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Dm Politiche agricole 9 febbraio 2017

Fondo sulla tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare - Modalità di funzionamento ex articolo 10, legge 1° dicembre 2015, n. 194

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Decreto 9 febbraio 2017

(Gu 27 marzo 2017, n.72)

Modalità di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare"

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

di concerto con

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e il Ministro dell'economia e delle finanze

 

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica;

Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, di "Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della Fao a Roma il 3 novembre 2001";

Visto il "Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo", che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2008;

Visto le "Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura", che hanno ricevuto l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il 24 luglio 2012;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2014, n. 1622, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105", modificato con decreto 9 giugno 2015, n. 1998;

Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare";

Visto il decreto del capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2016, n. 19940 che, nel definire la composizione del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8 della legge n. 194 del 2015, chiarisce all'articolo 2 i compiti attribuiti al suddetto Comitato ed, in particolare, le funzioni relative al coordinamento;

Visto in particolare l'articolo 10 della citata legge n. 194 del 2015 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare con una dotazione annua, a partire dal 2015, di € 500.000,00;

Considerato che il citato Fondo è destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della legge n. 194 del 2015, nonche' a sostenere gli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione;

Preso atto del parere espresso dal citato Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare sulla modalità di funzionamento del Fondo e sulle azioni di tutela della biodiversità da sostenere;

Visto il formale concerto acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 26638 del 7 dicembre 2016;

Vista la nota prot. n. 24382 del 21 dicembre 2016 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze riconosce l'urgenza del provvedimento in quanto si corre il rischio che vadano in economia i residui di stanziamento del 2015;

Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 22 dicembre 2016;

Decreta:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.

2. La tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per "risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario", il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura;

b) per "risorse locali", le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario:

1) che sono originarie di uno specifico territorio;

2) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;

3) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi;

c) per "agricoltori custodi", gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

d) per "allevatori custodi", gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia;

e) per "Fondo", il fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 10 della legge n. 194 del 2015.

2. Ai fini del presente decreto, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse è attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1 della legge n. 194 del 2015, dal Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali (di cui all'articolo 1) o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.

Articolo 3

Azioni sostenute dal Fondo

1. Il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare puo' sostenere, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 194 del 2015:

a) le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della legge n. 194 del 2015 realizzate, direttamente o tramite progetti, nei quali siano presenti come partenariato attivo e attuati in collaborazione con soggetti scientifici e non, pubblici e/o privati ed esperti per materia. Tali azioni sono:

1) ricerca, recupero, caratterizzazione e collezione di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali a rischio di estinzione e di erosione genetica;

2) conservazione in situ/on farm di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali e a rischio di estinzione e di erosione genetica direttamente presso la propria azienda;

3) attività propedeutiche all'iscrizione di una risorsa genetica locale di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di cui all'articolo 3 della legge n. 194 del 2015;

4) attività di valorizzazione delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica iscritte nell'Anagrafe nazionale di cui all'articolo 3 della legge n. 194 del 2015;

5) attività legate all'animazione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 194 del 2015;

6) attività correlate alle "Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 194 del 2015;

7) animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 194 del 2015;

8) attivazione di iniziative presso le scuole di cui all'articolo 15 della legge n. 194 del 2015;

9) animazione e divulgazione, tra cui incontri tecnici, convegni, scambi di esperienze, condotte nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 194 del 2015;

b) le azioni svolte da enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione. Tra le azioni sono ricomprese le attività propedeutiche alla conservazione ex situ delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica presso strutture locali, regionali, interregionali e nazionali, gestite da enti pubblici o privati, aventi la necessaria capacità professionale e/o la strumentazione adeguata allo scopo.

2. Le azioni sono contenute in progetti realizzati direttamente dagli agricoltori e dagli allevatori, in attuazione della legge n. 194 del 2015, o in progetti realizzati da enti locali, regionali, interregionali o nazionali, predisposti sulla base di orientamenti e priorità proposti dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Articolo 4

Fondo

1. In fase di prima applicazione della legge, le azioni sostenute dal Fondo con le risorse disponibili per le annualità 2015 e 2016 sono realizzate attraverso progetti regionali o interregionali predisposti e gestiti dalle regioni.

2. Le risorse stanziate per l'anno 2015 e 2016 sono assegnate alle regioni ripartendole tra le stesse, per il 50 per cento sulla base della Superficie agricola utilizzata (Sau) e per il rimanente 50 per cento in base al numero delle aziende agricole, sulla base dei dati Istat. Per tale assegnazione si provvede mediante decreto direttoriale di impegno alle regioni e le risorse assegnate saranno liquidate dopo la presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dei suddetti progetti.

3. Non sono sostenute le azioni già oggetto di finanziamento nei Programmi regionali e nazionali per lo sviluppo rurale (Psr e Psrn) o in altro ambito pubblico e/o privato.

4. A partire dall'anno 2017, sono ammessi a finanziamento programmi e/o progetti presentati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — Direzione generale dello sviluppo rurale e realizzati direttamente dagli agricoltori e dagli allevatori, in attuazione della legge n. 194/2015, o realizzati da enti locali, regionali, interregionali o nazionali, predisposti sulla base di modalità, orientamenti e priorità definiti dal Comitato. Priorità è data ai progetti presentati a sostegno delle figure di agricoltore custode e allevatore custode.

5. L'approvazione dei programmi/progetti è demandata al Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

6. Per l'assegnazione delle risorse a partire dall'anno 2017 si provvede mediante decreto direttoriale di impegno a favore dei beneficiari individuati e le risorse assegnate saranno liquidate dopo la presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dei suddetti progetti.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 194 del 2015 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito web del Ministero e, in avviso, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2017

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