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Dm Ambiente 19 febbraio 2002

Approvazione del regolamento dell'area marina protetta del promontorio di Portofino

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 19 febbraio 2002

(Gu 23 maggio 2002 n. 119)

Approvazione del regolamento dell'area marina protetta del promontorio di Portofino

Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare e, in particolare, gli articoli 27 e 28 come modificati dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare, gli articoli 18 e 19 come successivamente modificati;

Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 357, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Portofino", 26 aprile 1999;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, 22 giugno 1999, di affidamento in gestione dell'area marina protetta denominata "Portofino" alla Provincia di Genova, al Comune di Camogli, al Comune di Portofino, al Comune di Santa Margherita Ligure e all'Università di Genova successivamente costituitisi nel consorzio di gestione denominato "Area marina protetta del promontorio di Portofino";

Visti lo statuto e l'atto di costituzione del consorzio di gestione dell'area marina protetta del promontorio di Portofino del 2 ottobre 1999;

Considerata l'attività istruttoria preliminare svolta dalla segreteria tecnica per le aree marine protette;

Visto il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta di Portofino, formulato e adottato, nelle sedute del 4 e 5 settembre 2001, dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea del consorzio di gestione del area marina protetta del promontorio di Portofino;

Visto il parere espresso dalla commissione di riserva nella seduta del 12 settembre 2001 sul regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta di Portofino;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, e, in particolare l'articolo 7, comma 3;

Visto il parere n. 215/01 emesso dal Consiglio di Stato — Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 dicembre 2001;

Considerato opportuno recepire le osservazioni formulate dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato con il parere n. 215/01;

Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta di Portofino formulato e adottato dal consorzio di gestione dell'area marina protetta del promontorio di Portofino;

Decreta:

1. È approvato l'allegato regolamento di esecuzione del decreto del Ministro dell'ambiente di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Portofino", 26 aprile 1999 e di organizzazione della medesima, formulato e adottato dal consorzio di gestione dell'area marina protetta del promontorio di Portofino.

Roma, 19 febbraio 2002

 

Allegato di cui all'articolo 1

Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta di "Portofino"

Titolo I

Organizzazione dell'area marina protetta

Articolo 1

Oggetto

l. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente, 26 aprile 1999, di istituzione dell'area marina naturale protetta denominata "Portofino" dà esecuzione allo stesso e disciplina l'organizzazione della medesima area.

Articolo 2

Organi dell'area marina protetta

l. Sono organi dell'area marina protetta:

il responsabile dell'area marina protetta;

la commissione di riserva;

il comitato tecnico scientifico.

Articolo 3

Responsabile dell'area marina protetta

1. Il responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato dal soggetto gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione.

2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito per tre anni sulla base di un contratto redatto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. L'incarico è rinnovabile.

4. Al responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:

a) curare l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;

b) curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta;

c) predisporre una relazione annuale sulla gestione e sul funzionamento dell'area marina protetta da inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le eventuali osservazioni formulate dalla commissione di riserva;

d) raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto gestore, con la commissione di riserva e con il comitato tecnico scientifico;

e) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

f) promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali e comunitari e privati;

g) promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;

h) predisporre ed aggiornare l'inventario dei beni immobili e mobili del consorzio di pertinenza dell'area marina protetta;

i) qualsiasi altro compito affidato dal soggetto gestore.

5. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal soggetto gestore.

Articolo 4

Commissione di riserva

1. La commissione di riserva istituita presso il soggetto gestore affianca il medesimo nella gestione dell'area marina protetta, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento ed alla gestione della medesima.

In particolare esprime parere:

sulla proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e sulle eventuali proposte di modifica del medesimo;

sui programmi annuali di gestione;

sul bilancio preventivo e consuntivo;

sulla relazione annuale sul funzionamento dell'area marina protetta;

sulla richiesta di modifica della perimetrazione dell'area marina protetta e della relativa disciplina di tutela eventualmente avanzata dal soggetto gestore;

ogni qualvolta richiesto dal presente regolamento.

2. La commissione di riserva è convocata dal presidente ogniqualvolta lo ritenga necessano. Il presidente è, comunque, tenuto a convocare la commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

3. La convocazione della commissione di riserva avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

4. I verbali della commissione di riserva sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al soggetto gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Ai componenti della commissione di riserva viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.

Articolo 5

Comitato tecnico scientifico

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1999, è istituito il comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio, in materia tecnico-scientifica, al soggetto gestore ed agli organi dell'area marina protetta.

2. Il comitato tecnico scientifico è nominato dal soggetto gestore ed è composto da:

il responsabile dell'area marina protetta, che lo presiede;

un esperto qualificato designato dal soggetto gestore;

un esperto qualificato designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. I componenti del comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore ai tre anni. L'incarico può essere rinnovato.

Articolo 6

Contabilità e finanza

1. La finanza e la contabilità dell'area marina protetta si svolgono secondo le direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di Enti locali.

 

Titolo II

Disposizioni generali

Articolo 7

Delimitazione generale dell'area marina protetta

1. La delimitazione dell'area marina protetta di Portofino nonché la suddivisione in zone A, B e C è definita dal decreto del Ministero dell'ambiente, con allegata cartografia, del 26 aprile1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 giugno 1999, n. 131.

Articolo 8

Fascia di transito

1. La navigazione a motore nella fascia di mare prospiciente l'area marina protetta di Portofino, per una larghezza di 500 metri a partire dal confine dell'area marina protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima di dieci nodi, fatto salvo il transito dei mezzi impiegati per servizio pubblico navale di linea e dei centri d'immersione autorizzati, che potranno procedere ad una velocità di trasferimento non superiore a venti nodi e dei mezzi di sorveglianza.

 

Articolo 9

Divieti generali

1. All'interno dell'area marina protetta di Portofino, come sopra individuata, sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:

a) la libera navigazione, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente regolamento circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone dell'area marina protetta;

b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

d) l'introduzione di armi, esplosivi o di qualsiasi altro mezzo distruttivo e di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;

f) la pesca subacquea;

g) la pesca a strascico;

h) le immersioni subacquee, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente regolamento circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone di area marina protetta.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento circa le discipline di tutela nelle zone A, B e C dell'area marina protetta vigono i divieti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 26 aprile 1999.

Articolo 10

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

per natante: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario (articolo 1, lettera d), legge 11 febbraio 1971, n. 50, nel testo vigente);

per imbarcazione: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario (articolo 1, lettera c), legge 11 febbraio 1971, n. 50, nel testo vigente), e non superiore a 24 metri;

per nave da diporto: ogni unità avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;

per unità navale: genericamente ogni mezzo nautico come definito nell'articolo 136 del codice di navigazione;

per lunghezza fuori tutto: "la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari" (articolo 13, legge 11 febbraio 1971, n. 50, nel testo vigente);

per attività subacquea si intendono le visite guidate subacquee con e senza autorespiratore organizzate da imprese e associazioni con o senza partita IVA e immersioni subacquee con e senza autorespiratore effettuate da soggetti singoli;

per soggetti singoli in relazione all'attività subacquee si intendono le singole persone fisiche.

Articolo 11

Attività di sorveglianza

1. La sorveglianza dell'area marina protetta di Portofino è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 come modificato dall'articolo 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dalla Capitaneria di porto nonché dalle Polizie degli Enti locali, delegati nella gestione delle medesime aree protette.

2. L'attività di sorveglianza nell'area marina protetta di Portofino è coordinata dalla Capitaneria di porto.

Titolo III

Disciplina della balneazionie

Articolo 12

Disposizioni generali

1. La balneazione è vietata in zona A.

2. La balneazione è consentita nelle zone B e C dell'area marina protetta, nel rispetto delle ordinanze degli uffici circondariali marittimi.

Titolo IV

Disciplina dell'attività subacquea

Articolo 13

Disposizioni generali

1. Nella zona A è vietata l'attività subacquea.

2. Nella zona B l'attività subacquea senza autorespiratore è consentita; l'attività subacquea con autorespiratore è subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte del soggetto gestore, secondo quanto disposto dai successivi articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

3. Nelle zone C l'attività subacquea è libera, salva la facoltà del soggetto gestore di porre limitazioni volte ad assicurare la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali.

4. In tutta l'area marina protetta sono vietate le attività subacquee notturne, salvo specifiche autorizzazioni del soggetto gestore sulla base dei criteri individuati dal medesimo.

 

Articolo 14

Tipologia dell'utenza dell'attività subacquea in zona B

1. Nella zona B possono svolgere attività di visite guidate subacquee i seguenti soggetti se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 7, lettera e) del decreto ministeriale 26 aprile 1999:

a) imprese la cui ragione sociale prevede quale attività prevalente l'accompagnamento a subacquei;

b) associazioni senza scopo di lucro il cui statuto prevede espressamente lo svolgimento di attività subacquea a scopo didattico o ricreativo.

2. Il soggetto gestore può altresì autorizzare lo svolgimento di visite guidate subacquee da parte di imprese e/o associazioni che abbiano una comprovata esperienza nel settore, previo parere conforme della commissione di riserva, stabilendo, eventualmente, il possesso anche di ulteriori requisiti.

3. Possono, inoltre, svolgere attività subacquea i soggetti singoli secondo le modalità autorizzative di cui all'articolo 16.

Articolo 15

Modalità di autorizzazione delle imprese e delle associazioni per le visite guidate in zona B

1. Il soggetto gestore può rilasciare alle imprese e alle associazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e comma 2, che ne facciano richiesta, un'autorizzazione avente una durata non superiore ad un anno.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, viene rilasciata con le modalità ritenute necessarie dal soggetto gestore per assicurare la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali e una corretta programmazione delle attività subacquee.

3. Con l'autorizzazione vengono, inoltre, individuate le unità navali addette alle attività di visite guidate subacquee per un numero di unità non superiore a sei per ciascun soggetto autorizzato; le eventuali sostituzioni delle unità navali dovranno essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore.

4. Le unità navali autorizzate ai sensi del presente articolo non possono avere lunghezza superiore a dodici metri.

5. Il soggetto gestore potrà rinnovare, sino al 31 dicembre 2005, le autorizzazioni già rilasciate anteriormente alla data del 30 giugno 2001 alle unità navali di lunghezza superiore a dodici metri, per le quali non vi sia stato cambiamento di proprietà.

6. Il soggetto gestore dispone i criteri in base ai quali le vicende modificative od estintive riguardanti soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo debbono considerarsi ostative alla sopravvivenza dell'autorizzazione in capo al soggetto nuovo o modificato.

7. La violazione di quanto stabilito nell'autorizzazione e dal presente regolamento costituisce motivo di revoca delle stesse da parte del soggetto gestore.

8. Il rilascio delle suddette autorizzazioni può essere subordinato al pagamento di un corrispettivo monetario al soggetto gestore.

Articolo 16

Modalità di autorizzazione dei singoli soggetti per le immersioni subacquee in zona B

1. Il soggetto gestore può autorizzare immersioni subacquee di soggetti singoli, che effettuano l'immersione sia con natante sia da terra, fino ad un massimo di 90 subacquei al giorno.

2. Le immersioni subacquee, effettuate da un numero di natanti non superiore a 30, possono svolgersi secondo quanto previsto dall'articolo 19.

3. Le immersioni subacquee effettuate partendo da terra, senza supporto di natante di appoggio, potranno avere luogo esclusivamente nei seguenti siti: Punta Chiappa Levante, Dragone, Colombara.

4. Il soggetto gestore determina l'eventuale pagamento di un corrispettivo monetario per il rilascio delle suddette autorizzazioni.

Articolo 17

Registro delle visite guidate subacquee

1. Le imprese e le associazioni autorizzate ad effettuare immersioni devono riportare in un apposito registro, vidimato dall'autorità marittima e dal soggetto gestore, per ogni visita guidata, la data, il sito di immersione, gli estremi dei partecipanti e le guide responsabili dell'immersione.

2. I registri dovranno essere tenuti aggiornati a fine immersione ed esibiti a richiesta dell'autorità marittima e del soggetto gestore.

3. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore unicamente a scopo statistico e ai fini della tutela ambientale.

Articolo 18

Modalità di accesso, sosta e ormeggio in zona B per le attività subacquee con autorespiratore

1. La navigazione delle unità navali, autorizzate dal soggetto gestore, deve avvenire perpendicolarmente alla linea di costa e a velocità massima di 5 nodi al solo scopo di raggiungere i seguenti siti di ormeggio individuati e predisposti in sede di prima applicazione dal soggetto gestore:

a) due siti ad elevato interesse naturalistico, in cui è ammesso l'ormeggio ad una sola unità navale alla volta:

 

Latitudine

Longitudine

1) Isuela

44 gradi 19'233

09 gradi 08'670

2) Altare

44 gradi 18'330

09 gradi 11'804

b) diciotto siti di interesse naturalistico, in cui possono essere ormeggiate contemporaneamente 2 unità navali:

Latitudine

Longitudine

1) Punta Chiappa Levante

44 gradi 19'306

09 gradi 08'744

2) Punta della Targhetta

44 gradi 19'302

09 gradi 08'867

3) Grotta dell'Eremita

44 gradi 19'081

09 gradi 09'087

4) Punta della Torretta

44 gradi 18'754

09 gradi 10'056

5) Punta dell'Indiano

44 gradi 18'799

09 gradi 10'180

6) Dragone

44 gradi 18'697

09 gradi 10'545

7) Colombara

44 gradi 18'594

09 gradi 10'629

8) Secca Gonzatti

44 gradi 18'530

09 gradi 10'700

9) Targa Gonzatti

44 gradi 18'504

09 gradi 10'781

10) Scoglio del Raviolo

44 gradi 18'504

09 gradi 10'842

11) Testa del Leone

44 gradi 18'505

09 gradi 10'981

12) Scoglio del Diamante

44 gradi 18'487

09 gradi 11'112

13) Relitto Mohawk Deer

44 gradi 18'490

09 gradi 11'516

14) Cala Inglesi Est

44 gradi 18'460

09 gradi 11'270

15) Punta Vessinaro

44 gradi 18'253

09 gradi 11'901

16) Casa del Sindaco

44 gradi 18'178

09 gradi 12'179

17) Chiesa di San Giorgio

44 gradi 18'037

09 gradi 12'665

18) Faro

44 gradi 18'886

09 gradi 13'138

2. La sosta ai natanti e alle imbarcazioni delle imprese e delle associazioni autorizzate dal soggetto gestore e ai natanti dei subacquei privati è consentita per il tempo sufficiente per effettuare l'immersione.

3. Le modalità di accesso e di immersione nel sito dove è collocata la statua del "Cristo degli Abissi" saranno disciplinate dal soggetto gestore e dalla Capitaneria di porto.

4. Il soggetto gestore determina le modalità relative all'utilizzo degli ormeggi e l'importo dei corrispettivi economici.

Articolo 19

Modalità di svolgimento delle attività subacquee

1. Le immersioni devono svolgersi secondo quanto previsto dalla vigente normativa e, comunque, ad esclusione dei soggetti singoli, sempre alla presenza di una guida ogni cinque subacquei.

2. Il numero massimo di immersioni al giorno per ciascun sito è di 72, comprese le guide; in nessun caso possono essere ammessi più di 24 subacquei contemporaneamente su ciascun sito.

3. Le visite subacquee devono essere svolte secondo le seguenti modalità:

a) visite con non più di dodici subacquei per volta nel caso di imprese, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) e comma 2. Nei siti in cui è consentito l'ormeggio a due imbarcazioni contemporaneamente è ammesso l'ormeggio ad una sola imbarcazione se il numero di subacquei trasportati è di ventiquattro, qualora i documenti di bordo lo consentano;

b) visite con non più di sei subacquei nel caso di associazioni, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) e comma 2, e nel caso delle visite subacquee di soggetti singoli di cui all'articolo 14, comma 3.

4. Viene fatto divieto di eseguire e di far eseguire esercizi che prevedono contatto con il fondo marino.

Articolo 20

Programmazione e monitoraggio delle attività subacquee

1. Il soggetto gestore provvede alla programmazione ed al controllo delle attività subacquee previste dal presente regolamento, garantendo il rispetto dei limiti previsti dal presente titolo e delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il soggetto gestore effettua regolarmente il monitoraggio scientifico dei siti d'immersione, per verificare l'impatto ambientale.

3. Il soggetto gestore fornisce annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla commissione di riserva ed all'autorità marittima una relazione tecnica sullo stato ambientale dei siti e sul numero di immersioni che si effettuano in ciascun sito.

Il soggetto gestore concorda con i soggetti pubblici interessati le modalità per la trasmissione dei dati sui monitoraggi effettuati.

4. Il soggetto gestore, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2 e con parere conforme della commissione di riserva, può modificare le condizioni e i limiti per le attività subacquee.

Titolo V

Disposizioni per l'attività di pesca sportiva

Articolo 21

Disposizioni generali

1. L'attività di pesca sportiva è vietata nella zona A dell'area marina protetta. È consentita nelle zone B e C della medesima secondo quanto previsto dal presente titolo.

2. L'attività di pesca sportiva è subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte del soggetto gestore.

3. Al pescatore sportivo non è consentito catturare prede per un peso complessivo superiore a tre chilogrammi al giorno, limite superabile per la cattura di un singolo esemplare.

4. Sono vietate la cattura ed il prelievo di individui giovani come definiti dalla normativa vigente.

5. Sono altresì vietate gare di pesca sportiva.

Articolo 22

Tipologia dell'utenza per la pesca sportiva

l. Per lo svolgimento delle attività di pesca sportiva si individuano le seguenti utenze:

a) pescatori sportivi residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure di seguito nominati "residenti";

b) pescatori sportivi non residenti.

Articolo 23

Modalità di autorizzazioni per l'attività di pesca sportiva

l. Il soggetto gestore autorizza la pesca sportiva compatibilmente con le esigenze di conservazione e salvaguardia della risorsa ittica e della tutela dei fondali.

2. Il soggetto gestore in ogni caso, per la pesca con palangari, traina e nattelli, non può rilasciare complessivamente più di 120 autorizzazioni, contestualmente operative, di cui 80 nominali e 40 alle associazioni di pesca sportiva. Le autorizzazioni rilasciate a queste ultime devono prevedere un limite di 20 uscite ciascuna.

3. Le autorizzazioni possono essere annuali o semestrali.

4. Il pescatore sportivo è tenuto a portare con se l'autorizzazione e ad esibirla agli organi preposti alla sorveglianza e al controllo.

5. Il pescatore sportivo autorizzato nell'ambito di quanto previsto al comma 2 e all'articolo 24, comma 3, dovrà riportare su un apposito libretto, vidimato dal soggetto gestore la data, le ore di pesca, le zone di pesca, il tipo di pesca effettuata, la classificazione del pescato e il peso. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato a fine pesca ed esibito a richiesta al soggetto gestore. Il suddetto registro dovrà essere consegnato al soggetto gestore alla scadenza dell'autorizzazione.

6. Il soggetto gestore individua adeguate modalità di monitoraggio per la valutazione del prelievo complessivo della pesca sportiva.

7. Il soggetto gestore determina eventuali corrispettivi economici delle autorizzazioni.

Articolo 24

Modalità della pesca sportiva e tipologia degli attrezzi consentiti

1. Nella zona B è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di pesca sportiva ai soli residenti, con le modalità di seguito riportate e l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

a) da riva con canna senza mulinello, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;

b) da natante con lenze fisse quali canne, bolentini, correntine a non più di tre ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, lenze per cefalopodi, tranne che nello specchio acqueo antistante la zona di Cala dell'Oro;

c) con palangari aventi un numero massimo di 100 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 80 metri dalla costa, ad esclusione dello specchio acqueo antistante Cala dell'Oro;

d) da natante a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di due lenze a traino, che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, nei due settori compresi tra Punta Chiappa e S. Fruttuoso e tra S. Fruttuoso e Punta del Faro di Portofino.

2. Nelle zone C è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di pesca sportiva ai soli residenti, con l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

a) da riva, con lenza e canna anche con mulinello, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;

b) da natante, con bolentino e canna da fermo, con ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;

c) da natante, oltre ai metodi precedentemente citati, con correntine a non più di tre ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, lenze per cefalopodi;

d) mediante nattelli di superficie con non più di due ami di lunghezza non inferiore a 18 mm. Il numero di nattelli utilizzati non può essere superiore a 5;

e) con palangari aventi un numero massimo di 100 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 50 metri dalla costa;

f) da natante a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di due lenze a traino che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm.

3. Nelle zone C è altresì consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la pesca sportiva ai non residenti secondo le modalità e con l'utilizzo degli attrezzi di cui al comma 2, lettere a) e b), con l'obbligo della compilazione del libretto di cui all'articolo 23, comma 5.

Articolo 25

Monitoraggio della pesca sportiva

1. Il soggetto gestore, sulla base dei dati raccolti secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, nonché sulla base di altre forme idonee di monitoraggio di cui all'articolo 23, comma 6, fornisce alla commissione di riserva e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione annuale sull'attività di pesca e sullo sforzo di pesca. Il soggetto gestore concorda con i soggetti pubblici interessati le modalità per la trasmissione dei dati sui monitoraggi effettuati.

2. Il soggetto gestore effettuerà ricerche scientifiche, in conformità con la normativa nazionale vigente, mirate a valutare l'impatto della pesca sportiva al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa.

3. Il soggetto gestore, sulla base dei dati raccolti, del monitoraggio e delle risultanze scientifiche di cui ai commi 1 e 2, può, su parere conforme della commissione di riserva, determinare il numero e il periodo delle autorizzazioni nonché gli eventuali siti di pesca e le eventuali turnazioni.

4. Il soggetto gestore può in qualsiasi momento limitare la pesca, relativamente alle modalità ed al periodo, per garantire la tutela della qualità ambientale.

Titolo VI

Disciplina della pesca professionale

Articolo 26

Disposizioni generali

1. L'attività di pesca professionale è vietata in zona A ed è consentita nelle zone B e C dell'area marina protetta come disciplinata dal presente regolamento.

2. Nelle zone B e C è consentito l'accesso e l'ancoraggio esclusivamente alle imbarcazioni a motore aventi lunghezza inferiore a 12 metri e comunque di stazza inferiore alle 10 TSL e 15 GT, per il solo esercizio della pesca professionale. L'attività di pesca professionale è riservata ai pescatori residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con sede nei comuni territorialmente interessati alla data del 1 gradi agosto 1998.

3. I soggetti abilitati alle attività di pesca professionale ai sensi del comma 2 e delle disposizioni di legge devono comunicare annualmente al soggetto gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dal soggetto gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.

Articolo 27

Attrezzi di pesca professionale e modalità di pesca

1. Nella zona B la pesca professionale è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:

a) rete circuitante, a batimetrie non inferiori a 50 metri, tranne che sulla direttrice mediana esterna alla Cala dell'Oro;

b) rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea di costa, ad esclusione del periodo dicembre-febbraio, nei seguenti settori: tra Punta Chiappa e Punta del Buco, tra Punta Carega e Cala degli Inglesi e tra Cala degli Inglesi e Punta del Faro di Portofino.

In ognuno di questi settori il soggetto gestore individua cinque siti predeterminandone la rotazione e regolandone i turni;

c) palangari, con un massimo di duecento ami, di lunghezza non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 80 metri dalla costa, in tutta la zona B ad esclusione della zona antistante Cala dell'Oro.

2. Nelle zone C è consentita la pesca professionale con i seguenti attrezzi e modalità:

a) rete circuitante, a batimetrie non inferiori a 50 metri;

b) rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea di costa, ad esclusione del periodo dicembre-febbraio. Il soggetto gestore determina i siti predeterminandone la rotazione e regolandone i turni;

c) palangari, con un massimo di duecento ami di lunghezza non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 50 metri dalla costa;

d) mediante "Tonnarella", che dovrà essere protetta da un recinto di sicurezza, nel periodo marzo-ottobre e mediante "Mugginara", per il periodo aprile-giugno, nei siti tradizionali antistanti Porto Pidocchio.

3. In zona B, fino al 31 marzo 2003, e in zona C, fino al 31 marzo 2005, è consentita la pesca professionale con rete a sciabica, esclusivamente per la pesca del rossetto (Aphia minuta), nel tratto compreso tra il canale di accesso a Porto Pidocchio e Punta Cannette, se autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Entro il termine fissato, il soggetto gestore promuove ed agevola la riconversione di quest'attività, al fine del mantenimento dei livelli reddituali ed occupazionali.

4. Il soggetto gestore effettuerà ricerche scientifiche, secondo la normativa nazionale vigente, mirate a monitorare l'impatto della pesca professionale al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa.

5. Il soggetto gestore, anche sulla base delle risultanze scientifiche di cui al comma 4, può, su parere conforme della commissione di riserva, assumere provvedimenti, di carattere temporaneo o permanente, finalizzati al divieto od alla limitazione delle tipologie di pesca, delle modalità di svolgimento e del periodo di pesca, al fine di garantire una corretta gestione della risorsa.

Titolo VII

Disciplina delle attività di pescaturismo

Articolo 28

Disposizioni generali

1. Il soggetto gestore, sentita la commissione di riserva, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, definisce le misure per lo svolgimento e la promozione delle attività di pescaturismo così come definite dalla normativa vigente. Tale attività puo essere svolta da pescatori professionisti residenti, nonché da cooperative di pescatori professionisti costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con sede nei comuni territorialmente interessati dall'area marina naturale protetta alla data del 1 gradi agosto 1998.

 

Titolo VIII

Disposizioni per la nautica da diporto

Articolo 29

Disposizioni generali

1. In zona A è vietata la libera navigazione.

2. In zona B è consentita:

a) la navigazione con l'utilizzo di remi o a vela;

b) la navigazione ai natanti a motore con velocità non superiore a cinque nodi;

c) l'accesso alle imbarcazioni da diporto con impiego di motore, con velocità massima di 5 nodi, esclusivamente al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, l'ormeggio regolamentato di cui all'articolo 30, comma 3.

3. In zona C è consentita:

a) la navigazione con l'utilizzo di remi o a vela;

b) la navigazione ai natanti a motore con velocità non superiore a cinque nodi;

c) l'accesso alle imbarcazioni con impiego di motore, con velocità massima di cinque nodi, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, gli ormeggi regolamentati dal soggetto gestore.

4. La Capitaneria di porto e il soggetto gestore possono emanare provvedimenti per restringere le attività di cui ai commi 2 e 3 al fine di tutelare la qualità ambientale.

 

Articolo 30

Ormeggi per le attività diportistiche

1. In zona A è vietato l'ormeggio.

2. In zona B è consentito l'ormeggio ai natanti da diporto nei seguenti siti di ormeggio, individuati e predisposti dal soggetto gestore, come segue:

a) tra Punta Chiappa e Punta del Bussego;

b) Baia di S. Fruttuoso zona Est;

c) Cala degli Inglesi;

d) tra la punta della Torretta e l'imbarcadero di S. Fruttuoso.

3. Nel sito di cui al comma 2, lettera d) è altresì consentito, allo scopo di salvaguardare le attività economiche del borgo di S. Fruttuoso di Capodimonte, l'ormeggio alle imbarcazioni. In tale caso l'accesso a tale ormeggio deve avvenire dal canale di accesso a S. Fruttuoso, con rotta perpendicolare alla linea di costa.

4. In zona C è consentito l'ormeggio ai natanti e imbarcazioni nelle zone individuate ed opportunamente attrezzate dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva.

5. Il soggetto gestore, sulla base delle richieste da parte di residenti a Punta Chiappa e San Rocca, nonché da parte di pescatori o operatori commerciali che esercitino la propria attività nella zona C del lato di Camogli, può definire la predisposizione di gavitelli, previa approvazione di un piano di posizionamento, elaborato dallo stesso soggetto gestore tenendo conto della tutela ambientale, sentita la commissione di riserva.

6. Il soggetto gestore determina le modalità relative all'utilizzo degli ormeggi, e l'importo dei corrispettivi economici per l'utilizzo degli stessi.

 

Articolo 31

Ancoraggio

1. In zona A è vietato l'ancoraggio.

2. In zona B è vietato l'ancoraggio.

3. In zona C è altresì vietato l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto transitoriamente dall'articolo 32.

4. Restano ferme le ordinanze degli uffici circondariali marittimi in termini di sicurezza della balneazione.

 

Articolo 32

Norma transitoria

1. Fino all'individuazione e alla predisposizione di zone di ormeggio regolamentate da parte del soggetto gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, è consentito l'ancoraggio in zona C con le modalità e nelle zone di seguito riportate:

a) nel tratto di mare compreso tra Punta Cannette e la Tonnarella, ai natanti e alle imbarcazioni a non meno di 100 metri dalla costa;

b) nel tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti A e B e i punti C e D di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 26 aprile 1999, esclusa la zona interna all'insenatura di Paraggi, ai natanti ed imbarcazioni a non meno di 100 metri dalla costa.

2. Nelle aree di ancoraggio come individuate nel comma 1, lettere a) e b) è vietato l'ancoraggio in particolari aree delimitate da opportuni segnalamenti per tutelare le praterie di posidonia.

3. Restano ferme le ordinanze degli uffici circondariali marittimi in termini di sicurezza della balneazione.

 

Titolo IX

Ricerca scientifica

Articolo 33

Disposizioni generali

1. La ricerca scientifica nelle zone A, B e C dell'area marina protetta è consentita previa autorizzazione del soggetto gestore, sentita la commissione di riserva.

2. Nelle zone B e C dell'area marina protetta è consentito il prelievo di organismi e campioni, per soli motivi di studio, previa autorizzazione del soggetto gestore.

 

Articolo 34

Modalità di autorizzazioni per la ricerca scientifica

1. La richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 33, comma 1, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca, dovrà indicare le finalità del progetto, la durata della ricerca, tutte le informazioni utili riguardanti il mezzo navale, le strumentazioni di bordo ed il personale impiegato.

2. La richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 33, comma 2, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca, dovrà indicare le finalità del progetto, la durata della ricerca, tutte le informazioni utili riguardanti il mezzo navale, le località e le modalità di prelievo, le strumentazioni di bordo ed il personale impiegato.

 

Titolo X

Attività di soccorso e sorveglianza — Sanzioni

Articolo 35

Attività di soccorso e vigilanza

1. Nelle zone A, B e C dell'area marina protetta è consentito l'accesso, la sosta e l'ancoraggio alle unità navali di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso.

Articolo 36

Sanzioni

1. Restano ferme le sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi.

2. Il soggetto gestore, nel caso di attività svolte sulla base di autorizzazioni rilasciate dallo stesso ai sensi del presente regolamento, può, a seguito dell'accertamento della violazione delle disposizioni previste dal medesimo regolamento e dal provvedimento di autorizzazione, sospendere o revocare l'autorizzazione stessa, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative dalle vigenti leggi.

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