Legge 6 agosto 2015, n. 125
Conversione del Dl 78/2015 in materia di Enti territoriali - Caratteristiche di pericolo dei rifiuti - HP 14 (Ecotossico) - Misure in materia di Tari e Tares - Autorizzazione integrata ambientale
Ultima versione disponibile al 04/10/2024
Parlamento italiano
Legge 6 agosto 2015, n. 125
(So n. 49 alla Gu 14 agosto 2015 n. 188)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2015.
3. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 agosto 2015
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
All'articolo 1:
al comma 7, secondo periodo, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2 per cento" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle Province e alle città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014";
al comma 8, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio del 10 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente";
dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10-bis. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è inserito il seguente: "122-bis. Per l'anno 2015, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i Comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti Comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai Comuni"".
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: "Articolo 1-bis (Saldo di competenza delle Regioni per l'anno 2015) — 1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, per le sole Regioni che nell'anno 2014 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, non rilevano, nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale.
Articolo 1-ter (Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle Province e delle città metropolitane) — 1. Per il solo esercizio 2015, le Province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2015.
2. Per il solo esercizio 2015, le Province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.
3. Le Province e le Città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.
Articolo 1-quater (Spese per investimenti delle Regioni) — 1. Per l'anno 2015 le Regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'ambito della verifica dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2016.
Articolo 1-quinquies (Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza) — 1. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse Comune fra più Amministrazioni pubbliche, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale".
All'articolo 2, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015".
All'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2014, "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai Comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai Comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite al comma 4 del presente articolo, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 settembre 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali".
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: "alla data del 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" e dopo la parola: "distacco" sono inserite le seguenti: "o altri istituti comunque denominati";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni"";
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. All'articolo 98, comma 3, del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra Comune e Provincia e tra Province".
4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le Regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle Province, gli enti interessati possono, tramite accordi e d'intesa con la Regione, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi Comuni".
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"Articolo 4-bis (Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali) — 1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle Agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali.
2. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie fiscali e all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5 (Misure in materia di polizia provinciale) — 1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli Enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai Comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le Città metropolitane concordano con i Comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli Enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.
7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Articolo 5-bis (Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate) — 1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza che rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente di 4.500 unità, in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo periodo del medesimo articolo 5, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 42.446.841 euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere, pari a 42.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa".
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: "il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno," sono sostituite dalle seguenti: "il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi,";
al comma 2, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 7:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli Enti territoriali senza vincoli di destinazione";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Negli enti locali il predetto termine è esteso a quattro anni"";
al comma 5, le parole: "Per i Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli enti territoriali";
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 è inserito il seguente: "569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace"";
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini di cui all'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le Province autonome di Trento e di Bolzano, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, possono utilizzare la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione e mediante altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.
9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (Adr) per la classe 9 — M6 e M7.
9-quater. Il Comune di Milano, per le opere inserite nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere, è autorizzato ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara. Le somme assegnate all'opera "Collegamento SS 11 — SS 233" dall'allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dall'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera "Collegamento SS 11 — SS 233".
9-quinquies. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle Province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle Regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.
9-sexies. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "alla data del 30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente legge".
9-septies. Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, è soppresso con effetto dal 1º dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione.
9-octies. Dal 1º dicembre 2015, è istituita presso l'Inps la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio della Gestione è integrato secondo quanto previsto al comma 9-decies e mediante la riserva di legge accertata alla data del 30 novembre 2015.
9-novies. Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi sono a carico della Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-octies.
9-decies. Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo Gas è stabilito un contributo straordinario pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020 a carico dei datori di lavoro di cui al comma 9-septies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri relativi al contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione del contributo all'Inps.
9-undecies. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas, è posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo integrativo di cui al comma 9-septies, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo al medesimo Fondo integrativo di cui al comma 9-septies per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.
9-duodecies. Gli importi di cui al comma 9-undecies sono destinati con le seguenti modalità:
a) adesione, con dichiarazione di volontà espressa ovvero decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante il sistema del silenzio assenso, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi, a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sarà conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione. Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, è a carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo residuo è versato al fondo di previdenza complementare dell'azienda subentrante con le modalità previste alla presente lettera. Sugli importi di cui alla presente lettera si applica il contributo di solidarietà di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad un fondo di previdenza complementare. In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l'importo calcolato con le stesse modalità previste alla lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le modalità previste al comma 9-terdecies. Nel caso in cui il lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas le somme da lui maturate fino a quel momento sono liquidate secondo le modalità previste alla lettera a), comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione il datore di lavoro versa la quota rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare, secondo quanto indicato alla lettera a).
9-terdecies. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende sono maggiorati nella misura del 10 per cento, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni dall'inizio della rateizzazione, l'importo residuo è rivalutato nella misura del 30 per cento. Alle predette rivalutazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile.
9-quaterdecies. Dall'attuazione dei commi da 9-septies a 9-terdecies, tenuto conto del contributo straordinario di cui al comma 9-decies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquiesdecies. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e delle minori spese per prestazioni pensionistiche derivanti dall'applicazione dei commi da 9-septies a 9-quaterdecies. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza del contributo straordinario di cui al comma 9-decies per la copertura dei relativi oneri, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla rideterminazione dell'entità del contributo straordinario, dei criteri di ripartizione dello stesso tra i datori di lavoro, nonché dei tempi e delle modalità di corresponsione del contributo straordinario all'Inps.
9-sexiesdecies. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del Comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per l'anno 2015, è attribuito al medesimo Comune un contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 109.120 euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9-septiesdecies. In previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le Regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del Codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi.
9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016".
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
"Articolo 7-bis (Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali) — 1. All'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Gli Enti locali di cui all'articolo 2 del presente Testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave"".
All'articolo 8:
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. L'ente di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (Inea). Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti locali del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
4-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 4-bis si provvede a seguito:
a) della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-bis di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.
4-quater. In caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'ente, fino a concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione";
al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "530 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: ", di cui una quota pari a 472,5 milioni di euro è ripartita in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la restante quota è ripartita tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34";
dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
"13-bis. Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015.
13-ter. In relazione alla necessità di sopperire alle specifiche straordinarie esigenze finanziarie della città metropolitana di Milano e delle Province, nel 2015 è attribuito alle medesime un contributo di 80 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro destinati alla città metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto, distribuisce entro il 30 settembre 2015 il contributo complessivo di 30 milioni di euro alle sole Province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote. Il contributo è distribuito in misura proporzionale alle risorse necessarie a ciascuna Provincia per conseguire nel 2015 l'equilibrio di parte corrente. A tal fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse di cui necessitano per conseguire l'equilibrio di parte corrente, considerando l'integrale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote.
13-quater. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è attribuito alle Province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al relativo riparto tra le Province e le città metropolitane.
13-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 13-ter e 13-quater, pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13-sexies. All'articolo 60, comma 3, del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel Comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi".
13-septies. Le risorse di cui al comma 16, lettera c), dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto.
13-octies. Per l'anno 2015, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'Irpef, è attribuito alla medesima Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2.
13-novies. Agli oneri derivanti dal comma 13-octies, pari a 2.728.000 euro per l'anno 2016, a 2.653.796 euro per l'anno 2017 e a 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
13-decies. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per le annualità 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è effettuata, fermo restando quanto disposto dal comma 13-undecies del presente articolo, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della struttura di gestione individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nell'importo indicato, al fine della copertura per il bilancio dello Stato, dal comma 3 del citato articolo 11, al netto delle somme attribuite alla Regione siciliana con le modalità stabilite dal decreto del direttore generale delle finanze 19 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2013. Per l'anno 2014, l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia Entrate — fondi di bilancio".
13-undecies. Per gli anni 2014 e 2015, resta fermo l'accertamento del gettito effettivo spettante alla Regione siciliana, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da parte della predetta Regione all'entrata del bilancio dello Stato.
13-duodecies. Nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma "Federalismo" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 è attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle Regioni e alle Province autonome al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento delle finanze, è approvato entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
"Articolo 8-bis (Disposizioni concernenti la Regione Valle d'Aosta) — 1. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'accordo sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della Regione Valle d'Aosta, l'obiettivo del patto di stabilità interno della Regione Valle d'Aosta di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è determinato in 701,242 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
2. La Regione Valle d'Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi e passivi connessi all'erogazione da parte di Trenitalia Spa dei servizi di trasporto ferroviari locali nell'ambito regionale, assumendosene integralmente gli oneri a decorrere dal 1° gennaio 2011, al netto di quanto già erogato dallo Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Per le finalità di cui al periodo precedente e a compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima Regione è attribuito un trasferimento di 120 milioni di euro per l'anno 2015 aggiuntivo rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del presente decreto non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo comma 2.
3. Agli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal comma 2, pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, a 1.592.279 euro per l'anno 2017 e a 1.547.148 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui".
All'articolo 9:
al comma 5, le parole: "e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014" e le parole: "La quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015." sono soppresse;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9-bis. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
9-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo".
9-quater. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma 9-ter del presente articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento è successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere";
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
"11-bis. Fanno parte del Consorzio interuniversitario Cineca, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo.
11-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario Cineca un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo.
11-quater. I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) oltre l'80 per cento delle attività dell'ente è effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;
b) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
c) le Amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi".
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 9-bis (Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano) — 1. In attuazione della lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-octies.
Articolo 9-ter (Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci) — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva attuazione del regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa:
a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere;
b) al fine di garantire, in ciascuna Regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso.
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilità, di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis e 160-ter del Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143, comma 8, del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico finanziario dell'opera, fatta salva la possibilità per il concessionario di recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, e nelle more dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Ministero della salute mette a disposizione delle Regioni i prezzi unitari dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.
4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo 1671 del Codice civile, senza alcun onere a carico degli stessi. È fatta salva la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre Regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre Regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore.
6. Ferma restando la trasmissione, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio (Sdi), ai fini del successivo invio alle amministrazioni destinatarie secondo le regole definite con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, ed al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale sono trasmesse mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute. Le predette fatture devono riportare il Codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con successivo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il Ministero della salute sono definiti:
a) i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
b) le modalità operative di trasmissione mensile dei dati dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute;
c) la data a partire dalla quale sarà attivato il servizio di trasmissione mensile.
7. Presso il Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario.
8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali Ce, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.
9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dall'articolo 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale";
b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Entro il 30 settembre 2015, l'Aifa conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali Osmed-Aifa, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità nonché il medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite l'accordo negoziale con l'Aifa, potrà ripartire, tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda è titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di dosi definite giornaliere (Ddd) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'Aifa propone la restituzione alle Regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuare con le modalità di versamento già consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare con l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa.
1-bis. In sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge".
11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:
"33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.
33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in commercio ai sensi del comma 33".
Articolo 9-quater (Riduzione delle prestazioni inappropriate) — 1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1 sono a totale carico dell'assistito.
3. Il medico deve specificare nella prescrizione le condizioni di erogabilità della prestazione o le indicazioni di appropriatezza prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Gli Enti del Servizio sanitario nazionale curano l'informazione e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano i controlli necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1.
5. In caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1, l'ente richiede al medico prescrittore le ragioni della mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l'ente adotta i provvedimenti di competenza, applicando al medico prescrittore dipendente del Servizio sanitario nazionale una riduzione del trattamento economico accessorio, nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di settore e dalla legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, una riduzione, mediante le procedure previste dall'accordo collettivo nazionale di riferimento, delle quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e dell'accordo integrativo regionale.
6. La mancata adozione da parte dell'ente del Servizio sanitario nazionale dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del direttore generale ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla Regione.
7. Le Regioni o gli Enti del Servizio sanitario nazionale ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni di cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l'anno 2015 le Regioni o gli Enti del Servizio sanitario nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.
8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2, comma 1, dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, con decreto del Ministro della salute, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica.
9. A decorrere dall'anno 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, è applicata una riduzione pari al 50 per cento della relativa tariffa fissata dalla Regione ovvero, se di minor importo, è applicata la tariffa fissata dalla medesima Regione per i ricoveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative extraospedaliere. A decorrere dall'anno 2015, per tutti i ricoveri ordinari di riabilitazione, clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria, prevista nella prima colonna dell'allegato 2 al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, è ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia.
Articolo 9-quinquies (Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale) — 1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è permanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione.
Articolo 9-sexies (Potenziamento del monitoraggio sull'acquisto di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale) — 1. All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), all'ultimo periodo, le parole: "Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Autorità nazionale anticorruzione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della Consip e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali";
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento di cui alla medesima lettera d)".
Articolo 9-septies (Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale). — 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, e in attuazione di quanto stabilito dalla lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dall'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, nonché dagli articoli da 9-bis a 9-sexies del presente decreto, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma 1 anche adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.
3. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la Regione siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro.
4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sul patto di stabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la Regione Friuli Venezia Giulia, in 38.168,24 migliaia di euro in termini di indebitamento netto.
Articolo 9-octies (Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome). — 1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui dagli articoli da 9-bis a 9-septies del presente decreto secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 9-novies (Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute) — 1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ferme restando le autorizzazioni di spesa ivi previste il Ministero della salute, anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto in area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzato ad effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per l'anno 2015 e di 2.341.140 euro a decorrere dall'anno 2016.
2. Al fine di potenziare l'attività di programmazione sanitaria e di monitoraggio del Ministero della salute, è autorizzata l'ulteriore spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 per le esigenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.465.140 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 9-decies (Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016) — 1. Al fine di consentire alla Regione Lazio di attuare il programma per il Giubileo straordinario del 2015-2016 e, in particolare, per fronteggiare le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone, è autorizzato, a favore della medesima Regione, un contributo di euro 33.512.338 per l'anno 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. A tali fini, la Regione Lazio presenta al Ministero della salute il programma degli interventi da realizzare e, acquisito su di esso il parere favorevole del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, richiede l'ammissione a finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nel programma approvato. Per gli interventi da eseguire l'erogazione delle risorse è effettuata per stati di avanzamento lavori.
2. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Giubileo straordinario del 2015-2016, per il biennio 2015-2016, è sospesa per gli enti del Servizio sanitario della Regione Lazio l'applicazione delle limitazioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. I pellegrini che fanno ingresso sul territorio nazionale per il Giubileo straordinario del 2015-2016 possono usufruire gratuitamente, previo versamento di un contributo volontario pari a 50 euro comprovato da idoneo titolo, di eventuali prestazioni sanitarie erogate in urgenza dalle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. In caso di mancato versamento del predetto contributo, i pellegrini corrispondono, per le prestazioni ospedaliere erogate in urgenza, le tariffe vigenti nella Regione dove insiste la struttura ospedaliera.
4. Sono esclusi dal versamento previsto al comma 3 i pellegrini provenienti da Paesi con i quali vigono accordi in materia sanitaria.
5. Le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al comma 3 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute destinato al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei pellegrini di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute al Ministero della salute da parte delle Regioni per l'erogazione dei servizi di cui al comma 3 eccedano le somme riassegnate sul capitolo di spesa destinato a tali rimborsi, ai maggiori oneri si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per il biennio 2015-2016.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5 sono definite con successivi provvedimenti del Ministero della salute.
Articolo 9-undecies (Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti) — 1. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, nonché del recepimento di tale ripartizione con delibera del Cipe, il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su livello del finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, è autorizzato a concedere anticipazioni:
a) alle Regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato alla medicina penitenziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e per i quali non sia già previsto uno specifico regime di anticipazione, ovvero non siano stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è erogata in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultima ripartizione delle disponibilità finanziarie approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce ed assegna alle università le risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni alle università, a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzati in sede di conguaglio eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.
Articolo 9-duodecies (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco) — 1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), anche in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 630 unità.
2. Nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle Amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1. L'Agenzia può prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il Ministro della salute, d'intesa con l'Aifa, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicura il monitoraggio dell'onere effettivo derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 e delle maggiori entrate di cui al comma 3. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra il suddetto onere e le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell'Aifa, è autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi delle tariffe e dei diritti di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
5. Al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le tariffe vigenti alla data del 1º gennaio 2015 sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, sentita l'Aifa. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonché tariffe ridotte per le piccole e medie imprese, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle Aic di carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del sito di produzione".
6. Il decreto del Ministro della salute di cui al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è applicabile dal mese successivo a quello della sua entrata in vigore".
All'articolo 10, comma 6, al primo periodo, le parole: "0,7 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2,7 milioni di euro" e, al secondo periodo, le parole: "0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "2,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017" e dopo le parole: "dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307" sono aggiunte le seguenti: ", e quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
All'articolo 11:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione Soa per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all'articolo 67-quater, comma 8, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del Codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai Comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture — Uffici territoriali del Governo. Si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "si applica nella misura del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica limitatamente alle lettere a) e b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente alla lettera c)"";
al comma 2, le parole: "Il progettista e" sono soppresse, le parole: "non possono" sono sostituite dalle seguenti: "non può", dopo la parola: "rapporti" è inserita la seguente: "diretti " e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai Comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione";
al comma 3, le parole: "purché non in corso di esecuzione," sono sostituite dalle seguenti: ", ivi compresi i contratti preliminari," e le parole: "entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "prima dell'approvazione della progettazione esecutiva";
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "conclusione lavori" sono inserite le seguenti: "e di ripristino dell'agibilità sismica";
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti Comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (Sal), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del Sal consegnato con ritardo; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai Comuni. I Comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del Sal, ad eccezione degli ultimi Sal estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti Comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni";
al comma 7, le parole: "e concordato preventivo" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente";
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del Comune dell'Aquila e degli altri Comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile.
7-ter. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i Comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorità definito dai Comuni per l'erogazione del contributo che è concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola";
il comma 10 è soppresso;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
"11-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato Codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo Codice. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto Codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato Codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche Amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11-ter. Al comma 8-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Tale modalità di riparto può essere utilizzata dai Comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1° aprile 2016, i Comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del progetto Case e nei Map".
11-quater. Dalle disposizioni di cui al comma 11-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente";
al comma 12, al primo periodo, dopo le parole: "dalla legge 24 giugno 2013, n. 71," sono inserite le seguenti: "come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190," e, alla lettera b), le parole: "promozione dei servizi turistici e culturali" sono sostituite dalle seguenti: "promozione turistica e culturale";
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
"14-bis. All'articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "immobili privati" sono inserite le seguenti: "sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai Comuni".
14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "anni 2014 e 2015" sono inserite le seguenti: "nonché per gli anni 2016 e 2017"";
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
"16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), dopo le parole: "produce rifiuti" sono inserite le seguenti: "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione";
b) alla lettera o), dopo la parola: "deposito" sono inserite le seguenti: "preliminare alla raccolta";
c) alla lettera bb), alinea, la parola: "effettuato" è sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati" e dopo le parole: "sono prodotti" sono inserite le seguenti: ", da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti".
16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'Autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle Autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni".
16-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della Regione interessata";
b) al comma 12, primo periodo, le parole: da: "Bagnoli-Coroglio" fino a: "di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa, quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015,";
c) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
"13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'uopo delegato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della Regione Campania e del Comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma.
13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria.
13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il soggetto attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del Comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il soggetto attuatore esamina le proposte del Comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il Comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9";
d) il comma 13-ter è abrogato";
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali".
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
"Articolo 11-bis (Disposizioni in materia di economia legale) — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, continuano ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma 2-bis, del Codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni".
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12 (Zone franche urbane — Emilia) — 1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici Ateco-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;
c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.
5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.
6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
7. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I Comuni di Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima del 10 per cento delle risorse stanziate per ogni annualità.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".
All'articolo 13:
al comma 1 è premesso il seguente:
"01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016";
al comma 1, dopo le parole: "della Regione Lombardia" sono inserite le seguenti: ", in qualità di commissario delegato per la ricostruzione,".
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 13-bis (Istituzione di una zona franca nella Regione Sardegna) — 1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio dei Comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Sardegna e il Cipe, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Articolo 13-ter (Misure per la città di Venezia) — 1. Per garantire l'effettiva attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le parole: "a presiederlo," sono inserite le seguenti: "dal Ministro dell'economia e delle finanze,".
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, comma 3, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non più di due volte";
b) all'articolo 14:
1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La durata dell'incarico dei direttori di settore non può eccedere la durata dei programmi previsti per i dodici mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati";
2) il comma 3 è abrogato;
c) all'articolo 17, comma 2, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non più di due volte".
Articolo 13-quater (Proroga di termine di cantierabilità) — 1. Il termine di cantierabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 ottobre 2015".
All'articolo 15:
al comma 3, le parole: "nei limiti di 70 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di 90 milioni di euro annui";
al comma 4, le parole: "una somma non superiore a 70 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "una somma non superiore a 90 milioni di euro annui";
al comma 5, al secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego";
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le Province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014".
All'articolo 16, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
2) le parole: ", di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015" sono sostituite dalla seguente: "annui";
b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
"5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1° gennaio 2016, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di "Soprintendenza Pompei". Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma, nonché sono definite le modalità del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al periodo precedente";
c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000 euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia".
1-ter. All'articolo 52, comma 1-ter, del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "d'intesa con" sono inserite le seguenti: "la Regione e";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "del Ministero" sono inserite le seguenti: ", la Regione".
1-quater. Al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 31 ottobre 2015, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata, è adottato un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle Province. Il piano può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle Province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle Province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle Province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti.
1-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 1-quater, entro il 31 ottobre 2015, le unità di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le Province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero e comunque per un importo pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della procedura di mobilità di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.
1-sexies. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies, nonché per assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: "dei commi 2 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 6";
b) all'articolo 5:
1) il comma 2 è abrogato;
2) al comma 3, dopo le parole: "funzioni di tutela su" sono inserite le seguenti: "manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni,";
3) al comma 7, le parole: "commi 2, 3, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4, 5 e 6";
c) al comma 3 dell'articolo 63, le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 4"".
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 16-bis (Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità) — 1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
"420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (Unesco), che ricadono nel territorio di più Province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi".
Articolo 16-ter (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco). — 1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unità nella Polizia di Stato, di 1.050 unità nell'Arma dei carabinieri, di 400 unità nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del Codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1º ottobre 2016, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, altresì, per gli ulteriori posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera a), per gli anni 2015 e 2016.
2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.
3. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2015 a valere sulle facoltà assunzionali del 2016, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015, attingendo, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 limitatamente ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 3, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1º dicembre 2016 e al 1° dicembre 2017, fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data non anteriore al 1º dicembre 2016.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 16.655.427 euro e di 11.217.902 euro, rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i rispettivi anni 2015 e 2016, per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati".
Articolo 16-quater (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di Comuni della Regione Calabria) — 1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i Comuni della Regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207, anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La Regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità interno, al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e già finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183".
Dopo la tabella 2 sono aggiunte le seguenti:
Al titolo del decreto-legge sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ". Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali".