Energia

Normativa Vigente

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Ministero dello sviluppo economico

Decreto 21 maggio 2014

(Gu 4 giugno 2014 n. 127)

Approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013

 

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (di seguito: legge n. 99/09) recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che prevede che la gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che la organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza e che la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito "Autorità");

Visto l'articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09 che prevede che "Il Gestore del mercato elettrico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico";

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013 recante: "Approvazione della Disciplina del mercato del gas naturale" (nel seguito "Disciplina") ed in particolare l'articolo 1, comma 2 che prevede che le successive eventuali modifiche non sostanziali alla Disciplina sono approvate ai sensi degli articoli 3.5 e 3.6 della medesima Disciplina;

Visti i commi 3.5 e 3.6 della citata Disciplina che prevedono rispettivamente che: il Gestore dei mercati energetici (nel seguito "Gme") predispone le proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il Gme trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità;

la procedura di cui al precedente comma — non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal Gme, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del Gme e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al Gme della determinazione del Ministro. Il Gme dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet;

Viste: la lettera del Gme del 12 agosto 2013, n. P0009178-02, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale sono state trasmesse le modifiche urgenti alla Disciplina ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6 della medesima Disciplina;

la lettera del 10 settembre 2013 n. 0017872 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale è stato richiesto all'Autorità il parere in merito alle modifiche urgenti alla Disciplina di cui al precedente alinea;

la deliberazione dell'Autorità del 6 dicembre 2013 n. 616/2013/R/GAS recante "Approvazione dei corrispettivi per l'anno 2014 per la partecipazione alla piattaforma per il bilanciamento di merito economico del gas naturale e del contributo previsto dalla disciplina del mercato del gas" con la quale, fra l'altro, è stato espresso il parere favorevole al Ministro dello Sviluppo Economico in relazione alle modifiche urgenti alla Disciplina di cui ai precedenti alinea;

Decreta:

Articolo 1

Approvazione delle modifiche urgenti alla Disciplina

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6 della Disciplina sono approvate le modifiche alla Disciplina medesima.

2. La Disciplina modificata è allegata al presente decreto pubblicato sul sito internet del Ministero, e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Il Gme dà tempestiva comunicazione dell'approvazione di cui al comma 1 mediante avviso sul proprio sito internet.

Articolo 2

Disposizioni finali, entrata in vigore

1. Il presente decreto è notificato al Gme per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 maggio 2014

Allegato

Disciplina del mercato del gas naturale

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 790 KB


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