Energia

Normativa Vigente

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Ministero dello sviluppo economico

Decreto 11 maggio 2016 

(Gu 4 giugno 2016 n. 129)

Approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale allegata al decreto ministeriale 6 marzo 2013

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (nel seguito legge n. 99/09) recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che prevede che la gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che la organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza e che la Disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore (ora Gestore dei Mercati Energetici e nel seguito Gme), è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni Parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (nel seguito Autorità);

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013 recante: "Approvazione della Disciplina del mercato del gas naturale" (nel seguito Disciplina);

Visto il l'articolo 3, comma 3.5 della Disciplina che prevede che "Il Gme predispone le proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il Gme trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità.";

Vista la lettera del Gme del 10 febbraio 2016, n. P000001304-DGP, inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, con la quale il Gme:

— ha trasmesso le proposte di modifica alla Disciplina ai sensi dell'articolo 3, comma 3.5 della Disciplina medesima, relative alle attuali regole di "settlement" da parte degli operatori introducendo, in luogo di una cadenza di pagamento su base mensile, una cadenza di pagamento su base settimanale da effettuarsi tramite lo strumento Sepa (Single Euro Payments Area) DDB2B (Direct Debit Business to Business), nel seguito SDDB2B;

— ha dichiarato che, a seguito della consultazione svolta, la maggior parte dei partecipanti non ha sollevato obiezioni, evidenziando tuttavia la necessità che il Gme renda nota l'adozione della nuova tempistica di pagamento con congruo anticipo per consentire agli stessi l'adeguamento dei sistemi gestionali e contabili, differendone tuttavia la relativa entrata in vigore ad un momento successivo;

Vista la lettera del 22 febbraio 2016 n. 0004647 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale è stato richiesto all'Autorità il parere sulle modifiche alla Disciplina di cui al primo alinea del visto precedente;

Vista la deliberazione dell'Autorità n. 83/2016/I/GAS del 4 marzo 2016 recante "Parere al Ministero dello Sviluppo Economico sulle proposte di modifica della disciplina del mercato del gas naturale, predisposte dal Gestore dei Mercati Energetici" con la quale è stato espresso il parere favorevole alle modifiche alla Disciplina sopra citate;

Considerato che lo strumento SDDB2B è già stato adottato in Europa su altri mercati energetici, e che la cadenza di pagamento settimanale permette la riduzione del periodo temporale di esposizione finanziaria degli operatori e, quindi, la riduzione delle garanzie finanziarie ad essi richieste per la partecipazione al mercato del gas naturale, con possibili effetti positivi in termini di una sua maggiore liquidità;

Considerata la necessità di riconoscere ai soggetti interessati un adeguato periodo di apprendimento delle disposizioni introdotte con il presente provvedimento alla Disciplina;

Ritenuto quindi opportuno, in base al precedente considerato, che il Gme pubblichi la disciplina sul proprio sito internet alla data di adozione del presente decreto, ma che l'entrata in vigore sia differita ad una data successiva determinata dal Gme e adeguatamente pubblicizzata dal Gme stesso;

Decreta

Articolo 1

Approvazione delle modifiche alla Disciplina

1. Sono approvate le modifiche alla Disciplina ai sensi dell'articolo 3, comma 3.5 della Disciplina medesima.

2. A seguito dell'approvazione di cui al comma 1 il Gme effettua tutti i necessari adempimenti nonché ogni attività necessaria all'ordinato avvio del nuovo sistema di gestione dei pagamenti sul mercato del gas naturale.

3. La Disciplina, come modificata a seguito dell'approvazione di cui al comma 1, è allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e la sua entrata in vigore è disposta ai sensi dell'articolo 2.

4. Il Gme comunica tempestivamente l'approvazione della Disciplina, mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 2

Disposizioni finali, entrata in vigore

1. Al fine di riconoscere agli operatori un adeguato periodo di apprendimento delle disposizioni introdotte con il presente provvedimento alla Disciplina, la sua data di entrata in vigore è differita ad una data successiva determinata dal Gme e preventivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Gme, una volta effettuata la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 1, rende altresì nota la data di entrata di entrata vigore della Disciplina mediante apposita comunicazione sul proprio sito internet.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è notificato al Gme per gli adempimenti di competenza.

Allegato

Disciplina del mercato del gas naturale

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 682 KB


 

 

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