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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 7 novembre 2017

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro dello sviluppo economico

Vista la normativa succedutasi nel tempo in relazione al Consorzio in oggetto e considerato in particolare che:

con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, si dava attuazione alla direttiva (Cee) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati e, in particolare, all'articolo 4 si prevedeva la costituzione del Consorzio obbligatorio degli oli usati, statuendo che lo stesso fosse retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 18 novembre 1983 veniva emanato il primo statuto del Consorzio obbligatorio degli oli usati;

con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 29 giugno 1984, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, dello statuto del Consorzio, si approvavano le modifiche apportate con delibera dell'Assemblea straordinaria del 9 maggio 1984;

con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 14 ottobre 1987, si provvedeva ad approvare le ulteriori modifiche allo statuto del Consorzio, apportate con delibera dell'Assemblea straordinaria del 10 settembre 1987;

con successivo decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1990 si provvedeva ad approvare le nuove modifiche allo statuto del Consorzio, apportate con delibera dell'Assemblea straordinaria del 27 aprile 1990;

con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in attuazione alle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli oli usati, si prevedeva, all'articolo 11, comma 2, che il Consorzio fosse retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

con decreto emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 2 giugno 1992, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, si approvava lo statuto del Consorzio, deliberato dall'Assemblea straordinaria del 9 aprile 1992;

con successiva delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 novembre 2002 veniva approvato il nuovo statuto del Consorzio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 236 che disciplina il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, e che prevede che il predetto Consorzio adegui il proprio statuto allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", che ha modificato l'articolo 236, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo, tra l'altro, la lettera 1-ter relativa all'obbligo a carico del Consorzio di corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento degli oli usati;

Considerato che in virtù delle neovigenti disposizioni normative, il Consorzio ha approvato un nuovo Statuto con Assemblea straordinaria del 27 novembre 2009;

Ritenuto che il Consorzio ha operato nel rispetto delle disposizioni normative succedutesi nel corso del tempo;

Visto il decreto del 7 dicembre 2016, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato lo schema di statuto tipo del Consorzio;

Vista la nota prot. n. 14 del 26 aprile 2017, acquisita al prot. n. 7174/RIN del 23 maggio 2017, con la quale il Consorzio ha trasmesso lo Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria del 12 aprile 2017;

Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del suddetto schema di statuto tipo del 7 dicembre 2016;

Decreta:

Articolo 1

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 236, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati di cui all'allegato 1.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2017

Allegato 1

Statuto del Consorzio nazionale per la gestione raccolta e trattamento degli oli minerali usati

Titolo I

Struttura ed attività del Consorzio

Articolo 1

Natura, sede e durata del Consorzio

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è costituito il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati o, in forma abbreviata, "Conou" (di seguito "Consorzio").

2. Il Consorzio è aperto alla partecipazione di tutti gli operatori nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione e di massimo rendimento possibile, garantendo la gestione degli oli minerali usati da avviare in via prioritaria alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, così come disposto dagli articoli 216-bis, comma 3, 236, comma 1, e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Consorzio espleta le proprie attività nell'interesse dei soggetti consorziati in attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/Ce.

3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute agli articoli 2602 e seguenti del Codice civile.

4. Il Consorzio ha sede in via Virgilio Maroso n. 50, 00142 Roma.

5. Il Consorzio ha durata illimitata sino alla permanenza dei presupposti di legge per la sua istituzione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente statuto si intende per:

a) "oli base vergini": oli di base minerali prodotti a partire da olio greggio e utilizzati per la produzione di oli lubrificanti;

b) "oli base prodotti mediante un processo di rigenerazione": oli di base minerali prodotti a partire da olio usato;

c) "recupero e raccolta": il complesso delle operazioni che consentono il prelievo degli oli usati presso i detentori degli stessi ai fini del loro trasferimento alle imprese di rigenerazione (o altre imprese incaricate del loro trattamento);

d) "oli lubrificanti": prodotti ottenuti dalla miscelazione di oli base ed additivi ai fini della loro immissione al consumo;

e) "sostituzione e vendita degli oli lubrificanti": la prima immissione dell'olio lubrificante al consumo in Italia e/o la vendita dell'olio lubrificante agli utenti finali al fine della sua sostituzione.

Articolo 3

Oggetto e finalità del Consorzio

1. Per il raggiungimento delle finalità definite dal presente statuto, il Consorzio svolge i seguenti compiti:

a) promuove la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta attraverso campagne di comunicazione per il conseguimento dell'oggetto consortile;

b) assicura e incentiva la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;

c) espleta direttamente l'attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa ovvero nel caso in cui nessuna impresa di rigenerazione ne faccia richiesta;

d) seleziona gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione combustione o smaltimento;

e) nel rispetto del comma 2 dell'articolo 236 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede affinché gli oli usati raccolti siano destinati:

1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;

2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;

3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai punti precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;

f) persegue e incentiva lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi, conducendo studi, attività di ricerca e analisi finalizzati a ottimizzare e a rendere più efficiente il ciclo delle attività di gestione degli oli usati;

g) svolge attività di formazione, attraverso corsi, seminari, convegni, su tutti gli aspetti concernenti la gestione degli oli usati;

h) opera nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque del suolo;

i) annota ed elabora tutti i dati tecnici relativi alla raccolta e all'eliminazione degli oli usati e li comunica annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico corredati da una relazione illustrativa;

l) trasmette entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dal Consorzio e dai suoi singoli aderenti nell'anno solare precedente;

m) concorda con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio alla rigenerazione;

n) incentiva la raccolta degli oli usati rigenerabili;

o) cede gli oli usati rigenerabili, raccolti direttamente ai sensi della lettera c), alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta, in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo;

p) corrisponde alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti all'impresa stessa dal Consorzio o da imprese di raccolta che abbiano ricevuto specifico mandato per l'attività di cessione ai sensi dell'articolo 236, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

q) assicura l'avvio alla combustione dell'olio usato non rigenerabile e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

r) ottempera agli obblighi di adesione, comunicazione ed informazione alle autorità competenti previsti dalla legislazione vigente.

2. Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni e al fine di perseguire le finalità indicate dal presente statuto, può conferire mandati a imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità del Consorzio stesso.

3. Il Consorzio può costituire enti, società e assumere partecipazioni in società già costituite, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e società, e l'assunzione di partecipazioni in altre società non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le finalità determinati dal presente statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza, ed eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

4. Al fine di migliorare la razionalizzazione e l'organizzazione delle proprie funzioni e di ottimizzare le modalità di gestione adottate dal Consorzio conformandole alle regole di concorrenza, nonché al fine di favorire l'avvio degli oli usati alla rigenerazione, il Consorzio può svolgere tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile di cui al presente statuto. In particolare, il Consorzio può:

1) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie od utili alla realizzazione degli scopi consortili, purchè comunque direttamente o indirettamente connesse agli scopi consortili;

2) stipulare, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifici accordi, convenzioni, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, finalizzati a ottimizzare, e rendere più efficiente, il ciclo delle attività di gestione degli oli usati.

Articolo 4

Consorziati

1. Al Consorzio partecipano in forma paritetica:

a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini;

b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;

c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;

d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.

2. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al Consorzio, i consorziati che ne facciano richiesta potranno avvalersi della collaborazione delle rispettive associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento.

Articolo 5

Adesione al Consorzio

1. Aderiscono al Consorzio le imprese indicate all'articolo 4 del presente statuto.

2. La domanda di adesione è sottoscritta dal soggetto giuridico richiedente e corredata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione nella quale l'impresa che presenta domanda attesta e comunica:

1) la conoscenza e accettazione integrale dello statuto e degli eventuali regolamenti consortili;

2) di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, esclusi i casi di concordato preventivo con continuazione dell'attività, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

b) estremi dell'iscrizione Cciaa;

c) indirizzo della sede legale, delle eventuali sede secondarie e degli uffici amministrativi;

d) nome, cognome, luogo, data di nascita, di residenza del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i.

3. I consorziati sono tenuti a far pervenire al Consorzio, entro e non oltre il 20 febbraio di ogni anno, comunicazioni scritte contenenti, oltre a eventuali variazioni dei dati di identificazione dell'impresa di cui al comma 4, le seguenti indicazioni, distinte per ciascuna categoria:

a) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettera a), i quantitativi di oli base vergini prodotti o importati e i quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia nell'anno precedente;

b) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettera b), i quantitativi di oli base rigenerati nell'anno precedente;

c) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettera c), i quantitativi di oli usati raccolti e recuperati nell'anno precedente;

d) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettera d), i quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia o venduti a utenti finali ai fini della sostituzione nell'anno precedente.

4. Nell'ipotesi in cui un'impresa abbia i requisiti per rientrare in più di una delle categorie indicate all'articolo 4 del presente statuto, essa è inquadrata nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo articolo 24.

5. In ipotesi di produzione degli oli lubrificanti da parte di un'impresa in conto lavorazione per un'altra impresa, la comunicazione può essere resa dall'impresa committente dando contestualmente prova dell'accordo in tal senso intervenuto con l'impresa produttrice.

6. Fermo restando il diritto del Consorzio di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e di segnalare alle competenti autorità amministrative illeciti di cui all'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'impresa dichiarante è tenuta a trasmettere al Consorzio, su richiesta dello stesso, copia della documentazione necessaria ai fini delle verifiche di cui sopra.

7. La richiesta di adesione è respinta nel caso in cui si rilevi la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al Consorzio di cui al presente articolo. La decisione di rigetto della richiesta deve essere adeguatamente motivata.

Articolo 6

Recesso ed esclusione dei consorziati

1. I consorziati iscritti recedono dal Consorzio nel caso di variazione del loro oggetto sociale o cessazione della loro attività. In tal caso, il consorziato deve inviare comunicazione al Consorzio almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è comunque tenuto al versamento dell'eventuale quota annuale per la partecipazione e all'assolvimento delle sue obbligazioni per l'anno in corso.

2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

3. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato.

4. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

Articolo 7

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite in parti uguali nella misura del 25% tra le diverse categorie di imprese di cui all'articolo 4 del presente statuto. Nell'ambito di ciascuna di esse le quote di partecipazione sono distribuite come segue:

a) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettera a), in proporzione ai quantitativi di oli base vergini e di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia nell'anno precedente;

b) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettera b), in proporzione ai quantitativi di oli base prodotti, nell'anno precedente, mediante la rigenerazione di oli usati ceduti dal Consorzio o da raccoglitori mandatari del Consorzio;

c) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettera c), in proporzione ai quantitativi di oli usati raccolti in Italia e ceduti, nell'anno precedente, a imprese di rigenerazione, in qualità di mandatari del Consorzio, o al Consorzio stesso;

d) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettera d), in proporzione ai quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia o venduti a utenti finali ai fini della sostituzione nell'anno precedente. Le imprese che effettuano la vendita dell'olio lubrificante agli utenti finali ai fini della sua sostituzione possono avvalersi delle proprie associazioni di categoria.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di cui all'articolo 18 del presente statuto provvede a determinare le quote di partecipazione delle singole imprese consorziate valide fino alla data della successiva deliberazione annuale.

3. Entro la data della prima Assemblea successiva al 31 marzo, il Comitato di cui all'articolo 18 del presente statuto comunica, o rende disponibile attraverso idonei sistemi informatici, a ciascuna impresa esclusivamente i dati di sua pertinenza.

4. Nell'ipotesi in cui il Consorzio debba rimborsare il contributo obbligatorio di cui all'articolo 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tale rimborso non incide sulla determinazione della quota di partecipazione attribuita all'impresa appartenente alle categorie indicate all'articolo 4, lettera a) o d), per l'anno in cui il rimborso è perfezionato, e si tiene conto dell'entità del rimborso stesso nel calcolo dei quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia ai fini della determinazione della quota di partecipazione da attribuire all'impresa per l'anno successivo o, in difetto di contribuzione per uno o più anni, per l'anno o gli anni successivi in cui l'impresa abbia ancora diritto all'attribuzione di quote di partecipazione al Consorzio.

5. Nella determinazione delle quote di partecipazione, il Comitato di cui all'articolo 18 del presente statuto è tenuto ad uniformarsi ai criteri di cui al presente articolo 7.

Articolo 8

Diritti obblighi e sanzioni

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari e allo svolgimento delle attività consortili. Oltre ai servizi di cui beneficiano i consorziati che immettono al consumo olio lubrificante, i consorziati possono fruire di ulteriori servizi e prestazioni fornite dal Consorzio.

2. Il Consorzio accerta il corretto adempimento da parte dei consorziati degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e intraprende le azioni necessarie per verificare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.

3. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'articolo 24, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) versare la quota di adesione pari a € 200,00 (duecento) per la costituzione del fondo consortile;

b) versare la quota annuale per la partecipazione, nei casi in cui non siano obbligati al versamento del contributo di cui all'articolo 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, limitatamente alle imprese appartenenti alla categoria indicata all'articolo 4 lettera b), solo per le quantità per le quali esse non siano obbligate al versamento di detto contributo;

c) versare il contributo di cui all'articolo 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nei casi di prima immissione al consumo dell'olio lubrificante;

d) fornire al Consorzio i dati tecnici di cui all'articolo 236, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti attinenti all'oggetto consortile;

f) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, fatta salva la riservatezza dei dati dei consorziati;

g) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

h) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.

Articolo 9

Fondo consortile — Riserva di patrimonio

1. Il Consorzio è tenuto alla creazione di un fondo consortile.

2. Il fondo consortile è costituito da:

a) quote versate dai consorziati all'atto della loro adesione;

b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio, anche per effetto di donazioni o assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità;

c) eventuali avanzi di gestione;

d) l'importo delle sanzioni eventualmente versate dai consorziati.

3. Gli avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati. Ogni residuo attivo di gestione, accantonato alle riserve del Consorzio, costituisce anticipazione per l'anno successivo e, qualora proveniente dal contributo di cui all'articolo 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determina la riduzione dell'importo del contributo obbligatorio nell'anno seguente.

4. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

5. In caso di recesso o di esclusione dal Consorzio, non si procede alla liquidazione di quanto versato ai fini della costituzione del fondo consortile e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo.

6. L'Assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione conformemente a quanto in precedenza determinato.

Articolo 10

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

a) dal contributo di cui all'articolo 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) dalle quote annuali per la partecipazione, così come determinate dal Consiglio di amministrazione in conformità ai criteri stabiliti con regolamento da adottarsi a norma del successivo articolo 24 — con la previsione di un limite massimo per tonnellata pari a un centesimo del contributo di cui all'articolo 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 — in funzione dei quantitativi di prodotto oggetto delle attività indicate all'articolo 4 del presente statuto, corrisposte dai consorziati non obbligati al versamento del contributo di cui all'articolo 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

c) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie;

d) dai proventi della gestione patrimoniale;

e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;

f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate all'articolo 9;

g) da eventuali contributi, finanziamenti e liberalità provenienti da enti pubblici e/o privati.

2. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria.

3. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), determinato dal Consiglio di amministrazione in funzione dei costi sostenuti su base annua, permette al Consorzio di svolgere i propri servizi nell'interesse dei consorziati che immettono al consumo olio lubrificante.

4. Si dà luogo al rimborso del contributo obbligatorio in tutte le ipotesi in cui la legislazione vigente preveda il diritto al rimborso dell'imposta di consumo gravante sull'olio lubrificante in relazione al quale è stato calcolato l'importo di tale contributo obbligatorio. Al rimborso il Consorzio procede, su richiesta dell'impresa, solo a seguito ed in base al provvedimento dell'Autorità doganale che autorizza il rimborso dell'imposta di consumo, sempreché l'impresa stessa abbia effettivamente versato il contributo obbligatorio da rimborsare e sia comunque in regola con il pagamento dei contributi dovuti. Decadono dal diritto al rimborso di contributi obbligatori erroneamente versati le imprese che abbiano incluso nelle rispettive comunicazioni previste all'articolo 5 quantitativi di oli lubrificanti per i quali avrebbero avuto diritto al rimborso già al momento della comunicazione e la cui quota di partecipazione sia stata determinata anche in base ai detti quantitativi.

Articolo 11

Esercizio finanziario — Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi successivi le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo obbligatorio e al suo impiego per gli scopi cui è preposto.

3. Entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo, ai sensi dell'articolo 2364 del Codice civile. La convocazione può avvenire nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicarne le ragioni.

4. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dagli articoli 2423 e 2428 del Codice civile.

5. Entro la chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

6. I documenti menzionati ai commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea e finché sia approvato il bilancio consuntivo.

7. Il bilancio consuntivo è depositato presso il registro delle imprese entro trenta giorni dalla sua approvazione.

8. Il progetto di bilancio consuntivo deve essere comunicato al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

9. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.

10. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite nel regolamento eventualmente adottato ai sensi dell'articolo 24.

11. È vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate.

Titolo II

Organi

Articolo 12

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

(a) l'Assemblea;

(b) il Consiglio di amministrazione;

(c) il Presidente ed, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente;

(d) il Collegio sindacale.

Articolo 13

Composizione e funzioni dell'Assemblea

1. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti all'articolo 8. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'Assemblea pari alla propria quota di partecipazione, calcolata tenendo conto dei soli consorziati in regola con l'adempimento dei menzionati obblighi consortili.

2. L'Assemblea:

a) elegge i dodici componenti del Consiglio di amministrazione in conformità con le modalità e i criteri di cui all'articolo 15;

b) elegge i cinque componenti del Collegio sindacale di cui uno ciascuno di nomina del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

c) nomina il Presidente tra le persone designate dalle imprese consorziate;

d) nomina il Vicepresidente tra le persone designate dalle imprese consorziate;

e) discute e approva il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale accompagnato dai documenti ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto;

f) delibera sulle modifiche dello statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

g) delibera l'emolumento annuale e l'indennità di rimborso spese al Presidente, al Vicepresidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione e ai membri del Collegio sindacale;

h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

i) determina la variazione della sede consortile al di fuori del Comune di Roma;

l) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche, secondo quando disposto all'articolo 24;

m) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti a una società di revisione, ai sensi dell'articolo 22;

n) delibera sull'eventuale scioglimento del Consorzio.

Articolo 14

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua dichiarata assenza o di suo impedimento, dal Vicepresidente, nei casi espressamente previsti dal presente statuto, ovvero in base a deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui il Presidente ed il Vicepresidente, essendovi tenuti a norma del comma precedente, non provvedano alla convocazione per qualsiasi causa, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente del Collegio sindacale.

2. La convocazione dell'Assemblea può anche avvenire su richiesta del Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro dieci giorni dalla richiesta.

3. L'Assemblea può essere convocata entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di una richiesta scritta con indicazione delle materie da trattare dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico che esercitano la vigilanza sul Consorzio ai sensi di legge.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno nei termini previsti dall'articolo 11, commi 3 e 5, del presente statuto.

5. La convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.

6. Il consorziato partecipa all'Assemblea in persona del legale rappresentante. Il consorziato può altresì farsi rappresentare con delega scritta, purché rilasciata ad una persona fisica o a un'associazione di categoria rappresentativa della categoria del delegante, da conservarsi da parte del Consorzio, secondo le disposizioni, in quanto compatibili, dell'articolo 2372 del Codice civile.

7. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i consorziati presenti rappresentano almeno la metà delle quote di partecipazione. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di quote rappresentato dai partecipanti. Le Assemblee convocate per deliberare sulle seguenti materie sono validamente costituite, in prima convocazione, quando i consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi delle quote di partecipazione; e, in seconda convocazione, quando i consorziati presenti rappresentano almeno la metà della quote di partecipazione:

l'approvazione di eventuali regolamenti consortili;

modifiche dello statuto.

8. L'Assemblea delibera con la maggioranza delle quote presenti, anche per delega, eccezione fatta per le deliberazioni attinenti le nomine del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri di amministrazione e dei membri del Collegio sindacale, da assumersi con le modalità e criteri previsti rispettivamente dagli articoli 15, 20 e 21 del presente statuto.

9. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti pari alla quota di partecipazione spettantegli, ai sensi dell'articolo 7, al momento in cui il voto viene espresso.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, da un partecipante eletto dalla maggioranza dei presenti nell'Assemblea medesima.

11. All'Assemblea possono partecipare i dirigenti apicali del Consorzio con funzioni consultive.

12. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola Assemblea. È sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio.

13. Al Presidente dell'Assemblea spetta il potere di designare il Segretario della seduta; di verificare i requisiti per l'ammissione al voto; di regolamentare lo svolgimento dei lavori e di determinare le modalità di voto non specificamente regolamentate dal presente statuto.

14. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono risultare da verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario medesimo, in conformità alle modalità di cui all'articolo 2375, Codice civile, in quanto applicabili. I verbali così redatti ed approvati, sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede del Consorzio.

Articolo 15

Composizione del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di quattordici membri nominati dall'Assemblea, tra cui un Presidente e un Vicepresidente, nominati con le maggioranze previste all'articolo 20 del presente statuto. Il numero di membri nominati dall'Assemblea fra le persone designate dalle imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettere a) e d) è pari a quattro ciascuna. Il numero di membri nominati dall'Assemblea fra le persone designate dalle imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettere b) e c) è pari a due ciascuna.

2. L'Assemblea procede alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, garantendo l'elezione dei soggetti che le categorie di imprese di cui all'articolo 4 hanno designato nel numero indicato al comma precedente, con le modalità previste nelle seguenti disposizioni.

3. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai consorziati nelle quali i candidati, pari al numero degli amministratori da eleggere per ciascuna categoria di cui all'articolo 4, devono essere elencati mediante un numero progressivo. Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per i membri degli organi di controllo delle società quotate.

4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i consorziati che, da soli o insieme ad altri consorziati, siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione al Consorzio pari ad almeno il 2,5 per cento delle quote aventi diritto al voto nell'Assemblea. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da coloro che la presentano e deve essere depositata presso la sede del Consorzio almeno dodici giorni prima del giorno fissato per la deliberazione dell'Assemblea sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione. Il Consorzio comunica almeno nove giorni prima del giorno fissato per la deliberazione dell'Assemblea se la lista non soddisfa la soglia del 2,5 per cento. In questo caso, nei tre giorni successivi, può essere presentata una nuova lista in rappresentanza anche di altri consorziati. Qualora tale nuova lista non soddisfi la soglia del 2,5 per cento, tale lista dovrà ritenersi non accoglibile e di ciò il Consorzio ne darà comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla presentazione della nuova lista.

5. Ogni consorziato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

6. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi altresì le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti di onorabilità.

7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

8. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene mediante quattro distinte votazioni, ciascuna per ogni categoria di cui all'articolo 4. Ciascun consorziato può esprimere il proprio voto esclusivamente per una delle liste presentate all'interno della categoria di appartenenza.

9. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli consiglieri da eleggere, seguendo il numero progressivo che contraddistingue ciascun candidato all'interno della lista. I quozienti così ottenuti per ciascun candidato sono ordinati in un'unica graduatoria decrescente, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 4. Risultano designati coloro che, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 4, ottengono i quozienti più elevati. Qualora dovesse persistere una parità di voti per l'ultimo consigliere da designare, risulterà designato il candidato della lista con il maggiore numero di consiglieri designati. L'assemblea in forma collegiale sarà chiamata ad eleggere tutti i consiglieri designati con un'unica votazione. Per la validità della deliberazione è necessario il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate dai presenti.

Articolo 16

Funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione:

a. determina il contributo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del presente statuto;

b. convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;

c. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

d. può proporre le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro dello sviluppo economico per la predisposizione del decreto di cui all'articolo 236, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e. redige e approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, nonchè la relazione afferente quest'ultimo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 2423 del Codice civile. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla loro approvazione;

f. approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

g. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento;

h. adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

i. adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio;

l. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna, su proposta del Presidente;

m. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;

n. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

o. delibera l'esclusione dei consorziati;

p. nomina l'Organismo di vigilanza e stabilisce l'emolumento e l'indennità di rimborso spese dei suoi membri;

q. dispone lo spostamento della sede del Consorzio nell'ambito del Comune di Roma.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno dei suoi componenti, ad eccezione di quanto previsto sub lettera d).

4. I consiglieri sono tenuti ad agire in modo informato. A tal fine, il Consiglio di amministrazione può chiedere agli organi delegati informazioni relative alle attività proprie di ciascuno.

Articolo 17

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che delibera l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eleggibili con limite massimo di tre mandati. La cessazione dei consiglieri per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo tramite cooptazione del soggetto designato dalle imprese che hanno presentato la lista di appartenenza del consigliere cessato. La nomina del nuovo consigliere deve essere ratificata dalla prima Assemblea successiva. Il nuovo consigliere resta in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato, mediante invito scritto, dal Presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail cui deve seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del consigliere, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale ed eventualmente, con funzioni consultive, i dirigenti apicali del Consorzio.

8. Ogni consigliere ha diritto a un voto.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

10. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le funzioni svolte, se deliberato dall'Assemblea.

11. Il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione è redatto dal Segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi lo presiede e dal Segretario. I verbali, sottoscritti ed approvati, sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede del Consorzio.

Articolo 18

Comitato per la determinazione delle quote di partecipazione al Consorzio

1. È costituito un Comitato per la determinazione delle quote di partecipazione al Consorzio (di seguito "Comitato Quote").

2. Il Comitato Quote è composto dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e dal direttore amministrazione finanza e controllo.

Articolo 19

Compiti del Comitato per la determinazione delle quote di partecipazione al Consorzio

1. Il Comitato Quote è incaricato di determinare le quote di partecipazione al Consorzio delle singole consorziate sulla base dei criteri di cui all'articolo 7, secondo modalità definite con regolamento da adottarsi a norma del successivo articolo 24, che assicurino il trattamento riservato dei dati inerenti le quote di partecipazione al Consorzio.

2. Per lo svolgimento delle predette attività, il Comitato Quote si avvale degli uffici del Consorzio.

Articolo 20

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati dall'Assemblea tra le persone candidate dalle imprese consorziate. Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze espresse per quote e durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione. La presentazione delle candidature per le cariche di Presidente e Vicepresidente deve essere depositata presso la sede del Consorzio almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la deliberazione dell'Assemblea. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio non rientrano tra i membri nominati ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto. Il Presidente e il Vicepresidente devono soddisfare, anche nei confronti delle imprese consorziate, le condizioni di cui all'articolo 2399, lettere a), b) e c) del Codice civile.

2. Qualora il Presidente o il Vicepresidente cessino anticipatamente dalla carica, la loro sostituzione avrà luogo tramite nomina di altro Presidente o Vicepresidente da parte dell'Assemblea ordinaria dei consorziati, che dovrà essere all'uopo convocata entro trenta giorni dal momento in cui il Consiglio di amministrazione sia venuto a conoscenza della cessazione. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.

3. Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;

b) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;

c) la presidenza del Comitato di cui all'articolo 18 del presente statuto;

d) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

e) sovraintendere ed assicurare il funzionamento delle strutture del Consorzio;

f) assumere, determinare le mansioni e le retribuzioni, risolvere rapporti di lavoro e compiere ogni atto inerente il personale del Consorzio nell'ambito dell'organico determinato dal Consiglio di amministrazione;

g) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

h) l'attuazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;

i) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli Istituti previdenziali, ivi inclusi i rapporti di natura contributiva, assicurativa e tributaria, ordinari o contenziosi, con potere di stipulare accordi, concordati e transazioni;

l) stipulare contratti di durata non superiore ai cinque anni laddove sussista un'utilità pluriennale, ivi inclusi negozi con banche ed istituti di credito;

m) ricevere, esigere nonché eseguire pagamenti da e per qualsiasi soggetto pubblico o privato, compiere operazioni inerenti assegni, titoli di credito, titoli rappresentativi di merci, titoli pubblici e privati, vaglia e valori in genere, in conformità con il bilancio preventivo approvato.

4. Nell'ambito dell'organizzazione del Consorzio, il Presidente può conferire procura speciale per le attività di cui alle lettere da g) a m) del precedente comma 3.

5. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

6. In caso di assenza dichiarata od impedimento, le funzioni attribuite al Presidente in occasione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Vicepresidente o, in caso di assenza dichiarata o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Articolo 21

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di cinque membri. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico designano un componente ciascuno. Gli altri componenti sono eletti dall'Assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili e in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per i membri degli organi di controllo delle società quotate, le cui candidature devono essere depositate, da imprese consorziate che rappresentano quanto meno il 2,5 per cento delle quote consortili, presso la sede del Consorzio almeno dodici giorni prima del giorno fissato per la deliberazione dell'Assemblea. Le modalità di accertamento e comunicazione del raggiungimento della soglia del 2,5 per cento sono le medesime stabilite all'articolo 15, comma 4, del presente statuto. Ogni consorziato può esprimere fino a tre voti. Risultano eletti quali sindaci i tre candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze espresse per quote.

2. I sindaci restano in carica tre esercizi e cessano dalla carica alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono eleggibili con limite massimo di tre mandati.

3. Nella prima riunione successiva alla nomina il presidente del Collegio sindacale è eletto dalla maggioranza assoluta dei componenti dello stesso Collegio.

4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno dei membri eletti dall'Assemblea, la relativa sostituzione ha luogo tramite elezione da parte dell'Assemblea dei consorziati convocata entro trenta giorni dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è venuto a conoscenza della cessazione. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno dei membri designati dai Ministeri, la relativa sostituzione ha luogo tramite nomina da parte del Ministero che aveva designato il componente cessato. In quest'ultimo caso, la nomina del nuovo membro del Collegio sindacale deve essere ratificata dalla prima Assemblea successiva. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'elezione del nuovo Collegio sindacale.

5. Nel caso la cessazione concerna il Sindaco che, all'atto della cessazione stessa, rivesta la carica di Presidente del Collegio, il Sindaco nominato in sostituzione non assume automaticamente la medesima carica ed i Sindaci provvedono a rieleggere il Presidente nella medesima riunione successiva alla sostituzione.

6. La cessazione dei membri del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio viene ricostituito.

7. Il Collegio sindacale:

a) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti consortili, ove approvati, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

b) redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

8. Il Collegio sindacale non svolge la revisione legale dei conti, disciplinata dall'articolo 22 del presente statuto.

9. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

10. Le riunioni e le verifiche dei Sindaci devono risultare da idoneo verbale. I verbali sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede del Consorzio.

11. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto in proposito all'articolo 17, comma 6.

Articolo 22

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti sul Consorzio è svolta da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

2. L'Assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere rinnovato.

Articolo 23

Organismo di vigilanza

1. L'Organismo di vigilanza è un organo collegiale composto di tre membri. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio, su proposta del Presidente, provvede con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla nomina dei membri dell'Organismo di vigilanza e provvede alla nomina del Presidente dell'Organismo medesimo.

2. L'Organismo di vigilanza ha durata in carica pari a quella del Consiglio di amministrazione. I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle attività di verifica e vigilanza. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi.

3. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei componenti dell'Organismo di vigilanza, il Consiglio di amministrazione provvede a nominare un nuovo componente. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

4. L'Organismo di vigilanza ha le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo III

Disposizioni generali, transitorie e finali

Articolo 24

Regolamenti consortili

1. Nei casi previsti dallo statuto e ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività, il Consiglio di amministrazione propone uno o più regolamenti consortili all'approvazione dell'Assemblea.

2. I regolamenti approvati dall'Assemblea e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti o libri che, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve risultare il libro dei consorziati.

Articolo 25

Vigilanza e sanzioni

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico.

2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero per lo sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

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