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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 25 agosto 2015, n. 949

Appalti - Servizi pubblici locali - Affidamento del servizio rifiuti - Modalità - Gara pubblica - Motivazione - Relazione tecnico-economica sui motivi che la farebbero preferire all'affidamento "in house" - Necessità

Un Comune non può indire una gara per affidare il servizio gestione rifiuti se prima non ha fatto una valutazione tecnico-economica dalla quale risulti che la gara sia preferibile all'affidamento diretto "in house".
Il Tar Veneto con la sentenza 25 agosto 2015, n. 949 annulla la delibera di un Comune che in vista della scadenza dell'affidamento del servizio di gestione rifiuti fatto a una società "in house", aveva indetto una gara per rimpiazzare l'attuale gestore. I Giudici hanno rilevato che, nonostante quanto previsto dall'articolo 34, Dl 179/2012, convertito in legge 221/2012, il Comune non aveva fatto precedere l'indizione della gara da una relazione che desse conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.
La norma in parola, il cui scopo, secondo la dottrina, dovrebbe essere principalmente quello di evitare ingiustificati affidamenti di servizi locali "in house" senza gara (con alterazione del principio Ue della concorrenza), secondo il Tar del Veneto vale anche "a contrario", cioè anche qualora il Comune scelga la modalità della gara deve relazionare sulle ragioni che giustificano la scelta di tale modalità di affidamento invece di quello "in house".

Tar Veneto

Sentenza 25 agosto 2015, n. 949

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2014, proposto da:

E. – E.T.R.A. Spa, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis) e (omissis);

 

contro

Comune di Asiago, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

 

nei confronti di

S.S. Srl, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento

della delibera del Consiglio comunale di Asiago del 28 ottobre 2014, n. 47, avente ad oggetto "Servizio gestione rifiuti – Indizione gara d'appalto" pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Asiago a partire dal 7 novembre 2014, non comunicata alla ricorrente; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

Con atto di ricorso (n.r.g. 1811/14) spedito per la notifica a mezzo posta in data 19 dicembre 2014 e depositato il 13 gennaio 2015, E. – E.T.R.A. Spa, società interamente partecipata da 75 Comuni, tra cui quello di Asiago, e gestrice del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani ed assimilati di dette amministrazioni locali, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento del provvedimento, meglio in epigrafe riportato, con il quale il Comune predetto ha deciso di non proseguire la gestione di tale servizio in favore della ricorrente e, conseguentemente, di indire una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore.

Avverso detta determinazione, la società ricorrente ha formulato le seguenti doglianze:

I. Eccesso di potere sotto i profili dell'irragionevolezza, della contraddittorietà, dell'illogicità e della carenza di istruttoria. Violazione dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221. Violazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel procedere all'affidamento del servizio in questione tramite procedura di evidenza pubblica, il Comune di Asiago non avrebbe motivato circa le ragioni tecnico-economiche per le quali tale forma di gestione sarebbe preferibile a quella in house svolta attraverso la società ricorrente.

II. Violazione dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138/2011. Incompetenza. Eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità, del travisamento e dello sviamento. Violazione del principio di ragionevolezza.

La scelta di affidare il servizio in questione tramite gara, si porrebbe in contrasto con le norme dettate in tema di gestione dei servizi pubblici locali.

Conclude pertanto la ricorrente per l'annullamento dell'atto impugnato.

Con memoria depositata in data 22 maggio 2015, la società ricorrente insiste per la fondatezza delle censure sollevate e per l'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 10 giugno 2015, la causa è passata in decisione.

Nel merito, il ricorso è suscettibile di essere accolto con particolare riguardo al difetto di motivazione dedotto nel primo mezzo di gravame.

Nel motivare la necessità di indire una pubblica gara per la gestione del servizio rifiuti in questione, unicamente in relazione alla imminente scadenza dell'affidamento di detto servizio in favore di E. Spa, il Comune di Asiago ha, infatti, omesso di svolgere le necessarie considerazioni di natura tecnico-economica, per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house allo stato in atto, tenuto peraltro conto del fatto che tale società offre in favore delle Amministrazioni locali proprietarie della stessa, tra cui il Comune predetto, una gestione dei servizi locali che, in quanto esercitata uniformemente e con le medesime modalità su tutto il territorio di riferimento, risulta essere particolarmente virtuosa al punto di vista economico.

Tanto basta ad accogliere il ricorso, con assorbimento delle altre censure proposte.

Nulla per le spese, non essendosi costituito in giudizio il Comune di Asiago.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 25 agosto 2015.

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