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Normativa Vigente (Normativa regionale)

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Consiglio dei Ministri

Decreto legislativo 21 dicembre 2016, n. 259

(Gu 19 gennaio 2017 n. 15)

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di demanio idrico

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;

Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Vista la proposta della commissione paritetica, approvata nella riunione del 14 giugno 2016;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 14 luglio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Trasferimento di beni demaniali

1. Tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con esclusione dei beni dell'alveo e delle pertinenze della Dora Baltea dalla confluenza della Dora di Ferret con la Dora di Veny fino al confine con la Regione Piemonte in quanto fiume di ambito sovraregionale, fanno parte del demanio idrico regionale della regione stessa.

2. In particolare fanno parte del demanio idrico regionale le acque pubbliche e le aree fluviali, gli alvei e le loro pertinenze, le opere di protezione delle acque e di contenimento delle stesse, le relative strutture accessorie, di servizio e di difesa del suolo, i ghiacciai, i laghi e le opere idrauliche, i beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni inerenti al demanio medesimo per quanto non oggetto di precedenti trasferimenti, ivi comprese le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti.

3. Restano fermi i trasferimenti già disposti a favore della Regione Valle d'Aosta.

Articolo 2

Individuazione e consegna dei beni

1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la Regione. La relativa consegna alla Regione Valle d'Aosta avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni stessi, comprese quelle indicate dall'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore della regione.

3. A decorrere dalla data di consegna, i proventi e le spese afferenti alla gestione dei beni trasferiti spettano in ogni caso alla Regione.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che i competenti uffici statali abbiano espletato le previste procedure di trasferimento, il Presidente della Regione Valle d'Aosta emana un decreto ricognitivo dei beni oggetto di trasferimento e ne dà comunicazione alla competente agenzia del demanio. Tale decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, costituisce titolo per le operazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 3

Adempimenti e titolarità dei rapporti

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

2. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate.

3. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione o nei suoi confronti.

4. I proventi e le spese afferenti alla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione.

Articolo 4

Polizia idraulica e tutela delle acque dall'inquinamento

1. La regione esercita per mezzo dei propri servizi tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità del demanio idrico regionale, comprese quelle riguardanti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento.

Articolo 5

Canoni

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di canoni e sovracanoni per derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2016

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