Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Emilia Romagna 23 settembre 2015, n. 825

Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Individuazione di aree non idonee - Competenza - Province e Comuni - Esclusione

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 23 settembre 2015, n. 825

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 444 del 2011, proposto da:

E. L. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis);

 

contro

Comune di Budrio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

Provincia di Bologna;

 

per l'annullamento

— dell'articolo 3.6.8 commi 3° e 5° e dell'articolo 4.6.5 comma 1° delle Norme Rue approvato con delibera Consiglio comunale n. 101 del 15 dicembre 2010;

— dell'articolo 6.9 comma 3° delle Norme del Psc, approvate con delibera Consiglio comunale n. 100 del 15 dicembre 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Budrio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori (omissis), (omissis), (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

La ricorrente è un’impresa di costruzioni proprietaria di un vasto compendio immobiliare a ridosso del centro storico di Budrio, classificato in Psc quale Ambito agricolo perturbano (Aap) di cui all’articolo A21 della Lr 20/2000, ed impugna l’articolo 3.6.8, comma 3°, del Rue di Budrio approvato il 22 dicembre 2010, in quanto esclude da tali ambiti “gli impianti di produzione e commercializzazione alimentati a biomasse”, nonché l’articolo 4.6.5, comma 1°, dello stesso Rue e l’articolo 6.9 del Psc approvato in pari data, in quanto ne consentono l’installazione solo in ambiti che offrono almeno il 70% del fabbisogno di materia prima (biomassa) entro i 50 km dall’impianto.

Si deduce violazione dell’articolo 12, commi 7 e 10, del Dlgs 387/2003 e dell’articolo 1 ss. della legge 287/1990 e s.m.i., difetto di attribuzione, incompetenza e, in via subordinata, difetto di motivazione e illogicità.

Resiste il Comune di Budrio.

La soppressione “ex lege” di un ente pubblico (nella fattispecie la Provincia di Bologna) e la costituzione di un nuovo ente (la Città metropolitana), cui sono trasferiti compiti, rapporti, apparato strumentale e personale, non incidono in senso interruttivo sul processo, che prosegue senza soluzione di continuità nei confronti del nuovo soggetto, al pari di tutti i rapporti in corso (Consiglio di Stato VI 2507/2015 e 4630/2014, Consiglio di Stato III 4518/2013, Consiglio di Stato 286/2015, Tar Emilia Romagna I 989/2014).

La sopravvenienza della deliberazione consiliare 21.3.12 che ha modificato l’articolo 36.8 del Rue, inserendovi il riferimento alle deliberazioni regionali 28/2010 e 51/2011, non incide sull’interesse alla decisione del ricorso, perché non ha subito modificazione alcuna il comma 3 che vieta negli Aap l’installazione di impianti alimentati a biomasse.

Né può incidere sull’interesse alla decisione la pendenza e l’esito del ricorso 443/11 contro la classificazione Aap dei terreni della ricorrente, perché se anche tale classificazione di Psc dovesse venire annullata, la ricorrente avrebbe pur sempre subito, nelle more, le limitazioni recate dalla sua disciplina interna, di cui ha quindi interesse a far accertare l’illegittimità in questo giudizio agli eventuali fini risarcitori.

Pertanto, tutte le eccezioni sollevate dal Comune sono respinte.

Nel merito, l’articolo 12, commi 7 e 10, del Dlgs 387/2003 stabilisce espressamente la compatibilità degli impianti energetici da fonti rinnovabili, senza distinzioni, con la destinazione agricola e la esclusiva competenza delle linee guida statali e regionali alla indicazione di siti non idonei, in quanto “meritino cure particolari, connesse alle tradizioni agroalimentari locali, alla biodiversità, al patrimonio culturale e al paesaggio rurale”, cioè di “aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili, se interessate da produzioni agroalimentari di qualità e pregio” (Corte Costituzionale 166/2014, 275/2012 e 278/2010).

Pertanto, Province e Comuni sono assolutamente incompetenti a introdurre nei propri strumenti vincoli e restrizioni non previste in sede statale o regionale (Tar Emilia Romagna, Parma 383/2011, Tar Marche 142/2012, Tar Toscana II 629/2011 e 1473/2011).

Tali limitazioni devono comunque riferirsi alla suindicata specificità, ponendosi in rapporto di eccezione rispetto alla regola generale della compatibilità con le destinazioni agricole, tanto che la Corte ha annullato disposizioni regionali che vietavano l’insediamento o imponevano vincoli di approvvigionamento (cd. filiera corta) in intere zone o sottozone agricole.

Il Comune invoca le linee guida regionali approvate con la deliberazione consiliare n. 51/2011 che, all’articolo 4, lettera E a, dell’allegato 1 dopo aver individuato specifici siti inidonei (lettera A) per speciali esigenze di tutela (es. naturalistica, delle coste e degli arenili, dei laghi, bacini e corsi d’acqua, dei crinali e calanchi, dei complessi archeologici, delle zone A e B dei parchi e delle riserve naturali), nonché siti condizionatamente idonei alle lettere B e C (es. crinali e colline oltre i 1200 m. s.l.m.), e affermato alla lettera D che al di fuori di tali aree tutte le zone agricole e produttive sono idonee, consente (lettera E a) ai comuni, in considerazione delle specifiche funzioni insediate o pianificate, di individuare nel Rue distanze minime per gli impianti a biomasse.

Trattasi cioè di limiti di concentrazione che sono cosa ben diversa dai divieti assoluti e dai vincoli di approvvigionamento, che restano illegittimi anche alla luce di tale previsione sopravvenuta.

Si tratterebbe comunque di facoltà introdotta successivamente all’approvazione del Rue impugnato, che pertanto non potrebbe essere stata legittimamente esercitata in sede di approvazione del medesimo, mancando peraltro anche i necessari criteri predeterminati d’intesa tra la Giunta regionale e la Provincia, richiesti dalla stessa norma conferente (cfr. ult. cpv. dell’articolo 4 lettera E punto a della deliberazione 51/2011, allegato 1).

In definitiva, quindi, le impugnate disposizioni del Rue e del Psc di Budrio, approvati il 22 dicembre 2010, sono illegittime per violazione dell’articolo 12, commi 7 e 10, del Dlgs 387/2003 ed incompetenza, e pertanto vanno annullate.

Assorbite le altre censure, il ricorso è accolto.

Spese secondo soccombenza.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Budrio alla refusione delle spese, che liquida in € 3.500 (euro tremilacinquecento) oltre Iva, Cpa e contributo unificato in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 23 settembre 2015.

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