Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento di esecuzione 17 novembre 2015, n. 2015/2068/Ue

(Guue 18 novembre 2015 n. L 301)

Regolamento che stabilisce, a norma del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (Ce) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 del regolamento (Ue) n. 517/2014 stabilisce alcune prescrizioni in materia di etichettatura per i prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra stabilite dal regolamento (Ce) n. 1494/2007 della Commissione e aggiunge prescrizioni di etichettatura per le schiume e i gas fluorurati a effetto serra immessi sul mercato per usi specifici.

(2) Per esigenze di chiarezza, è opportuno definire la formulazione esatta delle informazioni da riportare sulle etichette di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 517/2014 e precisare alcune prescrizioni in materia di layout e collocamento di tali etichette ai fini della loro visibilità e leggibilità.

(3) Al fine di garantire che si utilizzi un'unica etichetta per i prodotti contenenti gas fluorurati ad effetto serra, che sono soggetti anche al regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per l'etichettatura dei container, compresi i fusti, le bombole e le cisterne stradali e ferroviarie, le informazioni da riportare sulle etichette di cui al regolamento (Ue) n. 517/2014 dovrebbero essere riportate nella sezione dell'etichetta riservata alle informazioni supplementari.

(4) Occorre pertanto abrogare il regolamento (Ce) n. 1494/2007.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (Ue) n. 517/2014,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il formato delle etichette per i tipi di prodotti e di apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (Ue) n. 517/2014, nonché per i gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, di detto regolamento.

Articolo 2

Formato dell'etichettatura

1. Le informazioni risaltano chiaramente sullo sfondo dell'etichetta e hanno una dimensione e una spaziatura che le rendono chiaramente leggibili. Quando le informazioni stabilite dal presente regolamento sono aggiunte su un'etichetta già apposta sul prodotto o sull'apparecchiatura in questione, le dimensioni dei caratteri non sono inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull'etichetta, su altre targhette esistenti o su altre etichette di informazione del prodotto.

2. Tutta l'etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto o all'apparecchiatura e da rimanere leggibili in normali condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale il prodotto o l'apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra.

3. I prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 517/2014, sono muniti di un'etichetta contenente le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 517/2014 e recante la menzione "Contiene gas fluorurati a effetto serra".

4. Il peso dei gas fluorurati a effetto serra è espresso in chilogrammi e il CO2 equivalente è espresso in tonnellate.

5. Quando le apparecchiature sono precaricate con gas fluorurati ad effetto serra o ne dipendono per il loro funzionamento e questi gas possono essere aggiunti in un luogo diverso dal sito di produzione senza che la quantità totale finale sia stata stabilita dal fabbricante, l'etichetta riporta la quantità caricata nel sito di produzione o la quantità per cui l'apparecchiatura è progettata e prevede uno spazio in cui precisare la quantità aggiunta al di fuori del sito di produzione e la quantità totale di gas fluorurati ad effetto serra risultanti.

6. Quando un prodotto contenente gas fluorurati a effetto serra o polioli premiscelati deve essere etichettato anche a norma del regolamento (Ce) n. 1272/2008, le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e paragrafi da 5 a 12, del regolamento (Ue) n. 517/2014, sono riportate nella sezione riservata alle informazioni supplementari dell'etichetta di cui all'articolo 25 del regolamento (Ce) n. 1272/2008.

7. Quando i gas fluorurati a effetto serra sono destinati a determinati usi, ai sensi dell'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, del regolamento (Ue) n. 517/2014, sull'etichetta devono figurare le diciture seguenti:

a) "100 % rigenerato" o "100 % riciclato": per i gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati non contenenti gas fluorurati a effetto serra vergini. L'indirizzo dell'impianto di rigenerazione o riciclaggio deve essere un indirizzo postale (via e numero) nell'Unione.

b) "Importati esclusivamente a fini di distruzione": per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra importati in vista della loro distruzione.

c) "Solo per esportazione diretta alla rinfusa al di fuori dell'Ue": per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra forniti da un produttore o un importatore a un'impresa ai fini dell'esportazione diretta alla rinfusa al di fuori dell'Unione.

d) "Solo per uso in apparecchiature militari": per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati ad essere utilizzati in apparecchiature militari.

e) "Solo per incisione/pulizia nell'industria dei semiconduttori": per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati ad essere utilizzati a fini di incisione e pulizia nell'industria dei semiconduttori.

f) "Solo per uso come materia prima": per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra utilizzati come materia prima.

g) "Solo per la produzione di inalatori-dosatori": per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati alla somministrazione di ingredienti farmaceutici negli inalatori-dosatori.

8. Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento dell'aria e le pompe di calore, isolate con della schiuma in cui sono stati insufflati gas fluorurati a effetto serra, recano un'etichetta che riporta la dicitura seguente: "Schiuma insufflata con gas fluorurati a effetto serra".

9. Le etichette sono collocate in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n. 517/2014 e, ove possibile, accanto ai marchi o alle etichette di informazione del prodotto o dell'apparecchiatura che contiene tali gas.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento (Ce) n. 1494/2007 è abrogato. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (Ce) n. 1494/2007 continua ad applicarsi fino al 1° gennaio 2017; tuttavia, per conformarsi a questa disposizione prima del 1° gennaio 2017, le imprese possono già applicare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (Ue) n. 517/2014.

I riferimenti al regolamento (Cee) n. 1494/2007 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Allegato I

Tavola di concordanza

Regolamento (Ce) n. 1494/2007 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafi 3 e 4
Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 8
Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 9
Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5 Articolo 4

 

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