Dpcm 1 dicembre 2017
Predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo - Approvazione Linee guida
Ultima versione disponibile al 14/11/2024
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto 1 dicembre 2017
(Gu 24 gennaio 2018 n. 19)
Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", e in particolare l'articolo 18, riguardante il Dipartimento per le politiche europee;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 di attuazione della direttiva 2014/89/Ue, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, e in particolare, l'articolo 6, comma 1, che istituisce un Tavolo interministeriale di coordinamento per la pianificazione dello spazio marittimo, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lo scopo di definire le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle rilevanti per le interazioni terra — mare;
Visto il decreto 9 marzo 2017 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari europei, on. dott. Sandro Gozi, che procede alla costituzione del Tavolo interministeriale di coordinamento per la pianificazione dello spazio marittimo;
Considerato che il Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo ha completato i lavori arrivando alla definizione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo;
Vista la nota del Dipartimento politiche europee, prot. n. 8285 del 26 luglio 2017 con la quale sono state trasmesse le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di sottoporlo all'attenzione della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 201/2016;
Sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale che, con nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 0026784 del 5 ottobre 2017, ha espresso parere favorevole alle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle rilevanti per le interazioni terra — mare;
Visto l'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 201 del 2016 in base al quale "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida di cui al comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";
Vista la nota del Dipartimento politiche europee, prot. n. 10599 del 5 ottobre 2017 con la quale sono state trasmesse le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'emissione del parere ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 201 del 2016;
Visto il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome espresso in data 9 novembre 2017 con il quale esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva le linee guida per la gestione dello spazio marittimo, condizionato all'accoglimento di quattro "emendamenti irrinunciabili" e due "raccomandazioni" che si auspica possano essere condivise;
Ritenuto di accogliere i quattro "emendamenti irrinunciabili" di cui al visto che precede;
Ritenuto di non accogliere le due "raccomandazioni" di cui al visto che precede, in quanto direttamente riconducibili al testo, trattandosi di esplicitazioni di norme e condizioni vigenti il cui rispetto è garantito dall'attuale formulazione del testo, e di cui si potrà tenere comunque conto nell'attuazione dei singoli piani di gestione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. avv. Maria Elena Boschi è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che l'iter amministrativo si è concluso e che è, quindi, possibile approvare le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle rilevanti per le interazioni terra — mare;
Decreta:
Articolo 1
1. Sono approvate le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle rilevanti per le interazioni terra — mare, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Tavolo interministeriale di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche europee
Linee guida per la gestione dello Spazio marittimo
Decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 "Attuazione della direttiva 2014/89/Ue che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo."
Anno 2017
Prefazione
La pianificazione dello spazio Marittimo deve presupporre il concetto di "Sistema Mare" quale organico governo delle istanze e delle esigenze, in un'ottica di sviluppo sostenibile, derivanti dalle molteplici attività umane che interessano gli spazi marini e del loro riverbero nelle relazioni dell'Italia con il Mediterraneo e nelle relazioni dell'Italia, come attore leader del Mediterraneo, con il resto del mondo.
La nuova missione affidata alla pianificazione del Sistema Mare richiede quindi una governance adeguata, che consenta un coordinamento forte, perché un'azione sistemica unica e strutturata è uno dei principali fattori abilitanti per poter agire con successo in un contesto europeo ed internazionale, favorendo uno sviluppo economico sociale ed ambientale sostenibile nel rispetto della Strategia Europa 2020 e dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.
Le linee guida partono da un insieme ragionato e integrato di quanto oggi esistente per fornire indirizzi rispetto al risultato strategico a cui la pianificazione dello spazio marittimo deve tendere, individuando e proponendo una serie di obiettivi strategici integrati di carattere generale. Gli obiettivi individuati dai piani dovranno essere sfidanti ma al tempo stesso realistici, al fine di contribuire efficacemente ad uno sviluppo sostenibile costante e continuo, che tenga conto della tutela del territorio, del paesaggio e del patrimonio culturale, nonché gli aspetti relativi alla sicurezza, in conformità con quanto previsto dalla direttiva.
Le presenti linee guida indicheranno quindi:
il percorso metodologico da seguire per l'elaborazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo in un'ottica di trasparenza e semplificazione, realizzato attraverso una governance interna, che preveda il costante coinvolgimento di tutte le parti economiche e sociali interessate nelle fasi più importanti del processo decisionale; la necessità di tenere in considerazione gli strumenti di pianificazione/programmazione già in essere nelle specifiche aree che verranno toccate da queste attività; il controllo e monitoraggio dei processi e quindi dei risultati da raggiungere; la promozione di un approccio trasparente, integrato e condiviso nella pianificazione e nella gestione dello spazio marittimo;
come individuare gli obiettivi strategici ed operativi, i quali dovranno essere — come già sottolineato — sicuramente ambiziosi ma realistici per potersi declinare in azioni concrete e misurabili;
il principio generale in base al quale l'individuazione degli obiettivi strategici dovrà tener conto degli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti agli ambiti territoriali e interessati dal processo di pianificazione.
PRINCIPI
1. Governance nazionale dello spazio marittimo, principi ispiratori
La pianificazione dello spazio marittimo si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo.
Non si applica alle acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge, purché ciò sia indicato nei piani di gestione dello spazio marittimo.
Non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale, né alla pianificazione urbana e rurale.
La pianificazione deve comunque tenere conto di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza degli usi civili e produttivi del mare e delle attività che vi si svolgono. Tra le quali:
1) la vigilanza a tutela degli interessi marittimi e delle attività marittime ed economiche nazionali;
2) la sorveglianza per la prevenzione dell'inquinamento e le procedure di risposta operativa agli inquinamenti;
3) la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e delle attività minerarie off-shore;
4) le attività di polizia del mare e di polizia mineraria.
La pianificazione dello spazio marittimo è attuata attraverso l'elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere:
a) zone di acquacoltura;
b) zone di pesca;
c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili;
d) rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico, ivi compreso il sistema portuale;
e) zone di addestramento militare;
f) siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette;
g) zone di estrazione di materie prime;
h) ricerca scientifica;
i) tracciati per cavi e condutture sottomarine;
j) turismo;
k) patrimonio culturale sottomarino;
l) paesaggi costiero.
Come si può evincere dall'elenco su riportato, le amministrazioni competenti per la pianificazione di settore operano a diversi livelli, ma anche la gestione complessiva delle attività che si svolgono nello spazio marittimo è molto frammentata, in termini di settori di competenza, di giurisdizione spaziale e di quadri normativi. Il Comitato Tecnico di cui al decreto legislativo n. 201/2016 dovrà quindi lavorare per affrontare le difficoltà che si presentano relative alla governance ed alla frammentazione istituzionale, e supportare, attraverso la definizione di misure di pianificazione specifiche, la definizione di azioni integrate.
Tra i principi ispiratori dei piani riveste particolare importanza quello dell'ottimizzazione degli sforzi e della non duplicazione dei costi per attività di precipua responsabilità dello Stato quali la vigilanza, il controllo e la protezione degli spazi marittimi che non devono costituire oggetto di terziarizzazione verso il mondo privato quando nella pubblica Amministrazione esistono capacità utilizzabili per tale scopo.
Altro principio di fondamentale importanza è quello della coerenza dei piani con gli accordi internazionali già sottoscritti dall'Italia.
La pianificazione verrà impostata utilizzando un approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera.
Il decreto legislativo n. 201/2016 individua diversi soggetti aventi funzioni specifiche nel processo attuativo della pianificazione, di cui si darà un cenno nel capitolo successivo.
Fin dai primi momenti della pianificazione, sarà necessario assicurare un flusso informativo costante e garantire una attività di partecipazione di tutte le strutture centrali competenti, interessate direttamente e/o indirettamente, con gli usi di cui sopra, cosi come di tutte le strutture competenti per la pianificazione territoriale e/o settoriale di livello nazionale, regionale/locale che insistono sulle aree limitrofe alle zone individuate dal Piano e che incidono o vengono interessate, direttamente e/o indirettamente con la pianificazione spazio marittima. Tale attività dovrà essere svolta simultaneamente e in stretto raccordo con gli Stati dell'Ue e non-Ue, che si affacciano sugli stessi mari.
2. Presentazione degli Attori coinvolti e modalità di coinvolgimento al fine di dare attuazione alla governance nazionale
Il decreto legislativo n. 201/2016 prevede il coinvolgimento di diversi attori:
2.1. Tavolo interministeriale di coordinamento (Tic)
Il Tic opera presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Del tavolo fanno parte un rappresentante per ognuno dei seguenti Ministeri: degli affari esteri e della cooperazione internazionale,delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della difesa, dell'istruzione e della ricerca scientifica, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo èpresieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il tavolo ha il compito, oltre che di elaborare le presenti Linee guida, quello di individuare le aree marittime di riferimento nonché i criteri per la determinazione delle aree terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare e quello di attestare la corrispondenza dei Piani di gestione dello spazio marittimo con il processo di pianificazione definito dalle linee guida.
2.2. Autorità competente (AC)
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in qualità di Autorità competente è tenuto a svolgere le seguenti attività:
i. effettuare la ricognizione iniziale degli atti e delle ordinanze dell'Autorità marittima, dei programmi e processi di pianificazione e di gestione degli usi e degli spazi marittimi prescritti dalla legislazione vigente ed esistenti a livello regionale, nazionale, europeo o internazionale e delle esistenti valutazioni ambientali strategiche;
ii. inviare alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo,compreso il pertinente materiale esplicativo esistente sull'attuazione della direttiva 2014/89/Ue, entro tre mesi dalla loro approvazione, nonché gli aggiornamenti successivi dei piani entrotre mesi dalla pubblicazione;
iii. trasmettere alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato della direttiva 2014/89/Ue e le relative modifiche,entro sei mesi dalla data in cui queste hanno effetto;
iv. relazionare annualmente al Parlamento in merito alle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto;
v. curare, con il supporto del Ct, il monitoraggio dello stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo.
Il Ministero delle infrastrutture, inoltre, in qualità di AC assicura la consultazione e la partecipazione attiva del pubblico nei procedimenti di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione,anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei relativi documenti ed informazioni. L'AC coordina anche la definizione, la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo integrato a supporto dell'attività di pianificazione dello spazio marittimo.
L'AC, infine, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ct, assicura lac ooperazione con gli Stati Membri ed i Paesi terzi nelle rispettive azioni di pianificazione degli spazi marittimi.
2.3. Comitato tecnico (Ct)
Il Ct opera presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in quanto autorità competente.
Il Ct è composto da:
a. tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
b. due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c. due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali;
d. due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
e. due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
f. un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni per ciascuna area marittima di riferimento.Nel caso in cui più Regioni fanno parte di una area marittima di riferimento, il Comitato è composto da un rappresentante di ogni Regione interessata.
Al Comitato tecnico partecipa, in qualità di osservatore, un rappresentante del Ministero della difesa.
Alle riunioni del Comitato tecnico possono partecipare, in qualità di osservatori, i rappresentanti di altre amministrazioni,ogni qualvolta siano trattate tematiche di competenza delle stesse.
Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di associazioni riconosciute e di categoria.
Qualora nelle riunioni vengano trattate tematiche attinenti alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici e alle attività minerarie offshore, su impulso dei rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico sarà garantita la partecipazione di uno o più rappresentanti del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di cui al decreto legislativo n. 145/2015.
Il Comitato Tecnico autoregolamenta il proprio funzionamento all'atto del suo insediamento: il Comitato Tecnico assicura, nel rispetto del principio di leale collaborazione, l'effettività della copianificazione Stato-Regioni laddove il processo pianificatorio incida su materie in cui queste ultime hanno competenza legislativa esclusiva o concorrente, prevedendo che, in tali casi, il Comitato adotti la propria decisione all'unanimità o comunque con il voto favorevole del/dei rappresentante/i della/e Regione/i.
3. Obiettivi strategici
Partendo dal decreto legislativo n. 201/2016, articolo 3, comma 1, lett. b), si intende per ""pianificazione dello spazio marittimo": un processo mediante il quale vengono analizzate ed organizzate le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali." Tale processo è finalizzato a "promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), del 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689." articolo 1, comma 1. "La pianificazione dello spazio marittimo intende contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico, promuovendo e garantendo la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi", articolo 4 comma 1.
Nell'individuazione degli obiettivi strategici dovrà essere assicurata la coerenza con gli obiettivi ambientali, secondo quanto previsto dalla direttiva 2008/56/Ce (direttiva quadro per la strategia marina) recepita con decreto legislativo 190/2010 (allegato 1), adottati con decreto ministeriale 17 ottobre 2014 (Gazzetta ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014).
Tenendo in conto questo primo set di obiettivi strategici, in coerenza con il decreto legislativo n. 106/2010, delle peculiarità delle regioni marine e delle relazioni terra-mare e, andando a studiare i piani di settore di cui agli usi elencati al capitolo 1 ed all'elenco di piani/programmi di cui all'Allegato 4, potranno altresì essere individuati eventuali ulteriori obiettivi strategici e/o obiettivi specifici e si formerà l'insieme di obiettivi di sviluppo sostenibile, che i Piani di gestione dello spazio marittimo andranno a perseguire.
I piani di gestione dello spazio marittimo, nell'indicazione degli obiettivi sopra richiamati, mireranno a sviluppare proposte, direttive e raccomandazioni per un processo operativo e transfrontaliero di pianificazione marittima che:
a) permetta lo sviluppo di diverse attività marittime, prevenendo conflitti per l'uso dello spazio e assicurando allo stesso tempo un buono stato degli ecosistemi marini e la fornitura dei Servizi Ecosistemici;
b) aumenti la fiducia per investimenti in infrastrutture e in altre attività economiche, rispondendo alle peculiarità di ogni area, garantendo prevedibilità, trasparenza e norme più chiare. Ciò contribuirà a rafforzare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle relative reti, istituire zone marine protette e agevolare gli investimenti nel petrolio e nel gas;
c) accresca il coordinamento tra le amministrazioni attraverso l'uso di un unico strumento per conciliare lo sviluppo di una serie di attività marittime, garantendo maggiore semplicità e costi più contenuti;
d) promuova un'effettiva cooperazione transfrontaliera;
e) accresca la coerenza tra la pianificazione dello spazio marino e terreste, anche in relazione con le buone pratiche di Gestione Integrata delle Coste (Integrated Coastal Management— Icm);
f) favorisca lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura tenendo in considerazione le zone prioritarie per l'acquacoltura (Aza);
g) contribuisca ad un nuovo approccio nella gestione della pesca riconoscendone allo stesso tempo la valenza socioeconomica e culturale;
h) protegga l'ambiente tramite l'individuazione precoce dell'impatto e delle opportunità per un uso polivalente dello spazio;
i) promuova forme di fruizione turistica sostenibile, non distruttive dei caratteri di naturalità e delle qualità paesaggistiche delle fasce costiere, contenendo in particolare i fenomeni di urbanizzazione continua e compatta lungo la linea di costa;
j) promuova la qualità progettuale degli interventi di ampliamento e/o adeguamento delle aree portuali, con particolare attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione delle strutture insediative storiche e dei valori scenici e panoramici del rapporto di inter-visibilità terra-mare;
k) promuova la gestione integrata dei bacini idrografici e delle aree costiere quale presupposto essenziale per il contrasto dei fenomeni di erosione degli arenili;
l) salvaguardi e valorizzi il patrimonio archeologico sommerso e, più complessivamente, il patrimonio archeologico, storico-architettonico (manufatti isolati quali fari e torri, antiche strutture per la lavorazione del pescato — tonnare e simili -, nuclei e centri storici, edilizia rurale e sistemazioni agrarie storico-tradizionali, chiese e cappelle votive, ecc.) e paesaggistico delle fasce costiere, anche ai fini di una offerta turistica di qualità;
m) salvaguardi le attività marinare a carattere tradizionale e di valore storico-identitario;
n) assicuri una razionale pianificazione localizzativa degli impianti eolici off-shore, preventiva rispetto alla assegnazione in concessione degli specchi acquei dedicati ed attenta ai valori paesaggistici costieri;
o) assicuri con le opportune forme di rispetto dell'ambiente la realizzazione delle opere nazionali di interesse strategico;
p) favorisca la promozione e lo sviluppo di idonee attività di ricerca e innovazione nel perseguimento dei vari obiettivi indicati;
q) persegui l'obiettivo di valorizzazione della reddittività degli asset pubblici e delle concessioni demaniali marittime e minerarie in linea con gli indirizzi formulati dal Governo nel Documento di economia e finanza e con gli interventi di riordino della materia, assicurando il coinvolgimento delle Amministrazioni impegnate nell'attuazione di detti indirizzi.
4. Mezzi finanziari per la costruzione dei piani
Le innumerevoli e complesse funzioni dell'Autorità competente richiedono apposita struttura a ciò deputata, che dovrebbe operare ad invarianza finanziaria come da espressa previsione normativa, tenendo conto delle diverse fonti di finanziamento disponibili.
5. Finalità della pianificazione dello spazio marittimo
Nel percorso che ci si prefigge, gli obiettivi da raggiungere e le finalità da conseguire sono le seguenti:
a) il rispetto degli obiettivi evidenziati dal decreto legislativo n. 201/2016 che ha recepito la direttiva 2014/89/Ue;
b) la verifica e, ove consentito e ritenuto necessario, la modifica ed adeguamento degli obiettivi già previsti da strategie, piani e programmi esistenti (vedi analisi di coerenza esterna);
c) la previsione, laddove possibile, ed il miglioramento, dell'utilizzo delle aree marittime;
d) la valorizzazione delle potenziali sinergie evidenziate anche per lo sviluppo delle attività economiche basate sui principi dell'economia circolare e del riuso e per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico;
e) la prevenzione, ovvero laddove non possibile, la ricerca di soluzioni mitigatorie o compensatorie di eventuali antagonismi che vengono ad evidenziarsi;
f) l'aumento della cooperazione internazionale.
6. Partecipazione degli stakeholder e pubblicità del processo della pianificazione dello spazio marittimo
La partecipazione ai processi di pianificazione è un elemento di fondamentale importanza che l'Unione europea richiama in ogni occasione. Diverse sono le norme alla base di questo principio, a partire dalla Convenzione di Aarhus. La Convenzione, in vigore dal 30 ottobre 2001, parte dall'idea che un maggiore coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale conduca ad un miglioramento della protezione dell'ambiente. Essa intende contribuire a salvaguardare il diritto di ogni individuo, delle generazioni attuali e di quelle future, di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.
Il coinvolgimento degli stakeholder nell'uso/gestione degli spazi marittimi e costieri, oltre a far emergere conflitti presenti e potenziali su scala locale/regionale, porta anche alla necessità di una loro risoluzione.
Questi aspetti sono ripresi dalla normativa relativa alla Vas che ugualmente garantisce una piena partecipazione al processo pianificatorio di tutti i soggetti, dalle amministrazioni pubbliche al singolo cittadino, nonché pone grande attenzione alla consultazione transfrontaliera.
È fondamentale sviluppare un piano di gestione dello spazio marittimo accettato dal punto di vista sociale e politico e condiviso dalle diverse autorità e stakeholder coinvolti. Tale approccio con buona probabilità abbasserà il livello conflittuale sopra richiamato a tutto vantaggio di una maggiore possibilità di successo del piano, ottenuto attraverso il pieno coinvolgimento della popolazione interessata.
L'elemento centrale per assicurare la partecipazione sarà il sito web dedicato alla pianificazione dello spazio marittimo che verrà realizzato dall'Autorità competente allo scopo di fornire informazioni sia di carattere generale che puntuali, relative ai singoli piani ed alle varie fasi di consultazione, di monitoraggio e di reportistica.
Più in generale potranno essere utilizzati vari metodi, quali:
a) e-mail diretta a persone interessate;
b) comunicato stampa;
c) media locali;
d) newsletter o blog sull'argomento;
e) on-line attraverso i siti web delle Amministrazioni pubbliche;
f) riunioni e sessioni pubbliche;
g) consultazione con i Paesi confinanti anche sfruttando tavoli/convenzioni già in atto.
7. Tempistica
In prima attuazione, i piani di gestione dello spazio marittimo saranno approvati anche in tempi diversi e comunque entro il 31 dicembre 2020.
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
8. La direttiva 2014/89/Ue ed il decreto legislativo n. 201/2016 di recepimento
8.1 direttiva 2014/89/Ue
La direttiva n. 2014/89/Ue istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime (c.d. economia blu), lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine (articolo 1).
Essa si inserisce nel contesto della direttiva 2008/56/Ue, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata dell'Unione europea (Pmi), stabilendo principi comuni per gli Stati membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e delle economie marittime e costiere e sviluppando un processo decisionale coordinato per raggiungere un buono stato ecologico delle acque marine. La Pmi individua la pianificazione dello spazio marittimo come strumento politico intersettoriale che consente alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero.
La direttiva 2008/56/Ue (recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 190/2010) stabilisce che, al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, sia applicato l'approccio ecosistemico, che richiede che la pressione collettiva delle attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il buono stato ecologico per consentire agli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo contribuendo nel contempo all'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future. In questo campo opera anche il regolamento (Ue) n. 1255/2011, che prevede la concessione di finanziamenti volti a sostenere la pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere.
8.2 decreto legislativo n. 201/2016
Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2014/89/Ue in base alla delega di cui all'articolo 1, allegato B, punto numero 46, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2014).
Esso quindi ha come finalità quella di istituire un quadro di riferimento per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio eco sistemico. Tale pianificazione viene attuata mediante i piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle attività e degli usi delle acque marine, presenti e futuri. È prevista, altresì, l'armonizzazione, nei piani di gestione dello spazio marittimo, dei piani e dei programmi esistenti e delle attività terrestri utili coinvolti nella interazioni terra-mare.
In generale, si tratta di sviluppare le grandi potenzialità legate all'economia del mare in un'ottica di sostenibilità e di un approccio ecosistemico. Il Mediterraneo è un ecosistema marino aperto e complesso, ma è al contempo uno dei mari più trafficati, sviluppandosi su di esso attività di pesca, traffico navale e commerciale.
9. Principali strategie, piani e programmi
La complessità della materia è facilmente evidenziabile dall'imponente produzione di strategie, normative, programmi, piani che ai vari livelli, globale, mediterraneo, europeo, nazionale, regionale/locale, sono state prodotte.
La pianificazione dello spazio marittimo dovrà tener conto del quadro strategico, normativo e pianificatorio esistente, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e nel rispetto della sostenibilità economica, sociale ed ambientale. I Piani di gestione dello spazio marittimo ne dovranno fare riferimento e darne evidenza attraverso matrici di coerenza con i propri obiettivi strategici e specifici.
In allegato si propone un elenco, non esaustivo, a cui fare riferimento nella redazione del Piano di gestione dello spazio marittimo, da integrare, se necessario, caso per caso, con altri documenti che verranno evidenziati nel corso della redazione dei singoli piani, anche alla luce dei passaggi consultivi con le amministrazioni, dei processi partecipativi, e dell'aggiornato alla luce di nuove strategie, norme, piani e programmi adottati.
10. Ambito di applicazione
L'articolo 2 del decreto legislativo n. 201/2016 individua l'ambito di applicazione.
1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo. Non si applica alle acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge, purché ciò sia indicato nei piani di gestione dello spazio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, al fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni.
2. Il presente decreto non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale ne' alla pianificazione urbana e rurale.
Nel decreto legislativo si fa uso di riferimenti spaziali differenti (area, zona, spazio, regione, sottoregione). Alcuni di questi riferimenti spaziali sono definiti a priori, altri devono essere elaborati nel corso del processo di pianificazione. Alcuni fanno riferimento a criteri geologico/giuridici, altri a usi produttivi, altri ancora a criteri meramente geografici etc.. Sembra utile, di seguito fare qualche precisazione per definire un vocabolario condiviso.
Spazio marittimo: nel decreto legislativo non si dà una definizione specifica, ma si fa riferimento alle enunciazioni della Convenzione Unclos (e a precedenti norme nazionali). Nell'ambito di tale trattato sono individuati gli ambiti marini che attengono alla giurisdizione degli Stati.
Ai fini del decreto legislativo rilevano solo le:
1) acque marine: acque, fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto internazionale del mare;
2) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione; queste ultime rilevano solo nella misura in cui non rientrino nella pianificazione urbana o rurale in virtù di vigenti disposizioni di legge. Le acque costiere e/o di transizione, interne alla linea immaginaria e non oggetto di pianificazioni urbane e/o rurali, sono incluse nella pianificazione dello spazio Marittimo.
Trattandosi di definizioni giuridiche, la loro estensione può variare nel tempo (p.e. zone di pesca protette, zone di protezione ecologica).
Regione marina: specificato senza necessità di ulteriori approfondimenti nel decreto legislativo, fa riferimento a delimitazioni geografiche: Baltico, Atlantico nordoccidentale, Mediterraneo, Mar Nero.
Sottoregioni marine: specificato senza necessità di ulteriori approfondimenti nel decreto legislativo: le sottoregioni del Mediterraneo sono: Mediterraneo occidentale, Adriatico, Ionio e Mediterraneo centrale, Egeo e Mediterraneo orientale. Il decreto legislativo stabilisce che le linee guida vadano definite per ogni Sottoregione (le tre che interessano l'Italia sono: Adriatico, Mediterraneo occidentale, Ionio e Mediterraneo centrale). Su questo punto non c'è discrezionalità.
Zone: fa riferimento alla attività umana ed all'uso dell'acqua marina di cui al decreto legislativo n. 201/2016, articolo5, comma 1.
Aree marittime. Il decreto legislativo stabilisce che le linee guida devono contenere [...] l'individuazione delle aree marittime di riferimento. Delle "aree marittime" non c'è una precisa definizione. Dunque le aree marittime di riferimento devono essere individuate dal Tavolo interministeriale di coordinamento nell'ambito delle linee guida (definite a loro volta per ogni sottoregione). Sta invece al Comitato tecnico redigere un Piano di gestione per ogni area.
La maggior parte degli Stati mediterranei adotta il limite delle 12 miglia per le proprie acque territoriali, ridotto a 6 miglia in alcuni casi, ma ancora pochi (ma in aumento) hanno avviato il processo per stabilire una Zona Economica Esclusiva (Zee), come definita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Unclos). Pertanto, l'esistenza di ancora ampie aree (sia pure in diminuzione per il progressivo aumento delle zone soggette a giurisdizione nazionale) di acque internazionali nel Mediterraneo richiede un livello elevato di cooperazione tra gli Stati costieri al fine di assicurare l'uso sostenibile delle risorse marine (come ad esempio la pesca). Non risultano ancora formalizzate le delimitazioni tra l'Italia ed alcuni Paesi confinanti. In questo contesto, la sfida per un'allocazione razionale dello spazio marino, al fine di ridurre i conflitti tra le diverse attività che si svolgono nel Mediterraneo è più grande, ma probabilmente anche più necessaria che altrove. Le aree che si trovano oltre le acque territoriali richiedono specifiche strategie di pianificazione e di gestione, basate su una struttura di governance transfrontaliera, da adottare a seconda della domanda futura di spazio, per anticipare possibili conflitti e rafforzare le sinergie. Pertanto è necessario un impegno significativo per superare la definizione dei confini che sono stati stabiliti considerando solo le questioni politiche legate alle aree di competenza (ad esempio i confini nazionali). Il superamento di un approccio tradizionale per la definizione dei confini dovrebbe necessariamente essere basato sulla cooperazione transfrontaliera.
Relativamente alle Aree che si trovano in acque territoriali, caratterizzate da un'alta intensità di usi e dalla presenza di sfide ambientali legate alla distribuzione spaziale di usi marittimi e alle loro interazioni con determinate componenti ecologiche, il processo di pianificazione richiede il coordinamento con i diversi sistemi di pianificazione regionale e locale
Il Tic ha individuato tre aree marittime così come specificato al successivo cap.13, stabilendo altresì che le presenti Linee guida si applicano a tutte e tre le aree marittime.
INQUADRAMENTO METODOLOGICO
11. La pianificazione dello spazio marittimo
La pianificazione esplicita e rappresenta i macro-conflitti e le sinergie insistenti su una specifica "area marittima", al fine di individuare soluzioni a problematiche reali da considerarsi nella definizione di un piano di gestione. L'attività di analisi deve consentire l'individuazione di questioni rilevanti per la pianificazione, che possono essere potenzialmente affrontate da strategie e misure di pianificazione attraverso un'attuazione coerente di politiche settoriali
Gli obiettivi strategici indicati nel presente documento devono essere declinati a livello locale, anche in conformità a un processo di coinvolgimento degli attori, e devono essere formulati obiettivi di gestione operativi nelle varie regioni.
12. Approccio Ecosistemico
Di approccio ecosistemico -Ae (Ecosystem Approach — EA) se ne parla sin dal 2000, Conferenza delle Parti, Cop 5 Decisione V/6, nell'ambito della Convenzione sulla Diversità Biologica (Cbd). Il principio dell'approccio ecosistemico è anche sotteso alle formulazioni del Codice di Condotta della Pesca Responsabile (Ccrf, Fao 1995). A livello normativo europeo, ritroviamo l'EA citato nella Direttiva Msfd (Marine Strategies Framework Directive) del 2008 (2008/56/Ce), nella Politica Comune delle Pesca (Common Fisheries Policy — Cfp) in cui ci si riferisce alla EA dal 2002 (Com(2002)186) e nella Direttiva per la pianificazione dello spazio marittimo (Msp) del 2014 (2014/89/Ue).
Pertanto, l'Approccio Ecosistemico, rappresenta lo strumento principale per il corretto sviluppo della Pianificazione Spaziale Marittima svolgendo un ruolo di raccordo tra la Psm e la Msfd.
Esso si articola sostanzialmente su 2 livelli:
1) il livello strategico, rappresentato dall'opportuna integrazione ed applicazione dei metodi e degli obiettivi declinati all'interno della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (Msfd), che rappresenta il Pilastro Ambientale della Politica Marittima Integrata e che dunque è lo strumento di interconnessione ed interrelazione tra le diverse normative di settore. A tal proposito, saranno considerati quali riferimenti le definizioni di Ges ed i connessi target ambientali ai sensi della Direttiva 2008/56/Ce recepita dal decreto legislativo n. 190/2010, come adottati con decreto ministeriale 17 ottobre 2014 (Gazzettau fficiale n. 261 del 10 novembre 2014);
2) il livello funzionale — procedimentale, costituito dall'applicazione dello strumento operativo della Vas, quale metodologia in grado di declinare concretamente la modalità con cui l'Approccio Ecosistemico debba essere integrato ed utilizzato per la definizione dei piani della Psm.
L'Ae è stato definito in diversi modi, nello studio commissionato dalla Commissione europea, "The ecosystem approach in marine management" del 2012 1 , si può trovare un approfondimento.
Il processo di pianificazione dovrà essere adattativo ed evolversi attraverso un continuo esercizio di valutazioni di sostenibilità socio-culturale-economico-ambientale al fine di arrivare a un piano integrato che riesca a tener conto di tutti gli aspetti in gioco.
Ciò comporta l'attuazione di un piano di monitoraggio in grado di intervenire anche attraverso correzioni, al fine di rispettare gli obiettivi prefissati.
Riferimenti principali a cui si invita ad indirizzarsi sono quanto previsto dalla Cop 5 (Unep/Cbd/Cop/5/23, 103-109) e dalla Strategia marina (direttiva 2008/56/Ce). (Allegato 2)
13. Individuazione delle aree marittime
Le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 201/2016 ripercorrono quelle contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 in materia ambientale e nel decreto legislativo n. 190/2010 di recepimento della direttiva 2008/56/Ce. In particolare, per acque marine sono da intendersi le acque, fondali e sottosuolo situati al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto internazionale del mare;
le acque costiere sono acque superficiali situate all'interno rispetto ad una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione, già definite nella parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, i loro fondali e sottosuolo. Le acque costiere e/o di transizione, interne alla linea immaginaria e non oggetto di pianificazioni urbane e/o rurali, sono incluse nella pianificazione dello spazio Marittimo.
La direttiva non si applica alle acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge degli Stati membri, fermo restando che i piani di gestione dello spazio marittimo tengono conto delle citate pianificazioni urbane e rurali al fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni ed assicurare che i processi di pianificazione dello spazio marittimo tengano conto delle interazioni terra-mare (così come espressamente richiamato in più parti della direttiva 2014/89/Ue).
Le definizioni di regione marina, regione del Mare Mediterraneo, sottoregioni marine del Mare Mediterraneo, sono mutuate dalla ripartizione geografica che il legislatore ha adottato nel predetto decreto legislativo n. 190/2010, per definire gli ambiti "territoriali" del processo di pianificazione dello spazio marittimo.
Il decreto legislativo n. 201/2016 non definisce le aree marittime di riferimento, demandando tale attività al Tavolo interministeriale di Coordinamento (Tic) Partendo da quanto già indicato al capitolo 10, il Tavolo interministeriale ha individuato tre aree marittime di riferimento, riconducibili alle tre sottoregioni di cui alla strategia marina (articolo 4 della direttiva 2008/56/Ue):
il Mare Mediterraneo occidentale;
il Mare Adriatico;
il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale.
Tale soluzione permetterà di mettere a fattor comune il lavoro già svolto nell'ambito della strategia marina relativamente all'individuazione degli indicatori e all'acquisizione dei dati ambientali.
La documentazione relativa ai riferimenti cartografici e rappresentazioni geografiche è fornita dal Comitato tecnico dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 222 del decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90. (Allegato 3) Le Regioni appartenenti alle tre aree marittime di riferimento come indicato nella cartografia sono:
Mare Mediterraneo occidentale: Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
Mare Adriatico: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia;
Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale: Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
13.1 Individuazione delle aree terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 201/2006, si intende per "interazioni terra-mare": interazioni in cui fenomeni naturali o attività umane terrestri hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attività marine e in cui fenomeni naturali od attività umane marine hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attività terrestri.
La continuità nella pianificazione dal suolo al mare è fondamentale e richiede coerenza fra strategie e piani marittimi e terrestri, anche in fase di attuazione. È necessario dunque dedicare un'attenzione specifica alla strategia spaziale per lo spazio di transizione dalla terra al mare, che costituisce parte del processo di gestione integrata delle zone costiere (Gizc).
Ad oggi il complesso iter sistematico di tutela dell'ambiente marino (inteso quale area comprensiva di tratti di costa e della zona acquea antistante), è strettamente legato alla complessa problematica connessa alla cosiddetta gestione integrata delle zone costiere, in particolare: secondo quanto previsto dalla Raccomandazione relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/Ce) del 30 maggio 2002, dalla Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/Ce, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010, dal Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della Convenzione di Barcellona e relativa Risoluzione (c.d. interim arrangements), non ancora ratificato dall'Italia, peraltro entrato in vigore il 24 marzo 2011 e approvato dall'Unione europea con Decisione 2010/63/Ce e pertanto parte integrante dell'"acquis communautaire".
In prima battuta, comunque, le aree terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare avranno come riferimento l'ambito territoriale dei comuni costieri e di specifici ambiti, da definire tenendo conto di elementi e fattori quali:
bacini idrografici di superficie e bacini imbriferi significativi in relazione agli assetti costieri, da individuarsi all'interno dei Distretti idrografici di cui alla direttiva 2000/60/Ce cosi come recepita dal decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
aree naturali protette (Sic e Zps, Rete Natura2000), marine e terrestri, con particolare riguardo ai casi in cui l'equilibrio ecosistemico marino incida particolarmente su quello terrestre, creando condizioni favorevoli per produzioni agricole tipiche e/o per il sussistere di assetti paesaggistici costieri di rilevante interesse culturale e naturale;
siti Unesco;
tratti costieri caratterizzati da elevati valori scenici e panoramici nel rapporto di intervisibilità terra-mare;
presenza di infrastrutture marino costiere con particolare riguardo alle aree portuali (piani regolatori portuali) rilevati per le attività umane connesse all'utilizzo delle risorse marino costiere.
Quanto sopra dovrà essere integrato, caso per caso, nei diversi Piani di gestione dello spazio marittimo.
13.2 Individuazione di sub aree-marittime
I piani di gestione dello spazio marittimo, onde tener conto dei caratteri estremamente variegati che distinguono le complesse articolazioni fisiche e spaziali delle aree marittime di riferimento e delle relative regioni costiere, possono procedere all'individuazione di sub-aree determinate sulla base delle caratteristiche dominanti e peculiari che ne consentono la riconoscibilità, sia sotto il profilo morfologico ed ecosistemico che sotto il profilo dei caratteri paesaggistici, storici, economici, produttivi, socio-culturali.
In tale operazione i piani tengono conto altresì di eventuali zonizzazioni già previste dalle normative di settore, curandone per quanto possibile la armonizzazione reciproca e con i criteri prescelti per l'identificazione delle sub-aree o, in alternativa, dando comunque conto delle diverse tipologie di zonizzazione che interessano l'area di riferimento.
I piani, proprio al fine di favorire la definizione omogenea, armonizzata ed allineata al livello nazionale, transnazionale e transfrontaliero, degli ambiti geografici opportuni sui quali sviluppare la Psm, potranno avvalersi dei risultati conseguiti dalle diverse iniziative e progetti europei in essere, finalizzati a supportare i paesi nell'implementazione della Pianificazione Spaziale Marittima, integrando ed adattando, qualora ritenuto opportuno, i risultati conseguiti.
14. Governance multilivello e integrazione tra pianificazione terrestre e marina
Il numero di settori interessati, e i diversi livelli territoriali chiamati in gioco, che devono trovare un coordinamento, rende la pianificazione dello spazio marittimo un esercizio estremamente complesso.
A tale scopo il decreto legislativo n. 201/2016 ha previsto l'istituzione di un Tavolo interministeriale di coordinamento composto da numerose amministrazioni centrali e del Comitato Tecnico composto dalle amministrazioni centrali che in base alle tematiche richiamate dal decreto legislativo sono le più coinvolte e le Regioni.
Il Dipartimento per le politiche europee coordina i lavori del Tic nella redazione delle Linee Guida.
Ai fini dell'approvazione delle stesse con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono previsti due pareri obbligatori, quello della Conferenza nazionale della Autorità di sistema portuale e quello della Conferenza Stato regioni, nonché un passaggio al Comitato interministeriale per gli affari europei (Ciae), di cui alla legge n. 234/2012.
Il Tic su iniziativa di una amministrazione membro del Tavolo potrà valutare la revisione delle presenti Linee guida
L'approvazione delle Linee guida revisionate seguirà lo stesso procedimento previsto per la loro iniziale approvazione.
Si ricorda che questa tipologia di Piani, per la natura dei contenuti, dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) e a Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), i quali a loro volta prevedono ulteriori passaggi e soggetti competenti. Nell'ambito della procedura di Vas ed ai fini della espressione del "parere motivato", il Mattm è Autorità competente ed il Mibact è Autorità concertante. Relativamente alla Pianificazione paesaggistica, regolamentata dal decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", le autorità sono: le Regioni, d'intesa con il Mibact.
Il Piano di gestione dello spazio marittimo, proprio per il suo carattere di piano integrato, avrà un ruolo di riferimento per i singoli piani di settore. In prima applicazione, come già detto, i Piani di gestione dello spazio marittimo dovranno recepire la pianificazione esistente, successivamente saranno i piani di gestione dello spazio marittimo a disegnare un quadro integrato nel quale i piani di settore andranno a definire i loro obiettivi e azioni settoriali.
15. Cooperazione con Stati membri e consultazione transfrontaliera e transnazionale
È opportuno avere piani di gestione dello spazio marittimo coerenti e in sinergia con la pianificazione degli Stati membri e degli Stati non membri ma limitrofi. È a tal fine utile prevedere una partecipazione degli tali Paesi alla pianificazione nazionale fin dai primi momenti (per es. attraverso accordi di programma o tavoli di consultazione, o altro) anche utilizzando progetti europei nei quali l'Italia partecipa.
La cooperazione con gli Stati membri con i quali si condividono bacini marini è finalizzata a garantire la coerenza e il coordinamento dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo della regione o sottoregione marina medesima. Tale cooperazione tiene conto in particolare degli aspetti di natura transnazionale ed è realizzata tramite strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento n. 1380 del 2013 incluso il ricorso al MedAC, (Mediterranean Advisory Council) nel settore della pesca , reti o strutture di autorità competenti degli Stati membri o altri metodi che rispondano ai requisiti di cui al primo periodo, come nel caso nel quadro di strategie per i bacini marittimi. La cooperazione con i Paesi terzi di cui al comma del suddetto articolo, è svolta in conformità del diritto e delle convenzioni internazionali, anche utilizzando le sedi internazionali e la cooperazione istituzionale regionale come la Commissione Generale della Pesca Marittima (Fcm).
Come da prassi, la Vas sarà oggetto di consultazione tra Paesi direttamente o indirettamente interessati dagli impatti del Piano, con particolare riferimento alla condivisione dell'informazione ambientale in merito al quadro conoscitivo dell'aquis comunitario, a potenziali problematiche esistenti in area vasta, altresì in relazione alla valutazione della sostenibilità ambientale del Piano in relazione agli obiettivi di sostenibilità ed alle strategie condivise in ambito comunitario.
Sulla base di ciò, nella gestione ed attuazione dei numerosi programmi comunitari che interessano l'Italia , come ad esempio Interreg e le Macro-strategie regionali, si rimanda alla consultazione della Decisione di esecuzione della Commissione 2014/388/Ue del 16 giugno 2014, la quale stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020.
Pertanto, i piani di gestione tratteranno anche attività soggette ad interazione extra-nazionale e dovranno quindi essere redatti in considerazione della complessità dei rapporti politici bilaterali e del quadro generale delle problematiche attualmente non risolte con i Paesi transfrontalieri riguardo alla delimitazione degli spazi marittimi.
In tale ambito quindi, il Comitato Tecnico, nel riportare o indirizzare progetti e accordi tecnici di competenza dei singoli Ministeri e/o di enti/organizzazioni nazionali, dovrà prevedere sempre uno stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci) al fine di evitare attività potenzialmente pregiudizievoli agli interessi nazionali (ad es. condotte o comportamenti che possano configurare eventuale acquiescenza a situazioni lesive, in contrasto con le posizioni ufficiali dello Stato italiano).
I tavoli o gli incontri tecnici scaturenti dalle attività di cooperazione internazionale potranno essere considerate, in coerenza alla linea individuata per ciascun caso dal Maeci, occasioni favorevoli per sensibilizzare gli Stati transfrontalieri anche sull'opportunità di intraprendere negoziati per la delimitazione dei relativi spazi marittimi quando non ancora definiti.
In questo ambito, riferimenti cartografici e rappresentazioni geografiche ufficiali dovranno riportare solo le delimitazioni marittime e terrestri ufficialmente approvate in ambito nazionale.
16. Processo partecipativo e coinvolgimento dei portatori di interesse
La partecipazione, sia in fase di programmazione che di monitoraggio ed attuazione dovrà essere la più estesa possibile, cosi come da indirizzo delle politiche europee.
Tale attività sarà garantita attraverso il procedimento di Vas.
Il Ct, già nella sua composizione, vede un insieme ampio di soggetti pubblici che partecipano alla redazione del piano.
Il Ct può, inoltre, prevedere consultazioni ed audizioni con altri soggetti pubblici e privati al fine di meglio focalizzare le varie problematiche trattate.
Strumento fondamentale per assicurare la massima partecipazione sarà il sito web attraverso il quale informare ed avviare le consultazioni e rendere pubblici i vari documenti prodotti.
17. Gestione delle informazioni e strumenti per il supporto alle decisioni
La gestione e l'aggiornamento del sistema informativo integrato a supporto dell'attività di pianificazione dello spazio marittimo è attribuito all'Autorità competente, ossia il Mit, come ben specificato all'articolo 10 del decreto legislativo n. 201/2016.
Le Amministrazioni centrali e locali che detengono le informazioni necessarie per i piani di gestione dello spazio marittimo assicurano la collaborazione e garantiscono l'accesso ai dati all'Autorità competente.
I principi informatori della rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino (European Marine Observation and Data Network — Emodnet) sono validi e compatibili con quelli di altre iniziative suscettibili di applicazione nella Psm.
La ricerca per convertire i dati in conoscenze integrate a sostegno della Psm a diversi livelli può avvalersi di progetti finanziati dall'Ue nell'ambito della strategia europea per la ricerca marina e marittima. Com(2008) 534 definitivo "Una strategia europea per la ricerca marina e marittima". La raccolta di dati e informazioni pertinenti deve essere effettuata attraverso una collaborazione nell'ambito delle regioni marittime, non solo tra Stati membri dell'Ue, bensì anche con altri interlocutori di tali regioni: paesi terzi, organizzazioni regionali e altre parti interessate.
Al fine di gestire in modo condiviso e coordinato le informazioni necessarie alla definizione di tutti i piani d'interesse, il Comitato tecnico si avvale di strumenti rispondenti alle norme di legge vigenti e di prodotti realizzati ed aggiornati dai competenti Enti cartografici di Stato (legge 2 febbraio 1960, n. 68). In tale ottica, il Ministero della difesa supporta il Comitato tecnico per la acquisizione della cartografia e la realizzazione di prodotti cartografici digitali dedicati (Carte Tematiche).
Riguardo agli strumenti di supporto alla decisione, come richiamato dalla direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo, cosi come dal decreto legislativo n. 201/2016 che la recepisce, strumento centrale al processo decisionale e redazionale dei piani di gestione dello spazio marittimo è l'approccio ecosistemico. Per quest'ultimo si rimanda al capitolo dedicato.
Altri strumenti a supporto della valutazione ambientale, come da normativa specifica, sono la Vas e la Vinca.
LA COSTRUZIONE DEL PIANO
18. Analisi iniziale
Ci si riferisce in questo capitolo alla analisi iniziale e alla costruzione del quadro conoscitivo. Tale analisi fornirà informazioni sullo stato della gestione e degli usi marittimi, dell'ambiente, garantendo informazioni di base. I principali contenuti scaturenti dall'analisi che dovranno avere un livello di approfondimento adeguato alla scala di azione del piano.
Con riferimento alle fasi di costruzione del Piano, il processo di Vas va avviato simultaneamente al processo di formazione del Piano, in modo tale da orientare quest'ultimo, fin dalle prime fasi, verso un quadro strategico sostenibile.
Sarà quindi di prioritaria importanza prevedere lo sviluppo di un documento preliminare su cui svolgere le attività di scoping in modo da consentire una prima fase di consultazioni, in grado di fornire elementi per le successive fasi decisionali funzionali allo sviluppo e alla stesura del Piano definitivo.
Il Piano dovrà prevedere le seguenti fasi:
a) avvio simultaneo del processo di costruzione del piano e della procedura di Vas, sulla base di un documento preliminare che inquadrerà il contesto ambientale, cosa il piano si propone di fare (obiettivi), le potenziali misure che intende adottare, i soggetti amministrativi che per le proprie competenze, direttamente o indirettamente, possano essere interessati dal piano;
b) consultazione con i soggetti competenti di cui sopra (anche transfrontaliero), anche ai fini Vas;
c) redazione della bozza di proposta di piano e della documentazione richiesta dalle procedure di Vas e di Vinca;
d) attestazione di corrispondenza ai sensi del decreto legislativo n. 201/2016, articolo 5, comma 5;
e) consultazione pubblica, anche transfrontaliera;
f) valutazione ai fini Vas e Vinca — pronuncia del parere motivato;
g) redazione proposta finale di piano;
h) approvazione e pubblicazione del piano, e di tutta la documentazione prevista ai fini Vas;
i) attuazione del piano e del piano di monitoraggio;
j) reportistica.
19. Definizione degli obiettivi strategici e obiettivi specifici della pianificazione
19.1 Definizione del documento programmatico con obiettivi di Blue Growth e target di sostenibilità
Questa sezione dovrà presentare le modalità di definizione della vision del piano, dagli obiettivi strategici a quelli gestionali.
Tali obiettivi sono quelli indicati dal decreto legislativo n. 201/2016 e dalla direttiva 2014/89/Ue, integrati dal decreto legislativo n. 190/2010 e dalla direttiva 2008/56/Ce (strategia marina), dal decreto legislativo n. 152/2006 e direttiva 2000/60/Ce, e dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, previsti nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, indicata nell'articolo 3 della legge n. 221/2015 "Collegato Ambientale".
Nella redazione del piano di gestione dello spazio marittimo andranno indicati, caso per caso, partendo dagli obiettivi generali, e tenendo conto di quanto indicato al cap.3, gli obiettivi specifici che si intende perseguire, cosi come gli indicatori che verranno a questi correlati.
19.2 Quadro di coerenza — Piani e programmi esistenti a tutte le scale di gestione e pianificazione
Dovranno essere prodotte delle tabelle di coerenza (interna ed esterna) al fine di verificare se sussistono sinergie e/o antagonismi sia tra obiettivi/misure interne al piano che tra obiettivi/misure con altri piani, programmi e strategie, nonché per i settori di cui alla lettera c) e i) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 201/2016, in sede di prima approvazione e successivamente in sede di revisione il Comitato tecnico, su indicazione dell'amministrazione competente, devono essere indicate le autorizzazioni di infrastrutture per l'approvvigionamento energetico e i titoli minerari rilasciati o in corso di rilascio; inoltre per ciascuno dei titoli minerari di prospezione ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi il piano deve recepire la durata massima, comprensiva delle proroghe previste per legge.
Un primo elenco, da integrare caso per caso, può essere ripreso dalle indicazioni di cui al capitolo 9 in generale e dal relativo allegato nello specifico per i piani/programmi nazionali/regionali/locali.
19.3 Quadro vincolistico e sistema delle tutele esistenti
Il piano di gestione dello spazio marittimo non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale ne' alla pianificazione urbana e rurale, (articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 201/2016).
Il piano di gestione tuttavia terrà conto di eventuali specifiche destinazioni funzionali che verranno indicate dagli organi del Dicastero della difesa, alla luce delle previsioni contenute nel Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Dovranno altresì essere individuate tutte le aree che per qualsivoglia motivo siano vincolate ad uso esclusivo e quindi, seppur considerate nel processo di pianificazione integrata non vedranno la sovrapposizione di più settori di interesse sulle stesse.
Il Ct si avvale delle informazioni sui vincoli paesaggistici tratti dai sistemi informativi del Mibact (SITAP) e regionali . e delle informazioni sul patrimonio culturale tratte dal sistema VIR (Vincoli in rete) e dal sito "Progetto Archeomar" (censimento dei beni archeologici sommersi), entrambi del Mibact.
20. Misure/Azioni
A fronte degli obiettivi strategici e specifici, dovranno essere individuate le misure e le azioni utili al loro perseguimento. Dovranno essere ben individuati per ciascun obiettivo le misure/azioni e relativi indicatori, al fine di poter dare seguito al monitoraggio in fase di attuazione e poter procedere efficacemente nel caso di eventuali disallineamenti tra obiettivi previsti e quanto prodotto.
21. Finanziamento del piano
Dovranno essere indicate le fonti di finanziamento disponibili
22. Elaborati minimi per la presentazione del piano
Per la redazione del Piano di gestione dello spazio marittimo, anche alla luce della procedura di Vas, l'elenco di elaborati minimi che dovranno essere prodotti è il seguente:
a. proposta preliminare di Piano di gestione dello spazio marittimo (contiene le cartografie);
b. valutazione ex-ante;
c. rapporto ambientale preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma;
d. proposta di Piano di gestione dello spazio marittimo (contiene le cartografie);
e. rapporto ambientale e valutazione d'incidenza;
f. documentazione acquisita nell'ambito della consultazione;
g. sintesi non tecnica.
Una volta approvato il piano, oltre alla documentazione sopra riportata dovranno essere resi pubblici i seguenti documenti:
a. parere motivato;
b. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali (da intendersi inclusive delle valutazioni di impatto sul patrimonio culturale e sul paesaggio) sono state integrate nel piano o programma, come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato alla luce delle alternative possibili individuate;
c. le misure adottate in merito al monitoraggio.
Relativamente al riferimento cartografico per la rappresentazione dei dati di interesse per la stesura dei piani afferenti le aree marittime dovrà essere impiegata la Documentazione Nautica Ufficiale redatta dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, in accordo con il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90 articolo 222.
23. La valutazione del piano
Il Ct nell'ambito del processo di redazione del piano eseguirà la valutazione delle attività e delle misure, previste dal piano, seguendo un approccio integrato ed ecosistemico nel rispetto della procedura Vas, abbracciando tutti gli aspetti riconducibili ai tre elementi economico, sociale-culturale e ambientale.
Il processo di valutazione deve informare tutto il processo di elaborazione del piano fin dalle prime fasi e procedere in parallelo fino alla sua adozione definitiva.
24. Sistema di monitoraggio del piano
Per ciascun piano dovrà prevedersi un sistema di monitoraggio e controllo, nonché misurazione dei risultati, da attuarsi attraverso apposite procedure ed indicatori previsti nella fase di redazione del piano.
Il monitoraggio dei Piani di gestione dello spazio marittimo viene svolto dall'Autorità competente (Mit) supportata dal Comitato tecnico, che informa annualmente il Tic dello stato di attuazione degli stessi.
La decisione di avviare una revisione dei piani di gestione potrà essere assunta direttamente dal Ct così come dal Tic sia a valle della reportistica prodotta a seguito del monitoraggio che a seguito di un aggiornamento delle Linee Guida che comportino variazioni significative per la realizzazione dei piani di gestione ovvero in considerazione di significativi aspetti sociali, economici, ambientali e culturale che comportano la messa in discussione degli obiettivi che i piani e/o delle Linee guida. Ogni modifica dei piani dovrà essere pubblicata ai sensi del successivo cap. 26.
25. Attestazione di corrispondenza
Prima della sua approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 201/2016, per la preventiva attestazione di corrispondenza, ciascun piano verrà valutato dal Tic.
Il Tic, eventualmente, potrà richiedere integrazioni, chiarimenti e modifiche.
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO
26. Durata del Piano
Il Piano avrà una durata di 10 anni, con possibilità di una revisione di medio termine, ovvero se ritenuto necessario a valle dell'attività di monitoraggio dell'attuazione del piano o di eventi che ne richiedano la revisione (secondo quanto previsto dal cap. 24).
27. Pubblicazione dei risultati dei piani, del processo di valutazione, del processo di modifica agli stessi da parte dell'Autorità competente
Sul sito web dedicato, oltre a quanto indicato dal cap. 2.2 e cap. 6, andranno pubblicati a cura dell'Autorità competente i Report annuali relativi all'attuazione degli stessi nonché tutte le variazioni e le procedure propedeutiche a tali eventuali variazioni.
Gli allegati, di cui si riportano i titoli, verranno presentati in un file separato.
Allegato 1, "Matrice coerenza decreto legislativo n. 201/2016 — direttiva 2008/56/Ce".
Allegato 2, "Approccio ecosistemico".
Allegato 3, "Cartografia delle aree marittime".
Allegato 4, "Il Quadro di riferimento".
Allegato 1
Matrice coerenza decreto legislativo n. 201/2016 — direttiva 2008/56/Ce
Nella matrice seguente si riportano le finalità e gli obiettivi individuati dal decreto legislativo n. 201/2016 in relazione agli 11 descrittori e agli obiettivi generali della direttiva 2008/56/Ce, recepita con il decreto legislativo n. 190/2010, che rappresenta il pilastro ambientale della Politica Marittima Integrata (Pmi).
Dlgs 201/2016 - Direttiva 2008/56/Ce | Descrittore 1 | Descrittore 2 | Descrittore 3 | Descrittore 4 | Descrittore 5 | Descrittore 6 | Descrittore 7 | Descrittore 8 | Descrittore 9 | Descrittore 10 | Descrittore 11 | |
Finalità | crescita sostenibile delle economie marittime | |||||||||||
sviluppo sostenibile delle zone marine | ||||||||||||
uso sostenibile delle risorse marine | ||||||||||||
protezione dell'ambiente marino e costiero, tenendo conto delle interazioni terra/mare | ||||||||||||
Obiettivi | sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare | |||||||||||
sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi | ||||||||||||
sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura | ||||||||||||
la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente | ||||||||||||
la resilienza all'impatto del cambiamento climatico | ||||||||||||
promuovere e garantire la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi |
Descrittore 1: La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.
Descrittore 2: Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.
Descrittore 3: Le popolazioni di tutti i pesci, molluschi e crostacei sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock.
Descrittore 4: Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.
Descrittore 5: È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.
Descrittore 6: L'integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi.
Descrittore 7: La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.
Descrittore 8: Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti.
Descrittore 9: I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.
Descrittore 10: Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino.
Descrittore 11: L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino.
Allegato 2
Approccio ecosistemico
Si presentano a titolo esemplificativo uno schema estratto dal manuale metodologico per la pianificazione dello spazio marittimo nel Mare Adriatico,
ed un diagramma sempre relativo all'approccio ecosistemico utilizzato nell'ambito dell'esperienza di pianificazione regionale dello spazio marittimo del Mar Baltico, entrambi i progetti promossi nell'ambito delle "sea basin regional strategies".
L'approccio ecosistemico è presentato come un principio informatore della pianificazione dello spazio marittimo e si applica a tutto il processo di redazione del piano.
Allegato 3
Cartografia delle aree marittime
Il Tavolo interministeriale ha individuato tre aree marittime di riferimento, riconducibili alle tre sottoregioni di cui alla strategia marina (articolo4 della direttiva 2008/56/Ue):
Il Mare Mediterraneo occidentale [340 int301 — Med Ooccidentale.pdf]
Il Mare Adriatico [435 int306 — Adriatico e mar Ionio.pdf]
Il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale [435 int306 — Adriatico e mar Ionio.pdf, 437 int307 — Med Centrale.pdf]
La cartografia allegata ha validità consultiva riferita al momento della formalizzazione delle presenti linee guida; per la cartografia delle aree marittime, come per le eventuali carte da impiegare come riferimento base per le carte tematiche, dovranno essere sempre consultate le versioni aggiornate riportate nella pubblicazione I.I.3001 reperibile al link sotto riportato.
La cartografia nazionale completa è riepilogata nella pubblicazione I.I.3001 (Catalogo generale delle carte e delle pubblicazioni nautiche) edito annualmente a cura dell'Istituto Idrografico della Marina e reperibile anche al seguente link:
http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/comandien ti/scientifici/idrografico/Documents/catalogo_2017/II_3001_Cataogo_Ge nerale_2017.pdf
Tale cartografia cosi come aggiornata dall'IIM fungerà da riferimento e base per la redazione delle carte tematiche che verranno prodotte nell'ambito dei Piani di gestione delle aree marittime.
Allegato 4
Il Quadro di riferimento
Sicurezza degli usi civili e produttivi del mare e delle attività che vi si svolgono
La pianificazione dello spazio marittimo deve tenere conto di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e alla sicurezza degli usi civili e produttivi del mare e delle attività che vi si svolgono.
La sicurezza degli usi civili e produttivi è disciplinata dalle seguenti fonti normative:
Convenzione Idrografica Internazionale (Iho) del 1967;
Decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (relativamente ai compiti di polizia del mare)
Convenzione di Parigi del 1884 — Protezione dei cavi telegrafici sottomarini Ratificata con legge 1° gennaio 1886, n. 3620, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1447 Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 regolamento per la navigazione marittima (decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328);
Legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare );
legge 21 luglio 1967, n. 613 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi);
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale);
Legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);
Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988;
Convenzione di Roma del 1988 — Repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione in alto mare e relativo Protocollo sulle Piattaforme fisse, attuata con legge 28 dicembre 1989, n. 422;
Decreto ministeriale 12 luglio 1989 (in Gazzetta ufficiale 28 luglio 1989, n. 175) — Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico);
Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare);
Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000 e suoi Protocolli, oggetto autorizzata alla ratifica, ordine di esecuzione e attuazione con legge 16 marzo 2006, n. 146;
Convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, fatta a Parigi il 2 novembre 2001, oggetto di autorizzazione alla ratifica ed ordine di esecuzione con legge 23 ottobre 2009, n. 157;
Legge 31 luglio 2002, n.179 (Disposizioni in materia ambientale);
Legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico);
Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima) Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38);
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto) e del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto);
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione della direttiva 2002/59/Ce relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale);
Direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni, attuata con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202;
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquina-mento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni);
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203 (Attuazione della direttiva 2005/65/Ce relativa al miglioramento della sicurezza nei porti);
Regolamento (Ce) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica precedenti Regolamenti;
Direttiva 2009/21/Ce, relativa al rispetto degli obblighi dello stato di bandiera, attuata con Decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 164;
Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare — Com — articolo 98 relativo a compiti di sorveglianza e vigilanza in mare)
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico dell'Ordinamento Militare — Tuom -. 111 e seg., relativi a compiti di sorveglianza e vigilanza in mare e di polizia del mare)
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010 (Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi e di altre sostanze nocive causati da incidenti marini);
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2013, n. 34 (Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive);
Regolamento Ue 656/2014 del Parlamento e del Consiglio del 14 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea;
Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 (di attuazione della direttiva 2013/30/Ue sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/Ce);
Contesto Internazionale
Convenzione di Parigi del 1884
Protezione dei cavi telegrafici sottomarini Ratificata con legge 1° gennaio 1886, n. 3620, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1447
Convenzioni di Ginevra I, II, III, IV, adottate il 29 aprile 1958
Nel 1958, a Ginevra, la I Conferenza sul Diritto del mare ha adottato quattro Convenzioni:
I. Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua
II. Convenzione sull'alto mare
III. Convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare
IV. Convenzione sulla piattaforma continentale
Convenzione Idrografica Internazionale (Iho) del 1967 Firmata a Monaco nel 1967, è entrata in vigore nel 1970. Si concretizza in un organismo intergovernativo consultivo e tecnico.
Convenzione internazionale relativa all'intervento sui casi di inquinamento da olio nell'alto mare, 1969 Gli Stati parti della Convenzione possono adottare, in alto mare, le misure che sono necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i gravi ed imminenti rischi che possono derivare ai loro litorali o interessi connessi dall'inquinamento delle acque di mare da idrocarburi in seguito ad un sinistro marittimo o a fatti connessi a tale sinistro, che appaiano suscettibili di avere gravi e dannose conseguenze.
(Iccat) The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas
La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico è un'organizzazione intergovernativa di pesca responsabile della conservazione di specie di tonni e specie simili nell'Oceano Atlantico e nei mari ad esso adiacenti. (1969) Unesco. Programma Uomo e Biosfera (Mab) Programma intergovernativo volto a fornire basi scientifiche alle azioni di impulso all'uso sostenibile e razionale, oltre che alla conservazione, delle risorse della cosiddetta "biosfera". Tra le sue finalità rientrano, in particolare: la promozione della cooperazione scientifica, la ricerca interdisciplinare per la tutela delle risorse naturali, la gestione degli ecosistemi naturali e urbani, l'istituzione di parchi, riserve ed aree naturali protette.
Esiste una interazione sostanziale tra le qualità naturalistiche e paesaggistiche che hanno motivato il riconoscimento di aree di particolare interesse naturale (riserve, parchi e aree protette), naturale e culturale (aree inserite nel Programma Unesco su Uomo e Biosfera -Mab) o paesaggistico-culturale. (1971) Unesco Convenzione per la protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale (1972) Adottata durante la Conferenza Generale dell'Unesco nel 1972, a Parigi.
Definisce le tipologie di siti naturali e culturali che possono essere considerate per l'iscrizione nell' Elenco del Patrimonio Mondiale e delinea compiti e doveri degli stati Membri per l'identificazione dei siti, la loro protezione e conservazione.
L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge del 6 aprile 1977, n. 184.
Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino mediante dumping di rifiuti e altre materie (LC)1972 (and 1996 London Protocol) Il Protocollo del 1996 è entrato in vigore il 24 marzo 2006. Per dumping si intende l'immissione volontaria in mare, da parte delle navi, di materiali, sostanze o rifiuti dannosi per l'ecosistema marino (nella definizione di dumping rientrano anche le operazioni di affondamento deliberato di navi, aeromobili) Convenzione Marpol 73/78 Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e Protocollo 1997 La Marpol fu elaborata per rispondere alla necessità di controllare e limitare il rilascio accidentale e deliberato in mare di idrocarburi ed altre sostanze pericolose. È una delle più importanti convenzioni Imo Convenzione Solas 74 (Salvaguardia della vita umana in mare, — International Convention for the Safety of Life at Sea) La Convenzione ha l'obiettivo di specificare gli standard minimi per la costruzione e la gestione di navi, compatibili con la loro sicurezza. Gli Stati hanno la responsabilità di assicurare che le navi sotto la loro bandiera rispettino le sue richieste e un certo numero di certificati sono prescritti nella Convenzione come la prova che questo sia fatto. (1974) Convenzione Stcw (Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, nota anche come Convenzione Stcw '78) La Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, nota anche come Convenzione Stcw '78 o semplicemente Stcw (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), è una convenzione internazionale adottata il 7 luglio 1978 dall'Imo. È stata modificata una prima volta nel 1995 ed è stato adottato, con la risoluzione n. 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (Imo), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, il Codice Stcw sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (Stcw '95).
United Nations Convention on the Law of the Sea — Unclos La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, o Unclos acronimo del nome in inglese United Nations Convention on the Law of the Sea, è un trattato internazionale che definisce i diritti e le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, stabilendo linee guida che regolano le trattative, l'ambiente e la gestione delle risorse naturali (1982) (Unfsa) The United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 L'accordo delle Nazioni Unite per l'attuazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, concernente la conservazione e la gestione degli stock di pesce in rotazione e degli stock di pesci altamente migratori, stabilisce principi per la conservazione e la gestione di tali. Stabilisce, inoltre, che tale gestione deve basarsi sull'approccio precauzionale e sulle migliori informazioni scientifiche disponibili. L'Accordo elabora sul principio fondamentale stabilito nella Convenzione che gli Stati dovrebbero cooperare per garantire la conservazione e promuovere l'obiettivo dell'utilizzo ottimale delle risorse della pesca sia all'interno che al di fuori della zona economica esclusiva.
Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988 Convenzione di Roma del 1988 Repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale", ratificata con legge 28 dicembre 1989, n. 422 Convenzione internazionale sull'inquinamento da idrocarburi (Opcr) 1990 La Convenzione è stata adottata il 30 novembre 1990 ed è entrata in vigore il 13 maggio 1994.
Le parti della Convenzione Oprc sono tenute a stabilire misure per affrontare gli incidenti di inquinamento, a livello nazionale o in cooperazione con altri paesi. Le navi sono tenute a avere un piano di emergenza per l'inquinamento petrolifero a bordo. Le navi sono tenute a segnalare gli incidenti alle autorità costiere e la convenzione descrive le azioni che dovranno essere intraprese. Le parti della Convenzione sono tenute a fornire assistenza agli altri in caso di emergenza e sono previste disposizioni per il rimborso di qualsiasi assistenza fornita.
Convenzione per la diversità biologica e obiettivi di biodiversità "Aichi"
La Convenzione sulla diversità biologica (Cbd, dall'inglese Convention on Biological Diversity) è un trattato internazionale adottato nel 1992 al fine di tutelare la diversità biologica (o biodiversità), l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche.
In questo documento viene affrontata, per la prima volta, la tematica dell'approccio ecosistemico.
Codice di condotta per la pesca responsabile (Fao, 1995) Redatto da 170 nazioni mediante una serie di colloqui promossi dalla Fao e adottato il 31 ottobre 1995, il Codice contiene un insieme di principi politici, di direttive tecniche e di esempi di buone pratiche per una pesca ed un'acquacoltura responsabili e sostenibili.
Il Codice non è vincolante, ma sottoscrivendolo i governi s'impegnano ad agire secondo i suoi principi e le sue normative. Il ruolo della Fao è quello di promuovere e vigilare sull'applicazione del Codice fornendo ai paesi orientamento ed assistenza tecnica.
Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale è stata effettuata il 25 giugno 1998 a Aarhus, in Danimarca.
La Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale è il primo e unico strumento internazionale, legalmente vincolante, che recepisce e pone in pratica tale principio, dando concretezza ed efficacia al concetto di democrazia ambientale.
È stata firmata nella città danese di Aarhus, il 25 giugno 1998 ed è entrata in vigore il 30 ottobre 2001.
Protocollo di preparazione, risposta e cooperazione all'inquinamento causati da sostanze pericolose e pericolose, 2000 (Oprc_Hns Protocol) Come la Convenzione Oprc, il protocollo Oprc-Hns mira a istituire sistemi nazionali di preparazione e risposta e fornire un quadro globale per la cooperazione internazionale nella lotta contro gli incidenti più importanti o le minacce di inquinamento marino. Le parti del protocollo Oprc-Hns sono tenute a stabilire misure per affrontare gli incidenti di inquinamento, a livello nazionale o in cooperazione con altri paesi. Le navi sono tenute a trasportare un piano di emergenza sull'inquinamento a bordo per affrontare in modo specifico gli incidenti che comportano sostanze pericolose e nocive.
Il protocollo Oprc-Hns segue i principi della Convenzione Oprc ed è stato formalmente adottato dagli Stati già parte della convenzione Oprc in occasione di una conferenza diplomatica tenutasi alla Sede Imo di Londra nel marzo 2000.
Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000 e suoi Protocolli, oggetto autorizzata alla ratifica, ordine di esecuzione e attuazione con legge 16 marzo 2006, n. 146 Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antifumo nocivi sulle navi, 2001 Unesco. Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (2001) fatta a Parigi il 2 novembre 2001, oggetto di autorizzazione alla ratifica ed ordine di esecuzione con legge 23 ottobre 2009, n. 157.
Unesco. Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio culturale Immateriale (2003) Approvata all'unanimità nella 32° sessione della Conferenza Generale a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia il 27 settembre 2007. Considera fondamentale l'interdipendenza tra patrimonio culturale immateriale e patrimonio culturale tangibile definito nella Dichiarazione di Yamat . Per salvaguardia si intendono le misure atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale fra le generazioni. La protezione intende preservare i luoghi, l'ambiente naturale ed il paesaggio, cioe' il contesto storico, culturale e sociale che ha prodotto e produce — come vivente — il patrimonio medesimo.
Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti della nave, 2004 La Convenzione mira a prevenire gli effetti potenzialmente devastanti della diffusione di organismi acquatici nocivi trasportati nelle acque di zavorra delle navi da una regione all'altra. La Convenzione richiede che tutte le navi attuino un piano di gestione per le acque di zavorra e per i sedimenti. Tutte le navi dovranno portare un Ballast Water Record Book e saranno tenute a svolgere procedure standard di gestione delle acque di zavorra.
Convenzione ILO sul lavoro marittimo 2006
È la convenzione n. 186 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (oil) chiusa a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ª sessione della Conferenza generale della medesima. Rappresenta il "quarto pilastro" del diritto internazionale marittimo racchiude le norme aggiornate contenute nelle attuali convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro marittimo nonché i principi fondamentali riportati nelle altre convenzioni internazionali del lavoro".
Convenzione internazionale di Hong Kong per il riciclaggio sicuro delle navi, 2009 La Convenzione intende prevenire, ridurre, minimizzare e, per quanto possibile, eliminare gli incidenti, infortuni ed altri effetti nocivi per la salute dell'uomo e per l'ambiente provocati dal Riciclaggio delle navi ed altresì rafforzare la sicurezza delle navi, la tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente durante il ciclo di vita di una nave.
Accordo sulle Misure dello Stato di Approdo per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (Fao, 2016) (PsmA l'acronimo inglese) la Fao nel 2009 ha promosso l'adozione da parte dei suoi paesi membri dell'Accordo sulle misure dello Stato di approdo per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L'accordo entrerà in vigore quando 25 paesi avranno depositato il loro strumento di ratifica, conosciuto come l'accettazione di adesione. Le Misure sullo Stato d'approdo si riferiscono in genere alle azioni intraprese per rilevare la pesca illegale quando le navi arrivano nei porti.
L'accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2016.
Contesto Mediterraneo
Organizzazioni del Mediterraneo
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo della Fao La Commissione Generale per la pesca nel Mediterraneo (Cgpm) è un'organizzazione regionale per la gestione della pesca (Rfmo). È stata istituita nel 1949 con un accordo internazionale stipulato in base all'articolo XIV della Costituzione della Fao. La sua zona di competenza abbraccia il mar Mediterraneo, il mar Nero e le acque adiacenti.
La Commissione ha l'autorità di adottare raccomandazioni vincolanti per la conservazione delle risorse marine viventi e la gestione della pesca e gioca un ruolo nella governance della pesca nella regione. Oltre a numerose raccomandazioni nel settore della pesca e della gestione delle risorse marine viventi, la Commissione Fcm ha adottato la risoluzione Fcm/36/2012/1 , linee guida sulle Allocated Zones for Aquaculture (Aza), zone prioritarie per l'acquacoltura..
GTmo 5 + 5 — Il gruppo dei trasporti del Mediterraneo occidentale Il GTmo è un gruppo di cooperazione per i trasporti al livello più alto fondato nel 1995 a Parigi, dove si è svolta la riunione della costituzione del gruppo. Esso mira a promuovere la cooperazione sui trasporti nel Mediterraneo occidentale e a contribuire al partenariato euromediterraneo. I membri del GTmo sono ministri dei trasporti dei dieci paesi della regione (Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia). CeTmo svolge la funzione di segretariato tecnico Unep Mediterranean Action Program — Convenzione di Barcellona La Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento, o Convenzione di Barcellona, è lo strumento giuridico e operativo del Piano d'Azione delle Nazioni Unite per il Mediterraneo (Map), ratificata con legge n. 175 del 27 maggio 1999. Sette Protocolli completano il quadro giuridico Map, affrontando aspetti specifici della Convenzione:
1. Dumping Protocol
2. Prevention and Emergency Protocol
3. Land-based Sources and Activities Protocol
4. Specially Protected Areas and Biological Diversity Protocol
5. Offshore Protocol
6. Hazardous Wastes Protocol
7. Protocol on Integrated Coastal Zone Management (Iczm).
Accordo Pelagos
L'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini "Accordo Pelagos" ratificato con legge n. 391 dell'11 ottobre 2001.
CeTmo Centro studi sui trasporti per il mediterraneo occidentale L'obiettivo principale della CeTmo è la cooperazione per il miglioramento delle condizioni di trasporto nei paesi dell'Europa meridionale (Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo) e del Maghreb (Algeria, Libia, Marocco, Mauritania e Tunisia), attraverso lo studio di infrastrutture, i flussi, le statistiche e il trasporto della legislazione nel Mediterraneo occidentale e l'attuazione di iniziative per facilitare il trasporto.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 27 ottobre 2011 Il decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 27 ottobre 2011 che emana il Regolamento recante l'istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno.
Regolamentazione
Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica del Mediterraneo (Spa & Biodiversity Protocol) firmato il 10 giugno 1995, ratificato il 7 settembre 1999, entrato in vigore il 12 dicembre 1999 e i cui allegati II e III relativi alle liste delle specie in pericolo o minacciate e delle specie il cui sfruttamento è regolamentato, sono entrati in vigore il 16 aprile 2015;
Programma Strategico d'Azione per la Conservazione della Biodiversità nella Regione Mediterranea (Sap Bio) della Convenzione di Barcellona adottato nel 2003 costituisce lo strumento operativo per l'implementazione del Protocollo Aspim e per fronteggiare sia sul piano generale che per particolari emergenze tematiche la complessa sfida di tutelare la biodiversità marino — costiera del Mediterraneo. Il Sap Bio è articolato in otto piani d'azione che l'Italia deve formalmente adottare: il protocollo Spa/Bio della Convenzione Barcellona è stato ratificato dall'Eu (decisione 93/626/Cee del Consiglio).
AccordoAccobams per la conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo ratificato con legge n. 27 del 10 febbraio 2005.
Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, presentato a Roma il 25 novembre 1999 Numerose raccomandazioni in materia di regolamentazione della pesca o di gestione delle risorse marine viventi sono state emanate dalla Commissione Generale della Pesca nel Mediterraneo e consultabili nel sito http://www.fao.org/gfcm/en/
Strategie ed iniziative Macroregionali della Ue
Le Strategie Macroregionali rappresentano uno strumento di attuazione della cooperazione territoriale, che è stato proposto dalla Commissione Europea, su richiesta del Consiglio europeo. La premessa di tale cooperazione si fonda sul convincimento che sfide comuni a specifiche regioni sono meglio affrontate attraverso una pianificazione comune e congiunta ed orientata ad un impiego più efficiente delle risorse disponibili.
Strategia europea per la Regione Adriatico-Ionica — EuSair La strategia riguarda principalmente le opportunità dell'economia marittima: "crescita blu", trasporti marittimi e connessioni intermodali con l'hinterland , connettività in campo energetico, protezione dell'ambiente marino e turismo sostenibile. Questi settori sono destinati a svolgere un ruolo cruciale per la creazione di posti di lavoro e per il rilancio dell'economia nella regione.
Gli altri temi trasversali sono il potenziamento delle competenze, la ricerca, l'innovazione e le piccole e medie imprese. La mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, nonché la gestione del rischio di catastrofi sono principi orizzontali che riguardano tutti e quattro i pilastri.
BLUeMed e Prima
BLUeMed è l'iniziativa a guida italiana congiuntamente sviluppata e concordata con Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna e con il sostegno della Commissione europea, che mira a promuovere un strategia condivisa per sostenere la crescita sostenibile dei settori marino e marittimo nei Paesi europei del Mediterraneo. L'iniziativa BLUeMed ha definito la propria "visione" e la sua "agenda strategica per la ricerca e l'innovazione".
In tale ambito al fine di aumentare l'attrattività dell'intero Paese sui mercati internazionali, l'Italia è anche alla guida del programma Prima (Partnership for Research and Innovationin the Mediterranean Area) Per entrambi i programmi il Piano Nazionale della Ricerca 2015 — 2020 prevede un investimento di 80,4 milioni di €.
WestMed
Il 19 aprile 2017 la Commissione europea ha lanciato una nuova iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nella regione del Mediterraneo occidentale, che andrà a coinvolgere in maniera prioritaria cinque Stati membri dell'Ue (Francia, Italia, Portogallo, Spagna e Malta) e cinque paesi partner meridionali (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia).
L'iniziativa è frutto di anni di dialogo tra i Paesi della regione del Mediterraneo occidentale che sono ora pronti a collaborare su interessi condivisi per rafforzare la crescita economica, sostenere la creazione di posti di lavoro, tutelare l'ambiente e contribuire, non da ultimo, anche alla stabilizzazione della regione.
Dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever
La dichiarazione MedFish4Ever è di grande rilevanza, in quanto imposta i lavori in quest'area per i prossimi 10 anni sulla sostenibilità ambientale, la coesione sociale e le prospettive economiche sostenibili.
In base a una nuova governance globale del Mediterraneo il progetto di dichiarazione prevede impegni di attuazione dei provvedimenti seguenti:
a) rafforzare la raccolta di dati e la valutazione scientifica;
b) istituire un quadro di gestione della pesca basata sugli ecosistemi;
c) sviluppare una cultura del rispetto delle norme ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (Inn);
d) appoggiare la pesca su piccola scala e l'acquacoltura sostenibili, e
e) accrescere la solidarietà e il coordinamento nel Mediterraneo.
I settori individuati da fonti europee rilevanti per la Pianificazione dello spazio marittimo
Energie rinnovabili
L'Europa si trova ad affrontare una domanda energetica crescente, prezzi volatili e problemi di approvvigionamento. Per contrastare questi problemi è stata varata la strategia energetica dell'Ue. Occorre inoltre ridurre l'impatto ambientale del settore energetico.
La politica energetica dell'Ue persegue tre obiettivi principali: la sicurezza dell'approvvigionamento; la competitività (attraverso la ricerca in campo energetico); la sostenibilità.
La Commissione ha varato dei piani per la strategia (Unione dell'energia) per garantire ai cittadini e alle imprese dell'Ue energia sicura, accessibile e rispettosa del clima.
Lo stato dell'Unione dell'energia ha presentato i progressi compiuti da quando la strategia quadro per un'Unione dell'energia è stata adottata (novembre 2015) al fine di realizzare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sicura e competitiva.
Il ricorso alle energie rinnovabili è fondamentale per la politica europea in materia di cambiamento climatico come per altri obiettivi dell'Unione. La direttiva del 2009 sulle energie rinnovabili (Direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, Gu L 140 del 5 giugno 2009), fissa un obiettivo di quota pari al 20% per tali fonti energetiche entro il 2020. Le fonti di energia rinnovabile offshore, in particolare l'eolico offshore, vi contribuiranno in modo importante. In tale quadro è necessario procedere ad una razionale pianificazione localizzativa degli impianti eolici off-shore, preventiva rispetto alla assegnazione in concessione degli specchi acquei dedicati ed attenta ai valori paesagistici costieri. I parchi eolici offshore e le altre fonti di energia rinnovabile devono essere connessi alla rete onshore. Il pacchetto per le infrastrutture energetiche della Commissione, di prossima adozione, conterrà le prescrizioni relative alla nuova infrastruttura di rete. Tali impianti richiederanno notevoli risorse in termini di spazio, anche nelle zone transfrontaliere. Da un approccio comune con un coordinamento transfrontaliero rafforzato nell'ambito della Psm si possono attendere notevoli effetti benefici. La ricerca finanziata nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca (7° PQ) è mirata a finanziare lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore e a ottimizzare la Psm.
Esplorazione ed estrazioni minerarie e di idrocarburi
Alcune aree delle acque costiere europee sono sfruttate intensivamente per la produzione di greggio e gas. L'Ue ha un interesse vitale nel garantire la sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi. L'incidente avvenuto sulla piattaforma Deepwater Horizon ha spinto la Commissione a prendere in considerazione una legislazione di ampia portata relativa alle piattaforme petrolifere per garantire i massimi livelli di sicurezza. La comunicazione del 2010 sulla sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi (Comunicazione della Commissione "Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi", Com(2010) 560 definitivo del 12 ottobre 2010). Sottolinea che le autorità pubbliche sono responsabili dell'adozione di un quadro normativo adeguato in materia di attività offshore, che inglobi i principi della Psm.
La Direttiva 2013/30/Ue sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/Ce è stata attuata in Italia con l'adozione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 che si inserisce in un quadro normativo già esistente in materia di sicurezza e di protezione del mare dall'inquinamento.
In tale contesto è stato istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare a cui è affidato principalmente il compito di definire ed attuare processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e di tutta la specifica documentazione richiesta agli operatori del settore. Il Comitato ha inoltre compiti di vigilanza e controllo al fine del rispetto delle norme introdotte dal decreto legislativo n. 145/2015 che svolge mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione. Per quanto riguarda la relazione con le attività di pianificazione il Comitato elabora annualmente un piano di azione.
Le Reti di trasporto trans-europee (Reti Ten-T), le Autostrade del Mare e sistemi portuali
La nuova politica dei trasporti ha come priorità la realizzazione, nei 28 Stati Membri, di una Rete europea dei trasporti robusta e capace di promuovere, dall'Est all'Ovest e dal Nord al Sud, la crescita, l'innovazione e la competitività.
Dei nove corridoi multimodali che costituiscono l'asse portante della Rete Ten-T, definita dal Regolamento europeo 1315/2013, quattro interessano l'Italia, attraversandola da nord a sud e da ovest ad est: il Baltico-Adriatico, lo Scandinavo-Mediterraneo, il Reno-Alpi, il Mediterraneo.
Oltre i 9 Corridoi multimodali sono individuate quattro priorità c.d. orizzontali, che riguardano il programma Cielo Unico, le applicazioni telematiche, le Autostrade del Mare e i progetti di innovazione tecnologica.
In particolare le Autostrade del Mare hanno assunto nel tempo un ruolo significativo nella politica europea dei trasporti; la loro rilevanza strategica è ribadita anche dalla revisione delle linee guida Ten-T (Reg. Ue 1315/2013), all'interno delle quali sono indicate come la "dimensione marittima della Rete Trans-Europea dei Trasporti".
Le Autostrade del Mare sono un programma introdotto in sede europea teso a realizzare un sistema di trasporto integrato, pulito, sicuro ed efficiente, introducendo innovative catene logistiche intermodali basate sulla modalità marittima, caratterizzate da un limitato impatto ambientale ed in grado di minimizzare i costi esterni negativi rispetto alla modalità tutto-strada.
Le Autostrade del Mare possono considerarsi rotte e servizi marittimi di Short Sea Shipping, che presentano le caratteristiche di essere rotte schedulate, affidabili, ad alta qualità, ad alta frequenza ed integrate nella catena logistica door-to-door, ovvero per le quali è stata studiata l'integrazione intermodale.
Lo scopo del programma Autostrade del Mare non riguarda soltanto la volontà di fornire un'alternativa rispetto alla strada: non si tratta infatti di un progetto sostitutivo quanto piuttosto innovativo, volto ad ottimizzare le catene logistiche e di trasporto, migliorandone l'efficienza economica, ambientale, sociale e promuovendo soluzioni integrate "door-to-door".
Per quanto riguarda il panorama italiano, è evidente l'importanza e la centralità delle Autostrade del Mare nel contesto del Sistema Mare del Paese, dovuto ad un posizionamento geografico privilegiato al centro del Mediterraneo, alla struttura produttiva del tessuto economico italiano ed alle eccellenze imprenditoriali nazionali nel settore.
Sistemi portuali
I porti e le attività collegate rivestono elevata importanza per la politica marittima integrata costituendo un collegamento essenziale nell'ambito della catena logistica da cui dipende l'economia europea. Essi possono essere considerati veri e propri centri di attività economica, svolgendo altresì un ruolo determinante per la qualità dell'ambiente urbano e naturale circostante.
Con la comunicazione Com (2007)575 è stata presentata la politica marittima integrata per l'Unione europea. Il Piano d'azione ad essa allegato era volto a sfruttare pienamente il potenziale delle attività economiche basate sul mare secondo modalità sostenibili per l'ambiente.
Sempre nel 2007, la Comunicazione Com (2007)616 della Commissione su "Una politica europea dei porti" ha evidenziato l'importanza del settore portuale che rappresenta uno dei fattori essenziali della coesione e costituisce un nodo fondamentale del trasporto modale. La suddetta comunicazione mette in luce che i porti europei sono di interesse vitale per il 90% del commercio internazionale dell'Europa e garantiscono inoltre il 40% del commercio intracomunitario.
Nella Comunicazione Com(2009)8 della Commissione vengono inoltre presentati gli obiettivi strategici e le raccomandazioni per la politica Ue dei trasporti marittimi fino al 2018. Nel documento vengono indicate le sfide che il sistema portuale europeo deve affrontare.
La Commissione europea il 28 marzo 2011 ha adottato una strategia di ampio respiro per aumentare la competitività e la sostenibilità dei trasporti. All'interno del Il Libro Bianco sui Trasporti, infatti, viene descritta una "tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile". Il Libro Bianco costituisce uno dei documenti strategici cardine su cui gli Stati Membri devono basare le proprie scelte nel promuovere sistemi di trasporto sostenibili. Tale Documento riconosce, infatti, il ruolo del sistema portuale nel perseguimento della generale finalità di ottimizzare l'efficacia delle catene logistiche multimodali e di incrementare l'uso di modi di trasporto più efficienti sotto il profilo energetico.
Nella più recente Comunicazione Com/2013/0295 i porti dell'Unione, e soprattutto i porti della rete transeuropea, servono un entroterra e un bacino idrografico che vanno oltre le proprie frontiere locali e nazionali. I porti avranno un ruolo fondamentale nello sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti efficiente e sostenibile, diversificando le scelte in materia di trasporti e contribuendo al trasporto multimodale.
Le infrastrutture energetiche transeuropee — la rete Ten-E Il regolamento Ue 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans-europee è entrato in vigore il 15 maggio 2013. Esso stabilisce criteri e procedure per la selezione dei nuovi progetti di interesse comune (Pci) ed i benefici che sono ad essi accordati.
Il regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea stabiliti nell'allegato I ("corridoi e aree prioritari dell'infrastruttura energetica"), in particolare:
a) riguarda l'individuazione di progetti di interesse comune necessari per la realizzazione di corridoi e aree prioritari, rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche nei settori dell'elettricità, del gas, del petrolio e dell'anidride carbonica definiti nell'allegato II ("categorie di infrastrutture energeti-che");
b) facilita l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune ottimizzando, coordinando più da vicino e accelerando i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e migliorando la partecipazione del pubblico;
c) fornisce norme e orientamenti per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti di interesse comune;
d) determina le condizioni per l'ammissibilità di progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione.
Per essere incluso nell'elenco, un progetto deve dimostrare di offrire vantaggi significativi ad almeno due Stati membri, contribuire all'integrazione del mercato e a una maggiore concorrenza, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre le emissioni di CO2 . La Commissione europea ha aggiornato nel 2015 la lista dei Pci con l'obiettivo di integrare i mercati europei dell'energia e diversificare le fonti. I progetti sono 195 rispetto ai 250 indicati nel 2013. I progetti beneficeranno di procedure di autorizzazione accelerate e migliori condizioni normative, e potranno essere ammessi a fruire di un sostegno finanziario.
Per essere incluso nell'elenco, un progetto deve dimostrare di offrire vantaggi significativi ad almeno due Stati membri, contribuire all'integrazione del mercato e a una maggiore concorrenza, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre le emissioni di CO2 . Dal 2013, anno di adozione del primo elenco di Pci, 13 progetti sono stati completati o messi in servizio entro la fine del 2015; altri 62 dovrebbero essere completati entro la fine del 2017. L'elenco dei Pci è aggiornato ogni due anni. Per maggiori informazioni:
http://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/infrastrutture-e-reti/ret i-transeuropee.
Turismo costiero e marittimo
Per quanto riguarda il turismo costiero, vanno promosse forme di fruizione turistica sostenibile, non distruttive dei caratteri naturali e paesaggistici delle fasce costiere, evitando in particolare che esso ingeneri o incentivi i noti fenomeni di urbanizzazione continua e compatta lungo la linea di costa. L'offerta turistica delle fasce costiere andrà considerata e gestita organicamente, tenendo conto non solo delle attività connesse alla balneazione, ma delle potenzialità insite nelle attività legate alla pesca e alle tradizioni marinare, alle produzioni agricole tipiche, alla fruizione del patrimonio archeologico anche sommerso, storico-architettonico e paesaggistico.
Per quanto concerne il turismo marittimo, i porti prossimi alle grandi città d'arte e comunque a luoghi di attrazione turistica e culturale possono costituire nodi di interscambio per collegamenti di varia tipologia trasportistica per il raggiungimento di siti di interesse turistico collocati in un ambito territoriale circostante anche piuttosto esteso, e dunque porsi come importante strumento per la valorizzazione di tutto il patrimonio culturale, anche delle aree interne.
Al riguardo andranno adeguatamente considerati i principi di sostenibilità e le finalità espresse dal Piano Strategico del turismo redatto dal Mibact operando in modo da assicurare la coerenza con esso delle azioni messe in campo.
Inoltre, dovrà essere considerata l'interazione città-porto così come declinata all'interno delle linee guida adottate dal Mit su "La redazione dei Piani Regolatori di Sistema Portuale", dove un ruolo di rilievo va riservato anche agli innesti urbani, direttrici di percorso che garantiscono il legame fisico e sociale fra la città e le aree portuali più permeabili e più compatibili con i flussi e le attività della città.
Pesca e acquacultura
La Politica Comune della Pesca (Pcp, Regolamento (Ue) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca) consiste in una serie di norme per la gestione delle flotte pescherecce europee e la gestione sostenibile degli stock ittici.
La Pcp mira a garantire che la pesca e l'acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ecologico, economico e sociale e che rappresentino una fonte di alimenti sani per i cittadini dell'Ue. L'obiettivo è promuovere un'industria ittica dinamica e garantire alle comunità di pescatori un tenore di vita adeguato Il suo obiettivo, inoltre, è gestire una risorsa comune, dando a tutte le flotte europee un accesso paritario alle acque dell'Ue e permettendo ai pescatori di competere in modo equo.
Gli stock ittici possono ricostituirsi, ma sono limitati e in alcuni casi sono oggetto di sovra sfruttamento. Di conseguenza, i Paesi dell'Unione europea hanno predisposto idonee misure per garantire che l'industria europea della pesca sia sostenibile e non minacci nel lungo termine le dimensioni e la produttività della popolazione ittica.
L'attuale politica impone di fissare per il periodo 2015-2020 dei limiti di cattura sostenibili che assicurino nel lungo termine la conservazione degli stock ittici. Le flotte pescherecce dovranno quindi applicare sistemi di cattura più selettivi e abolire progressivamente la pratica del rigetto in mare delle catture indesiderate.
La Politica Comune della Pesca viene attuata attraverso i piani pluriennali. Essi contengono gli obiettivi e gli strumenti per la gestione degli stock ittici e la tabella di marcia per il conseguimento degli obiettivi in modo sostenibile e inclusivo.
Uno dei principi portanti della Politica Comune della Pesca è la regionalizzazione. Le risorse naturali e il tessuto socioeconomico variano notevolmente da un luogo a un altro. L'applicazione delle normative dell'Ue nelle rispettive zone può essere realizzata al meglio da una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati a livello locale.
Il settore della pesca deve far fronte anche a una maggiore concorrenza per lo spazio. L'acquacoltura richiede che siano riservate aree specifiche all'attività. Il settore delle catture necessita di un accesso flessibile al mare. Un accesso allo spazio marittimo chiaramente definito a lungo termine è importante per entrambi in settori ed è essenziale un quadro di riferimento Psm che impegni le parti interessate e preveda una cooperazione transfrontaliera. La conoscenza dei pescatori riguardo al mare può inoltre rivelarsi preziosa per ottimizzare, ad esempio, l'ubicazione delle zone marine protette e dei parchi eolici, contenendo allo stesso tempo i costi. La necessità di garantire la coerenza dei piani spaziali relativi alle diverse zone marine è palese nell'ambito della gestione alieutica, sia a causa della mobilità delle risorse, sia perché le decisioni afferenti alla Pcp sono adottate a livello unionale. Un'analoga necessità di coerenza e flessibilità spaziali risulta evidente in relazione alla tutela dell'ambiente marino, ossia nella definizione e nella delimitazione delle zone marine protette.
Il Feamp è il Fondo per la politica marittima e della pesca dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Regolamento Ue n. 308/2014 del 15 maggio 2014.
È uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei che si integrano a vicenda e mirano ad una ripresa basata sulla crescita e l'occupazione in Europa.
Il fondo sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie, finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni costiere europee, agevola l'accesso ai finanziamenti. Il regolamento (Ce) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica precedenti Regolamenti Il regolamento (Ce) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
Nel quadro del suddetto Regolamento, gli Stati membri controllano le attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da ogni persona fisica o giuridica sul loro territorio e nelle acque sotto la loro sovranità o giurisdizione, in particolare le attività di pesca, i trasbordi, i trasferimenti di pesce nelle gabbie o in impianti di acquacoltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco, l'importazione, il trasporto, la trasformazione, la commercializzazione e il magazzinaggio di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Gli Stati membri controllano inoltre l'accesso alle acque e alle risorse e le attività esercitate al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari battenti la propria bandiera e, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, dai propri cittadini. Essi adottano misure adeguate, mettono a disposizione le risorse finanziarie, umane e tecniche e creano le strutture tecnico-amministrative necessarie per assicurare il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca.
Il Regolamento (Ce) n. 1967/2006
relativo a misure di gestione per lo sfruttamento delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.
Il Regolamento (Ue) 2015/2102 del 28 ottobre 2015,
relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo Cgpm (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) traspone le raccomandazioni Cgpm nel diritto Europeo e riguarda in particolare la conservazione e lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mediterraneo, la riduzione dell'impatto dell'attività di pesca su determinate specie marine (uccelli marini, tartarughe, cetacei, foca monaca, squali e razze), alcune misure riguardanti la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Adriatico.
Protezione ambientale
La politica dell'Unione in materia di ambiente si fonda sui principi della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati dall'inquinamento, nonché sul principio "chi inquina paga" attuato dalla direttiva sulla responsabilità ambientale (Eld).
Il quadro di riferimento per la politica ambientale comunitaria è definito nell'ambito delle seguenti categorie di strumenti, azioni e strategie:
Programmi di azione per l'ambiente (Paa) pluriennali. Il Consiglio e il Parlamento hanno adottato il 7° Paa per il periodo fino al 2020, dal titolo "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" fissando nove obiettivi prioritari, tra cui: la protezione della natura; una maggiore resilienza ecologica; una crescita sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio; nonché la lotta contro le minacce alla salute legate all'ambiente.
Strategie orizzontali, con particolare riferimento alla strategia per lo sviluppo sostenibile (Sss), tesa al costante miglioramento della qualità della vita tramite la promozione della prosperità, la tutela dell'ambiente e la coesione sociale. In linea con questi obiettivi, la strategia Europa 2020 per una "crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", Inoltre, l'Ue si è impegnata ad arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020 (strategia Ue per la biodiversità).
Valutazione dell'impatto ambientale e partecipazione del pubblico alla valutazione di piani e programmi che hanno effetti significativi sull'ambiente. In questo contesto, le considerazioni di natura ambientale sono già integrate in fase di pianificazione e le possibili conseguenze sono prese in considerazione prima che un piano o programma sia approvato o autorizzato, in modo da garantire un elevato livello di protezione ambientale. In entrambi i casi, la consultazione garantisce la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, l'accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche e il diritto all'accesso alla giustizia.
Cooperazione internazionale in materia ambientale a livello internazionale, regionale o subregionale in relazione ad un'ampia gamma di questioni di interesse ambientale, quali la protezione della natura e la biodiversità, i cambiamenti climatici e l'inquinamento transfrontaliero dell'aria, dell'acqua.
Attuazione, applicazione e monitoraggio dell'efficacia della politica ambientale dell'Unione europea in relazione alla sua attuazione a livello nazionale e regionale, e in relazione allo stato dell'ambiente.
Il contesto normativo e gli obiettivi contenuti nelle direttive comunitarie di interesse per la pianificazione dello spazio marittimo, fanno riferimento alle seguenti tematiche:
sviluppo sostenibile;
benessere economico e sociale;
salvaguardia dell'ecosistema marino;
benessere e qualità della vita e servizi nelle comunità costiere;
cambiamenti climatici;
aree protette e riserve marine;
protezione delle specie;
biodiversità;
paesaggio costiero e marino;
protezione dall'erosione costiera da fenomeni estremi e mareggiate;
salvaguardia dei beni storici e archeologici;
inquinamento acustico;
inquinamento da reflui e rifiuti;
mitigazione della proliferazione di specie esogene e infestanti.
Si riportano, in merito, le direttive di livello comunitario che costituiscono il principale riferimento per la protezione e la gestione sostenibile dell'ambiente marino:
Direttiva sulla strategia marina, direttiva 2008/56/Ce. (Msfd):
L'obiettivo della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino è ripristinare la salute ecologica degli oceani e dei mari europei raggiungendo o mantenendo il "buono stato ecologico" delle loro acque entro il 2020, gestire le attività umane nelle zone marittime conformemente all'approccio ecosistemico e a contribuire all'integrazione delle problematiche ambientali nelle diverse politiche. La direttiva precisa che il programma di misure che gli Stati membri devono istituire entro il 2015 per conseguire tale obiettivo può avvalersi di misure di protezione spaziale, di controlli della distribuzione territoriale e temporale e di misure di coordinamento della gestione. La direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo (Psm) può quindi rappresentare uno strumento importante per consentire agli Stati membri di sostenere taluni aspetti dell'attuazione della direttiva sulla strategia marina, anche nel contesto del coordinamento transfrontaliero delle strategie per l'ambiente marino. Sia la Psm, sia la Msfd dipendono dalla robustezza dei dati e delle conoscenze. Esiste inoltre un legame fra le misure spaziali della Msfd e l'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat nelle zone costiere e marine. Tenuto conto della diversità delle situazioni e dei problemi dell'ambiente marino nell'Ue, la direttiva istituisce regioni marine europee sulla base di criteri geografici e ambientali. La direttiva richiede la definizione degli indicatori e la realizzazione di un data base sullo stato della qualità delle acque che potranno essere una utile base di riferimento per l'attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo.
La strategia per la biodiversità e le direttive uccelli (direttiva 79/409/Cee) e habitat (direttiva 92/43/Cee):
Questa strategia, parte integrante della strategia Europa 2020, in particolare dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse", si prefigge di invertire la perdita di biodiversità e accelerare la transizione dell'Ue verso un'economia verde ed efficiente dal punto di vista delle risorse.
Vengono proposte una visione per il 2050: "Entro il 2050 la biodiversità dell'Unione europea e i servizi ecosistemici da essa offerti — il capitale naturale dell'Ue — saranno protetti, valutati e debitamente ripristinati per il loro valore intrinseco e per il loro fondamentale contributo al benessere umano e alla prosperità economica, onde evitare mutamenti catastrofici legati alla perdita di biodiversità." e un obiettivo chiave per il 2020: "Porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell'Ue entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile, intensificando al tempo stesso il contributo dell'Ue per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale."
Le due direttive richiedono diverse misure, quali la designazione delle Zone di protezione speciale (Zps), la designazione dei Siti di importanza comunitaria (Sic) che porteranno alle Zone speciali di conservazione (Zsc). Il tutto contribuisce a formare la Rete Natura 2000. Viene prevista la valutazione di incidenza ambientale, richiesta per tutti i piani/programmi/progetti che hanno impatto diretto o indiretto sulle aree protette, e che sarà richiesta anche per i Piani di gestione dello spazio marittimo.
Ultimo elemento che dovrà essere considerato nella redazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo, saranno i corridoi migratori in grado di garantire gli obiettivi proposti dalla strategia sulla biodiversità e relativi atti normativi.
La direttiva 2000/60/Ce (Direttiva Quadro sulle Acque — Dqa):
Tale direttiva istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed introduce un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale. La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.
La Direttiva stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di "bacino idrografico" e l'unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel "distretto idrografico" (in Italia sono stati individuati 8 bacini idrografici), area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. In ciascun distretto idrografico gli Stati membri devono adoperarsi affinché vengano effettuati: un'analisi delle caratteristiche del distretto, un esame dell'impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e un'analisi economica dell'utilizzo idrico.
Si elencano, inoltre, le direttive di maggiore interesse per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale da assumere all'interno della pianificazione dello spazio marittimo:
Convenzione di Ramsar per le zone umide di importanza internazionale, ratificata e resa esecutiva col decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 184 dell'11 febbraio 1987;
Convenzione di Barcellona ratificata attraverso la legge n. 30 del 25 gennaio 1979;
Un Convention on the Law of the Sea (Unclos), che definisce il contesto regolativo per l'utilizzo del mare e degli oceani nelle 12 miglia nautiche.
Convenzioni dell'International Maritime Organization (Imo), che definiscono le regole per la navigazione in acque internazionali e per il traffico marittimo.
Convenzione per la conservazione della Biodiversità di Rio de Janeiro e successive decisioni delle Conferenze delle Parti (Cop), ratificata con legge n. 124/1994;
Regolamento (Ce) n. 338/1996, del 9 dicembre 1996 per la protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il reg. (Ce) 2724/2000, del 30 novembre 2000, che modifica il citato reg. (Ce) n. 338/96.
Convenzione di Århus del 25 giugno 1998, sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. La convenzione stabilisce inoltre speciali zone economiche tra le 12 e le 100 miglia dalla costa. Stabilisce inoltre regole per il passaggio delle navi, lo sviluppo e la conservazione delle risorse in alto mare.
Direttiva sui Nitrati 91/676/Eec recepita con decreto legislativo n. 152/99;
Direttiva 2007/60/Ce (direttiva alluvioni), promuove un approccio specifico per la gestione dei rischi di alluvioni e un'azione concreta e coordinata a livello comunitario. La direttiva è stata recepita con il con il decreto legislativo n. 49/2010.
Urban Waste Water Directive (91/271/Eec) (2014/413/Eu), concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
Direttiva 2001/81/Ce (relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici), recepita con il decreto legislativo n. 171/2004.
European Directive on Environmental Noise (2002/49/Ec), relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Regolamento (Ce) n. 812/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004 che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (Ce) n. 88/98.
Reach Ue Regulation 1207/2006 sulla sicurezza chimica, i sistemi di trattamento delle acque reflue e la di-luizione nel comparto ambientale ricevente.
Bathing Water Directive (2006/7/Ec), basata sulle linee guida del 2003 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la salvaguardia della salute e delle attività di balneazione.
Direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni, attuata con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.
An Integrated Maritime Policy for the European Union (Com (2007) 574) per l'inquadramento amministrativo e gli strumenti intersettoriali necessari ai fini di una politica marittima integrata dell'Ue.
Com (2009) 40 del 5 febbraio 2009, relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali.
The Ecosystem Approach to Marine Management, sull'applicazione di appropriate metodologie scientifiche focalizzate sui livelli di organizzazione biologica che comprendono le strutture essenziali, i processi, le funzioni e le interazioni tra gli organismi e il loro ambiente (Cop 5 della Convenzione sulla Diversità biologica — Nairobi (Kenya) nel maggio del 2000).
Eu Regulation 1143/2014 on Invasive Alien Species, per il controllo della proliferazione di specie esogene negli ecosistemi terrestri e marini.
Maritime Security Strategy (Eumss), adottata nel 2014, per la sicurezza di navigatori, ambiente e infrastrut-ture.
Sea Basin Regional Strategies, elaborata per promuovere sviluppo ed interventi integrati per la protezione del mare.
Com (2010) 4 — Soluzioni per una visione e un obiettivo dell'Ue in materia di biodiversità dopo il 2010.
Com (2011) 244 — La strategia europea per la biodiversità fino al 2020.
Decreto legislativo n. 150/2012 quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e recepimento direttiva 2009/128/Ce.
Communication on Blue Growth (Com/2014/0254 final/2) per lo sviluppo del potenziale energetico del mare.
Regolamento Ue n. 508/2014 — Art. 48, investimenti produttivi destinati all'acquacoltura — uso efficiente delle risorse, riduzione del consumo di acqua e di sostanze chimiche, sistemi di ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua.
Sicurezza
Direttiva 2009/21/Ce, relativa al rispetto degli obblighi dello stato di bandiera, attuata con decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 164.
Regolamento Ue 656/2014 del Parlamento e del Consiglio del 14 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea
Legge 31 dicembre 1982, n. 979 contenente Disposizioni per la difesa del mare , articolo 23 concernente la sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi sotto la direzione dei comandanti dei porti.
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, articolo 12 concernente l'attribuzione dei controlli sul rispetto della direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi agli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera.
I controlli doganali e il ruolo istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il quadro normativo a livello Europeo è costituito dal regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che ha istituito il nuovo Codice doganale dell'Unione (Cdu).
L'articolo 2 del Cdu ha conferito alla Commissione il potere di adottare Atti delegati che specifichino le disposizioni della normativa doganale e le relative semplificazioni; tali atti delegati sono:
a. il Regolamento delegato (Ue) n. 2446 del 28 luglio 2015 (Rd) che integra il Cdu in relazione alle modalità che ne specificano alcune disposizioni;
b. il Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2447 del 24 novembre 2015 (RE) recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Cdu;
c. il Regolamento delegato transitorio (Ue) n. 341 del 17 dicembre 2015 (Rdt), che integra il Cdu per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il Rd.
Il contesto giuridico di riferimento è integrato dalla Decisione di esecuzione della Commissione (Ue) dell'11 aprile 2016, n. 578 (Dec) che stabilisce il programma di lavoro a norma dell'articolo 280, par. 1, del Cdu, relativo allo sviluppo ed all'utilizzazione dei sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra le Autorità doganali e con la Commissione e per l'archiviazione di tali informazioni. In particolare, il programma di lavoro contiene un elenco dei sistemi elettronici elaborati e sviluppati dagli Stati membri ("i sistemi nazionali") o da questi in collaborazione con la Commissione ("i sistemi transeuropei"), affinché il codice diventi pienamente applicabile, e ne identifica la relativa base giuridica, le principali tappe e le eventuali date per avviare le operazioni. Quelle indicate come "date iniziali previste per l'utilizzazione", dovrebbero essere le prime date a partire dalle quali gli Stati membri possono avvalersi del nuovo sistema elettronico. Quelle, invece, definite come "date finali previste per l'utilizzazione" dovrebbero costituire il termine ultimo entro il quale tutti gli Stati membri e tutti gli operatori economici iniziano a usare i sistemi elettronici nuovi o aggiornati, conformemente a quanto previsto dal Codice. Allo stato, il termine ultimo entro cui rendere operativi i sistemi elettronici è previsto per ottobre 2020.
Ulteriori definizioni funzionali alle relative disposizioni sono esplicitate all'articolo 1 del Rd e all'articolo 1 del RE.
Ricerca scientifica e innovazione
Il regolamento Ue n. 1291/2013 istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Horizon 2020 stabilisce la misura del sostegno dell'Unione europea alla Ricerca scientifica e tecnologica in tutti i paesi membri dell'Ue. Con questo provvedimento il legislatore dell'Unione si prefigge l'obiettivo di contribuire a costruire una società basata sulla conoscenza e l'innovazione ed a tal fine stabilisce che entro il 2020 in tutta l'unione vada investito il 3% del Pil in tale ambito.
Tra le grandi linee di attività il programma quadro Ue stabilisce che, nell'ambito della ricerca marina e marittima trasversale l'obiettivo è quello di aumentare l'impatto dei mari e degli oceani dell'Unione sulla società e sulla crescita economica attraverso lo sviluppo sostenibile delle risorse marine, l'uso delle varie fonti di energia marina e la grande varietà di utilizzazioni differenti del mare.
Le attività sono incentrate su sfide scientifiche e tecnologiche trasversali nei settori marino e marittimo allo scopo di sbloccare il potenziale dei mari e degli oceani in tutto l'insieme delle industrie marine e marittime, proteggendo nel contempo l'ambiente e operando un adeguamento al cambiamento climatico.
Un approccio strategico coordinato alla ricerca marina e marittima è, nell'ambito dell'insieme delle sfide e delle priorità di Horizon 2020, fondamentale per sostenere l'attuazione delle pertinenti politiche dell'Unione per il raggiungimento degli obiettivi chiave per la "crescita blu".
Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale
Convenzione europea del paesaggio
La Convenzione europea del paesaggio è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 ed è stata aperta alla firma degli Stati membri dell'organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000. Tale Convenzione si prefigge di promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei e di favorire la cooperazione europea.
La Convenzione è il primo trattato internazionale esclusivamente dedicato al paesaggio europeo nel suo insieme. Si applica a tutto il territorio delle Parti: sugli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Riconosce pertanto in ugual misura i paesaggi che possono essere considerati come eccezionali, i paesaggi del quotidiano e i paesaggi degradati.
Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (La Valletta, 1992)
Firmata nel 1992 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dall'Italia con legge 29 aprile 2015, n. 57. La convenzione è alla base delle più evolute forme di archeologia preventiva, ormai ampiamente condivise in Europa. Gli articoli 5 e 6 della Convenzione, in particolare, stabiliscono che le esigenze della tutela delle testimonianze archeologiche devono essere integrate nei programmi di pianificazione territoriale.
Convenzione quadro del consiglio d'Europa sul valore del Patrimonio culturale per la società — Trattato di Faro (2005) Aperta alla firma nel 2005, è stata sottoscritta dall'Italia nel 2013.
La Convenzione parte dall'idea che la conoscenza e l'uso del patrimonio rientrino nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
Il testo presenta il patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale che a un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse
Il Quadro del sistema di pianificazione nazionale e regionale/locale in Italia
Il quadro comprende tutti i livelli della pianificazione che interessano i sistemi costieri e non, anche perché le pianificazioni integrate della zona costiera (Iczm) ed affini sono adottate solo in alcune Regioni. Si pensi ad esempio ai Piani territoriali e paesaggistici regionali e le loro indicazioni di sviluppo per le aree costiere. Alcune Regioni hanno iniziato a sperimentare i Piani Comunali di Costa (già introdotti in Puglia ad esempio) che influenzano molto l'uso dello spazio e delle risorse nell'interfaccia terra/mare. I sistemi di gestione portuale (e le relative pianificazioni settoriali: Piani Regolatori Portuali, Piani della Navigazione, ecc.) sono sicuramente da includere in questa analisi.
Di seguito si riporta un elenco di piani e programmi di cui il redattore dei Piani di gestione dello spazio marittimo dovrà tenere conto ai fini della coerenza esterna, se di pertinenza, da integrare caso per caso in funzione del piano di gestione e degli esiti delle consultazioni:
a. Documento di Economia e Finanzia (Def) e Programma Nazionale di Riforma (Pn. )
b. Piani di monitoraggio e piano misure della strategia marina
c. Piano di gestione integrata della zona costiera
d. Piano strategico nazionale della portualità e della logistica
e. Pon 2014-2020
e. Programma sviluppo rurale nazionale 2014-2020
f. Po Feamp 2014-2020
g. Piano strategico nazionale sull'utilizzo del Gnl in Italia
h. Piano strategico di sviluppo del Turismo in Italia 2017-2022 e relativi Programmi di attuazione Annuali
i. Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2020
j. Piano Strategico per l'Acquacoltura in Italia 2014-2020
k. Piano di gestione del distretto idrografico (8 distretti idrografici):
1. Alpi orientali
2. Padano
3. Appennino settentrionale
4. Appennino centrale
5. Appennino meridionale
6. Sardegna
7. Sicilia
l. Piano paesaggistico o piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici (tutte le Regioni) 2
m. Piani regolatori portuali
n. Programma Nazionale delle Ricerca 2015/2020
o. Piano regolatore generale (città marittime)
p. Por 2014-2020
q. Programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020 (tutte)
r. Piano cave
s. Piani di gestione locale ex articolo37 lett. m) del reg. (Ce) n. 1198/2006 (livello subregionale)
t. Flag — Clld (livello subregionale)
u. Aza (Allocated Zone for Aquaculture)
Piano Nazionale Strategico della portualità e della logistica
Nel contesto nazionale, la recente riforma portuale alla legge n.84/1994, introdotta con il Dlgs n. 169 del 4 agosto 2016, rappresenta un tassello importante del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (Psnpl).
Il Psnpl va ad attuare quanto previsto dal decreto Sblocca Italia del 2014 che prevede una riforma complessiva dell'intero Sistema Mare volto a: "migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone, la promozione dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale" anche attraverso "la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle Autorità portuali esistenti".
Con la legge di riforma, difatti, le 24 Autorità portuali esistenti sono state sostituite da 15 Autorità di Sistema Portuali (AdSP), che coordinano i 57 porti di rilevanza nazionale, dotate di forte autonomia, con il compito di indirizzare, programmare e coordinare il sistema dei porti della propria area.
Uno degli obiettivi strategici del Piano riguarda la creazione di un Sistema Mare a favore della sostenibilità ambientale. Il Documento evidenzia infatti che "al processo di sviluppo logistico e al crescente uso del mare come via di comunicazione e trasporto più sostenibile rispetto al trasporto terreste, si accompagni la tutela dell'ambiente delle aree portuali da varie fonti di inquinamento nonché la minimizzazione dell'impatto ambientale delle infrastrutture sul territorio circostante e la riduzione dei consumi energetici legata alle attività portuali. Obiettivi pienamente compatibili con gli orientamenti internazionali ed europei in materia di tutela dell'ambiente e riduzione dei gas ad effetto serra".
Il Programma nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura Adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 2017, il Programma triennale della pesca 2017-2019, dell'acquacoltura contiene gli interventi a livello nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, in coerenza con la normativa europea. Esso assume, nella fase attuale, una dimensione strategica per la ridefinizione delle priorità del sistema pesca-acquacoltura nazionale, nell'ambito di un contesto in cui il processo gestionale operato dall'Amministrazione procedente è comunque il risultato di una "cogestione" con più Amministrazioni nazionali e locali.
Nel quadro della programmazione 2017-2019, che comunque si inscrive nell'ambito della Pcp, tutte le opportunità d'intervento devono tener conto della imprescindibile necessità di tutela delle risorse ittiche, come componente della Biodiversità, dalle risorse genetiche agli ecosistemi marini. Quanto sopra in un quadro da sottoporre a monitoraggio continuo, al fine di assicurare la conservazione della biodiversità per perseguire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività di cattura, secondo i principi dell'approccio ecosistemico che integra conservazione ed attività umane.Il coinvolgimento attivo del mondo cooperativo, associativo e sindacale che agisce in rappresentanza degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura in Italia è vitale per la traduzione degli obiettivi della programmazione in risultati concreti
Nel contesto della definizione della nuova politica italiana nei settori della pesca e dell'acquacoltura, le misure di intervento di carattere gestionale, fra le altre già citate, dovranno considerare la pianificazione spaziale, basata sugli strumenti innovativi che la ricerca scientifica offre, delle attività di cattura nelle aree di pesca, con la creazione di riserve, ed aree soggette a misure di riduzione dello sforzo temporaneo, per la ricostituzione e tutela degli stock ittici (Ztb), tenendo in debita considerazione le zone di conservazione già esistenti;
La Pianificazione Spaziale, come anche emerso chiaramente nel Seminario di alto livello tenuto dalla Commissione europea a Catania nel febbraio 2016, costituisce oggi uno dei principali assi verso un nuovo approccio nella gestione della pesca, superando la storica mancanza di strumenti sulla valutazione dell'attività delle flotte nello spazio e nel tempo possibile a cominciare dalla combinazione del Vms (Vessel Monitoring System) e dell'Ais (Automatic Identification System), considerato comunque che una gestione sulle specie target come indipendenti al contesto ecosistemico e spaziale è insufficiente.
La tecnologia del "remote sensing", del GIS, e dei modelli basati su analisi geo-statistica rappresentano oggi l'insieme degli strumenti su cui basare le diagnosi e valutazioni in materia di gestione della pesca, arrivando ad una conoscenza delle reali zone di pesca — indipendenti dai porti di provenienza delle navi — e dell'andamento delle attività di cattura nel tempo.
Per quanto riguarda l'acquacoltura l'assenza di una pianificazione spaziale delle aree marine secondo i principi dell'approccio ecosistemico, con l'indicazione di criteri ed indicatori appropriati, è registrata come una delle maggiori criticità. È necessario muoversi in questa direzione,anche al fine di ottemperare agli impegni internazionali assunti dall'Italia (risoluzione Fcm/36/2012/1, linee guida sulle Allocated Zones for Aquaculture (Aza), zone prioritarie per l'acquacoltura.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
La normativa nazionale attuativa delle disposizioni unionali o compatibile con le stesse, nel rispetto del principio della preminenza del diritto dell'Unione, viene di seguito riportata:
1. disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/73 del 23 gennaio 1973 (Tuld — Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
2. Decreto legislativo n. 374/90 dell'8 novembre 1990 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/Cee del 24 luglio 1979 e n. 82/57/Cee del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/Cee del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/Cee del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie);
3. nonché tutte le altre disposizioni la cui applicazione è demandata alle dogane, nella misura in cui le stesse non siano in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni riferite al quadro giuridico sovranazionale.
In tale contesto, infine, si tenga conto anche degli Accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili nell'Unione.
Nell'ambito della valutazione della coerenza con i piani e programmi esistenti, si tenga conto anche del programma strategico articolato in 6 interventi presentato dalla Direzione centrale tecnologie per l'innovazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in risposta al bando pubblicato dall'Autorità di gestione del Pon infrastrutture e reti 2014-2020.
Il programma concorre all'Obiettivo tematico OT 7) "Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete" dell'Accordo di partenariato 2014 — 2020. Nell'ambito del Pon "Infrastrutture e reti 2014-2020", è correlato l'Asse prioritario II, Linea di azione 1. 3) Ottimizzare la filiera procedurale, inclusa quella doganale, anche attraverso l'interoperabilità tra i sistemi / piattaforme telematiche in via di sviluppo (UIRNet, Sportello Unico Doganale, Sportello marittimo, ecc.), in un'ottica di single window/one stop shop.
In particolare, il programma candidato concorre alla finalità di "sostenere come strategia prioritaria l'implementazione e lo sviluppo dello Sportello Unico Doganale, nell'ottica della creazione di una Single Window nazionale," prevista dall'Asse II, priorità di investimento 7.c azione sub punto c) del Pon.
Programma di censimento del patrimonio archeologico sommerso — Progetto Archeomar
Il Mibact, in linea con la Convenzione Unesco di Parigi, che stabilisce norme e regole per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale sommerso, dal 2004 ha avviato il Progetto Archeomar. Un Progetto di censimento di tutti i siti archeologici subacquei lungo le coste delle regioni italiane, che ad oggi ha riguardato Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio e Toscana. Il risultato di questa ricerca è una carta archeologica delle acque italiane, realizzata con la consapevolezza che la catalogazione e la conoscenza di quanto ancora conservato sul fondo marino rappresentano l'unico strumento per la corretta gestione e salvaguardia dei beni sommersi.
Principale quadro normativo-strategico ambientale Nell'ambito di un quadro comune per la pianificazione dello spazio marittimo in Europa, i singoli Paesi dell'Ue pianificano le proprie attività marittime dettagliando tali strumenti per l'ambito nazionale e locale. Nelle zone marittime condivise, gli strumenti di pianificazione in capo ai singoli Paesi dovranno dialogare ed uniformarsi mediante una serie di requisiti minimi comuni da applicarsi ad aree o corridoi di interazione, ovvero ad ambiti omogenei di tipo ambientale, ecosistemico o morfologico-paesaggistico di localizzazione trans-nazionale che dovranno essere individuate e distinte fin dalle prime fasi di redazione dello strumento.
A livello nazionale concorrono, alla definizione del quadro strategico per la Psm le seguenti strategie e misure recepite a livello nazionale:
La Strategia Marina Italiana
L'Italia ha recepito la direttiva 2014/89/Ue con il decreto legislativo n. 201/2016, precedentemente il decreto legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010 aveva recepito la Direttiva quadro 2008/56/Ce sulla Strategia per l'Ambiente Marino che si prefigura quindi come strumento di riferimento ambientale per la componente marina. La Direttiva pone come obiettivo agli Stati membri di raggiungere entro il 2020 il buono stato ambientale (Ges, "Good Environmental Status") per le proprie acque. I descrittori sulla base dei quali vengono effettuate le valutazioni previste dalla Direttiva sono definiti dalla Decisione 477/2010/Eu del 1° settembre 2010 della Commissione europea, che ha fornito inoltre criteri e standard metodologici che consentono di attribuire un valore quantitativo e misurabile ai descrittori per facilitare gli Stati a sviluppare la loro strategia:
Obiettivi della strategia marina (descrittori) |
Descrittore 1: La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l’abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche. |
Descrittore 2: Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi. |
Descrittore 3: Le popolazioni di tutti i pesci, molluschi e crostacei sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock. |
Descrittore 4: Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l’abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva. |
Descrittore 5: È ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell’ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo. |
Descrittore 6: L’integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi. |
Descrittore 7: La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini. |
Descrittore 8: Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti. |
Descrittore 9: I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti. |
Descrittore 10: Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino. |
Descrittore 11: L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull’ambiente marino. |
La Gestione Integrata delle Zone Costiere
Con la raccomandazione del 30 maggio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Unione europea ha incoraggiato l'attuazione da parte degli Stati Membri della gestione integrata delle zone costiere nel contesto delle Convenzioni esistenti con i paesi vicini, ivi inclusi i paesi terzi e che fanno capo al medesimo mare regionale.
La Gestione Integrata delle zone costiere è una componente della politica marittima integrata dell'Ue, approvata dal Consiglio europeo, svoltosi a Lisbona il 13 e 14 Dicembre 2007.
Il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Protocollo Gizc) uno dei 7 protocolli della Convenzione di Barcellona è stato adottato a Madrid il 21 gennaio 2008 ed è in corso di ratifica da parte dell'Italia. Il Protocollo è entrato in vigore il 24 marzo 2011. Il Consiglio d'Europa ha firmato il Protocollo Gizc a nome della Comunità europea con la decisione 2009/89/Ce e poi approvato con decisione 2010/63/Ue. Il Protocollo stabilisce un quadro comune per le Parti contraenti al fine di promuovere e attuare la protezione di aree di interesse ecologico e paesaggistico, un uso razionale delle risorse naturali e la gestione integrata delle zone costiere.
Processo dinamico, interdisciplinare e interattivo inteso a promuovere l'assetto sostenibile delle zone costiere, la gestione integrata intende equilibrare, sul lungo periodo, gli obiettivi di carattere ambientale, economico, sociale, culturale e ricreativo nei limiti imposti dalle dinamiche naturali. L'attività di gestione copre l'intero ciclo di raccolta di informazioni, pianificazione, assunzione di decisioni, gestione e monitoraggio dell'attuazione e si avvale della collaborazione e della partecipazione informata di tutte le parti interessate al fine di valutare gli obiettivi della società in una determinata zona costiera, nonché le azioni necessarie a perseguire tali obiettivi. La gestione integrata è finalizzata inoltre a riequilibrare, gli obiettivi di carattere ambientale, economico, sociale, culturale e ricreativo nei limiti imposti dalle dinamiche naturali. Il termine "integrato" fa riferimento sia all'integrazione degli obiettivi, sia a quella dei molteplici strumenti necessari per raggiungerli. Esso implica l'integrazione di tutte le politiche collegate dei diversi settori coinvolti e dell'amministrazione a tutti i suoi livelli, nonché l'integrazione nel tempo e nello spazio delle componenti terrestri e marine del territorio interessato."
Misure di protezione delle specie e degli habitat
La protezione delle specie e degli habitat, prevede misure legate alla designazione e al management della rete Natura 2000, dei Parchi naturali e delle Riserve marine attraverso misure di protezione per specie e habitat, misure di protezione delle specie ittiche e degli habitat bentonici e biogenici, misure di riduzione degli impatti e delle catture. La normativa internazionale è passata dalla protezione delle specie target, alla protezione degli habitat. In seguito, l'approccio ecosistemico ha portato ad una visione più ampia di tutela, prevedendo la creazione di reti di aree protette funzionali alla sopravvivenza delle specie e allo sviluppo delle reti ecologiche funzionali.
Misure relative al fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque
Tali misure sono valutate in relazione ad un complesso di normative che concorrono alla regolazione delle attività sulle componenti ambientali interessate direttamente e indirettamente dalla Psm, prendendo in considerazione anche le "informazioni e le conoscenze accumulate e gli approcci elaborati nell'ambito delle convenzioni marittime regionali" (Decisione 2010/477/Ue). Inoltre, l'apporto di nutrienti è direttamente collegato con gli apporti derivanti dai fiumi, rendendo necessaria la cooperazione con unità geografiche che non hanno diretto sbocco sul mare.
Misure relative alle concentrazioni dei contaminanti
Il conseguimento di un buono stato ambientale (Ges) delle acque, dipende dalla progressiva eliminazione dell'inquinamento, ossia dalla capacità di mantenere entro limiti accettabili la presenza dei contaminanti nell'ambiente marino e dei relativi effetti biologici, in modo da garantire che non abbiano impatti significativi e non causino rischi per l'ambiente marino. Le misure collegate sono relative all'analisi dei contaminanti, all'imposizione di limiti massimi per la loro emissione e al loro monitoraggio. I settori maggiormente regolamentati sono quello agricolo e quello industriale. Relativamente all'agricoltura, si evidenzia che molte delle normative sono collegate anche al decreto 7 aprile 2006 detta criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e ai Piani d'Azione Regionali collegati. A livello comunitario la decisione 2001/2455/Ce, istituisce un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/Ce e per ciò che concerne i settori afferenti al comparto industriale, il regolamento europeo n. 1207/2006 "Reach", vieta sia l'utilizzo di talune sostanze dannose per l'ambiente marino, inoltre il regolamento europeo n. 528/2012, regolamenta l'utilizzo dei biocidi.
Le regioni, attraverso i Piani regionali di tutela delle acque, svolgono attività di monitoraggio della concentrazione di sostanze inquinanti.
Accanto alle misure di prevenzione, sono presenti anche misure di intervento in caso di emergenza, in particolare si segnala il "Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dall'inquinamento accidentale da idrocarburi e da altre sostanze nocive".
Misure relative ai contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati al consumo umano Le normative di riferimento in materia sono per la maggior parte regolamenti europei, per la cui osservanza è stato istituito il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (Dm Salute 26/07/2006), che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare
Attraverso diversi regolamenti l'Unione europea disciplina altresì la qualità dell'acqua destinata all'acquacoltura (Reg. Ue n. 183/2005). Sono inoltre espressamente disciplinati: i criteri microbiologici per alcuni microrganismi e le norme di attuazione da rispettare nell'applicazione nelle misure di igiene generali e specifiche (Reg. Ue n. 2073/2005); i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi (Reg. Ue n. 15/2011); i limiti massimi di contaminanti che possono essere contenuti negli alimenti, inclusi prodotti di pesca e acquacoltura destinati al consumo umano (Reg. Ue di riferimento è il n. 1881/2006).
A livello nazionale, sono invece disciplinati i temi relativi all'acquacoltura. Il decreto legislativo n. 148/2008 stabilisce norme sanitarie che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali da acquacoltura.
Misure relative al fenomeno dei rifiuti marini
Le normative di riferimento relative ai rifiuti marini presenti su scala nazionale, fanno generalmente capo a diverse direttive comunitarie che hanno impatto indiretto su questo descrittore. Si fa riferimento al recepimento delle direttive 2008/98/Ce e 2000/59/Ce, che hanno a che fare con i rifiuti prodotti dalle navi, il loro smaltimento e la loro gestione da parte delle autorità portuali. La normativa italiana recepisce sia le disposizioni derivanti da norme comunitarie che dalle convenzioni internazionali. In attuazione dell'articolo 199 decreto legislativo n. 152/2006, tutte le regioni italiane si sono dotate di Piani Regionali sui Rifiuti. Pur non avendo sezioni dedicate ai rifiuti marini, l'esistenza di tali piani garantisce una pianificazione e gestione del settore rifiuti che può avere ricadute positive anche sulla produzione e gestione del marine litter.
Si fa riferimento anche a numerosi progetti internazionali che possono avere una valenza rilevante, tra i più importanti si annoverano: il progetto Plastic Buster, il progetto pilota europeo Marelitt, il progetto Marlisco, il progetto Ipa Adriatico "DeFishGear ovvero di un'attività di mitigazione dell'impatto dei rifiuti in mare, e il progetto Life Smile.
Misure relative all'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine
Per quanto riguarda i rumori impulsivi, la legislazione relativa alle Valutazioni di Impatto Ambientale (Via) e alle Valutazioni Ambientali Strategiche (Vas) decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.; risultano essere in prospettiva strumenti attuativi di fondamentale importanza per il monitoraggio e l'eventuale riduzione dei suoni emessi da progetti e programmi soggetti a Via e Vas. La normativa in vigore per quanto riguarda la regolamentazione dell'immissione di suoni sottomarini è costituita da una serie di misure più generali che considerano, tra gli altri obiettivi di protezione ambientale, la limitazione del rumore emesso da imbarcazioni e attività antropiche marine. Si segnalano numerose linee guida Ispra, Imo, Accobams, per l'attenuazione e riduzione del rumore subacqueo.
Tra le misure censite nelle presenti linee guida, sono stati considerati anche strumenti di programmazione volontari come i Contratti di Fiume (CdF) nella variante di contratti di costa, ovvero metodologie strategiche e negoziate che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale. Questi strumenti volontari contribuiscono al perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale, con particolare riferimento alla direttiva 2000/60/Ce (direttiva quadro sulle acque).
Note ufficiali
http://www.msfd.eu/knowseas/library/PB2.pdf
http://www.msfd.eu/knowseas/library/PB2.pdf