Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sardegna 5 dicembre 2016, n. 934

Energia - Impianti eolici - Realizzazione in zona industriale - Diniego autorizzazione - Motivazione analitica della valutazione negativa - Necessità - Impedimento alla realizzazione degli impianti anche in zona industriale - Violazione del regime legislativo di favore per le energie rinnovabili

Tar Sardegna

Sentenza 5 dicembre 2016, n. 934

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 416 del 2016, proposto da:

A. Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

 

contro

— Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis);

— Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari (omissis);

— Comune di Carbonia non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento:

— della deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna (R.a.s.) n. 5/19 del 28 gennaio 2016, con cui -a seguito della rimozione del procedimento effettuato in forza dell'Ordinanza cautelare del Tar Sardegna, Sezione Seconda, n. 258 01.01.2014 e della successiva sentenza n. 1071/2015 del 7 ottobre 2015— è stato confermato il giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Realizzazione di un parco eolico denominato Su Campu in Comune di Carbonia (CI)", proposto dalla ricorrente società A. Srl, avente ad oggetto (nella versione alternativa proposta il 22 luglio 2013) la realizzazione di due aerogeneratori da ubicarsi nella zona industriale (DI) del Comune di Carbonia;

— di tutti gli atti del procedimento conclusosi con la deliberazione, ivi compresi: il verbale della conferenza di servizi del 29 gennaio 2015; la nota del Comune di Carbonia prot. n. 8396 del 12 marzo 2015; la nota del Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna prot. n. 877 del 29 maggio 2015 e le note ivi richiamate, e, segnatamente: la nota della Soprintendenza archeologica della Sardegna n. 574 del 28 gennaio 2015 e la nota della Soprintendenza alle belle arti e paesaggio per le Province di Cagliari, Oristano, del Medio Campidano, di Carbonia-Iglesias e dell'Ogliastra prot. n. 5866 del 27 aprile 2015;

— il "supplemento di istruttoria" effettuato dal Servizio di valutazione ambientale dell'Assessorato alla difesa dell'ambiente della Regione autonoma della Sardegna (Ras), a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale Ras n. 40/11 del 7 agosto 2015, avente ad oggetto "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica".

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna e del Ministero per i beni e le attività culturali.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Nell'agosto del 2012 A. Srl aveva presentato al Servizio sostenibilità ambientale valutazione impatto ambientale e sistemi informativi ambientale (S.a.v.i.) della Regione Sardegna istanza di valutazione impatto ambientale (Via) per la realizzazione di un parco eolico in località "Su Campu", in Comune di Carbonia, a ridosso della zona industriale ("D1", zona P.i.p. e zona "G4IT"), per la quale le N.t.a. del Piano urbanistico comunale (in questo caso già adeguato al Piano paesaggistico regionale) prevedevano "infrastrutture a livello di area vasta, quali impianti tecnologici, discariche, impianti di depurazione, centrali elettriche e cimiteri".

A seguito di alcune criticità progettuali emerse nelle prime fasi del procedimento, il 22 luglio 2013 la società aveva formulato una soluzione progettuale alternativa, che prevedeva la riduzione del numero delle turbine eoliche da tre a due (con altezza al mozzo di m. 100 e diametro del rotore di m. 100) e il loro posizionamento direttamente all'interno della zona industriale "D1" del P.u.c.

All'esito del relativo procedimento -nel corso del quale si erano espressi in termini sfavorevoli il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali, la Soprintendenza per i beni archeologici per le Province di Cagliari e Oristano, il Servizio di tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia e il Comune di Carbonia— era stata, infine, espressa una valutazione di impatto ambientale negativa con deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2014, n. 10/23, legata soprattutto al fatto che l'installazione delle parole eoliche avrebbe pregiudicato le vedute panoramiche fruibili tanto dall'insediamento archeologico di Monte Sirai quanto dalle "strade a elevata valenza paesaggistica e fruizione turistica che attraversano la zona, nonché dalle isole minori Sant'Antioco e San Pietro" (così, testualmente, la nota del Servizio tutela paesaggistica della Regione Sardegna in 28 ottobre 2013).

La citata deliberazione della Giunta regionale, unitamente ai presupposti atti procedimentali, era stata impugnata da A. Srl, con ricorso RG. n. 416/2016, che la II Sezione di questo Tribunale aveva accolto con sentenza 19 ottobre 2015, n. 1071, sulla base, in sintesi, delle seguenti considerazioni:

l'area individuata per la realizzazione del parco eolico era classificata "D1" dal P.u.c. e come tale destinata a insediamenti produttivi a carattere industriale;

sulla stessa area non risultava gravare alcun vincolo urbanistico, archeologico o paesaggistico;

la verifica, da parte delle amministrazioni competenti, della compatibilità ambientale dell'intervento avrebbe dovuto tenere conto del contesto complessivo di riferimento, già ampiamente "degradato" dalla presenza di due discariche, vari insediamenti industriali, tralicci dell'alta tensione e del parco eolico Enel di Portovesme (composto da n. 40 turbine e autorizzato nel 2009), sito più o meno alla stessa distanza dal sito archeologico di "Monte Sirai" rispetto alla zona interessata dal nuovo intervento;

alla luce di tali elementi la II Sezione aveva ritenuto insufficiente la motivazione posta a base della deliberazione della Giunta regionale n. 10/23 del 2014, con cui era stata espressa valutazione negativa d'impatto ambientale, e aveva perciò annullato tale deliberazione, "salve, naturalmente, le ulteriori determinazioni che in sede di riesame l'amministrazione regionale riterrà di adottare all'esito della rinnovazione del procedimento che, come sopra ricordato, è allo stato in corso di completamento".

A seguito di tale pronuncia giurisdizionale, il procedimento è stato riavviato e con nota 23 ottobre 2015, n. 22547, il Servizio valutazioni ambientali (S.v.a.) della Regione Sardegna, nel frattempo subentrato nelle competenze del S.a.v.i., ha comunicato ad A. Srl il preavviso di una nuova valutazione di impatto ambientale negativa, facendo riferimento alle "preesistenze archeologiche e paesaggistiche" e ai nuovi pareri espressi al riguardo dalle altre amministrazioni interessate.

Pur a seguito delle controdeduzioni formulate dalla società interessata, è stata, infine, adottata la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2016, n. 5/19, con cui è stato confermato l'esito negativo della valutazione d'impatto ambientale: in tale deliberazione si fa riferimento ai pareri negativi espressi dal S.v.a., dal Comune di Carbonia, dal Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali per la Sardegna, dalla Soprintendenza archeologica della Sardegna e dalla Soprintendenza alle belle arti e paesaggio per le Province di Cagliari, Oristano, del Medio Campidano, di Carbonia-Iglesias e dell'Ogliastra, con l'unica eccezione del Servizio tutela paesaggistica della Regione Sardegna, che si era, invece, espresso positivamente (salvo formulare una prescrizione di monitoraggio sull'impatto sulla chirottero fauna presente in zona) a seguito della citata sentenza n. 1071/2015 di questo Tribunale.

Con il ricorso in esame A. Srl chiede l'annullamento della deliberazione regionale dianzi citata e dei presupposti pareri negativi, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Regione Sardegna, entrambi sollecitando la reiezione del gravame.

Dopo lo scambio di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza del 9 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.

 

Diritto

Le censure dedotte dalla ricorrente, da esaminare unitariamente, sono sintetizzabili nei seguenti termini:

con la citata sentenza n. 1071/2015, questo Tribunale aveva rimarcato l'insufficienza della motivazione addotta a sostegno del primo esito negativo della Via -basata sull'impatto dell'intervento proposto sul panorama fruibile dal sito archeologico "Monte Sirai" e dalle adiacenti zone paesaggisticamente rilevanti-mettendo l'accento sulla destinazione urbanistica industriale dell'area interessata all'intervento e sull'elevato "livello di degrado" che già la caratterizza anche sotto il profilo panoramico;

all'esito della citata pronuncia, le amministrazioni interessate si sono limitate a ribadire le proprie precedenti valutazioni, senza aggiungervi nulla di sostanzialmente nuovo salvo aver rilevato alcune carenze progettuali che sarebbero state, però, efficacemente smentite dalla ricorrente nelle proprie controdeduzioni procedimentali; risulterebbe, pertanto, violata la precedente pronuncia giurisdizionale e, comunque, non sarebbero state superate le carenze motivazionali che questa già aveva evidenziato;

inoltre le amministrazioni resistenti non avrebbero tenuto conto della sopravvenuta deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2015, n. 40/11, con cui sono state nel frattempo individuate -all'esito di apposita istruttoria preliminare "in merito ai valori oggetto di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale" — le aree ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici: in tale deliberazione non risulta citata l'area oggetto della presente controversia tra quelle inidonee e, anzi, la stessa beneficia della precisazione secondo cui le aree a destinazione industriale — ancorché interessate da emergenze rilevanti sotto il profilo ambientale, paesaggistico e culturale — non sono colpite dalla "presunzione di inidoneità" che a ciò normalmente consegue.

Tali doglianze meritano di essere condivise.

Innanzitutto si concorda con la difesa di parte ricorrente laddove osserva che i nuovi atti impugnati aggiungano ben poco, in termini motivazionali e istruttori, a quanto era stato posto a sostegno della precedente valutazione d'impatto negativa, già annullata da questo Tribunale con la richiamata sentenza n. 1071/2015; difatti la semplice lettura della Dgr n. 51/19 del 2016 -che riassume le risultanze della nuova istruttoria— evidenzia che gli elementi posti a base del nuovo atto negativo sono:

la rilevata presenza, a meno di 5.000 m. dall'intervento previsto, di zone caratterizzate dalla presenza di chirottero fauna (pipistrelli);

la ritenuta compromissione di valori paesaggistici e archeologici legati ai panorami scorgibili dalle aree panoramiche della zona, nonché dalle aree archeologiche limitrofe di "Monte Sirai", del "Nuraghe Sirai e di "Su Campu e Sa Omu", nonché da una "strada romana", tutti beni che il Comune di Carbonia intenderebbe valorizzare e sui quali, come sottolinea l'avvocatura erariale nelle proprie memorie difensive, sono stati recentemente perfezionati i procedimenti di dichiarazione dell'interesse culturale;

un generico riferimento alla presenza del Parco geominerario e di alcune fasce di rispetto fluviale, che rileverebbero sotto il profilo paesaggistico;

la presenza in zone limitrofe di beni del patrimonio storico-culturale (chiesette antiche, ex alberghi antichi e così via);

alcune lacune progettuali che inficerebbero la proposta della ricorrente, quali la mancanza del progetto esecutivo, del progetto di allaccio all'Enel e dell'analisi costi-benefici.

Orbene nessuno di questi rilievi rappresenta un elemento di sostanziale e decisiva novità rispetto alla precedente motivazione già considerata insufficiente da questo Tribunale con la sopra citata sentenza n. 1071/2015; per questa ragione di fondo al Collegio non resta che confermare l'impianto fondamentale di quest'ultima pronuncia, in base alle seguenti considerazioni di maggior dettaglio:

nessuna delle amministrazioni resistenti può negare l'evidenza che l'intervento proposto riguarda un'area -non solo compresa in zona urbanistica "D1 Industriale" del Comune di Carbonia, destinata a "infrastrutture a livello di area vasta, quali impianti tecnologici, discariche, impianti di depurazione, centrali elettriche e cimiteri" e da tempo interessata da un P.i.p. interamente attuato, ma anche— già concretamente degradata per l'accentuata presenza di insediamenti industriali in parte dismessi e in parte ancora attivi;

inoltre, se è vero, in linea generale, che un preesistente stato di degrado non autorizza di per sé nuovi interventi ulteriormente incidenti in termini negativi, è altrettanto vero, per converso, che quella relativa all'installazione di nuovi impianti eolici è fattispecie, come noto, del tutto peculiare perché ascrivibile a una generale "politica normativa" -nazionale e internazionale-tendente all'implementazione delle fonti energiche "pulite": la prospettiva di fondo -avallata dalla stessa Corte Costituzionale (vedi sentenze nn. 224/2012 e 199/2014) laddove ha censurato precedenti leggi regionali sarde di segno opposto— è quella di favorire gli insediamenti eolici vietandoli solo su aree specifiche e caratterizzate da spiccata valenza paesaggistica, ambientale o di altro genere;

proprio in quest'ottica la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2015, n. 40/11 — sopravvenuta rispetto alla precedente decisione di questo Tribunale e della quale le Amministrazioni avrebbero dovuto tenere conto nell'esprimere le nuove valutazioni — ha individuato specifiche zone del territorio sardo inidonee all'installazione di impianti eolici e tra queste non ha individuato le zone industriali; scelta, questa, peraltro, sostanzialmente ovvia, ben potendo presumersi che siano proprio queste zone a risultare, di massima, le più idonee a ospitare impianti eolici, in quanto normalmente più degradate di altre e anche formalmente destinate a usi diversi dalla valorizzazione paesaggistica e/o ambientale;

è, quindi, evidente come in casi di questo genere le ragioni della valutazione negativa debbano risultare particolarmente pregnanti, puntuali e analiticamente illustrate, perché ove così non fosse -e cioè si consentisse all'amministrazione, con motivazione generica e sbrigativa, di impedire la realizzazione di impianti eolici persino nelle zone industriali-la concreta installazione degli stessi risulterebbe, nel complesso, gravemente ostacolata, in chiara violazione di quella "tendenza legislativa di favore" che, come già si è osservato, è stata espressamente avallata dalla Corte Costituzionale;

sulla base di tali premesse, la motivazione che sorregge la nuova valutazione negativa si rivela insufficiente in relazione al contesto (industriale e già ampiamente compromesso) cui la proposta della ricorrente si riferisce: le amministrazioni resistenti si sono limitate a richiamare i vincoli paesaggistici e di interesse archeologico relativi ad aree limitrofe, senza però dimostrare che l'impianto proposto produrrebbe su di essi un impatto negativo superiore a quello che già oggi deriva dalle molteplici infrastrutture industriali esistenti; hanno, poi, richiamato ostacoli chiaramente "di scarso rilievo", o comunque superabili, come la presenza di chirottero fauna (rispetto alla quale, come si evidenzia negli stessi atti impugnati, è previsto soltanto un monitoraggio, certamente compatibile con la realizzazione dell'impianto) e alcune carenze progettuali, peraltro non direttamente inerenti ai profili ambientali oggetto del procedimento per cui è causa, che anche se confermate ben potrebbero costituire oggetto di integrazione da parte della società ricorrente.

Per tutte queste ragioni gli atti impugnati non possono considerarsi fondati su adeguata motivazione e devono essere, perciò, annullati.

Le spese di lite devono essere, comunque, compensate, vista l'obiettiva complessità della vicenda implicata.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 5 dicembre 2016.

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