Appalti e acquisti verdi

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento di esecuzione 5 gennaio 2016, n. 2016/7/Ue

(Guue 6 gennaio 2016 n. L3 )

Regolamento che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/Ce1 , in particolare l'articolo 59, paragrafo 2, e la direttiva 2014/25/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/Ce2 , in particolare l'articolo 80, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Uno dei principali obiettivi delle direttive 2014/24/Ue e 2014/25/Ue è ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici, non da ultimo le piccole e medie imprese. Il documento di gara unico europeo (Dgue) costituisce uno degli elementi fondamentali a tal fine. È pertanto opportuno elaborare il modello di formulario per il Dgue in modo tale da eliminare la necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Nel perseguimento della stessa finalità il modello di formulario dovrebbe fornire altresì le pertinenti informazioni sui soggetti delle cui capacità si avvale un operatore economico, in modo che la verifica di tali informazioni possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all'operatore economico principale e alle medesime condizioni.

(2) Il Dgue dovrebbe inoltre essere a disposizione degli enti aggiudicatori soggetti alla direttiva 2014/25/Ue, i quali sono tenuti, nell'applicare i criteri di esclusione e di selezione stabiliti dalla direttiva 2014/24/Ue, a seguire le identiche modalità e rispettare le identiche condizioni delle amministrazioni aggiudicatrici.

(3) Per evitare oneri amministrativi alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori nonché indicazioni eventualmente contraddittorie nei diversi documenti di gara, le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel Dgue dovrebbero essere indicate chiaramente e in anticipo dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nell'avviso di indizione di gara, oppure mediante richiami in tale documento ad altre parti dei documenti di gara, che gli operatori economici devono in ogni caso esaminare attentamente in vista della loro partecipazione e dell'eventuale presentazione di offerte.

(4) Il Dgue dovrebbe concorrere a un'ulteriore semplificazione a vantaggio sia degli operatori economici sia delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori anche sostituendo le variegate e differenti forme di autocertificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a livello europeo. Questa soluzione dovrebbe contribuire altresì a ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali. Il Dgue dovrebbe così favorire una maggiore partecipazione transfrontaliera alle procedure di appalto pubblico.

(5) Il trattamento e lo scambio di dati in relazione al Dgue dovrebbero essere effettuati in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio3 , in particolare in conformità alle disposizioni nazionali applicabili al trattamento dei dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, di tale direttiva.

(6) È opportuno rammentare che la Commissione riesaminerà l'applicazione pratica del Dgue tenendo conto degli sviluppi tecnici delle banche dati negli Stati membri e riferirà in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2017. In tale occasione la Commissione potrà altresì prendere in considerazione eventuali suggerimenti per il miglioramento della funzionalità del Dgue con l'obiettivo di aumentare le possibilità di partecipazione transfrontaliera agli appalti pubblici, non da ultimo per le PMI, o interventi di semplificazione entro il quadro stabilito dalla direttiva 2014/24/Ue; essa potrà inoltre esaminare eventuali problematiche inerenti alla prassi di richiedere in modo sistematico certificati o altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, o le prassi volte a individuare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale documentazione.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

A decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/Ue, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/Ue è utilizzato il modello di formulario riportato nell'allegato 2 del presente regolamento. Le istruzioni per il suo uso figurano nell'allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016

Allegato 1

Istruzioni

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 361 KB


Allegato 2

Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (Dgue)

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,41 MB


Note ufficiali

1.

Gu L 94 del 28 marzo 2014, pag. 65.

2.

Gu L 94 del 28 marzo 2014, pag. 243.

3.

Direttiva 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Gu L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31).

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