Dm Ambiente 14 dicembre 2017, prot. n. 562
Bando per la progettazione degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici
Ultima versione disponibile al 08/11/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 14 dicembre 2017, prot. n. 562
(Avviso pubblicato sulla Gu 15 gennaio 2018 n. 11)
Bando per la progettazione degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 che all'articolo 12 prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale";
Vista la circolare del Ministero della sanità 12 aprile 1995, n. 7;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248 con il quale è stato adottato il "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto";
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101, con il quale, in attuazione del comma 2 dell'articolo 20 della citata legge n. 93/2001, è stato adottato il "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto";
Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente;
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al Dpcm 10 luglio 2014, n. 142;
Visto l'articolo 56 recante "Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto", della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ("Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), che prevede l'istituzione di un fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente;
Visto il comma 7 del citato articolo 56, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia disciplinato il funzionamento del fondo nonché i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento;
Visto il comma 8 del citato articolo 56, con il quale si stabilisce che agli oneri derivanti dal funzionamento del fondo, pari a 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale – n. 276 del 25 novembre 2016.
Visto il decreto direttoriale n. 1 del 10 gennaio 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale – n. 19 del 24 gennaio 2017.
Visto il decreto direttoriale n. 510/2017 del 27 novembre 2017 di approvazione della graduatoria relativa alle domande per la concessione dei finanziamenti di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 1/STA del 10 gennaio 2017.
Considerato che l'istruttoria per la determinazione dell'elenco delle istanze ammesse al finanziamento e la relativa graduatoria, condotta da Ispra ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del Dm 10 gennaio 2017 sulla base delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato Dm del 10 gennaio 2017, come modificato dal Decreto Ministeriale del 21 marzo 2017, ha consentito di individuare alcune modalità operative volte a garantire una maggior partecipazione al bando, in considerazione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici.
emana
il seguente bando:
Articolo 1
Oggetto
1. È avviata una procedura pubblica, destinata alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, per il finanziamento della progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale – n. 276 del 25 novembre 2016, con riferimento all'annualità 2016.
2. Il finanziamento è destinato a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento di tali servizi, fino ad un massimo, complessivamente inteso, di 15.000 euro per singola pubblica amministrazione di cui al precedente comma 1, anche con riferimento a più interventi, sino ad un massimo di cinque interventi per ogni singola Amministrazione richiedente e relativi ad unità locali comprese nel territorio di competenza, che verranno valutati singolarmente ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
3. Al fine del presente bando, per progettazione preliminare e definitiva si intendono i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque finalizzati e necessari alla redazione dello stesso.
4. Oggetto dell'intervento potranno essere esclusivamente edifici e strutture di proprietà degli enti di cui al comma 1 e destinate allo svolgimento delle attività dell'ente o di attività di interesse pubblico.
Articolo 2
Interventi e costi di progettazione
1. Ai fini del presente bando, si intendono per interventi i lavori di rimozione dell'amianto e dei manufatti in cemento-amianto da edifici e strutture pubbliche e successivo smaltimento, anche previo trattamento, in impianti autorizzati, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i costi di progettazione sono quantificati nelle modalità di cui al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazione di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", con esclusivo riferimento alle fasi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) nonché alla categoria di cui alla lettera g), del comma 2 del medesimo articolo.
Articolo 3
Termine e modalità di presentazione delle richieste
1. Le domande di finanziamento potranno essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, previa registrazione a partire dal 20 dicembre 2017, esclusivamente attraverso l'applicativo presente sul portale telematico disponibile presso il sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo www.amiantopa.minambiente.ancitel.it. A partire dal 30 gennaio 2018, fino al 30 aprile 2018, sarà possibile integrare la registrazione con la documentazione tecnica di cui al successivo comma 3.
2. Ai fini della registrazione, la pubblica Amministrazione richiedente dovrà identificare, con espressa delega, un soggetto unico appartenente alla pubblica amministrazione medesima, referente per l'intera procedura.
3. Le richieste di finanziamento dovranno essere necessariamente corredate da una relazione tecnica asseverata da professionista abilitato trasmessa attraverso l'applicativo presente sul portale e adottata in conformità al modello di cui all'allegato A al presente bando, contenente le informazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 settembre 2016.
4. La relazione di cui al comma 3, dovrà altresì contenere le informazioni necessarie ai fini della formazione della graduatoria nelle modalità indicate nell'articolo 4.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa ai soggetti proponenti ritenuti finanziabili.
Articolo 4
Criteri di valutazione e formazione della graduatoria
1. A seguito della presentazione delle domande, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di istruttoria condotta avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, disporrà una graduatoria delle richieste ammesse al contributo fino alla concorrenza dell'importo di cui all'articolo 56, comma 8 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 per l'anno 2017.
2. Il punteggio assegnato a ciascuna proposta di intervento è definito come segue: Criteri di priorità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 settembre 2016:
Priorità | Punteggio |
a. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi; | 40 |
b. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di amianto; | 10 |
c. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall’erogazione del contributo; | 10 |
d. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno di un Sito di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del decreto ministeriale n.101 del 18 marzo 2003. | 10 |
3. In caso di sussistenza dell'attestazione di cui all'art 4, comma 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 settembre 2016, il punteggio di cui al comma 2 è raddoppiato.
4. In caso di ex aequo o in assenza delle priorità di cui al comma 2, ai fini della differenziazione delle proposte di intervento sarà applicata la "Procedura per la determinazione delle priorità di intervento" approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 29 luglio 2004 di cui all'allegato B.
5. La graduatoria definita ai sensi del presente articolo avrà valore sino alla pubblicazione della nuova graduatoria riferita all'annualità 2018, salva proroga disposta dall'ente erogante.
Articolo 5
Modalità di erogazione dei finanziamenti
1. Il contributo è erogato con decreto del Direttore generale della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito dell'inclusione dell'intervento nella graduatoria approvata ai sensi dell'articolo 4 del presente bando.
2. La liquidazione del finanziamento è accordato nelle seguenti modalità;
— Il 30% della somma al momento dell'ammissione al finanziamento e dell' impegno del soggetto beneficiario ad utilizzare le risorse esclusivamente per le finalità del presente bando;
— Il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell'approvazione del progetto definitivo da parte dell'ente richiedente;
— il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento della rendicontazione finale, operata attraverso la trasmissione all'ente erogante della documentazione di impegno e spesa dell' intero ammontare.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.
Articolo 6
Interventi esclusi e spese non ammissibili
1. Non potranno essere oggetto di finanziamento:
a) la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;
b) le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera;
c) gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell'ammissione al finanziamento;
d) la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell'ammissione al finanziamento.
Articolo 7
Cause di revoca dei finanziamenti
1. I contributi erogati ai sensi del presente decreto potranno essere revocati dell'ente erogante:
a) in caso di mendace dichiarazione in merito al possesso di anche uno dei criteri di valutazione di cui all'articolo 4;
b) in caso di attestazione del possesso del criterio di priorità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), il mancato invio della certificazione dell'inizio dei lavori nel termine di 12 mesi dall'ammissione al finanziamento;
c) qualora la rendicontazione, anche parziale, delle spese finanziate non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta;
d) in caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti dall'ente erogante;
e) in caso di reiterata ed ingiustificata tardività nell'approvazione del progetto definitivo degli interventi ammessi al finanziamento;
f) qualora il progetto si discosti sostanzialmente dall'originaria previsione o risultino scostamenti significativi in termini di efficacia rispetto agli obiettivi previsti, e di efficienza, con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione;
g) qualora vi sia riscontro, nell'affidamento e della progettazione e nell'esecuzione degli interventi, di violazioni delle norme settoriali di riferimento, anche di derivazione comunitaria;
h) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dell'uso previsto le somme e/o i beni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto del vantaggio economico.
2. In caso di revoca, i soggetti beneficiari sono obbligati alla restituzione all'ente erogante del contributo già parzialmente o totalmente erogato.
3. Le somme recuperate vengono rivalutate sulla base dell'indice Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni altra azione a tutela del Ministero.
Articolo 8
Ispezioni e controlli
1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare potrà disporre in qualsiasi momento, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle Aziende sanitarie locale e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, ispezioni documentali e controlli al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi, la correttezza delle procedure e la conformità delle dichiarazioni prodotte.
Articolo 9
Pubblicità
1. Il presento bando sarà pubblicato, mediante estratto, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale www.minambiente.it.
Allegato A
Allegato B
Procedura per la determinazione delle priorità di intervento approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 29 luglio 2004
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