Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2017/2102/Ue
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica alla direttiva direttiva 2011/65/Ue
Ultima versione disponibile al 08/11/2024
Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Direttiva 15 novembre 2017, n. 2017/2102/Ue
(Guue 21 novembre 2017 n. L 305)
Direttiva recante modifica della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
(Testo rilevante ai fini del See)
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'unione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1 , previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio2 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) contiene una richiesta per la Commissione di esaminare la necessità di modificare l'ambito di applicazione di tale direttiva per quanto riguarda le Aee da essa considerate e, se del caso, presentare una proposta legislativa riguardo alle eventuali esenzioni supplementari relative a tali Aee.
(2) Le operazioni sul mercato secondario per le Aee, che comportano la riparazione, la sostituzione dei pezzi di ricambio, il rinnovo e il riutilizzo, e il ricondizionamento, dovrebbero essere facilitate per promuovere un'economia circolare nell'Unione. Dovrebbe essere assicurato un alto livello di tutela della salute umana e dell'ambiente, anche mediante il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di Aee. Si dovrebbero evitare oneri amministrativi inutili per gli operatori di mercato. La direttiva 2011/65/Ue autorizza le Aee che non rientrano nell'ambito di applicazione della precedente direttiva 2002/95/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio3 , ma che non risulterebbero conformi alla direttiva 2011/65/Ue, a continuare a essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019. Tuttavia, decorsa tale data, sono vietate le operazioni di prima immissione sul mercato nonché le operazioni sul mercato secondario delle Aee non conformi. Tale divieto di operazioni sul mercato secondario non è coerente con i principi generali su cui si basano le misure dell'Unione per il ravvicinamento delle norme relative ai prodotti e pertanto dovrebbe essere eliminato.
(3) Alcune categorie di prodotti di nicchia dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/Ue, in quanto la loro inclusione comporterebbe vantaggi trascurabili per l'ambiente o la salute e causerebbe problemi di conformità o distorsioni di mercato irrisolvibili che non possono essere affrontate in modo efficace mediante il meccanismo di esenzione previsto dalla direttiva.
(4) Le canne degli organi sono costruite utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale finora non sono state trovate alternative. La maggior parte degli organi a canne rimane nello stesso luogo per vari secoli e il loro tasso di sostituzione è irrisorio. Gli organi a canne dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/Ue in quanto la loro inclusione comporterebbe vantaggi trascurabili in termini di sostituzione del piombo.
(5) La direttiva 2011/65/Ue non si applica alle macchine mobili non stradali dotate di una fonte di alimentazione a bordo, che sono destinate a esclusivo uso professionale. Tuttavia, per alcuni tipi di macchine mobili non stradali, sono prodotte due versioni nella stessa linea di produzione che si differenziano solo per l'alimentazione (o a bordo o esterna). La direttiva dovrebbe prevedere le stesse modalità per tali versioni. Anche le macchine mobili non stradali con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna dovrebbero pertanto essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/Ue.
(6) Per tutte le pertinenti categorie di Aee, di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/Ue le condizioni per l'esenzione dei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da Aee dovrebbero essere chiaramente specificate. Analogamente, dato che le esenzioni alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose dovrebbero avere una durata limitata, anche il periodo di validità massima per le esenzioni in vigore dovrebbe essere specificato chiaramente per tutte le pertinenti categorie di Aee, compresa la categoria 11.
(7) Quando è presentata una domanda per il rinnovo di un'esenzione, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione entro sei mesi prima della data di scadenza dell'esenzione in vigore, tranne nel caso in cui circostanze specifiche giustifichino un termine diverso. Non è specificato il termine entro il quale la Commissione è tenuta ad adottare una decisione sulle domande di nuove esenzioni. Secondo la relazione del 18 aprile 2016 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2011/65/Ue, all'atto pratico il termine si è dimostrato impraticabile a causa della necessità di seguire numerose fasi procedurali obbligatorie per valutare una domanda di rinnovo di un'esenzione. Oltre a non aggiungere valore alla procedura esistente di valutazione delle richieste di rinnovo, il termine comporta incertezze per le imprese e gli altri portatori di interessi a causa della sua impraticabilità. D'altra parte la continuità operativa è assicurata in quanto gli operatori di mercato sono in grado di basarsi sul fatto che un'esenzione in vigore rimane valida fino a quando non è adottata una decisione sulla domanda di rinnovo. Pertanto la disposizione relativa al termine dovrebbe essere eliminata. La Commissione dovrebbe tuttavia inviare al richiedente, agli Stati membri e al Parlamento europeo, poco dopo il ricevimento di una domanda, un calendario per l'adozione della sua decisione in relazione alla domanda. Inoltre, il riesame generale della direttiva 2011/65/Ue, che deve essere effettuato dalla Commissione entro il 22 luglio 2021, dovrebbe includere la specificazione di una scadenza realistica per l'adozione di una decisione da parte della Commissione in merito alla domanda di rinnovo di un'esenzione, prima della scadenza della relativa esenzione.
(8) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia contribuire alla protezione della salute umana e il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di Aee mediante restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle Aee, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto le disparità tra le leggi o le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni alla concorrenza nell'Unione e quindi avere un impatto diretto sul mercato interno ma, a motivo dell'entità del problema e delle sue implicazioni in relazione alle altre normative dell'Unione in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti e di aspetti di interesse comune come la tutela della salute umana, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
hanno adottato la presente direttiva:
Articolo 1
La direttiva 2011/65/Ue è così modificata:
1) l'articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è soppresso;
b) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:
"k) organi a canne.";
2) all'articolo 3, il punto 28 è sostituito dal seguente:
"28) "macchine mobili non stradali destinate a esclusivo uso professionale", le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale.";
3) l'articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016, agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017 e a tutte le altre Aee che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/Ce e che sono immesse sul mercato dal 22 luglio 2019.";
b) al paragrafo 4 è inserita la lettera seguente:
"e-bis) tutte le altre Aee che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/Ce e che sono immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;"
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, il paragrafo 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio:
a) recuperati da Aee immesse sul mercato anteriormente al 1o luglio 2006 e utilizzati nelle Aee immesse sul mercato prima del 1o luglio 2016;
b) recuperati da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle Aee immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024;
c) recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle Aee immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;
d) recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle Aee immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;
e) recuperati da tutte le Aee che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/Ce e che sono immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle Aee immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029.";
4) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Per le esenzioni di cui all'allegato III al 21 luglio 2011, a meno che non sia specificato un periodo più breve, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è:
a) per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 21 luglio 2011;
b) per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, sette anni a decorrere dalle date pertinenti stabilite all'articolo 4, paragrafo 3; e
c) per la categoria 11 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2019.";
b) al paragrafo 4 è inserita la seguente lettera:
"b-bis) entro un mese dal ricevimento di una domanda, invia al richiedente, agli Stati membri e al Parlamento europeo un calendario per l'adozione della sua decisione sulla domanda;"
c) al paragrafo 5, la prima frase del secondo comma è soppressa.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 15 novembre 2017.
Note ufficiali
Gu C 345 del 13 ottobre 2017, pag. 110.
Direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Gu L 174 dell'1 luglio 2011, pag. 88).
Direttiva 2002/95/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Gu L 37 del 13 febbraio 2003, pag. 19).