Imballaggi

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 23 novembre 2017

(Gu 14 dicembre 2017 n. 291)

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro dello sviluppo economico

Vista la direttiva n. 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva n. 2004/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che prevede misure volte a limitare la produzione di rifiuti d'imballaggio, a promuovere il riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di tali rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare la parte IV, Titolo II, Gestione degli imballaggi;

Visto l'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina i Consorzi per la corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e, in particolare il comma 2 che prevede che i predetti Consorzi adeguino il proprio statuto allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto 24 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di approvazione dello schema di statuto tipo per i Consorzi per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016;

Visto il decreto 3 maggio 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, "Correttivo del decreto 24 giugno 2016 concernente l'approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 118 del 23 maggio 2017;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (Corepla) approvato dall'Assemblea straordinaria del 5 luglio 2017 trasmesso ai fini dell'approvazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 223 del decreto legislativo n. 152/2006, con nota del 18 luglio 2017;

Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del suddetto schema di statuto tipo del 3 maggio 2017;

Decreta:

Articolo 1

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (Corepla) di cui all'allegato 1.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2017

Allegato 1

Allegato B al n. 79.464/14.616 di rep.

Titolo I

Struttura ed attività del consorzio

Articolo 1

Natura, sede e durata del Consorzio

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è costituito con sede in Milano il Consorzio denominato "Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica" o più brevemente denominato "Corepla", con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati al successivo articolo 3.

2. Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica in via sussidiaria all'attività di altri operatori economici del settore, senza limitare, impedire o comunque condizionare direttamente nè indirettamente il fondamentale diritto alla libertà d'iniziativa economica individuale.

3. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

4. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalità indicate nel successivo articolo 23, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico.

5. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute dagli articoli 2602 al 2615-bis del Codice civile.

6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto.

7. Il Consorzio opera sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 2

Consorziati

1. Partecipano al Consorzio:

a) fornitori di materiali di imballaggio in plastica categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime polimeriche destinate alla fabbricazione di imballaggi in plastica sul territorio nazionale, fra i quali sono compresi anche coloro che producono o importano miscele e simili (di seguito "Produttori");

b) fabbricanti e trasformatori di materie prime polimeriche per la produzione di imballaggi in plastica o dei relativi semilavorati, nonché importatori di imballaggi vuoti in plastica o dei relativi semilavorati (di seguito "Trasformatori").

Possono inoltre partecipare al Consorzio:

c) gli utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi in plastica e al loro riempimento nonché gli utilizzatori che importano imballaggi pieni in plastica (di seguito "Autoproduttori");

d) i recuperatori e i riciclatori di rifiuti di imballaggi in plastica prodotti sul territorio nazionale che non corrispondono alla categoria dei Produttori, come definiti ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettere l), m), n) ed o) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di seguito "Riciclatori e Recuperatori"), previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi, secondo criteri e modalità determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo articolo 19.

2. I trasformatori di imballaggi in materiali compositi partecipano al Consorzio che ha per oggetto il materiale prevalente della tipologia di imballaggio da essi prodotta o utilizzata, secondo criteri e modalità determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo articolo 19.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

4. Le imprese che esercitano le attività proprie di più categorie di consorziati sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo articolo 19.

5. Il numero dei consorziati è illimitato.

Articolo 3

Oggetto del consorzio

1. L'attività del Consorzio sarà conformata ai principi generali contenuti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e di libera concorrenza nelle attività di settore.

2. Il Consorzio non ha fini di lucro, ed è costituito per concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio in plastica e materiali di imballaggio in plastica prodotti nel territorio nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva:

a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggio in plastica, conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (di seguito Conai) di cui all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica secondari e terziari su superfici private;

c) la ripresa degli imballaggi in plastica usati;

d) il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica;

e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica;

f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica.

3. Il Consorzio, su indicazione del Conai, adempie all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui all'articolo 223, comma 4, e del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3-bis. Il Consorzio può altresì procedere a un'attività integrata di ripresa, raccolta, ritiro, recupero e riciclaggio dei rifiuti in materiale plastico anche non derivanti dagli imballaggi quando sia previsto da provvedimenti di legge o della pubblica autorità ovvero quando sussistano esigenze funzionali di razionalizzazione e di economicità degli interventi ai fini della più efficiente tutela ambientale. L'attività è svolta nel rispetto delle specifiche discipline di settore e di eventuali riserve poste dalla legge a favore di altri soggetti, con i quali devono essere conclusi specifici accordi o realizzate altre forme di collaborazione. L'attività non può fruire in alcun modo delle somme derivanti dal contributo ambientale Conai.

4. Il Consorzio, d'intesa con il Conai, promuove l'informazione degli utilizzatori, degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni previste al precedente comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro:

a. i sistemi di restituzione, di raccolta, di ripresa, di riciclo e di recupero disponibili;

b. il ruolo degli utilizzatori, ed in particolare dei consumatori, nel processo di riutilizzazione, raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e dei rifiuti di imballaggio in plastica;

c. il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in plastica;

d. i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi in plastica e dei rifiuti di imballaggi in plastica.

5. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio può:

a. svolgere tutte le attività anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione di diritti di proprietà intellettuale, e la promozione del mercato di oggetti in materiale riciclato;

b. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile;

c. promuovere campagne d'informazione, ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati;

d. porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione normativamente previsti.

6. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali, attraverso la modifica dello statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 11. Il Consorzio può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'articolo 177, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il Conai per quanto di competenza dello stesso, può, inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224 del medesimo decreto, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

a. il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministero per lo sviluppo economico, le Regioni, le Province, le Autorità d'ambito, i Comuni, loro aziende e società di servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;

b. il Conai medesimo;

c. i consorzi, le società, gli enti e gli istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;

d. i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiali oggetto dell'attività del Consorzio.

7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

8. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire enti e società, e assumere partecipazioni in enti e società già costituiti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e società, e l'assunzione di partecipazioni in altre società ed enti non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto consortile e le finalità determinati dal presente Statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza, e eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'articolo 223, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio mette a punto, elabora e trasmette alla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Conai un proprio piano specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 225 del predetto decreto.

10. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'articolo 223, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio trasmette annualmente alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a Conai una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, corredata con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica.

11. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.

12. Il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.

Articolo 4

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse categorie di consorziati assicurando un'adeguata partecipazione dei produttori e dei trasformatori. I recuperatori e riciclatori possono partecipare al Consorzio, previo accordo con gli altri consorziati, con una quota idonea a garantire una posizione dialettica di confronto sulla gestione delle risorse e delle attività.

Le quote di partecipazione sono pertanto così ripartite fra le diverse categorie di consorziati di cui all'articolo 2:

a) alla categoria dei produttori è riservata una quota del 35%;

b) alla categoria dei trasformatori è riservata una quota del 35%;

c) alla categoria degli autoproduttori è riservata una quota del 10%;

d) alla categoria dei riciclatori e recuperatori è riservata una quota del 20%.

2. Nell'ambito di ciascuna categoria di consorziati, la ripartizione delle quote tra le singole imprese consorziate è disciplinata dal regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo articolo 19.

3. Il Consiglio di amministrazione provvede, prima della convocazione di ciascuna assemblea e con le modalità indicate nel regolamento, a rideterminare le quote di partecipazione dei consorziati di ciascuna delle categorie ai fini del rispetto del comma 1.

4. La variazione della quota spettante al singolo consorziato può determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo. In tal caso il consorziato è tenuto a provvedere al pagamento degli importi dovuti, a pena dell'impossibilità di partecipare all'assemblea. La variazione della quota non ha mai effetto per il passato.

5. Chi intende essere ammesso come consorziato, deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione dichiarando di possedere i requisiti indicati al precedente articolo 2, e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati.

6. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, e/o in caso di fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili è nullo e privo di effetti giuridici.

Articolo 5

Fondo consortile — Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma corrispondente al proprio numero di quote assegnate ai sensi del precedente articolo 4. Il valore unitario della quota di partecipazione al Consorzio è determinato dall'Assemblea.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli importi eventualmente dovuti dai singoli consorziati per il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

4. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire avanzi di gestione ai consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione sono gestiti in conformità ai criteri definiti nello statuto del Conai ed alle procedure da esso approvate.

5. Al fondo consortile si applicano le disposizioni degli articoli 2614 e 2615 del Codice civile.

6. Non si procede alla liquidazione delle quote e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

7. L'Assemblea può costituire un fondo di riserva con gli eventuali avanzi di gestione conformemente al disposto dell'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 6

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria.

2. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

a) dai contributi versati dai consorziati o da terzi, ed in particolare dall'eventuale contributo annuo previsto al successivo articolo 9, comma 2, lettera i);

b) dal contributo ambientale attribuito al Consorzio da Conai, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 224, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal Conai medesimo ai sensi dell'articolo 223, comma 3. Il predetto contributo ambientale costituisce mezzo proprio del Consorzio ed è utilizzato, in via prioritaria, per il ritiro degli imballaggi in plastica primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggio in plastica secondari e terziari, nel rispetto della libera concorrenza nelle attività di settore;

c) dai proventi della cessione dei rifiuti di imballaggi in plastica ripresi raccolti o ritirati, nonchè delle prestazioni di servizi connesse;

d) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;

e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;

f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate al precedente articolo 5, commi 4 e 2;

g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;

h) dalle eventuali somme, diverse da quelle previste all'articolo 14 dello statuto del Conai, versate al Consorzio dal Conai per le finalità consortili.

Articolo 7

Diritti e obblighi consortili

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari, ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

2. Il Consorzio accerta il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio, ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.

3. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma del successivo articolo 19, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare l'eventuale contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi del successivo articolo 9, comma 2, lettera i);

c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;

e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.

5. I consorziati tenuti ad aderire al Conai ai sensi dell'articolo 221, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono obbligati ad indicare al Conai che il Consorzio è il soggetto, costituito ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.

Titolo II

Organi

Articolo 8

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

(a) l'assemblea;

(b) il Consiglio di amministrazione;

(c) il presidente ed, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente;

(d) il Collegio sindacale;

(e) il direttore generale, laddove previsto.

Articolo 9

Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti al precedente articolo 7.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione;

b) elegge due componenti effettivi e un supplente, nonché il presidente, del Collegio sindacale;

c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al Collegio sindacale o ad una società di revisione, ai sensi del successivo articolo 16;

d) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti al successivo articolo 18, comma 4, e il bilancio consuntivo annuale accompagnato dai documenti previsti al successivo articolo 18, comma 6;

e) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

f) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio;

g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al presidente ed al vicepresidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente articolo 6, comma 2, lettera a), per il perseguimento delle finalità statutarie;

j) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica, di cui all'articolo 3, comma 10;

k) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati al precedente articolo 6.

Articolo 10

Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso la sede del Consorzio, divulgato attraverso il relativo sito web, o pubblicato su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.

3. In alternativa, la convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni.

4. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero di consorziati detentori, sulla base della ripartizione effettuata dall'ultima assemblea, almeno di un quinto di tutte le quote di partecipazione al Consorzio.

5. La convocazione dell'assemblea può anche avvenire su richiesta dal Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'assemblea entro dieci giorni dalla richiesta.

6. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o di un proprio delegato. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del consorzio. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona. Tali limiti non si applicano alle associazioni imprenditoriali di categoria.

7. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà delle quote di partecipazione al Consorzio complessive ed, in seconda convocazione qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti.

8. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con regolamento consortile adottato a norma del successivo articolo 19 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.

9. L'Assemblea delibera in sede ordinaria con la maggioranza assoluta dei voti presenti, anche per delega.

10. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal consigliere più anziano.

11. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. È sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio.

12. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.

Articolo 11

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'assemblea straordinaria può deliberare qualunque sia la percentuale delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate dai partecipanti, e le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico;

b) sull'approvazione dei regolamenti consortili e sulle relative modifiche, secondo quando disposto al successivo articolo 19;

c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell'ipotesi indicata nel precedente articolo 1, comma 4. In questo ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo articolo 23.

3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente articolo 10 in materia di assemblea ordinaria.

Articolo 12

Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione

1. I membri del Consiglio di amministrazione sono sedici e sono eletti dall'assemblea, in rappresentanza dei consorziati nell'ordine:

a. categoria dei produttori: cinque amministratori;

b. categoria dei trasformatori: cinque amministratori;

c. categoria degli autoproduttori: un amministratore;

d. categoria dei riciclatori e recuperatori: cinque amministratori.

Qualora una delle categorie di cui all'articolo 2 comma 1 lettere c) e d) non fosse partecipata da consorziati, la stessa non sarà rappresentata.

2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del successivo articolo 19 sono determinate le modalità ed i sistemi di voto.

3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il direttore generale del Consorzio, laddove previsto.

4. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:

a. nomina fra i propri componenti il presidente ed il vicepresidente;

b. salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 3, determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al presidente, al vicepresidente ed al direttore generale;

c. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;

d. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

e. definisce la ripartizione delle quote assembleari in conformità alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento;

f. redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Conai;

g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2615-bis del Codice civile;

i. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità degli eventuali contributi, di cui al precedente articolo 6, comma 2, lettera a), a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone e approva la documentazione da fornire al Conai, di accompagnamento alle eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale Conai di cui al comma 8 dell'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

j. predispone il piano specifico di prevenzione previsto al precedente articolo 3, comma 10, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

k. adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

l. adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio;

m. delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale ed interregionale del Consorzio nonchè sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui al precedente articolo 3, comma 6;

n. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

o. delibera su tutte le materie di cui al precedente articolo 3;

p. nomina e revoca il direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;

q. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

r. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata al Conai;

s. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;

t. autorizza il presidente o il vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

u. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

v. delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il Conai, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 223 e 224 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

y. delibera sull'esclusione dei consorziati;

x. approva le candidature da sottoporre all'assemblea del Conai per l'elezione dei componenti del relativo Consiglio di amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento Conai;

z. approva il testo dell'allegato tecnico relativo agli imballaggi in plastica dell'accordo di programma quadro stipulato dal Conai con l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), con l'Unione delle province italiane (Upi) o con i soggetti o forme associative previsti dall'articolo 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

aa. approva il testo della convenzione da stipularsi con il Conai per l'attribuzione del contributo ambientale, quale prevista dall'articolo 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

bb. propone all'assemblea straordinaria le modifiche dello statuto;

5. Il Consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

6. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di amministrazione può delegare al presidente e al vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può altresì affidare al presidente o al vicepresidente o al direttore generale, specifici incarichi.

7. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati alla lettera f.

Articolo 13

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentatività indicato nel precedente articolo 12, comma 1. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla assemblea successiva.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo consorziato.

4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giusta causa.

5. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno sei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno quattro giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei componenti.

8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purchè in Italia. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio in caso di assenza del vicepresidente.

11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 9, comma 2, lettera g).

12. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.

13. Non è ammessa la delega neanche ad un altro componente del Consiglio.

14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

Articolo 14

Presidente e vicepresidente

1. Il presidente ed il vicepresidente del Consorzio sono nominati dal Consiglio di amministrazione a rotazione turnaria fra i propri componenti delle categorie di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b) e durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che li ha nominati.

2. Qualora il presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo presidente è scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla sua stessa categoria. Il nuovo presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.

3. Spetta al presidente:

a. la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;

b. la firma consortile;

c. la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea;

d. la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni;

e. l'attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;

f. la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;

g. accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

h. conferire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

5. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni attribuite al presidente sono svolte dal vicepresidente.

6. I compiti e le funzioni del vicepresidente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 15

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i dipendenti dei detti ministeri. Gli altri componenti effettivi e un supplente sono eletti dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili. Fino a quando non sono stati designati da parte del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico i componenti di loro pertinenza, il Collegio sindacale si considera validamente costituito dai componenti eletti dall'assemblea.

2. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea successiva.

4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'assemblea che lo esercita per giusta causa.

5. Il Collegio sindacale:

a. controlla la gestione del Consorzio;

b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

6. I sindaci partecipano alle sedute dell'assemblea ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 9, comma 2, lettera g).

8. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto in proposito al precedente articolo 13, comma 8.

Articolo 16

Revisione legale dei conti

1. Il controllo contabile sul Consorzio è esercitato dal Collegio sindacale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

2. Il Collegio sindacale o la società incaricata della revisione legale:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;

b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

3. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

5. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.

6. La società di revisione legale ha diritto a ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

7. L'assemblea determina ogni triennio l'affidamento della revisione legale.

8. L'assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

9. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

10. L'assemblea revoca l'incarico alla società di revisione legale, sentito il Collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione legale secondo le modalità del comma 8. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Articolo 17

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale, laddove previsto, è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il direttore generale:

a) coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;

b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;

c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;

d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti. L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

e) cura, in accordo con il presidente, i rapporti ordinari con i consorziati, le istituzioni, le autorità, il Conai, gli altri consorzi e soggetti previsti dagli articoli 223 e 221, comma 3, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli altri terzi.

4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5. Il direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Titolo III

Disposizioni generali, finanziarie transitorie e finali

Articolo 18

Esercizio finanziario — Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi successivi le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi cui è preposto.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi.

4. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

5. I documenti menzionati ai precedenti commi 3, 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea e finché sia approvato il bilancio consultivo.

6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dall'art 2423 del Codice civile.

7. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile.

8. I progetti di bilancio devono essere comunicati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea convocata per la loro approvazione.

9. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al Conai, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e de mare e al Ministero dello sviluppo economico.

10. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite nel regolamento adottato ai sensi del successivo articolo 19.

11. È vietata la distribuzione degli avanzi di gestione alle imprese consorziate.

Articolo 19

Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di amministrazione adotta uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea straordinaria per l'approvazione.

2. I regolamenti approvati dall'assemblea straordinaria, e le relative modifiche, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico. Tali Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti o libri che, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve risultare il libro dei consorziati.

Articolo 20

Rapporti con il Consorzio nazionale imballaggi — Conai

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il Conai, come previsto dai principi e con le modalità indicati nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio:

a) comunica regolarmente a Conai i nominativi dei propri iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune verifiche sulla partecipazione dei medesimi a Conai;

b) interagisce costantemente con Conai, eventualmente anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di verificare la regolare riscossione del contributo ambientale dovuto dai propri iscritti;

c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al precedente articolo 3, commi 9 e 10, nei casi e con le modalità ivi previsti.

3. Il Consorzio partecipa alle assemblee di Conai in rappresentanza dei propri consorziati, che gli abbiano conferito delega, ad esclusione di quei consorziati che partecipino in proprio o che abbiano conferito apposita delega a terzi.

Articolo 21

Rapporti con gli altri consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi ed i soggetti associativi previsti all'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori e dei trasformatori.

2. Il Consorzio collabora altresì con gli altri produttori, con gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Articolo 22

Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al precedente articolo 2 possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti ivi previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio.

2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio secondo quanto previsto dall'articolo 2, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere comunicata a Conai.

3. Le imprese iscritte nelle categorie dei produttori e dei trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:

a) cessazione dell'attività;

b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attività con cessazione della produzione di materia prima o di imballaggi in plastica e relativi semilavorati;

c) adozione o partecipazione ad altro sistema alternativo istituito ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) o c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debitamente autorizzato ai sensi di legge.

4. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati possono recedere previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è tenuto al versamento dell'eventuale contributo per l'anno in corso.

5. Nei casi indicati nella lettera c) il recesso è efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accerta il corretto funzionamento del sistema alternativo e ne dà comunicazione al Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 221, comma 5 del suddetto decreto legislativo. Tale comunicazione è inviata per conoscenza al Conai.

6. Le imprese iscritte nelle categorie degli autoproduttori e dei recuperatori e riciclatori possono recedere liberamente dal Consorzio, previa comunicazione da inviare al Consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è tenuto al versamento dell'eventuale contributo dovuto per l'anno in corso.

7. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

8. Il regolamento di cui all'articolo 19 può prevedere e disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per i casi in cui il consorziato si rende responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.

9. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato e al Conai, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Titolo II.

10. Il Consorzio comunica al Conai i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

11. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

Articolo 23

Liquidazione — Scioglimento del Consorzio

1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle norme applicabili.

Articolo 24

Vigilanza

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del Ministro per lo sviluppo economico.

2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministro per lo sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

Articolo 25

Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disposto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

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