Sicurezza sul lavoro

Normativa Vigente

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Dm Lavoro 2 maggio 2001

Individuazione e uso dei dispositivi di protezione individuale

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dm 2 maggio 2001

(Supplemento ordinario alla Gu 8 settembre 2001 n. 209)

Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (Dpi)

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

di concerto con

il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

 

Visto l'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, che dispone la determinazione dei criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio;

Ravvisata la necessità di riferirsi a norme di buona tecnica per la determinazione dei suddetti criteri;

Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell'udito;

Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie;

Viste le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi;

Vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici;

Considerato che le norme sopraindicate costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l'individuazione dei suddetti criteri;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

 

Decreta:

Articolo 1

1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:

a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto;

b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del presente decreto;

c) alla protezione degli occhi:

i) filtri per saldatura e tecniche connesse,

ii) filtri per radiazioni ultraviolette,

iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del presente decreto;

d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato 4 del presente decreto.

Articolo 2

1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati al precedente articolo 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente.

Articolo 3

1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

 

2401 Dm 2 maggio 2005

Allegato 1

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2401 Dm 2 maggio 2005

Allegato 2

Formato: Documento Word - Dimensioni: 258 KB


 

2401 Dm 2 maggio 2001

Allegato 3

Formato: Documento Word - Dimensioni: 18 KB


 

2401 Dm 2 maggio 2001

Allegato 4

Formato: Documento Word - Dimensioni: 58 KB


 

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