Pollina, biomassa combustibile purché sottoprodotto
Rifiuti
Per il Consiglio di Stato la pollina deve ritenersi biomassa combustibile ai sensi della normativa sull'inquinamento atmosferico, sempre che sussistano i presupposti e le condizioni per classificarla come sottoprodotto.
È questa l'interpretazione fornita dal CdS (sentenza 1230/2013) della legge 96/2010, provvedimento che ha integrato la pollina (cioé il misto di escrementi del pollame, piume, mangimi e lettiere) nell'elenco dei biocombustibili utilizzabili in impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili autorizzati ex Dlgs 387/2003.
Secondo il CdS, tale norma non prefigura una perentoria esclusione di uno scarto produttivo dal regime dei rifiuti ma si limita a richiamare l'allegato X alla parte V che, a sua volta, subordina l'utilizzo delle biomasse alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dall'articolo 184-bis della Parte IV, da verificarsi “caso per caso”.
L'articolo 185 del Dlgs 152/2006 che esclude a determinate condizioni le materie fecali (genus della species pollina) dalle norme sui rifiuti non contrasta ma anzi presuppone la legge 96/2010, laddove esclude dalla Parte IV la pollina utilizzata come biomassa combustibile.
Il trattamento di pre-essicazione mediante ventilazione forzata della pollina, infine, per il CdS può considerarsi “sicuramente come non eccedente la normale pratica industriale” e quindi rispettoso dell'articolo 184-bis.
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Pollina - Articolo 18 della legge 96/2010 - Biomassa combustibile ai sensi della Parte V del Dlgs 152/2006 - Qualifica di sottoprodotto ai sensi della Parte IV - Richiesta
Numero Speciale "BIOMASSE E RIFIUTI: il confine"
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