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Dl 20 febbraio 2017, n. 14
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città - Stralcio - Modifiche al Dlgs 267/2000, Testo Unico Enti locali
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Consiglio dei Ministri
Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
(GU 20 febbraio 2017 n. 42)
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana
Sezione I
Sicurezza integrata
Articolo 1
Oggetto e definizione
(omissis)
Articolo 2
Linee generali per la promozione della sicurezza integrata
(omissis)
Articolo 3
Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
(omissis)
Sezione II
Sicurezza urbana
Articolo 4
Definizione
(omissis)
Articolo 5
Patti per l'attuazione della sicurezza urbana
(omissis)
Articolo 6
Comitato metropolitano
Articolo 7
Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte
(omissis)
Articolo 8
Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
1. Al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50:
1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.";
2. al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. "Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.".
2-bis. dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
"7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente Testo unico"";
b) all'articolo 54:
1. il comma 4-bis è sostituito dal seguente all'articolo 54, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.".
2. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo, i Comuni possono adottare regolamenti ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Capo II
Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano
Articolo 9
Misure a tutela del decoro di particolari luoghi
(omissis)
Articolo 10
Divieto di accesso
(omissis)
Articolo 11
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili
(omissis)
Articolo 12
Disposizioni in materia di pubblici esercizi
1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. (omissis).
Articolo 13
Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi
(omissis)
Articolo 14
Numero unico europeo 112
(omissis)
Articolo 15
Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali
(omissis)
Articolo 16
Modifiche all'articolo 639 del Codice penale
(omissis)
Articolo 16-bis
Parcheggiatori abusivi
"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II"".
Articolo 17
Clausola di neutralità finanziaria
(omissis)
Articolo 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017