Rifiuti

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 7 dicembre 2016

(Gu 24 dicembre 2016, n. 300)

Adozione dello schema di statuto-tipo per il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo economico

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo II della Parte IV relativo alla gestione degli imballaggi;

Visto la direttiva 98/2008/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto l'articolo 236, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che demanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico l'approvazione dello schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati;

Decreta:

Articolo 1

È approvato lo schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Allegato

Schema tipo di Statuto del Consorzio nazionale per la gestione raccolta e trattamento degli oli minerali usati
(Articolo 236 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Articolo 1 1

Natura, sede e durata del Consorzio

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è costituito il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (di seguito "Consorzio"). Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

2. Il Consorzio ha sede in ....... (indicare la sede).

3. Il Consorzio ha durata illimitata sino alla permanenza dei presupposti di legge per la sua istituzione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente statuto si intende per:

a) "oli base vergini": oli di base minerali prodotti a partire da olio greggio e utilizzati per la produzione di oli lubrificanti;

b) "oli base prodotti mediante un processo di rigenerazione": oli di base minerali prodotti a partire da olio usato;

c) "recupero e raccolta": il complesso delle operazioni che consentono il prelievo degli oli usati presso i detentori degli stessi ai fini del loro trasferimento alle imprese di rigenerazione (o altre imprese incaricate del loro trattamento);

d) "oli lubrificanti": prodotti ottenuti dalla miscelazione di oli base ed additivi ai fini della loro immissione al consumo;

e) "sostituzione e vendita degli oli lubrificanti": la prima immissione dell'olio lubrificante al consumo in Italia e/o la vendita dell'olio lubrificante agli utenti finali al fine della sua sostituzione.

Articolo 3

Oggetto e finalità del Consorzio

1. Per il raggiungimento delle finalità definite dal presente statuto, il Consorzio svolge i seguenti compiti:

a) promuove la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta attraverso campagne di comunicazione per il conseguimento dell'oggetto consortile;

b) assicura e incentiva la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;

c) espleta direttamente l'attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa ovvero nel caso in cui nessuna impresa di rigenerazione ne faccia richiesta;

d) seleziona gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione combustione o smaltimento,

e) nel rispetto del comma 2 dell'articolo 236 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede affinchè gli oli usati raccolti siano destinati:

1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;

2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;

3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai punti precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;

f) persegue e incentiva lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi, conducendo studi, attività di ricerca e analisi finalizzati a ottimizzare e a rendere più efficiente il ciclo delle attività di gestione degli oli usati;

g) svolge attività di formazione, attraverso corsi, seminari, convegni, su tutti gli aspetti concernenti la gestione degli oli usati;

h) opera nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonchè della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque del suolo;

i) annota ed elabora tutti i dati tecnici relativi alla raccolta, al trattamento o all'eliminazione degli oli usati e li comunica annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico corredati da una relazione illustrativa;

l) trasmette entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente;

m) concorda con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio alla rigenerazione;

n) incentiva la raccolta degli oli usati rigenerabili;

o) cede gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo;

p) corrisponde alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti all'impresa stessa dal Consorzio o da imprese di raccolta che abbiano ricevuto specifico mandato per l'attività di cessione ai sensi dell'articolo 236, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

q) assicura l'avvio alla combustione dell'olio usato non rigenerabile e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

r) ottempera agli obblighi di adesione, comunicazione ed informazione alle autorità competenti previsti dalla legislazione vigente.

2. Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni e al fine di perseguire le finalità indicate dal presente statuto, può conferire mandati a imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità del Consorzio stesso.

3. Il Consorzio può costituire enti, società e assumere partecipazioni in società già costituite, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e società, e l'assunzione di partecipazioni in altre società non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le finalità determinati dal presente statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza, ed eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

4. Al fine di migliorare la razionalizzazione e l'organizzazione delle proprie funzioni e di ottimizzare le modalità di gestione adottate dal Consorzio conformandole alle regole di concorrenza, nonchè al fine di favorire il mercato degli oli usati rigenerati, il Consorzio può svolgere tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile di cui al presente statuto. In particolare, il Consorzio può:

1) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie od utili alla realizzazione degli scopi consortili, purchè comunque direttamente o indirettamente connesse agli scopi consortili;

2) stipulare, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifici accordi, convenzioni, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, finalizzati a ottimizzare, e rendere più efficiente, il ciclo delle attività di gestione degli oli usati.

Articolo 4

Consorziati

1. Al Consorzio partecipano in forma paritetica:

a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini;

b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;

c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;

d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.

Articolo 5

Adesione al Consorzio

1. Aderiscono al Consorzio le imprese indicate all'articolo 4 del presente statuto

2. La domanda di adesione è sottoscritta dal soggetto giuridico richiedente e corredata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione nella quale l'impresa che presenta domanda attesta e comunica:

1) la conoscenza e accettazione integrale dello statuto e degli eventuali regolamenti consortili;

2) di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, esclusi i casi di concordato preventivo con continuazione dell'attività, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

b) estremi dell'iscrizione Cciaa;

c) indirizzo della sede principale, delle eventuali sede secondarie e degli uffici amministrativi;

d) nome, cognome, luogo, data di nascita, di residenza del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i.

3. I consorziati sono tenuti a far pervenire al Consorzio, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, comunicazioni scritte contenenti, oltre a eventuali variazioni dei dati di identificazione dell'impresa di cui al comma 4, le seguenti indicazioni, distinte per ciascuna categoria:

a) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettera a), i quantitativi di oli lubrificanti prodotti, importati o immessi sul mercato nell'anno precedente;

b) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettera b), i quantitativi di oli base rigenerati nell'anno precedente;

c) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettera c), i quantitativi di oli usati recuperati e raccolti, nell'anno precedente;

d) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettera d), i quantitativi di oli lubrificanti sostituiti o venduti nell'anno precedente.

4. Nell'ipotesi in cui un'impresa abbia i requisiti per rientrare in più di una delle categorie indicate all'articolo 4 del presente statuto, essa è tenuta a comunicare la scelta effettuata in ordine alla categoria di appartenenza, fatta salva ogni necessaria verifica da parte del Consorzio. La scelta operata è vincolante per il consorziato fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

5. Fermo restando il diritto del Consorzio di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e di segnalare alle competenti autorità amministrative illeciti di cui all'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'impresa dichiarante è tenuta a trasmettere al Consorzio, su richiesta dello stesso, copia della documentazione necessaria ai fini delle verifiche di cui sopra.

6. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda di adesione.

7. La richiesta di adesione è respinta nel caso in cui si rilevi la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al Consorzio di cui al presente articolo. La decisione di rigetto della richiesta deve essere adeguatamente motivata.

Articolo 6

Recesso ed esclusione dei consorziati

1. I consorziati iscritti recedono dal Consorzio nel caso di variazione del loro oggetto sociale o cessazione della loro attività.

2. Il consorziato può recedere previa comunicazione da inviarsi al Consorzio almeno ....... mesi (indicare il termine) prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è tenuto al versamento dell'eventuale quota di partecipazione e all'assolvimento delle sue obbligazioni per l'anno in corso.

3. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

4. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro ............ (indicare il termine), al consorziato.

5. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

Articolo 7

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite in parti uguali nella misura del 25% tra le diverse categorie di imprese di cui all'articolo 4 del presente statuto. Nell'ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantità di lubrificanti prodotti, commercializzati, rigenerati o recuperati. Le quote di partecipazione sono ulteriormente distribuite come segue:

a) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettera a), in proporzione ai quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia nell'anno precedente;

b) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettera b), in proporzione ai quantitativi di oli base prodotti, nell'anno precedente, mediante la rigenerazione di oli usati ceduti da raccoglitori;

c) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettera c), in proporzione ai quantitativi di oli usati raccolti in Italia e ceduti, nell'anno precedente, a imprese di rigenerazione;

d) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lettera d), in proporzione ai quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia o venduti ai fini della sostituzione nell'anno precedente. 2. Entro ... ...... (indicare il termine) di ogni anno il .......... (indicare organo consortile) provvede a :

a) determinare le quote di partecipazione delle singole imprese consorziate valide fino alla data della successiva deliberazione annuale;

b) comunicare a ciascuna impresa i dati di pertinenza.

3. Nell'ipotesi in cui il Consorzio debba rimborsare il contributo obbligatorio tale rimborso non incide sulla determinazione della quota di partecipazione attribuita all'impresa appartenente alle categorie indicate all'articolo 4, lettera a) o d), per l'anno in cui il rimborso è perfezionato, e si tiene conto dell'entità del rimborso stesso nel calcolo dei quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia ai fini della determinazione della quota di partecipazione da attribuire all'impresa per l'anno successivo o, in difetto di contribuzione per uno o più anni, per l'anno o gli anni successivi in cui l'impresa abbia ancora diritto all'attribuzione di quote di partecipazione al Consorzio.

Articolo 8

Diritti obblighi e sanzioni

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari e allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni fornite dal Consorzio.

2. Il Consorzio accerta il corretto adempimento da parte dei consorziati degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e intraprende le azioni necessarie per verificare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.

3. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'articolo 15, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) versare la quota di adesione per la costituzione del fondo consortile;

b) versare la quota di partecipazione annuale;

c) versare il contributo di cui all'articolo 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) fornire al Consorzio i dati tecnici di cui all'articolo 236, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) trasmettere al consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti attinenti all'oggetto consortile;

f) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, fatta salva la riservatezza dei dati dei consorziati;

g) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

h) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.

Articolo 9

Fondo consortile — Riserva di patrimonio

1. Il Consorzio è tenuto alla creazione di un fondo consortile.

2. Il fondo consortile è costituito da:

a) quote versate dai consorziati all'atto della loro adesione;

b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal consorzio, anche per effetto di donazioni o assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità;

c) eventuali avanzi di gestione;

d) ...... (indicare eventuali altre componenti).

3. Gli avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati.

Ogni residuo attivo di gestione, accantonato alle riserve del Consorzio, costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora proveniente dal contributo annuale, determina la riduzione dell'importo del contributo obbligatorio dell'anno seguente.

4. La quota di adesione per la costituzione del fondo consortile è determinata dal consiglio di amministrazione.

5. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

6. Gli importi dovuti dai singoli consorziati per il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

7. In caso di recesso o di esclusione dal Consorzio, non si procede alla liquidazione di quanto versato ai fini della costituzione del fondo consortile e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo.

8. L'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione conformemente a quanto in precedenza determinato.

Articolo 10

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

a) dal contributo di cui all'articolo 236, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie;

c) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità, dai contributi di partecipazione versati dai partecipanti o da terzi, ed in particolare dall'eventuale contributo annuo;

d) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;

e) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate all'articolo 8;

f) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati. e) ...... (indicare eventuali altre fonti di finanziamento).

2. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria.

3. Il consiglio di amministrazione determina il contributo di cui al comma 1, lettera a). Si dà luogo al rimborso del contributo obbligatorio in tutte le ipotesi in cui la legislazione vigente preveda il diritto al rimborso dell'accisa gravante sull'olio lubrificante in relazione al quale è stato calcolato l'importo del contributo obbligatorio. Al rimborso il Consorzio procede, su richiesta dell'impresa, solo a seguito ed in base al provvedimento dell'Autorità doganale che autorizza il rimborso dell'accisa, semprechè l'impresa stessa abbia effettivamente versato il contributo obbligatorio da rimborsare e sia comunque in regola con il pagamento dei contributi dovuti. Decadono dal diritto al rimborso di contributi obbligatori erroneamente versati le imprese che abbiano incluso nelle rispettive comunicazioni previste all'articolo 5 quantitativi di oli lubrificanti per i quali avrebbero avuto diritto al rimborso già al momento della comunicazione e la cui quota di partecipazione sia stata determinata anche in base ai detti quantitativi.

Articolo 11

Esercizio finanziario — Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi successivi le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo obbligatorio e al suo impiego per gli scopi cui è preposto.

3. Entro ...... (indicare termine). dalla chiusura di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile. La convocazione può avvenire nel termine di ..... (indicare termine) dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicarne le ragioni.

4. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, cosi' come previsto dall'articolo 2423 del codice civile.

5. Entro la chiusura di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno successivo. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

6. I documenti menzionati ai commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno ........ giorni (indicare termine) prima dello svolgimento dell'Assemblea e finchè sia approvato il bilancio consultivo.

7. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il registro delle imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile.

8. Il progetto di bilancio consuntivo deve essere comunicato al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al collegio sindacale almeno .......... giorni (indicare termine) prima della riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

9. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.

10. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite nel regolamento eventualmente adottato ai sensi dell'articolo 15.

11. È vietata la distribuzione di riserve alle imprese consorziate.

Articolo 12 2

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazioneNei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori ai sensi dell'articolo 236, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006.;

c) il presidente ed, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente;

d) il collegio sindacale;

e) il direttore generale (laddove previsto);

f) il comitato esecutivo (laddove previsto).

Articolo 13

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto di ... membri (indicare il numero dei membri). Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico designano un componente ciascuno. Gli altri componenti sono eletti dall'assemblea ordinaria tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili.

2. I sindaci restano in carica tre esercizi e cessano dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa la relativa sostituzione ha luogo tramite elezione da parte dell'assemblea ordinaria dei consorziati convocata entro ... giorni (indicare il termine) dal momento in cui il consiglio di amministrazione è venuto a conoscenza della cessazione. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea successiva.

4. Nel caso la cessazione concerna il sindaco che, all'atto della cessazione stessa, rivesta la carica di presidente del collegio, il sindaco nominato in sostituzione non assume automaticamente la medesima carica ed i sindaci provvedono a rieleggere il presidente nella medesima riunione successiva alla sostituzione.

5. La cessazione dei membri del collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio viene ricostituito.

6. Il collegio sindacale:

a) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti consortili, ove approvati, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

b) redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

7. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

8. Le riunioni e le verifiche dei sindaci devono risultare da idoneo verbale. I verbali sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede del Consorzio.

Articolo 14

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti sul Consorzio è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Articolo 15

Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente statuto e ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività, il consiglio di amministrazione può adottare uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea ordinaria per l'approvazione.

2. I regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti o libri che, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve risultare il libro dei consorziati.

Articolo 16

Vigilanza e sanzioni

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico.

2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero per lo sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

 

Note ufficiali

1.

Il Consorzio può precisare e integrare le disposizioni del presente statuto-tipo, nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. La numerazione degli articoli è meramente indicativa e può essere modificata dal Consorzio.

2.

La disciplina statutaria dettagliata del funzionamento e dei compiti degli organi consortili è rimessa all'autonomia privata del Consorzio, che la esercitano nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

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