Dm Interno 31 ottobre 2001
Serbatoi di Gpl - Applicazione Dm 13 ottobre 1994
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Ministero dell'interno
Decreto 31 ottobre 2001
(Gu 9 novembre 2001 n. 261)
Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994. Depositi di Gpl in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
Il Ministro dell'interno
di concerto con
Il Ministro delle attività produttive
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994, concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di Gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg", e in particolare il titolo XV, paragrafo 15.2.1;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 10 maggio 2001, concernente "Depositi di Gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza";
Considerate le accertate difficoltà, da parte dei gestori dei depositi di Gpl, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo agosto 1999, n. 334, di rispettare il termine di cui al citato decreto del 13 ottobre 1994;
Decreta:
Le disposizioni contenute nel decreto 10 maggio 2001 sono estese anche ai depositi di Gpl in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
I gestori dei suddetti depositi devono presentare il programma delle opere di adeguamento al comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.