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Roma, 20 novembre 2009

Legge Comunitaria 2009 e fonti rinnovabili: il caso della pollina

(Fabio Anile - Avvocato in Roma - Avvocato in Roma)

 

Tra le norme contenute nel progetto di legge n. 2449-A, concernente la "Legge Comunitaria 2009", all'esame del Senato in questi giorni, va segnalato quello contenuto nell'articolo 7-bis, concernente la cd. "pollina", ovvero un materiale costituito da un misto di escrementi del pollame, piume e residui di mangimi, utilizzabile come combustibile per produrre energia.

 

L'introduzione della norma contenuta nella Comunitaria 2009 si rende necessaria proprio al fine di chiarire il regime giuridico applicabile alla pollina, ove utilizzata in impianti di combustione per produrre energia. L'utilizzo della "pollina" quale biomassa, ovvero quale sostanza organica da cui è possibile ottenere energia attraverso processi di tipo termochimico o biochimico, riveste un moderato interesse in termini di rendimento; ciò non di meno tale utilizzo può consentire l'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dal decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008.

 

Nonostante la modifica introdotta dal Dlgs 4/2008 all'articolo 185, comma 2 del Dlgs 152/2006 (che ha esplicitamente definito come "sottoprodotti" i «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas»), sono rimasti aperti alcuni dubbi interpretativi derivanti dalla mancata inclusione della pollina tra i combustibili disciplinati come "fonti rinnovabili" dalla Sezione 4, allegato X della Parte V del Dlgs 152/2006, recante le "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" e, dunque, sull'applicabilità alla pollina del regime autorizzatorio previsto dal Dlgs 387/2003 in materia di "promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili". Mentre in alcuni casi, il mancato coordinamento delle citate disposizioni ha indotto alcune amministrazioni ad escludere la pollina dal campo di applicazione del Dlgs 387/2003, in altri, si è cercato di superare il problema adottando norme ad hoc.

 

È questo il caso del Veneto che, con Delibera di Giunta regionale n. 2272 del 28 luglio 2009 ha espressamente sancito l'applicabilità della procedura di cui all'articolo 12 del Dlgs 387/2003 agli impianti che riducono energia dalla combustione della cd. pollina, od ancora, della Dgr Emilia Romagna. 13 marzo 2009, n. 296 che con l'approvazione dell'Accordo di programma per la "Gestione integrata degli effluenti di allevamento avicoli nella provincia di Forlì-Cesena" ha dettato specifiche indicazioni in materia. La disposizione inserita nel disegno di legge della Comunitaria 2009 intende, quindi, colmare questo vuoto legislativo, apportando modifiche al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (convertito, con modificazioni, nella legge 205/2008), qualificando la pollina destinata alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, come "sottoprodotto", soggetto alla disciplina di cui alla sezione 4 della Parte II dell'allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

In forza di tale norma, la cui approvazione è auspicabile per le evidenti ragioni, gli impianti di combustione che utilizzano la cd. "pollina" per produrre energia saranno soggetti unicamente all'autorizzazione "unica" prevista dall'articolo 12 del Dlgs 387/2003, in quanto "sottoprodotti"-"biomasse", con esclusione della disciplina sui rifiuti. L'articolo 2-bis della Legge 205/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare" (recante "Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione") nella versione in discussione in questi giorni, così recita:

 

"1. Le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonché la pollina previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

 

La norma è già stata approvata dalla Camera il 22 settembre u.s. ed è attualmente all'esame del Senato, in seconda lettura.

 

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