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Parere Consiglio di Stato 31 marzo 2016, n. 845

Parere sullo schema di Dm recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie

Consiglio di Stato

Parere 31 marzo 2016, n. 845

Oggetto: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Schema di decreto recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123

Repubblica italiana

 

Consiglio di Stato

Sezione consultiva per gli atti normativi

Adunanza di sezione del 24 marzo 2016

 

Numero affare 00146/2016

 

La Sezione

 

Vista la relazione pervenuta il 22 gennaio 2016, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio dell'11 febbraio 2016, spedito il 24 febbraio 2016;

Visto l'adempimento, di cui alla nota dell'Ufficio legislativo n. 5217 del 4 marzo 2016, pervenuto il 10 marzo 2016;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;

 

Premesso e considerato.

Lo schema di decreto in argomento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante le norme di attuazione della direttiva 2013/29/Ue, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, e che prevede che "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti".

Sotto il profilo procedimentale lo schema di decreto regolamentare è adottato sulla base dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Orbene, ha rappresentato sinteticamente l'Amministrazione, con la relazione illustrativa, che i profili di maggior importanza del decreto riguardano:

— gli obblighi posti a carico dell'utilizzatore degli articoli pirotecnici;

— gli obblighi del distributore degli articoli pirotecnici, che dovrà accettare i prodotti restituiti ed i rifiuti che restano dopo l'utilizzo dei prodotti pirotecnici;

— gli obblighi posti in capo al produttore di organizzare, anche finanziariamente, la gestione dei relativi rifiuti;

— un regime specifico per alcune categorie di prodotti pirotecnici, quali quelli utilizzati per le esigenze di soccorso ed i componenti di sicurezza esplosivi presenti all'interno degli autoveicoli.

Il testo dello schema regolamentare, che si compone di nove articoli, è caratterizzato non solo dalla fissazione degli obblighi in capo ai vari soggetti della filiera che hanno a che fare con i materiali pirotecnici ed esplodenti (in particolare produttore, distributore, utilizzatore), ma anche da importanti previsioni definitorie e dell'ambito (oggettivo) di applicazione, che vede, ad esempio, le norme dello schema regolamentare non applicarsi agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle forze armate e dalle forze di polizia, o da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale, alle capsule da utilizzarsi nei giocattoli, alle munizioni.

Molto rilevante, inoltre, si è già osservato, la distinzione tra i "rifiuti da pirotecnici", ovvero i rifiuti derivanti dall'utilizzo degli articoli pirotecnici che possono contenere ancora quantità residue di sostanze esplosive in grado di causare danni alle persone ed all'ambiente (compresi gli articoli scaduti) ed i "residui inerti", ovvero gli articoli pirotecnici non di uso professionale che siano stati esplosi secondo le prescrizioni contenute nell'etichetta, ai quali, quando generati dall'accensione di fuochi di artificio all'interno dei nuclei domestici e ove giacenti su strade ed aree pubbliche, si applica la disciplina dei rifiuti urbani.

Sul testo proposto è stato acquisito il concerto dei Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.

Ciò premesso, la Sezione, con il parere interlocutorio di cui in epigrafe, ha rilevato che, seppur è vero che il mandato legislativo pare limitato alla disciplina delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso ed i prodotti scaduti, nel caso di specie tutti gli obblighi fissati in capo ai vari soggetti della filiera sembrano restare completamente privi di corrispondenti previsioni sanzionatorie, con l'effetto che pregnanti obblighi posti a carico, ad esempio, di produttore e distributore di siffatta tipologia di materiali, potenzialmente pericolosi per gli utilizzatori e la collettività, possono rimanere privi di conseguenza alcuna in caso di inadempimento.

L'Amministrazione ministeriale, dunque, è stata chiamata a verificare ed a chiarire, integrando se del caso opportunamente il testo, se al suddetto problema può ovviarsi mediante un più dettagliato richiamo della normativa specifica che regola, ad esempio, il trattamento dei rifiuti pericolosi, in modo che i precetti indicati non vengano lasciati fini a sé stessi.

In caso contrario, si è specificato che non risultava alternativa alla promozione di un adeguato intervento normativo integrativo, con disposizione di grado primario.

L'Amministrazione, in sede di nota di chiarimento, ha opportunamente reso noto che, per fare fronte al problema (di cui si è mostrata consapevolezza), sussistono, anzitutto, disposizioni coercitive e sanzionatorie comunque applicabili per l'ipotesi di violazione degli obblighi di pertinenza degli utilizzatori e dei distributori di materiale pirotecnico (ed in tal senso è stata integrata la relazione illustrativa) e che, in ogni caso, ed è questo l'aspetto che maggiormente avvince la Sezione, si sta lavorando, dando seguito anche ad un ordine del giorno parlamentare accolto dal Governo, ad una riforma complessiva del quadro legislativo primario riferito al settore della gestione, anche collettiva e consortile, di particolari tipologie di rifiuti, nel cui ambito potrà trovare spazio l'introduzione di un efficace ed adeguato impianto sanzionatorio applicabile alla materia de qua.

Di ciò la Sezione non può che prendere atto, condividendosi che la strada dell'intervento legislativo ad hoc di grado primario, da portare sollecitamente a termine, appare certamente la soluzione elettiva per risolvere la lacuna evidenziata.

Con tale precisazione, il parere può essere definitivamente licenziato in senso favorevole al testo sottoposto.

Dal punto di vista tecnico-formale, risulta opportuna la specificazione con maggior grado di dettaglio, nell'ambito dell'articolo 7 dello schema di decreto, della normativa chiamata a regolare il trasporto e lo smaltimento dei materiali pirotecnici in questione e dei relativi rifiuti.

All'articolo 8, comma 1, vanno citati gli estremi esatti della Convenzione internazionale richiamata.

 

PQM

 

Nei termini esposti, con le precisazioni indicate, è il parere favorevole della Sezione.

 

 

(omissis)

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