Energia

Normativa Vigente

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Commissione europea

Decisione di Esecuzione 11 maggio 2016, n. 2016/708/Ue

(Guue 12 maggio 2016 n. L 122)

Decisione concernente la conformità dell'"Austrian Agricultural Certification Scheme" alle condizioni stabilite dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/Ce e 2009/28/Ce

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel che modifica la direttiva 93/12/Cee del Consiglio, in particolare l'articolo 7-quater, paragrafo 6,

vista la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Le direttive 98/70/Ce e 2009/28/Ce stabiliscono, inter alia, i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Le disposizioni degli articoli 7-ter e 7-quater e dell'allegato IV della direttiva 98/70/Ce sono simili a quelle degli articoli 17 e 18 e dell'allegato V della direttiva 2009/28/Ce.

(2) Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 7-bis della direttiva 98/70/Ce e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/Ce, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui, rispettivamente, all'articolo 7-ter, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 98/70/Ce e all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/Ce. A tal fine gli operatori economici possono fornire prove o dati anche ottenuti conformemente a un sistema volontario nazionale o internazionale, oppure a un sistema nazionale.

(3) Gli Stati membri possono notificare alla Commissione i propri sistemi nazionali. Se la Commissione stabilisce che il sistema nazionale notificato rispetta le condizioni di cui alle direttive 98/70/Ce e 2009/28/Ce, i sistemi istituiti conformemente all'articolo 7-quater della direttiva 98/70/Ce e all'articolo 18 della direttiva 2009/28/Ce non possono rifiutare il reciproco riconoscimento con il sistema dello Stato membro notificante per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 98/70/Ce e dell'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/Ce.

(4) Il 29 settembre 2015 l'Austria ha notificato alla Commissione il proprio sistema nazionale ("Austrian Agricultural Certification Scheme"). Il sistema riguarda le materie prime agricole e gli oli vegetali e si applica fino alla loro lavorazione iniziale. La Commissione ha valutato la conformità dell'Austrian Agricultural Certification Scheme con le condizioni stabilite dalle direttive 98/70/Ce e 2009/28/Ce.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi istituito dall'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/Ce,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'"Austrian Agricultural Certification Scheme" soddisfa le condizioni stabilite dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/Ce e 2009/28/Ce.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2016

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