Sicurezza sul lavoro

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Circolare MinIndustria 8 giugno 2001, n. 7808

Carrelli elevatori - Riduzione del rischio del rovesciamento accidentale

Ministero dello sviluppo economico

Circolare 8 giugno 2001, n. 7808

(Gu 26 giugno 2001 n. 146)

Carrelli elevatori - Riduzione del rischio di rovesciamento accidentale

 

Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro

Agli assessorati alla sanità delle Regioni

Alla Provincia autonoma di Trento — Dipartimento servizi sociali — Servizi lavoro

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Agenzia provinciale prot. ambiente e tutela del lavoro

All'I.S.P.E.S.L. — D.T.S.

Alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro

Alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori

Ai costruttori di carrelli elevatori

Agli utilizzatori dei carrelli elevatori

Alle A.U.S.L.

 

Il decreto legislativo n. 359/1999, entrato in vigore il 19 aprile 2000 individua, per talune attrezzature di lavoro, mediante l'allegato di cui all'articolo 7.1, lettera b), una serie di requisiti di sicurezza che le stesse debbono soddisfare a fronte di caratteristici rischi e dispone che, i datori di lavoro che le utilizzano provvedano, ove necessario, al loro adeguamento, applicando ad esse le misure tecniche di volta in volta indicate.

In particolare, per i carrelli elevatori, il legislatore, in attuazione di corrispondenti orientamenti comunitari, ha riconosciuto che, nonostante l'ottemperanza al requisito della stabilità rispetto al rovesciamento (requisito che il fabbricante garantisce, del resto, solo condizionatamente al rispetto, da parte dell'utilizzatore, dei parametri di corretto impiego stabiliti in sede progettuale per uso sicuro), rimangono significativi livelli di rischio di lesioni, anche gravissime, a carico dell'operatore addetto. Infatti i dati statistici pongono in rilievo che alcune parti del corpo, in particolare la testa, potrebbero essere schiacciate tra il suolo e gli elementi costituenti le strutture (tetto) poste a protezione del conducente dal rischio di caduta del carico dai relativi organi di sollevamento, nel caso di rovesciamento dovuto a situazioni di utilizzo anormale (cioè al di fuori dai suddetti parametri), ma prevedibile. Di conseguenza, con l'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 359/1999 è stato disposto l'adeguamento dei carrelli secondo determinati obiettivi indicati al punto 1.4 del già citato allegato, mediante l'attuazione di opportune misure, di cui una esemplificazione è riportata al medesimo punto 1.4.

L'effettiva sussistenza di tale rischio è stata presa in considerazione e riconosciuta dalla Commissione europea nei riguardi dei carrelli elevatori assoggettati alle direttive comunitarie adottate ai sensi dell'articolo 95 del trattato di Amsterdam (ex articolo 100/A dell'atto unico) — cd. "direttive di prodotto" — anche nel caso in cui questi soddisfino per caratteristiche e configurazione costruttiva il requisito della stabilità al rovesciamento e siano utilizzati conformemente alla loro destinazione. Infatti il comitato permanente per la gestione delle problematiche derivanti dall'applicazione della direttiva "macchine", operante in seno a detta commissione, ha recentemente rilevato che le norme tecniche EN 1459:1999 ed EN 1726-1:1999 non soddisfano completamente il requisito essenziale di sicurezza e salute di cui al punto 1.1.2 (situazione di utilizzo anormale prevedibile) dell'all. I della direttiva n. 98/37 (cd. direttiva macchine) e pertanto non coprono il rischio della possibilità di schiacciamento del conducente tra parti dell'attrezzatura di lavoro ed il suolo nel caso di rovesciamento. Di conseguenza, la Commissione europea ha adottato in data 10 maggio 2000 la decisione n. 2000/361/CE nella quale: considerato che è necessario attirare l'attenzione sui potenziali pericoli di cui le norme suddette non fanno menzione, in particolare quello relativo allo schiacciamento dell'operatore; viene riconosciuto alle norme in questione lo status di norma "armonizzata" ai fini della direttiva "macchine", con la precisazione che dette norme, non facendo menzione dei rischi in cui l'operatore può incorrere in caso di rovesciamento accidentale del carrello, non garantiscono la presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della direttiva "macchine". Ne deriva, pertanto, che, per coprire i rischi derivanti dalle situazioni descritte, anche i carrelli elevatori immessi sul mercato in conformità a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo — vale a dire quelli recanti o la marcatura E (cd. "epsilon"), in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 304/1991, oppure quella "CE", in attuazione delle disposizioni della direttiva n. 98/37/CE, già direttiva n. 89/392/CEE e successivi emendamenti, in Italia recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 — debbono essere dotati di dispositivi atti a limitare o il rischio di rovesciamento, ovvero la possibilità che il conducente degli stessi, in caso di rovesciamento rimanga schiacciato. Si pone, quindi, per tutti i soggetti coinvolti, vale a dire i datori di lavoro utilizzatori e, rispettivamente, i costruttori dei carrelli di nuova fabbricazione, ciascuno per il proprio ruolo, la necessità di attuare le opportune misure perché venga eliminata la situazione di pericolosità così rilevata. Pertanto, ferma restando ogni altra responsabilità di tipo civilistica-contrattuale derivante dai fatti rilevati, si richiama l'attenzione dei soggetti interessati: sulla questione di cui in premessa, vale a dire sulla riconosciuta inadeguatezza — sotto il profilo delle esigenze di sicurezza — delle citate norme tecniche di fabbricazione; sulla sussistenza di conseguenti rischi residui rappresentati dall'uso di attrezzature carenti sotto il profilo delle protezioni; sul fatto che la tempestiva messa in atto di misure adatte per la loro limitazione corrisponde a precisi obblighi stabiliti delle vigenti disposizioni di legge; sulla circostanza che una esemplificazione delle misure che la tecnica ha reso sinora disponibili è rinvenibile nella regolamentazione di sicurezza (in particolare al punto 1.4, dell'allegato XV, del decreto legislativo n. 359/1999); sul fatto che sono disponibili i risultati di una ricerca, commissionata dalla Commissione europea, di soluzioni tecnicamente valide per la protezione dai rischi derivanti da spostamenti incontrollati o dal ribaltamento di attrezzature di lavoro mobili; sulla necessità di provvedere ad apportare le necessarie integrazioni ai carrelli prima di metterli in commercio, se nuovi, ovvero prima di metterli nuovamente a disposizione dei lavoratori, se già in servizio. Si rammenta che, nelle more del completamento di dette azioni, si potrà continuare ad usare i carrelli solo a condizione che siano adottate misure temporanee alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo di volerne fare oggetto delle più ampia diffusione nei riguardi dei soggetti interessati.

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