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Decreto direttoriale MinAmbiente 11 ottobre 2017, prot. n. 460

sistemi forestali naturali e semi-naturali - Programma nazionale di incremento della resilienza

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto direttoriale 11 ottobre 2017, prot. n. 460

(Avviso pubblicato sulla Gu 15 gennaio 2018 n. 11)

Programma nazionale di incremento della resilienza dei sistemi forestali naturali e semi-naturali mediante il recupero e ripristino strutturale e funzionale degli ecosistemi e della funzionalità dei loro servizi tramite azioni coerenti con la tutela e la conservazione della biodiversità (flora, fauna, vegetazione e paesaggio naturale e rurale) nelle aree protette percorse dal fuoco

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione generale per il clima e l'energia

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione e degli uffici di diretta collaborazione", che nel disporre la nuova organizzazione del dicastero in sette Direzioni generali istituisce la "Direzione generale per il clima e l'energia" alla quale sono attribuite, tra l'altro, le funzioni di competenza del Ministero in materia di adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, n. 8, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 febbraio 2017 registrato presso la Corte dei conti in data 15.3.2017, Reg. n. 1 Foglio 1236 recante la "Direttiva Generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2017" e, in particolare, il supporto per l'implementazione di politiche e programmi in materia di clima ed energia nonché di misure previste dalla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 recante "Attuazione della direttiva 2009/29/Ce che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra" ed in particolare l'articolo 19, comma 6 che vincola il 50 per cento dei proventi delle aste di quote di emissioni a iniziative destinate, tra l'altro, a "ridurre le emissioni dei gas a effetto serra", "favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici", "rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento";

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità che rappresenta il documento di riferimento nazionale anche per ottemperare agli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica di Rio de Janeiro del 1992 con cui è sancita l'importanza della biodiversità per i servizi ecosistemici, per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

Visto il decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015 di approvazione della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Snac), che individua i principali impatti dei cambiamenti climatici per una serie di settori socio-economici e naturali e propone azioni di adattamento incrementando la resilienza del territorio nazionale;

Visti i fenomeni di incendi boschivi che hanno recentemente interessato il territorio nazionale con intervento del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per il coordinamento di oltre 300 operazioni di spegnimento nel periodo dal 10 al 17 luglio 2017, caratterizzando l'anno in corso, con le oltre 950 operazioni di spegnimento di incendi boschivi dall'inizio dell'anno, come il peggiore dal 2007 a oggi;

Considerato che numerosi incendi boschivi, anche di natura dolosa, hanno interessato aree protette che svolgono un ruolo fondamentale per la mitigazione dei cambiamenti globali, la conservazione della biodiversità e la funzionalità degli ecosistemi, con particolare riferimento ai pozzi di assorbimento di CO2 e all'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici nonché all'incremento della resilienza dei territori;

Considerato, altresì, che i territori interessati da detti incendi sono tra le aree più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici a livello europeo e che l'adattamento al clima sia una caratteristica intrinseca in particolare del settore agro-forestale di detti territori e i fenomeni di incendio boschivo accrescono la portata, l'incertezza e la velocità dei cambiamenti climatici in atto e attesi, rendendo necessario l'attuazione in dette aree di interventi per un aumento della loro capacità adattiva, per ridurne gli impatti;

Considerato che occorre provvedere ad attuare interventi per il recupero e la salvaguardia del prezioso patrimonio naturale e di biodiversità del nostro territorio e delle aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000, perdute a seguito dei menzionati fenomeni di incendio boschivo;

Tenuto conto che le risorse di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 rivengono dalle aste di quote di emissioni di CO2 sono destinate, tra l'altro, a "ridurre le emissioni dei gas a effetto serra", "favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici", "rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento";

Ritenuto pertanto, di predisporre un Programma nazionale di incremento della resilienza dei sistemi forestali naturali e semi-naturali mediante il recupero e ripristino strutturale e funzionale degli ecosistemi e della funzionalità dei loro servizi tramite azioni coerenti con la tutela e la conservazione della biodiversità (flora, fauna, vegetazione e paesaggio naturale e rurale) nelle aree protette percorse dal fuoco da finanziare con risorse destinate alle misure di adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici al fine di realizzare interventi di protezione del suolo, di riduzione dei rischi idrogeologici, di assorbimento di CO2 nonché del mantenimento della biodiversità;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 353/2000 che prevede di porre in essere specifici "interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti" agli incendi boschivi e che in questa prospettiva, assume peculiare rilevanza l'attivazione di misure idonee a favorire le capacità intrinseche di recupero dell'ecosistema danneggiato;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 agosto 2010, n. 15 recante criteri per l'attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n 241;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che all'articolo 3 contiene disposizioni volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Decreta

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. È approvato il "Programma nazionale di incremento della resilienza dei sistemi forestali naturali e semi-naturali mediante il recupero e ripristino strutturale e funzionale degli ecosistemi e della funzionalità dei loro servizi tramite azioni coerenti con la tutela e la conservazione della biodiversità (flora, fauna, vegetazione e paesaggio naturale e rurale) nelle aree protette percorse dal fuoco", nel seguito denominato "Programma nazionale", di cui all'allegato 1 che disciplina condizioni, presupposti, documentazione e modalità di finanziamento e monitoraggio di progetti di adattamento ai cambiamenti climatici che rientrano tra le azioni e interventi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30.

2. Le tipologie di progetti ammissibili a finanziamento sono indicate nell'allegato 1 Parte B.

Articolo 3

Soggetti beneficiari del finanziamento

1. Sono beneficiari del finanziamento di cui al presente decreto gli Enti pubblici gestori delle aree protette i cui territori sono stati interessati da fenomeni di incendi boschivi , ovvero le aree protette a rischio di incendio che necessitano di interventi di conservazione della biodiversità forestale al fine di realizzare interventi di protezione del suolo, di riduzione dei rischi idrogeologici, di assorbimento di CO2 nonché del mantenimento della biodiversità e della funzionalità degli ecosistemi.

Articolo 4

Presentazione delle istanze

1. Le istanze di ammissione al finanziamento devono essere corredate dalla documentazione di cui all'Allegato 1, nonché dalla dichiarazione con la quale il rappresentante legale del beneficiario attesta, sotto la propria responsabilità, che al progetto per il quale è presentata l'istanza non sono destinati altri finanziamenti pubblici, o che gli altri finanziamenti pubblici cumulati con il finanziamento del presente decreto non eccedono il 100% dell'importo di progetto.

2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a mezzo posta elettronica certificata (di seguito Pec) all'indirizzo degcle@pec.minambiente.it entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana dell'apposito avviso di apertura dei termini di cui al presente decreto; qualora l'ultimo giorno sia festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.

3. All'atto della trasmissione via Pec, nel campo "Oggetto", deve essere riportata la dicitura: "Programma Nazionale recupero aree naturali protette percorse dal fuoco".

4. È consentito trasmettere più Pec relative ad un'unica istanza, fino a un massimo di 5. In tal caso i singoli invii, nel campo "Oggetto", accanto alla dicitura "Programma Nazionale recupero aree naturali protette percorse dal fuoco", devono riportare il numero progressivo dell'invio in corso e il numero totale degli invii relativi all'istanza: ad esempio nel caso debbano essere effettuati cinque invii, accanto alla dicitura "Programma Nazionale recupero aree naturali protette percorse dal fuoco" deve essere riportato per ogni invio "1 di 5", "2 di 5", "3 di 5", "4 di 5", "5 di 5").

5. Sono irricevibili:

a. le istanze presentate oltre i termini di cui al comma 2 del presente articolo;

b. le istanze presentate in difformità ai commi 3 e 4 del presente articolo;

c. le istanze presentate da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 3.

6. Il Ministero può valutare se, in relazione ai contenuti di cui all'allegato 1, l'istanza può essere integrata e, in tale evenienza, ha la facoltà di dare un termine al soggetto beneficiario per le necessarie integrazioni dell'istanza medesima.

Articolo 5

Esame delle domande

1. Per la valutazione delle istanze presentate nei termini e la predisposizione della relativa graduatoria dei progetti ammissibili, con decreto del Direttore della Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominata un'apposita Commissione, che redige la graduatoria risultante dalla valutazione delle istanze presentate e il verbale conclusivo dei lavori.

2. Entro trenta giorni dalla trasmissione del verbale conclusivo dei lavori della Commissione di valutazione di cui al comma 1, con decreto del Direttore della Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili, sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e ripartite le risorse di cui al presente decreto.

3. Il decreto direttoriale di cui al comma 2 è comunicato a tutti i soggetti beneficiari che hanno presentato progetti ammessi a finanziamento in quanto collocati in posizione utile nella graduatoria finale, ed è pubblicato nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Qualora i progetti finanziati, in considerazione delle domande pervenute e della graduatoria redatta ai sensi del comma 1, non assorbano l'intero importo impegnato per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di riaprire i termini per la presentazione delle domande con apposito decreto.

Articolo 6

Ammontare complessivo del finanziamento e soglia massima finanziabile

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al presente decreto è pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

2. Ciascuna istanza ammessa è finanziata per il suo complessivo importo, fino ad una soglia massima finanziabile di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) iva inclusa.

3. Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese direttamente correlate alla presentazione e realizzazione dei progetti dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Articolo 7

Finanziamento del programma

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, anche iscritte nel conto dei residui e conservate quali residui di stanziamento, sul Capitolo 8415 — PG 1 — "Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento ai cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica" — Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" — Programma 16 "Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energia rinnovabili" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Una quota fino al 5 % delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, è destinata alle seguenti attività:

a. monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti;

b. monitoraggio degli obiettivi attesi, con particolare riferimento alle diverse azioni progettuali messe in atto, valutazione ex-post dei benefici ambientali in termini di incremento della resilienza, di recupero e ripristino dei servizi ecosistemici, di conservazione della biodiversità dei sistemi forestali e degli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici conseguiti.

Articolo 8

Programma operativo di dettaglio e Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione del decreto di approvazione dei progetti ammessi a finanziamento di cui al precedente articolo 4, comma 2, i soggetti beneficiari trasmettono alla Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Programma operativo di dettaglio (di seguito Pod), comprensivo del Quadro economico, redatto sulla base di un apposito format predisposto dalla Direzione generale medesima.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, si provvede all'esame dei singoli Pod, comprensivi dei Quadri economici, che sono approvati con l'Accordo di programma di cui all'articolo 10.

3. Le erogazioni delle somme per lavori e delle somme a disposizione dell'amministrazione sono disposte dalla Direzione per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

4. Le erogazioni delle somme per lavori sono disposte a favore del beneficiario per stati di avanzamento lavori pari almeno al 20% dell'importo contrattuale, previa asseverazione da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario del finanziamento degli stati di avanzamento lavori nonché a seguito della presentazione da parte del Rup della documentazione di cui al successivo comma 6, per la successiva approvazione ed erogazione.

5. Le erogazioni delle somme a disposizione dell'Amministrazione sono disposte a favore del beneficiario come di seguito specificato:

a. anticipo pari al 30% dell'importo delle somme a disposizione del Quadro economico corrisposto previa presentazione da parte del Rup dell'attestazione di avvenuta apertura del capitolo di bilancio dedicato e della comunicazione del Cup associato al Codice operazione dell'intervento;

b. erogazioni successive pari ciascuna al 30% dell'importo delle somme a disposizione del Quadro economico, che sono corrisposte a seguito della presentazione da parte del Rup della documentazione di cui al successivo comma 7.

6. Ai fini dell'erogazioni delle somme per lavori il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

a. contratto di affidamento alla ditta aggiudicataria;

b. documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto (giornale dei lavori; libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; liste settimanali; il registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; gli stati d'avanzamento dei lavori; certificati per il pagamento delle rate di acconto; conto finale e la relativa relazione, ecc.);

c. certificato di pagamento emesso dal Direttore dei lavori;

d. fattura emessa dalla ditta appaltatrice;

e. provvedimento di liquidazione del certificato di pagamento e della fattura presentata, nel quale siano richiamati gli estremi di tutti i documenti necessari per il pagamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Durc; tracciabilità finanziaria e eventuale documentazione ai fini dei controlli antimafia;

f. per il riconoscimento della spesa relativa al saldo lavori, oltre alla documentazione di cui al comma 6 deve essere presentato il certificato di collaudo/regolare esecuzione e devono essere rilasciate le dichiarazioni volte ad attestare che: si tratta di richiesta di pagamento finale relativa ai lavori e che il completamento delle attività è avvenuto nel rispetto degli obiettivi fissati di cui al presente decreto.

7. Ai fini dell'erogazioni delle somme a disposizione dell'amministrazione e altre spese devono essere presentati:

a. domanda di pagamento, in presenza di una rendicontazione delle spese sostenute, ammissibili e debitamente documentate pari almeno all'80% delle somme già erogate;

b. contratti di affidamento;

c. fattura/buste paga;

d. provvedimento di liquidazione delle fatture presentate, nel quale siano richiamati gli estremi di tutti i documenti necessari per il pagamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Durc; tracciabilità finanziaria e eventuale documentazione ai fini dei controlli antimafia.

8. Le erogazioni, salvo l'anticipo, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.

9. La documentazione di cui ai commi 6 e 7 deve essere corredata da una relazione con la quale il soggetto beneficiario, nella persona del legale rappresentante del soggetto beneficiario e/o del Responsabile del procedimento formalmente incaricato, asseveri che:

a. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme vigenti in materia di affidamenti;

b. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale;

c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua;

d. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura).

e. sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

10. L'intera documentazione dovrà essere trasmessa dal soggetto beneficiario alla Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a mezzo Pec all'indirizzo degcle@pec.minambiente.it.

Articolo 9

Avvio e realizzazione delle attività

1. I soggetti ammessi al finanziamento che presentano istanza corredata da progettazione esecutiva, devono provvedere alla pubblicazione del bando di gara relativa all'affidamento di servizi, forniture, lavori e opere nei 30 giorni successivi alla approvazione del Pod di cui all'articolo 7, comma 2.

2. I soggetti ammessi al finanziamento che presentano istanza corredata da progettazione non esecutiva devono trasmettere alla Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 60 giorni dalla approvazione del Pod, i progetti esecutivi e immediatamente cantierabili per la verifica di coerenza degli interventi.

3. La verifica di cui al comma 2 è effettuata entro i 30 giorni successivi alla ricezione della documentazione progettuale esecutiva ed entro 30 giorni dalla comunicazione degli esiti di verifica il beneficiario deve provvedere alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di servizi, forniture, lavori e opere.

4. Su richiesta motivata del beneficiario, il termine finale di 60 giorni di cui al precedente comma 2 può essere differito fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni per consentire di espletare le procedure a evidenza pubblica per l'affidamento della redazione del progetto esecutivo, tenendo conto dei tempi e delle modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici".

Articolo 10

Modalità di attuazione e Monitoraggio

1. L'attuazione e il monitoraggio degli interventi previsti dal Programma nazionale e i Pod di cui all'articolo 8 sono disciplinati e approvati con Accordi di Programma stipulati tra la Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i soggetti beneficiari, nel rispetto del presente decreto.

2. Il monitoraggio del Programma Nazionale, è attuato secondo le modalità previste in ciascun specifico Accordo di programma.

3. Ai fini della realizzazione del monitoraggio del Programma si riserva una quota pari al 5 % delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, per le seguenti azioni:

c. monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti;

d. monitoraggio degli obiettivi attesi, con particolare riferimento alle diverse azioni progettuali messe in atto, valutazione ex-post dei benefici ambientali in termini di incremento della riforestazione nonché degli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici conseguiti.

Articolo 11

Verifiche e controlli

1. La Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accerta il raggiungimento degli obiettivi indicati dal richiedente al momento della presentazione della istanza di finanziamento, nonché la regolare esecuzione delle opere da parte del soggetto beneficiario, la loro conformità al progetto approvato, incluse le eventuali varianti approvate, il rispetto dei termini prefissati per l'inizio e la conclusione dei lavori, ed ogni altro profilo ritenuto rilevante ai fini dell'erogazione del finanziamento ammesso.

2. Il beneficiario supporta l'attività di cui al comma 1 attraverso l'implementazione di un sistema di monitoraggio accessibile alla Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. La Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può eseguire sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento e può sempre richiedere al beneficiario di fornire ogni opportuno chiarimento in corso d'opera.

Articolo 12

Revoca dei finanziamenti e riutilizzo delle risorse

1. Oltre a quanto previsto dal decreto ministeriale 5 agosto 2010 n. 153, la Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone la revoca dei finanziamenti concessi se è accertato il verificarsi anche di una sola tra le seguenti condizioni:

a) mancato rispetto dei termini, salvo proroga debitamente autorizzata;

b) mancato completamento dei lavori entro la tempistica stabilita in sede di approvazione del progetto;

c) mancato adempimento degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

d) mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria vigente in materia di affidamento degli appalti di lavori, fornitura, beni e servizi;

e) grave difformità tra progetto inizialmente presentato e progetto realizzato. L'entità degli scostamenti o la difformità rispetto al progetto approvato sono sottoposte alla valutazione della Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, sono versate in apposito Capitolo/Articolo di entrata del Bilancio dello Stato, fermo restando il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 10, comma 3 della direttiva Ce 2003/87, come modificata dalla direttiva Ce 2009/29, e dall'articolo 19, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

 

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per il seguito di competenza.

Allegato 1

 

Parte A: Condizioni

Gli interventi di cui al presente decreto riguardano le "aree protette percorse dal fuoco" intese come le aree interessate da incendi negli ultimi tre anni per cui necessitano interventi finalizzati al miglioramento della resilienza, al recupero dei servizi ecosistemici e alla conservazione della biodiversità dei sistemi forestali (compresi gli stadi successionali quali macchie, cespuglieti e praterie) al fine di realizzare interventi di protezione del suolo, di riduzione dei rischi idrogeologici, di assorbimento di CO2 nonché del mantenimento della biodiversità e della funzionalità ecosistemica.

I beneficiari del finanziamento di cui al presente decreto devono preliminarmente individuare le aree percorse del fuoco.

Tale individuazione deve essere realizzata attraverso adeguati documenti cartografici ufficiali di perimetrazione catastale delle aree percorse dal fuoco che debbono contenere almeno le informazioni relative alla copertura e all'uso del suolo prima e dopo l'evento "incendio" nonché una valutazione dell'eventuale perdita di suolo connessa al diradamento della copertura vegetazionale.

Dovrà altresì essere indicato il periodo in cui l'area censita è stata interessata dal fuoco.

Dovrà inoltre essere prodotta una relazione floristica sulla ripresa vegetativa dopo l'incendio che dovrà comprendere almeno un ciclo primaverile.

 

Presupposti

Le "aree protette percorse dal fuoco" devono essere classificate come Aree Protette e/o rientranti nella Rete Natura 2000 e comunque a vocazione naturale.

I beneficiari del finanziamento di cui al presente decreto devono descrivere l'importanza dal punto di vista naturalistico rappresentata dall'area percorsa del fuoco corredata dalla descrizione della perdita naturalistica determinata dall'evento "incendio" con particolare riferimento alla Direttiva Habitat e ad altre direttive, convenzioni e strategie europee e nazionali.

Tale descrizione deve essere realizzata attraverso un'adeguata valutazione dello stato di conservazione degli ecosistemi e degli habitat, corredati da idonea zonizzazione cartografica delle aree interessate dai fenomeni di incendio.

Una volta riconosciuta la potenzialità vegetazionale e i servizi ecosistemici di maggiore rilevanza coerenti con le caratteristiche vegetazionali e ambientali delle aree percorse dal fuoco e completate le opere di recupero e rinaturalizzazione, occorre precisare quale opzione si intende perseguire tenendo presente che in linea generale si parla di " destinazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco al solo recupero naturale", "accelerazione al recupero" e "recupero parziale della densità del soprassuolo arbustivo e in parte arboreo"

 

Contenuto dell'istanza di ammissione al finanziamento ai sensi dell'articolo 4

1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari inviano il modulo "Domanda di partecipazione, Proposta progettuale e Benefici ambientali attesi", debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante o da un funzionario appositamente delegato.

2. Il Ministero può richiedere ai soggetti istanti la trasmissione di documentazione integrativa, da trasmettere entro 90 giorni dall'istanza secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente decreto.

 

Parte B: Tipologie di interventi ammessi al finanziamento

Sono ammessi al finanziamento interventi per progetti che appartengano alle seguenti tipologie:

I. Interventi finalizzati al miglioramento della resilienza degli ecosistemi e dei loro servizi:

a. Interventi di recupero e rinaturalizzazione con o senza recupero del materiale legnoso;

b. Interventi finalizzati alla tutela della risorsa suolo in termini strutturali e funzionali;

c. Interventi finalizzati al controllo dello scorrimento dell'acqua piovana superficiale con conseguente perdita di suolo;

d. Interventi finalizzati alla stabilità morfologica dei versanti;

e. Interventi di ripristino della densità arborea ( naturale e artificiale);

II. Interventi di conservazione della biodiversità dei sistemi forestali:

a. Realizzazione di un eventuale vivaio derivato sulla base di studi floristico, faunistici, vegetazionali, sin dinamici e selvicolturali in cenosi affini per uso e composizione floristica a quello percorse dal fuoco con particolare attenzione al riconoscimento delle tappe mature e degli stadi successionali;

b. Interventi di succisione e tramarratura al fine di favorire la resilienza in termini di rinvigorimento della rinnovazione agamica;

c. Nel caso di recupero di forme forestali di alto fusto prevedere se necessario interventi di "ripiluture" delle specie arbustive tipiche dei mantelli di vegetazione;

d. Interventi di sfollamento specialmente nel caso boschi di conifere (ad es. Pinus halepensis e P. pinaster);

e. Infrastrutture per segnalazione e avvistamento incendi.

 

Parte C: Criteri di valutazione dei progetti

Per la valutazione dei progetti si applicano i seguenti criteri:

1. Criteri generali: Qualità del progetto, determinata sulla base dei seguenti parametri:

a. Fattibilità: descrizione delle azioni da porre in essere e delle opere da realizzare, dalla quale risulti in particolare l'insussistenza di criticità tecniche, operative e amministrative alla realizzazione del progetto così come risulti chiara la capacità del progetto di produrre risultati coerenti con l'obiettivo del presente bando;

b. Caratteristiche tecniche del progetto: descrizione tecnica del progetto con particolare attenzione all'esaustività e alla chiarezza dei dati ed informazioni utilizzati nonché alle tecnologie e alle metodologie utilizzate per i censimenti e per la definizione della dinamica in atto (fitosociologia, sinfitosociologia, selvicoltura naturalistica, selvicoltura sistemica, pedologia ambientale, geologia ambientale, ecc);

c. Quadro economico: descrizione dettagliata delle voci di costo con indicazione delle quantità e dei costi unitari; ammissibilità e congruità dei costi;

d. Monitoraggio: descrizione delle attività e degli strumenti volti alla misurazione dell'effettivo grado di successo degli interventi posti in essere con connessa misurazione dei dati richiesti per la valutazione ex post dei benefici ambientali;

e. Cofinanziamento: livello di partecipazione al finanziamento del progetto con fondi propri o altri fondi pubblici;

f. Livello di progettazione: dal livello minimo richiesto – pari al progetto di "fattibilità tecnica ed economica" – al livello auspicato – pari al "progetto esecutivo" — ciascun progetto presentato dovrà rispettare i requisiti previsti dall'articolo 23 Dlgs 50/2016;

2. Benefici ambientali attesi dalla realizzazione del progetto: descrizione e stima ex-ante dei miglioramenti ambientali al fine di consentire la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di progetto e bontà tecnica ambientale degli interventi previsti in termini di:

a) recupero delle popolazioni locali (flora e fauna), recupero delle dinamiche naturali coerenti con la vegetazione naturale potenziale attuale;

b) recupero della struttura e della piena funzionalità degli ecosistemi e conseguentemente dei loro servizi;

c) recupero e conservazione della biodiversità dei sistemi forestali maturi e delle cenosi arbustive ed erbacee ad essi collegati con particolare attenzione alle specie caratteristiche dei sistemi maturi;

d) recupero della diversità di specie arboree mediante l'applicazione dei principi della selvicoltura sistemica tendente a favorire lo sviluppo di boschi naturali caratterizzati dalla presenza di un elevato numero di specie arboree (boschi vetusti),

e) stabilizzazione dei versanti e riduzione del rischio idro-geologico;

f) recupero e tutela della risorsa suolo;

g) mitigazione e adattamento al cambiamento climatico;

h) mitigazione dell'inquinamento atmosferico e abbattimento del particolato in caso di aree incendiate prossime a sistemi urbani.

I punteggi da attribuire ai progetti sono determinati secondo le modalità di seguito individuate:

 

CRITERI DI VALUTAZIONE GIUDIZI E PUNTEGGI
BASSO MEDIO ALTO
Criteri Generali
a. Fattibilità 0 - 3 4 – 7 8 – 15
b. Caratteristiche tecniche 0 - 3 4 – 7 8 – 10
c. Quadro economico (analisi dei costi) 0 – 1 2 – 3 4 – 5
d. Monitoraggio 0 – 2 3 – 5 6 – 10
e. Cofinanziamento 0 1 – 2 3 – 5
f. Livello di progettazione 0 – 3 4 – 7 8 – 10
Criteri per i Benefici ambientali attesi
a. recupero delle popolazioni locali (flora e fauna) 0 – 1 2 – 3 4 – 5
b. recupero struttura e piena funzionalità degli ecosistemi 0 – 1 2 – 3 4 – 5
c. recupero e conservazione biodiversità sistemi forestali 0 – 1 2 – 3 4 – 5
d. recupero della diversità di specie arboree 0 – 1 2 – 3 4 – 5
e. stabilizzazione dei versanti 0 – 1 2 – 3 4 – 5
f. recupero e tutela della risorsa suolo 0 – 1 2 – 3 4 – 5
g. mitigazione e adattamento al cambiamento climatico 0 – 2 3 – 5 6 – 10
h. mitigazione dell’inquinamento atmosferico 0 – 1 2 – 3 4 – 5
Punteggio Massimo 100

 

3. Punteggio per l'ammissione dei progetti

La valutazione minima per l'ammissione dei progetti è pari o superiore al punteggio di 24.

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