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Decreto direttoriale MinAmbiente 25 gennaio 2018

Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale - Allegato IX, parte A, punto 4, lettera B), Dlgs 4 settembre 2002, n. 262 - Articolo 6, Dlgs 41/2017

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 25 gennaio 2018

(Gu 8 febbraio 2018 n. 32)

Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

Il Direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico

Vista la direttiva 2000/14/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Visto il regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (Cee) n. 339/93;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/Ce concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";

Visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/Ce e con il regolamento (Ce) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161" ed in particolare l'articolo 6, che conferisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione delle caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Decreta:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche del corso rivolto al personale incaricato dei controlli di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41.

2. Il personale incaricato dei controlli che risulta, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 41/2017, già inserito nell'elenco degli ispettori degli organismi di certificazione autorizzati ad operare nell'ambito del decreto legislativo n. 262/2002 è tenuto alla frequenza dei corsi di cui al presente decreto.

Articolo 2

Enti formatori

1. I corsi di formazione in materia di acustica ambientale di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo n. 262/2002, sono tenuti dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

2. Gli enti formatori definiti al comma 1 sono autorizzati al rilascio dei crediti formativi di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo n. 262/2002.

Articolo 3

Durata dei corsi

1. I corsi di formazione di cui al presente decreto devono avere una durata minima di 24 ore, delle quali almeno 8 dovranno essere riservate ad esercitazioni pratiche.

2. La frequenza ai corsi è obbligatoria per la totalità della durata prevista al comma 1.

Articolo 4

Caratteristiche dei corsi e crediti formativi

1. I corsi di formazione devono essere tenuti da ispettori già qualificati dagli organismi di certificazione per operare nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 262/2002.

2. L'allegato I del presente decreto stabilisce le caratteristiche minime dei corsi, la relativa strutturazione in moduli e gli argomenti da trattare nell'ambito dei medesimi.

3. A ciascun modulo di cui si compone il corso corrisponde l'attribuzione di un credito formativo.

4. I programmi dei corsi devono consentire l'attribuzione di almeno 3 crediti formativi secondo quanto disposto nell'allegato I.

5. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati esclusivamente in modalità e-learning. Sono invece considerati validi corsi effettuati in blended-learning, da intendere come modalità di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza (e-learning) con attività di formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50% dell'intera durata del corso.

Articolo 5

Prova finale

1. Una volta completato il corso, i crediti formativi sono attribuiti dagli enti formatori di cui all'articolo 2 solo a seguito del superamento di una prova finale di verifica dell'apprendimento, con il rilascio di apposita documentazione riportante i contenuti del corso e gli esiti della stessa prova finale di verifica.

2. La prova finale di verifica di cui al comma 1 è costituita da almeno 30 quiz a risposta multipla, 10 per ognuno dei moduli, ivi compresi quelli previsti dallo schema riportato in allegato I, e si intende superata con almeno il 70% delle risposte corrette per ciascun modulo.

3. Per lo svolgimento della prova finale di verifica deve essere costituita una commissione esaminatrice composta dai docenti del corso e da un membro esterno designato dal Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente di commissione. I costi per lo svolgimento di tale funzione sono a carico dell'organismo di certificazione che ha erogato il corso.

3-bis. In casi eccezionali la partecipazione dei componenti della commissione alla prova finale puo' svolgersi in videoconferenza, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, secondo le modalità indicate dal presidente di commissione. In ogni caso l'utilizzo della videoconferenza è subordinato ai seguenti presupposti: l'aula nella quale si tiene la prova finale deve essere interamente visibile al fine di consentire il controllo sul corretto svolgimento dell'esame; i quiz a risposta multipla devono essere diversi per ogni candidato e la loro formulazione da parte della commissione deve essere previamente approvata dal presidente; la correzione dei quiz, alla presenza di tutti i membri della commissione, deve avvenire in videoconferenza.

4. Gli organismi di certificazione, in quanto enti formatori, devono conservare la documentazione relativa ai corsi effettuati anche al fine di consentire eventuali accertamenti da parte dell'Organismo nazionale di accreditamento nella fase di rilascio/mantenimento/rinnovo dell'accreditamento.

 

Roma, 25 gennaio 2018

Allegato I

1. I corsi di cui al presente decreto devono prevedere almeno tre moduli di 8 ore ciascuno per una durata totale minima di 24 ore.

2. I contenuti minimi dei corsi di formazione devono rispettare la tabella seguente:

Modulo I
Fondamenti di acustica
8 ore (1 credito formativo)
• il fenomeno sonoro: grandezze fondamentali;
• l'equazione del le onde;
• i livelli sonori;
• lo spettro sonoro;
• il sistema uditivo;
• l'audiogramma normale;
• la propagazione del rumore;
• l'attenuazione del rumore;
• curve di ponderazione;
• bande di frequenza (in ottave e in 1/3 di ottave);
• il rumore di fondo;
• livello di pressione sonora Lp;
• livello di potenza sonora Lw:
• coefficiente di correzione K1 del rumore di fondo;
• coefficiente di correzione K2 dell'ambiente di prova;
• materiali fonoassorbenti;
• l'isolamento acustico;
• la legge della massa;
• il potere fonoisolante;
• strumenti di misura.

 

Modulo II
La normativa di  riferimento
8 ore (1 credito formativo)
• direttive. leggi e decreti sull'emissione acustica ambientale delle macchine cd attrezzature destinate a funzionare all'aperto:
1) direttiva 2000/14/Ce sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
2) direttiva 2005/88/Ce che modifica la direttiva 2000/14/Ce sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti remissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
3) regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (Cee) n. 339/93;
4) Dlgs n. 262/2002 "Attuazione della direttiva 2000/14/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
5) Dm 24 luglio 2006 "Modifiche dell'allegato I - Parte b, del Dlgs 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno";
6) Dm 4 ottobre 2011 "Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
7) Dm 26 aprile 2013 "Definizione delle procedure e dei requisiti per 1'autorizzazione degli Organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformità ex articolo 12, comma 3, lettera a), del Dlgs n. 262/2002 di attuazione della direttiva 2000/14/Ce, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
8) Dlgs 17 febbraio 2017, n. 41 "Disposizioni per 1'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/Ce e con il regolamento (Ce) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161".
• normativa di base sull'emissione acustica per la determinazione del Livello di Potenza Sonora delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto:
1) En Iso 3744:1995 "Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane";
2) En Iso 3746:1995 "Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Survey method employing cm enveloping measurement surface over a reflecting plane";
• introduzione alle norme specifiche relativamente ai metodi di prova dell'emissione acustica per ciascun tipo di macchina ed attrezzatura;
• introduzione alle normative e linee guida sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (Iso), di definizione dei requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità;
• linee guida della Commissione europea sulla direttiva 2000/14/Ce "Documento di sintesi sulle linee guida per l'applicazione della direttiva 2000/14/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" (Isbn 92-894-3941-6);
• l'incertezza di misura;
• l' incertezza di produzione;
• l' incertezza estesa K e cenni sui metodi statistici indicati dalle norme tecniche e dalla linea guida europea.
Modulo III
Esercitazioni pratiche
8 ore (1 credito formativo)
• software per l'elaborazione delle misure;
• organizzazione dell'Organismo di Certificazione:
• procedure tecniche e check list relativi al Dlgs n. 262/2002 (direttiva 2000/14/Ce);
• dovranno essere effettuate almeno 4 prove complessive su almeno diversi tipi di macchine tra le 57 elencate nell'allegato 1, parte A, del Dlgs n. 262/2002, di cui almeno una soggetta ai limiti di emissione acustica. Le prove, in affiancamento ad ispettori già qualificati o a tecnici competenti in acustica ambientale, devono prevedere:
1) l'uso degli strumenti e dei software per la determinazione del livello di potenza sonora e la rilevazione delle condizioni meteo;
2) le modalità per la valutazione dell'incertezza;
3) la predisposizione del rapporto di prova.

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