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Decisione Commissione Ue 2016/397/Ue

Criteri ecologici per l'assegnazione del marchi Ecolabel ai prodotti vernicianti per esterni e per interni - Modifica alla decisione 2014/312/Ue

Ultima versione disponibile al 12/11/2024

Commissione europea

Decisione 16 marzo 2016, n. 2016/397/Ue

(Guue 18 marzo 2016 n. L 73)

Regolamento recante modifica della decisione 2014/312/Ue che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue)1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) la decisione 2014/312/Ue della Commissione2 ha stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni. Dopo l'adozione della decisione 2014/312/Ue, DPx Fine Chemicals Austria GmbH, LSR Associates Ltd e Novasol SA hanno trasmesso congiuntamente all'Agenzia europea per le sostanze chimiche una richiesta di registrazione in conformità del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3 . Il fascicolo di registrazione conteneva le autoclassificazioni rivedute per l'acido adipico diidrazide (ADH), importante promotore di adesione e reticolante. Dalle informazioni trasmesse risultava che l'ADH era stato autoclassificato come pericoloso per l'ambiente acquatico (categoria 2 di tossicità cronica), con la relativa indicazione di pericolo H411 (tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata). L'ADH è presente nei polimeri in dispersione spesso utilizzati nella formulazione di prodotti vernicianti a base acquosa per prolungare la durata di vita del prodotto. Le pitture con un ciclo di vita lungo hanno un minore impatto ambientale complessivo nell'arco del loro ciclo di vita grazie al minor numero di ripitture che esse comportano. In base alle informazioni disponibili il mercato non offre ancora alternative di pari efficienza ed efficacia. È pertanto necessario concedere una deroga al criterio 5 della decisione 2014/312/Ue per autorizzare l'uso dell'ADH in prodotti vernicianti con il marchio Ue Ecolabel in situazioni in cui non è tecnicamente possibile utilizzare materiali alternativi perché il prodotto non offrirebbe al consumatore il dovuto livello di funzionalità.

(2) Anche per il metanolo, presente come residuo nei polimeri in dispersione utilizzati nei prodotti vernicianti, esistono classificazioni armonizzate CLP di tossicità acuta (categoria 3), con le relative indicazioni di pericolo H301 (tossico se ingerito), H311 (tossico a contatto con la pelle) e H331 (tossico se inalato), e di tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola (categoria 1), con la relativa indicazione di pericolo H370 (provoca danni agli organi). Il metanolo può essere presente nei polimeri in dispersione come prodotto di reazione o impurità proveniente da varie materie prime e il suo contenuto dipende dal tenore di legante nella pittura. Pertanto in molti casi supera il limite attuale fissato per i residui nella decisione 2014/312/Ue. Tali materie prime sono utilizzate per ottenere importanti caratteristiche delle pitture, come ad esempio la resistenza al lavaggio, che è un requisito del marchio Ecolabel Ue. Inoltre, tali caratteristiche contribuiscono ad aumentare la durata delle pitture con la conseguente riduzione dell'impatto complessivo che esse hanno sull'ambiente nell'arco del loro ciclo di vita grazie al minor numero di ripitture che esse comportano. A causa delle suddette classificazioni di ADH e metanolo, per un numero significativo di prodotti vernicianti non è attualmente possibile rinnovare l'autorizzazione a utilizzare il marchio Ecolabel Ue ottenuta ai sensi delle decisioni della Commissione 2009/543/Ce4 e 2009/544/Ce5 , secondo le informazioni di mercato presentate da titolari di autorizzazioni all'uso del marchio Ecolabel Ue. È pertanto necessario concedere una deroga al criterio 5 della decisione 2014/312/Ue autorizzando l'uso del metanolo nei prodotti vernicianti con il marchio Ue Ecolabel in situazioni in cui non è tecnicamente possibile sostituire materie prime funzionali che possono ingenerare presenza di metanolo nel prodotto.

(3) Dopo l'adozione della decisione 2014/312/Ue, sono state attribuite al 3-iodo-2-propinil butilcarbammato (IPBC), un importante preservante di pellicola secca per prodotti vernicianti per esterni, le classificazioni armonizzate CLP "pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità acuta di categoria 1)" con la relativa indicazione di pericolo H400 (molto tossico per gli organismi acquatici) e "pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità cronica categoria 1)", con la relativa indicazione di pericolo H410 (molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata). Tale preservante è utilizzato nei prodotti per esterni, soprattutto in climi umidi, per impedire la proliferazione microbica. La sua funzione essenziale e l'assenza di sostituti erano noti al momento dell'adozione della suddetta decisione e la sua presenza in pitture con marchio Ecolabel Ue è stata pertanto consentita in virtù di una deroga. Tuttavia, per effetto della nuova classificazione armonizzata, quando l'IPBC è presente in concentrazione superiore a 0,25% p/p il prodotto finito è considerato pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità cronica categoria 3), con l'obbligo di recare sull'etichetta la relativa indicazione di pericolo H412 (nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata). La decisione 2014/312/Ue vieta al momento di classificare il prodotto finito come "pericoloso per l'ambiente acquatico" anche se il limite massimo di concentrazione per l'uso di IPBC è di 0,65%. Affinché l'IPBC possa essere utilizzato nelle pitture alla concentrazione necessaria, fino a una concentrazione massima di 0,65 %, il prodotto finito deve poter recare in etichetta l'indicazione di pericolo H412.

(4) Per ragioni di coerenza e sulla base della definizione di cui all'articolo 2, punto 20, della decisione 2014/312/Ue secondo la quale "trasparente" e "semitrasparente" sono sinonimi, il testo del criterio 3(a) e il relativo riferimento nella tabella 2 dovrebbero essere modificati.

(5) Il criterio 5 e il punto 1, voci a), b) e c), dell'appendice della decisione 2014/312/Ue impongono restrizioni e fissano norme per l'uso dei preservanti con riferimento al tipo di classificazione loro assegnata secondo il regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6 che stabilisce il sistema unionale di approvazione dei principi attivi in determinati tipi di biocidi Affinché le suddette restrizioni e norme siano coerenti e armonizzate con il regolamento (Ue) n. 528/2012 è opportuno chiarire i seguenti aspetti della decisione 2014/312/Ue: a) le definizioni di "preservanti per prodotti in scatola" e "preservanti di pellicola secca" dovrebbero essere formulate con riferimento all'articolo 3, punto 1, lettera c), del regolamento (Ue) n. 528/2012; b) è opportuno chiarire che nel punto 1 dell'appendice le norme e le condizioni relative ai preservanti per prodotti in scatola e ai preservanti di pellicola secca si applicano ai principi attivi il cui uso in determinati tipi di biocidi è all'esame o è già stato approvato, subordinatamente all'applicazione di eventuali condizioni per l'approvazione; c) il riferimento alla direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio7 nel punto 1 dell'appendice deve essere soppresso perché detta direttiva è stata abrogata; d) nei requisiti di verifica di cui all'appendice, punto 1, voci a), b) e c), il riferimento all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 528/2012 deve essere soppresso perché si riferisce solo a casi specifici.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/312/Ue.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

La decisione 2014/312/Ue è modificata come segue:

1) nell'articolo 2, le definizioni di "preservanti per prodotti in scatola" e "conservanti di pellicola secca" di cui ai punti 10 e 11 sono sostituite dalle seguenti:

"10) “preservanti per prodotti in scatola”, principi attivi ai termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) destinati a essere utilizzati nel tipo di prodotto 6 di cui all'allegato V del medesimo regolamento. Essi sono in particolare utilizzati per la preservazione durante lo stoccaggio di prodotti fabbricati, mediante il controllo del deterioramento microbico per assicurarne la conservabilità, e per la preservazione delle tinte presenti nelle macchine per la colorazione;

(*)  Regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Gu L 167 del 27 giugno 2012, pag. 1).";"

11) “preservanti di pellicola secca”, principi attivi ai termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (Ue) n. 528/2012 destinati a essere utilizzati nel tipo di prodotto 7 di cui all'allegato V del medesimo regolamento, in particolare per la preservazione di pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento microbico o della crescita algale al fine di conservare le proprietà originarie della superficie di materiali e oggetti;

2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2016

Allegato

L'allegato della decisione 2014/312/Ue è modificato come segue:

1) al criterio 3(a), "Resa", il quinto paragrafo è sostituito dal seguente: "I primer e i sottofondi opachi devono avere una resa minima di almeno 8 m2 per litro di prodotto. I primer opachi con specifiche proprietà sigillanti/bloccanti e penetranti/fissanti e i primer con proprietà adesive speciali devono avere una resa minima di 6 m2 per litro di prodotto.";

2) al criterio 3, "Efficienza d'uso", nella tabella 2, all'ottava colonna, Primer (g), e alla nona colonna, Sottofondo e primer (h), il testo "6 m2/L (senza opacità)" è sostituito in entrambe le colonne dal seguente: "6 m2/L (senza proprietà specifiche)";

3) l'appendice è modificata come segue:

a) nell'Elenco delle restrizioni e delle deroghe applicabili alle sostanze pericolose, al punto 1, Preservanti aggiunti ai coloranti, ai leganti e al prodotto finito, il punto i), Regole relative all'autorizzazione dei biocidi, è sostituito dal seguente:

"i) Regole relative allo stato di approvazione dei preservanti

Le pitture devono contenere unicamente i principi attivi [ai termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (Ue) n. 528/2012] che soddisfano le prescrizioni di cui alle sottostanti voci 1a), 1b) e 1c) (a seconda dei casi) e sono approvati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 528/2012 per essere utilizzati nel tipo di prodotto 6, nel caso delle voci 1a) e 1b), o nel tipo di prodotto 7, nel caso della voce c), oppure sono iscritti nell'allegato I del suddetto regolamento. Inoltre una valutazione del rischio per l'utilizzo da parte di professionisti e di consumatori (non professionisti) deve figurare nelle relazione di valutazione. I richiedenti devono consultare l'ultima versione dell'elenco unionale di principi attivi approvati (*) e dell'allegato I del suddetto regolamento.

Nel periodo transitorio fino all'adozione della decisione che approva il principio attivo oppure lo iscrive nell'allegato I del suddetto regolamento le pitture possono contenere preservanti per i quali è stato trasmesso un fascicolo il cui esame è in corso in attesa di una decisione di approvazione.

(*) ECHA, Principi attivi biocidi — Elenco di sostanze attive approvate, http://www.echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances";"

b) nell'Elenco delle restrizioni e delle deroghe applicabili alle sostanze pericolose, al punto 1, la voce a), "Preservanti di prodotti in scatola", e la voce b), "Conservanti per le macchine per la colorazione", sono sostituite dalle seguenti:

 

"a) Preservanti per prodotti in scatola
Applicabilità
Tutti i prodotti salvo indicazioni diverse
I preservanti per prodotti in scatola classificati con le seguenti classi di pericolo in deroga possono essere utilizzati nei prodotti recanti il marchio Ecolabel Ue. Classi in deroga: H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43) I preservanti per prodotti in scatola classificati con le suddette classi in deroga devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni derogatorie:
- il totale cumulativo delle concentrazioni non supera lo 0,060% p/p;
- le sostanze classificate H400 (R50) e/o H410 (R50/53) non sono bioaccumulabili; le sostanze non bioaccumulabili hanno un log kow ≤ 3,2 o un fattore di bioconcentrazione (BCF) ≤ 100;
- per le sostanze il cui uso è approvato o che sono iscritte nell'allegato I del regolamento (Ue) n. 582/2012 occorre fornire elementi che dimostrino che il prodotto rispetta le condizioni di approvazione;
- se si utilizzano preservanti che rilasciano formaldeide, il tenore e le emissioni di formaldeide del prodotto finale soddisfano i requisiti in materia di restrizioni di cui alla voce 7(a);
Preservanti per prodotti in scatola

Totale cumulativo nel prodotto finito 0,060% p/p
Verifica Il richiedente e i suoi fornitori di leganti devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri CAS e dalle classificazioni dei principi attivi nel prodotto finito e nel relativo legante Tale dichiarazione include il calcolo, a cura del richiedente, della concentrazione del principio attivo nel prodotto finito. Devono essere indicati tutti i principi attivi fabbricati per i quali almeno il 50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica hanno una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e100 nm.
Ai seguenti preservanti si applicano limiti di concentrazione specifici:
i) zinco piritione
ii) N-(3-amminopropil)-n-dodecilpropan-1, 3-diammina
Limite di concentrazione



0,050%

0,050%
b) Preservanti per macchine per la colorazione Le classi di pericolo in deroga e le condizioni derogatorie di cui alla voce 1(a), si applicano anche ai preservanti utilizzati per proteggere le tinte durante il loro stoccaggio nelle macchine prima della miscelazione con le basi. I preservanti aggiunti per proteggere le tinte che saranno erogate dalle macchine non devono superare il totale cumulativo di 0,20% p/p. I preservanti seguenti sono soggetti a limiti di concentrazione specifici che contribuiscono al totale cumulativo di preservante nel colorante:
i) 3-iodo-2-propinil butilcarbammato (IPBC)
ii) zinco piritione
iii) N-3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1, 3-diammina
Totale cumulativo di preservanti nel colorante

0,20% p/p























0,10 %


0,050%

0,050%
Verifica Il richiedente e/o i suoi fornitori di coloranti devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri CAS e dalle classificazioni dei principi attivi nel prodotto finito e nel relativo legante. Tale dichiarazione include il calcolo della concentrazione del principio attivo nel prodotto finale. Devono essere indicati tutti i principi attivi fabbricati per i quali almeno il 50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica hanno una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e100 nm."

 

c) dell'Elenco delle restrizioni e delle deroghe applicabili alle sostanze pericolose, al punto 1, la voce c) Preservanti di pellicola secca è sostituita dalla seguente:

 

c) Preservanti di pellicola secca

Applicabilità
Pitture per esterni, pitture per interni per applicazioni specifiche
I preservanti di pellicola secca e i relativi stabilizzanti classificati con le seguenti classi di pericolo in deroga possono essere utilizzati in tutti i prodotti per esterni e solo in determinati prodotti per interni.

Classi in deroga: H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43)
I preservanti di pellicola secca classificati con le suddette classi in deroga devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni derogatorie:
- il totale cumulativo delle concentrazioni non supera lo 0,10% p/p oppure 0,30% p/p (se del caso)
- le sostanze classificate H400 (R50) e/o H410 (R50/53) non sono bioaccumulabili; le sostanze non bioaccumulabili hanno un log kow ≤ 3,2 o un fattore di bioconcentrazione (BCF) ≤ 100;
- le sostanze il cui uso è approvato o che sono iscritte nell'allegato I del regolamento (Ue) n. 582/2012 occorre fornire elementi che dimostrino che il prodotto rispetta le condizioni di approvazione.

Un totale cumulativo più elevato e una deroga ai requisiti di cui al criterio 5(a), in presenza dei quali il prodotto finito è considerato pericoloso per l'ambiente acquatico (categoria 3 di tossicità cronica) e deve recare l'indicazione di pericolo H412, si applicano all'uso dei seguenti preservanti di pellicola secca unicamente per le applicazioni specificate:

combinazioni di 3-iodo-2-propinil butilcarbammato (IPBC)
prodotti vernicianti per esterni

Al seguente preservante si applicano limiti di concentrazione specifici:
zinco piritione


Totale cumulativo nel prodotto finito

Pitture per interni destinate ad essere utilizzate in locali con umidità elevata, compresi bagni e cucine
0,10% p/p

Tutte le applicazioni per esterni
0,30 % p/p














































Totale cumulativo delle combinazioni di IPBC per le pitture per sterni

0,650%








0,050%
Verifica

Il richiedente e i suoi fornitori di leganti devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri CAS e dalle classificazioni dei principi attivi nel prodotto finito e nel relativo legante
Tale dichiarazione include il calcolo, a cura del richiedente, della concentrazione dei principi attivi nel prodotto finito.

Devono essere indicati tutti i principi attivi fabbricati per i quali almeno il 50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica hanno una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e 100 nm.

 

d) nell'Elenco delle restrizioni e delle deroghe applicabili alle sostanze pericolose, è aggiunto il seguente punto:

 

8. Sostanze contenute nei leganti e nei polimeri in dispersione
a) Leganti e agenti per la reticolazione
Applicabilità - Finiture interne/esterne
- Decorazione, protezione e rivestimento del legno
- Rivestimento dei metalli
- Rivestimento dei pavimenti
- Rivestimento ad alta brillantezza
- Rivestimento architettonico e decorativo
Acido adipico diidrazide (ADH) utilizzato come promotore di adesione o agente reticolante 1,0% p/p Verifica

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione suffragata da calcoli o da un rapporto di prova analitico.
b) Prodotti e residui della reazione

Applicabilità
Prodotti con sistemi di leganti polimerici
La presenza di metanolo residuo è soggetta a restrizione in funzione del contenuto di legante nel prodotto finito.

- Contenuto di legante nel prodotto finito superiore a 10% e inferiore o pari al 20%
- Contenuto di legante nel prodotto finito superiore a 20% e inferiore o pari al 40%
- Contenuto di legante nel prodotto finito superiore a 40%



0,02% p/p

0,03% p/p

0,05% p/p
Verifica

Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione suffragata da calcoli o da un rapporto di prova analitico.

Note ufficiali

1.

Gu L 27 del 30 gennaio 2010, pag. 1.

2.

Decisione 2014/312/Ue della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (Gu L 164 del 3 giugno 2014, pag. 45).

3.

Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce (Gu L 396 del 30 dicembre 2006, pag. 1).

4.

Decisione 2009/543/Ce della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni (Gu L 181 del 14 luglio 2009, pag. 27).

5.

Decisione 2009/544/Ce della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni (Gu L 181 del 14 luglio 2009, pag. 39).

6.

Regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Gu L 167 del 27 giugno 2012, pag. 1).

7.

Direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (Gu L 123 del 24 aprile 1998, pag. 1).

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