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Dm Politiche agricole 26 febbraio 2016 

Individuazione di ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette - Modificazioni al Dm 11 marzo 2014

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Decreto 26 febbraio 2016 

(Gu 18 marzo 2016 n. 65)

Individuazione di ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette nonché modificazioni al decreto 11 marzo 2014

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Il Ministro della salute Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (in appresso "decreto-legge n. 136 del 2013"), e in particolare gli articoli 1 e 2;

Considerato che, ai sensi all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute (in appresso "Ministri"), d'intesa con il Presidente della Regione Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania (in appresso "Enti"), di "indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione";

Vista la direttiva dei Ministri del 23 dicembre 2013 recante "Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura" (in appresso "direttiva del 23 dicembre 2013"), e in particolare gli articoli 1, comma 1, per la condivisione dei dati disponibili "anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine", e 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei Comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, gli Enti presentano ai Ministri, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione della direttiva, "una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva";

Vista la Relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013 (in appresso "Relazione");

Visto il decreto dei Ministri dell'11 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, di seguito "decreto dell'11 marzo 2014" con il quale, sulla base della predetta Relazione del 10 marzo 2014, sono state disposte indagini dirette sui siti della regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2 (2a e 2b), come individuate nella medesima Relazione;

Vista la direttiva dei Ministri del 16 aprile 2014, di seguito "direttiva del 16 aprile 2014", con la quale sono stati definiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2014, ulteriori territori da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge;

Vista la Relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro, costituito ai sensi della direttiva del 23 dicembre 2013 e di seguito indicato come "Gruppo di lavoro", in data 30 gennaio 2015, di seguito "Relazione del 30 gennaio 2015", come integrata con lettera del 12 febbraio 2015, all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale i suddetti siti sono stati ripartiti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, nonché all'esito delle indagini sugli ulteriori territori della Regione Campania indicati con la citata direttiva del 16 aprile 2014;

Vista la direttiva dei Ministri del 16 giugno 2014 con la quale e' stata modificata la composizione del Gruppo di Lavoro;

Visto il decreto interministeriale del 12 febbraio 2015 con il quale i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, recependo le risultanze delle indagini dirette di cui alla Relazione del 30 gennaio 2015, hanno individuato i terreni della regione Campania, ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, oltre a disporre l'avvio delle indagini dirette sui terreni ricadenti nei Comuni di cui alla direttiva del 16 aprile 2014, sulla base delle proposte recate dalla medesima Relazione;

Vista altresì la Relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro in data 22 giugno 2015, di seguito "Relazione del 22 giugno 2015", all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 3 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale è stata confermata la ripartizione dei siti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, come già previsto dal decreto interministeriale del 12 febbraio 2015;

Visto il decreto interministeriale del 7 luglio 2015 con il quale i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, recependo le risultanze delle indagini dirette di cui alla Relazione del 22 giugno 2015, hanno individuato i terreni della regione Campania, ricadenti nelle classi di rischio 3, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136;

Vista la nota prot. 34 TdF del 17 novembre 2015 con la quale il coordinatore del Gruppo di Lavoro ha trasmesso la "Relazione inerente l'individuazione dei siti e delle particelle ricadenti nella classe di rischio presunto 2c (Aree Vaste) degli 88 Comuni ed individuazione delle particelle non agricole della classe di rischio 5", di seguito "Relazione del 17 novembre 2015", come integrata con nota prot. 04 del 1° febbraio 2016;

Considerato che, nella menzionata Relazione, il Gruppo di Lavoro propone l'effettuazione prioritaria di ulteriori indagini analitiche sui siti agricoli ricadenti nella classe di rischio 2c della Relazione del 10 marzo 2014;

Vista, altresì, la medesima Relazione nella parte in cui evidenzia che l'elenco dei siti agricoli ricadenti nella classe di rischio 2c comprende anche particelle già classificate con rischio presunto 2b, rispetto alle quali, preliminarmente alla esecuzioni di indagini dirette, dovranno essere eseguite indagini indirette;

Considerato, inoltre, che il Gruppo di Lavoro chiede anche l'espunzione dall'elenco dei terreni agricoli da sottoporre ad indagine, dei terreni già classificati nel livello di rischio 5 dall'allegato A del decreto interministeriale 11 marzo 2014, in quanto risultano destinati ad un uso diverso da quello agricolo (strade, edifici etc.);

Visto il regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

Considerata la necessità di provvedere in merito;

Emanano

il presente decreto:

Articolo 1

Terreni agricoli della Regione Campania ricadenti nella classe di rischio presunto 2c da sottoporre ad indagini dirette ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto dell'11 marzo 2014 svolgono le indagini dirette di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013, con le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto dell'11 marzo 2014, sui terreni ricadenti nei Comuni di cui all'allegato 1, come dettagliatamente individuati all'allegato 2 del presente decreto.

2. Le indagini dirette di cui al comma 1 sono svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 136 del 2013 possono stipulare con la Regione Campania apposite convenzioni ai fini dell'eventuale rimborso delle spese sostenute.

3. Le indagini dirette sono svolte, secondo le rispettive competenze tecniche, dagli enti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, sulla base delle indicazioni del Gruppo di lavoro. Per l'accesso ai terreni oggetto delle indagini dirette si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, primo e secondo periodo, del decreto legge n. 136 del 2013.

4. Le indagini dirette di cui al comma 1 sono effettuate entro il termine di duecentodieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. I risultati delle indagini di cui al comma 1 sono trasmesse ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, e inseriti nella piattaforma informatica "Geoportale — Terra dei Fuochi" gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Articolo 2

Modifica dell'elenco dei terreni agricoli classificati nel livello di rischio 5 di cui all'allegato A del decreto interministeriale 11 marzo 2014

1. Dall'allegato A del decreto interministeriale 11 marzo 2014, concernente ulteriori terreni agricoli classificati a rischio 5 da sottoporre ad indagine, sono espunte le particelle individuate dall'allegato 3 del presente decreto.

Articolo 3

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2016

Allegato 1

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Allegato 2

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Allegato 3

Allegato 3

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