chiede di derogare.

-le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, precedentemente valutato.

Quanto sopra per consentire una corretta valutazione delle misure di sicurezza alternative proposte.

 

Articolo 7

Nulla osta provvisorio

L'articolo 7 costituisce una norma transitoria ai fini del passaggio dal regime del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 819, a quello del certificato di prevenzione incendi da rilasciarsi secondo le procedure dal nuovo regolamento. A tale scopo Ë previsto che il Ministro dell'Interno, ove non gia' provveduto, emani entro 3 anni specifiche direttive per singole attivita' o gruppi di attivita', di cui all'allegato al Dm 16 febbraio 1982, ove siano stabilite le misure di adeguamento ed i termini temporali, per eliminare cosÏ con gradualita' i nulla osta tuttora Vigenti.

L'art. 4, comma 4, della legge 2 ottobre 1995, n. 437, ha prorogato la validita' dei nulla osta provvisori rilasciati, o in via di rilascio, sino alla. data di entrata in vigore del regolamento relativo alle procedure di prevenzione incendi, pertanto alla luce di quanto disposto all'art. 7, possono determinarsi le due seguenti situazioni:

a) L'attivita' per cui e' stato rilasciato il N.O.P. ha subito modifiche tali da comportare una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

In tale circostanza la validita' del N.O.P. e' da ritenersi decaduta e si applica il disposto dell'art. 5, comma 3, del regolamento che obbliga ad avviare le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, previa acquisizione del parere di conformita' sul progetto.

b) L'attivita' in regime del N.O.P. non ha subito le modifiche di cui alla precedente lettera a).

In tale circostanza la validit¦ dei N.O.P e' soggetta alle seguenti limitazioni

1) l'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio di cui all'art. 5 del regolamento

2) adeguamento dell'attivita' alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno entro, i termini temporali ivi previsti, secondo la vigente normativa in materia di prevenzione. Il regolamento precisa che le disposizioni di adeguamento, ove ancora non emanate devono essere adottate entro 3 anni. Si riportano in allegato le disposizioni normative in atto emanate dal Ministero dell'Interno, ove sono stabilite le misure di adeguamento per attivita' esistenti ed i termini temporali entro cui le stesse vanno attuate.

 

Articolo 8

Norme transitorie

L'articolo 8 consente di applicare la disciplina del regolamento a tutto le istanze presentate prima della data d� entrata in vigore dello stesso e per le quali non e' stato ancora provveduto, precisando che i relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, o dalla data di trasmissione della necessaria documentazione aggiuntiva richiesta dal Comando.

Si invitano, pertanto, i Comandi ad esaminare in tempi brevi tutte le domande pervenute prima del 10 maggio 1998, e tuttora inevase, al fine di richiedere le domande di documentazione integrativa, ove necessario, per poter applicare il nuovo regolamento.

Al riguardo si precisa che il rinnovo, dei certificati di prevenzione incendi a datare dal 10 maggio 1998, dovr¦ avvenire senza l'effettuazione del sopralluogo di verifica, previa acquisizione della specifica prevista dall'articolo 4 del regolamento.

 

Articolo 9

Abrogazioni

L'articolo 9 abroga le seguenti disposizioni normative:

A) Dpr n. 571 del 1982:

a1) disposizioni relative alle procedure di deroga ed alle relative competenze del Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi (art. 10, comma 5.; art. 1, comma 1, lettera d); art. 21);

a2) disposizioni relative all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi per manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, da effettuarsi in locali o luoghi aperti al pubblico sprovvisti di tale certificato (art. 15, comma 1, numero 5).

L'abrogazione dell'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le suddette manifestazioni, non fa venire meno l'attivita' di controllo sulla sicurezza antincendio espletata dai Comandi dei vigili del fuoco nell'Ambito delle Commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 dei R.D. 6 maggio 1940, n. 635,

Sono state abrogate le seguenti disposizioni della legge n. 818 del 1984:

b1) disposizioni sul nulla osta provvisorio in contrasto Cori quanto stabilito nel nuovo regolamento (art. 2, commi 5-6-7-8);

b2) disposizioni sul rinnovo dei certificati di prevenzione incendi di cui all'art. 4 della legge n. 818/1984, in quanto tale disciplina e' stata, completamente recepita nell'art. 4 del nuovo regolamento

I procedimenti ed il servizio di prevenzione incendi hanno assunto un interesse crescente da all'interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia nei rapporti con altri Enti ed Istituti. Questa Direzione generale confida in una puntuale e precisa collaborazione nell'espletamento delle funzioni e dei compiti connessi al servizio di prevenzione incendi. Particolare riguardo si impone nella scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel testo regolamentare e nel decreto 4 maggio 1998, segnatamente per quei profili che si rifanno a principi normativi di carattere generale come il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei vari procedimenti.

Analoga cura dovra' essere prestata nel predisporre i necessari servizi di informazione preventiva per l'utenza, nel rispetto dei principi generali sulla certezza del diritto ai fini del buon andamento dell'attivita' della Pubblica Amministrazione.

 

Allegato

Disposizioni normative vigenti che prevedono misure tecniche di adeguamento sulla sicurezza antincendio e relativi termini temporali di attuazione

 

disposizione — DM 16 maggio 1987 n. 246

attivita' (Dm 16 febbraio 1982) — 94 edifici civile abitazione

termine di adeguamento — 27 giugno 1992

proroga -

 

disposizione — DM 20 maggio 1992 n. 569

attivita' (Dm 16 febbraio 1982) — 90 ed. storici destinati a musei ecc.

termine di adeguamento — 4 marzo 1998

proroga -

 

disposizione — DPR 30 giugno 1995 n. 418

attivita' (Dm 16 febbraio 1982) — 90 ed storici destinati a biblioteca ecc.

termine di adeguamento — 7 ottobre 1993

proroga -

 

disposizione — DM 25 agosto 1992

attivita' (Dm 16 febbraio 1982) — 85 edilizia scolastica

termine di adeguamento — 31 dicembre 1999

proroga — legge 23 dicembre 1997 n. 649 Estensione privati legge 7 agosto 1997 n. 266

 

disposizione — DM 9 aprile 1994

attivita' (Dm 16 febbraio 1982) — 84 attivita' turistico-alberghiere

termine di adeguamento — 26 aprile 1999

proroga -

 

disposizione — DM 13 ottobre 1994

attivita' (Dm 16 febbraio 1982) — 4/b depositi di GPL con capacita' > 5 mc

termine di adeguamento — 12 novembre 2001

proroga -

 

disposizione — DM 18 maggio 1995

attivita' (Dm 16 febbraio 1982) — 22 depositi soluzioni idroalcooliche

termine di adeguamento — 9 giugno 2000

proroga -

disposizione — DM 19 agosto 1996

attivita' (Dm 16 febbraio 1982) — 83 locali di pubblico spettacolo

termine di adeguamento — 12 settembre 1999

proroga -

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