Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

print

Sentenza Tar Campania 16 novembre 2016, n. 2504

Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione unica ex articolo 12, Dlgs 387/2003 - Rilascio - Ricomprensione delle opere connesse indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti - Sussistenza - Procedimento autorizzatorio - Conferenza dei servizi ex legge 241/1990 - Potere di veto del Comune - Esclusione

Tar Campania

Sentenza 16 novembre 2016, n. 2504

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania

Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2013, proposto da:

Comune di Bisaccia in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

contro

Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

nei confronti di

E.E.Z. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis);

 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comitato "Nessuno Tocchi Piano S. Pietro", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

ad opponendum:

Terna -Rete elettrica nazionale Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

per l'annullamento

del decreto 643/12 dell'Area sviluppo settore regolazione mercati della Regione Campania recante l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di E.E.Z. Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

Con decreto dirigenziale n.643 del 10.12.2012, la società E.E.Z. Srl, subentrata alla società R.d.V. Srl, veniva autorizzata alla realizzazione, nel territorio del Comune di Bisaccia (AV), di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con relative opere connesse, costituite da un elettrodotto in cavo interrato a media tensione a 30 KV, una stazione di trasformazione 30/150 KV della superficie di circa 1.500 mq, una stazione di smistamento 150 KV della superficie di circa 150 x 80m,ed un elettrodotto aereo a 150 KV in doppia terna della lunghezza di circa 10 Km.

Il decreto veniva impugnato dal Comune di Bisaccia per i seguenti motivi:

-il provvedimento impugnato autorizzava indebitamente, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 327/2003 (n. 387/2003 – NdR), non solo l'impianto eolico ma anche le opere complementari per la connessione dell'impianto alla rete di trasmissione nazionale, laddove doveva invece ritenersi che il procedimento delineato dall'articolo 12 può avere ad oggetto soltanto il parco eolico e non anche le altre opere;

-il motivato dissenso espresso dal Comune in sede di conferenza di servizi avrebbe dovuto imporre la attivazione del procedimento del motivato dissenso regolato dall'articolo 14 ter della legge n. 241/1990, avendo la Conferenza stessa natura decisoria.

-Il provvedimento impugnato era illegittimo per difetto di motivazione e carenza di istruttoria: non si dava atto, in esso, delle ragioni della prevalenza accordata all'interesse pubblico alla realizzazione dell'impianto rispetto agli interessi alla tutela della salute e del territorio di cui il Comune si era fatto portatore, considerando anche che il Comune aveva opportunamente manifestato il proprio motivato dissenso in sede procedimentale:

Molte delle valutazioni prodromiche al rilascio dell'autorizzazione, poi, come le indagini geologiche e di verifica di eventuali situazioni di instabilità delle zone interessate dai lavori, erano state rese solo dopo il rilascio dell'autorizzazione, e, così, sottratte alle valutazioni in conferenza di servizi.

Ancora le relazioni tecniche descrittive della stazione di smistamento, dell'elettrodotto e dei campi elettrici e magnetici, tra l'altro prive della forma di un tecnico abilitato, presentavano numerose lacune ed illogicità.

-la scelta progettuale autorizzata era illogica, considerato che, a fronte di corridoi ugualmente praticabili privi di abitazioni, optava per quello adiacente al borgo San Pio e che il tracciato presentava in più punti evidenti curvature; il tracciato del progetto attraversava, ancora, in va aerea il corso d'acqua "Vallone Pietrulli";, incluso nell'elenco delle acque pubbliche di cui all'articolo 142 lettera C. del Codice di beni culturali.

Non era, infine, motivato il rapporto in termini di costi e benefici nel consumo del territorio atteso che non era dato comprendere perché non si fosse optato per la realizzazione di tante linee a 30 Kv per quanti erano i campi eolici.

Si costituiva in giudizio la E.E.Z. Srl rilevando l'infondatezza delle avverse censure.

Deduceva, in particolare, l'inammissibilità del ricorso per tardività nella parte in cui era diretto a censurare il parere Via rilasciato dalla Regione; nel merito, le censure sollevate dal Comune erano inammissibili per carenza di interesse non essendo l'Amministrazione comunale ente preposto alla tutela degli interessi paesaggistico-ambientali.

Il dissenso espresso dal Comune, ad ogni modo, era stato ampiamente preso in considerazione avendo, infine, la Regione ritenuto di doversene discostare in sede di valutazione finale del progetto.

Nel merito, infine, la soluzione progettuale prescelta risultava compiutamente motivata e supportata da adeguata istruttoria.

Si costituiva in giudizio anche la Regione Campania insistendo per il rigetto del ricorso.

Eccepiva, a tal fine, la carenza di interesse del Comune alla proposizione del ricorso in quanto, pur nell'ipotesi di accoglimento delle censure dirette a contestare la legittimità del procedimento di autorizzazione unica, la società Terna Spa avrebbe comunque potuto attivare il giusto iter autorizzativo per il medesimo progetto; nel merito, poi, le censure sollevate dal Comune erano destituite di fondamento atteso che tutti i pareri necessari erano stati debitamente acquisiti.

I rilievi al progetto, infine, erano stati compiutamente esaminati e valutati in sede di Conferenza di servizi e il progetto rispettava, quanto al limite di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori stabiliti dal Dm del 10 settembre 2010.

Interveniva in giudizio la Terna Spa nella qualità di soggetto proprietario della rete elettrica nazionale e titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale.

La società, in particolare, nel sostenere le ragioni della E.E.Z. Srl, deduceva, in primo luogo, la inammissibilità del ricorso per mancato deposito dello stesso entro il termine dimidiato di cui agli articoli 4 e 119 del Dlgs n. 104/2010 e per mancata notifica del ricorso a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Deduceva, poi, la inammissibilità anche delle censure dirette a contestare il parere Via rilasciato dalla Regione Campania con decreto n. 70 del 21 febbraio 2012 perché tardive.

Nel merito, aggiungeva che i motivi di censura sollevati dal Comune erano infondati atteso che l'autorizzazione era stata legittimamente rilasciata nell'ambito del procedimento unico regionale disciplinato dall'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003; Il Comune, poi, non aveva interesse a contestare la legittimità del procedimento utilizzato per il rilascio del titolo atteso che, comunque, Terna avrebbe avviato direttamente l'iter autorizzatorio per il medesimo progetto al fine di consentire la connessione alla Rtn del produttore.

Il Comune, ancora, non aveva mai esplicitato i motivi del suo dissenso in sede di Conferenza dei Servizi né aveva indicato possibili tracciati alternativi o ragioni suscettibili di incidere sulle valutazioni discrezionali effettuate dalla P.A..

Il provvedimento impugnato, infine, risultava congruamente motivato e basato su di una compiuta istruttoria.

Interveniva in giudizio anche il Comitato "Nessuno Tocchi Piani di San Pietro";, facendo proprie le censure sollevate dal Comune ed insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Con ulteriore memoria difensiva del 15 marzo 2016, il Comune ricorrente controdeduceva alle eccezioni sollevate dal Terna Spa e contestava l'ammissibilità dell'atto di intervento in giudizio in quanto notificato dalla società prima della avvenuta iscrizione a ruolo del ricorso principale.

La società E.E.Z. Srl, a sua volta, con memoria del 14 settembre 2016, deduceva la inammissibilità dell'intervento proposto dal Comitato "Nessuno Tocchi Piani di S. Pietro"; in quanto proposto da un soggetto privo di legittimazione.

Deduceva, poi, la sopravvenuta improcedibilità del ricorso in quanto l'elettrodotto oggetto di controversia era stato ricompreso nella distinta opera, in quanto ad essa connesso, costituita dall'impianto di produzione sito in Lacedonia autorizzata con decreto n. 155 del 7 giugno 2013, e tale autorizzazione non era stata mai impugnata dal Comune.

All'udienza del 19 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Prescindendo dalla questione della tardività del ricorso di primo grado in quanto depositato oltre i termini stabiliti dall'articolo 119 C.p.a., e superata le eccezioni di improcedibilità del ricorso sollevata dalla Terna, il gravame può essere esaminato nel merito.

In primo luogo, infatti, deve disattendersi l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla Terna Spa per mancata notifica del ricorso a tutte le Amministrazioni che hanno espresso il proprio parere in seno alla Conferenza di servizi, atteso che il Comune ricorrente non ha inteso impugnare tali pareri, né alcuna delle determine endoprocedimentali sfociate nel provvedimento finale, ma piuttosto censurare esclusivamente quest'ultimo, quale atto della Regione Campania, per vizi suoi propri, di ordine formale e sostanziale.

Analogamente, non è dato riscontrare, in sede di gravame, alcuna censura avverso il parere Via rilasciato dalla Regione Campania, con decreto n. 70 del 21 febbraio 2012, censure che, comunque, sarebbero da dichiararsi tardive essendo stato, tale decreto, pubblicato sul Burc n. 16 in data 12 marzo 2012.

In secondo luogo, e sempre in via pregiudiziale, va, poi, rilevata l'inammissibilità dell'intervento proposto dal Comitato "Nessuno Tocchi Piani S. Pietro"; per difetto di legittimazione a ricorrere non avendo l'interventore dimostrato la sussistenza dei requisiti di non occasionalità e stabilità della sua funzione di tutela e promozione dei valori ambientali e paesaggistici, così come richiesti dalla costante giurisprudenza amministrativa ai fini della ammissibilità del proposto atto di intervento; lo stesso, infatti, è nato, come si evince dall'atto costitutivo allegato al ricorso, solo in data 26 novembre 2012, ovvero palesemente in vista dell'assunzione di iniziative di opposizione alla realizzazione del parco eolico in contestazione (Tar Campania, Salerno, Sezione II, sentenza 8 luglio 2014 n. 1228).

Quanto al merito, il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di ricorso il Comune intende contestare la correttezza formale del procedimento attivato per il rilascio dell'autorizzazione unica, atteso che, a suo dire, le opere di connessione del Parco Eolico, ed, in particolare, la stazione di trasformazione e la stazione di smistamento, non avrebbero dovuto essere autorizzate nell'ambito del procedimento unico regionale disciplinato dall'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 ma nell'ambito di un separato procedimento attivato ad istanza della società Terna ai sensi del Dlgs n. 28/2011, regolante di procedimenti di autorizzazione alle opere di ampliamento e sviluppo della rete elettrica..

La censura non merita accoglimento.

L'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003, infatti, assoggetta espressamente alla autorizzazione unica di cui al successivo comma 3 la realizzazione non solo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma anche delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi.

L'articolo 16 del Dlgs n. 28/2001, a sua volta, riserva al diverso procedimento autorizzatorio, attivato su iniziativa del gestore di rete, la realizzazione delle diverse opere di cui al precedente articolo 4 comma 4, ovvero delle opere costituenti "opere di sviluppo funzionali all'impianto e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti no inserite nei preventivi di connessione";.

Analogamente, l'articolo 3 del Dm 10 settembre 2010 ha specificato che ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n, 387/2003, devono ricomprendersi, nella nozione di opere connesse, le "opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione";.

Contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione comunale, quindi, ed alla luce del quadro normativo così delineato, deve ritenersi che le opere autorizzate con l'impugnato decreto costituiscano opere connesse all'opera principale in quanto afferenti ad un unico impianto ed inserite nel preventivo di connessione del 7 dicembre 2007 con la conseguenza che le stesse risultano legittimamente autorizzate insieme all'impianto principale nell'ambito del procedimento unico delineato dal citato articolo 12.

Con un ulteriore ordine di censure il ricorrente, premettendo che la conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 del Dlgs n 387/2003 avrebbe carattere decisorio e che il dissenso ivi espresso dal Comune atterrebbe ad uno degli interessi sensibili a tutela dei quali l'articolo 14-quater della legge n. 241/1990 impone l'attivazione dello speciale procedimento per il suo superamento, censura il provvedimento gravato per difetto di motivazione e di istruttoria: in sostanza, il dissenso espresso dal Comune a tutela degli interessi territoriali, ambientali e della salute pubblica connessi alla pianificazione territoriale, non sarebbe stato adeguatamente preso in considerazione e non si sarebbe atto, nel provvedimento gravato, delle ragioni della prevalenza accordata all'interesse pubblico alla realizzazione dell'impianto rispetto ai suddetti interessi di cui il Comune si era fatto portatore.

La doglianza non merita accoglimento.

Va, in primo luogo, evidenziato che il Comune ricorrente, pur richiamando la disciplina speciale di cui all'articolo 14 comma quater della legge n. 214/1990 (secondo la quale, in presenza del dissenso qualificato reso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico — territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, deve essere rimessa dall'Amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri) non ha censurato il provvedimento gravato per la mancata attivazione del sub-procedimento, né per la mancata rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri, ma per il difetto di motivazione e di istruttoria, ovvero perché, a suo dire, il suo dissenso non sarebbe stato congruamente ponderato e valutato.

Ciò premesso, e prescindendo dalla dibattuta questione relativa alla natura della Conferenza di Servizi disciplinata dall'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003, è tale specifica doglianza che deve essere in questa sede esaminata.

Il Collegio, quindi, difformemente da quanto dedotto dal ricorrente, è dell'avviso che il provvedimento impugnato sia stato adeguatamente motivato e supportato da una compiuta istruttoria, avendo in esso la Regione dato conto del dissenso espresso dal Comune di Bisaccia e delle ragioni del superamento del predetto dissenso.

Deve, del resto, rilevarsi che, nel procedimento delineato dall'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003, l'autorizzazione unica, resa a seguito del meccanismo procedurale della Conferenza di Servizi, costituisce il momento di sintesi della pluralità degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento e che il provvedimento finale rimane demandato, nella sua dimensione conclusiva, alla valutazione discrezionale della Regione, rispetto alla quale il Comune non vanta alcun potere di veto.

Il parere espresso dal Comune in sede di conferenza di servizi, quindi, non ha, per pacifico assunto della giurisprudenza amministrativa, valore vincolante per la Regione che può discostarsene nel bilanciamento dei contrapposti interessi.

Risultano, infine, compiutamente esaminate le soluzioni proposte dal Comune ricorrente (si veda verbale della Conferenza di servizi del 5 giugno 2012) e opportunamente predisposte dalla resistente dettagliate relazioni tecniche a sostegno del progetto approvato.

Per tutto quanto dedotto la censura non merita accoglimento.

In conclusione, il ricorso va respinto.

La complessità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 16 novembre 2016.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598