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Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Decreto 26 maggio 2015

(Gu 30 luglio 2015 n. 175)

Modifiche ed integrazioni agli allegati 1, 7 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il regolamento (Ce) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/Ce;

Visto il regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/Ce del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 21 giugno 2013, n. 11796, con la quale la ditta Capa Ferrara ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la nota del 17 luglio 2014, n, 14951, con la quale la Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ufficio Ex PQA V, ha inoltrato la proposta di revisione dell'allegato 13 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica" al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione Generale della Prevenzione e del Contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 10 luglio 2014;

Considerato che la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla Direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 si è conclusa senza osservazioni sull'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 1 e 7 e sulla modifica dell'allegato 13, come comunicato nella nota del 26 febbraio 2015, n. 4523, trasmessa dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto di dover procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 1, 7 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono predisposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo 1

1. Gli allegati 1, 7 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.", sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (See), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, affidabilità ed informazione equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.

4. Ai sensi del Regolamento (Ce) n. 764/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2015

Allegato

Modifica degli allegati 1, 7 e 13 del Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

L'allegato 1, Concimi nazionali, è così di seguito modificato:

al punto 5.2. Concimi organici NP, è aggiunto il seguente prodotto 13:

Denominazione del tipo

Modo di preparazione

Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)

Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e10.

Finezza di macinazione

Indicazione d'identificazione del concime.

Altri requisiti

Totale

Per ciascuno degli elementi fertilizzanti

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Altre indicazioni e note

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13. Digestato

vegetale essiccato

Essiccazione del digestato ottenuto dalla conversione in biogas di colture dedicate, residui colturali, sottoprodotti vegetali agroindustriali

4%N + P2O5

2% N organico 1% P2O5

C organico sul tal quale: 30%

Umidità massimo 15%

Azoto

totale

P2O5

totale

---

Azoto

organico

P2O5

totale

---

È consentito dichiarare il contenuto di ossido di potassio (K2O) purché non inferiore

all'1%

 

L'allegato 7, Tolleranze, è così di seguito modificato:

al punto 3.3.1, Concimi organici azotati (solidi e fluidi), dopo la voce "Miscela di concimi organici azotati (solida e fluida)" è aggiunta la voce "Digestato vegetale essiccato" con la corrispondente tolleranza:

Valori assoluti in % di peso espressi in
C N P2O5 K2O
Digestato vegetale essiccato 1,0 0,5 0,2 0,5

 

L'allegato 13, Registro dei fertilizzanti, è così di seguito modificato

La Tabella 1, "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", è sostituita dalla presente:

 

Tabella 1

"Elenco dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica"

 

Concimi Ce

(con riferimento all'Allegato I del Reg. Ce n. 2003/2003)

 

Concimi fosfatici (con riferimento al capitolo A. 2. dell'Allegato I del Reg. Ce n. 2003/2003)

Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (Ce) 2003/2003 Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008
1 2 3 4 5
1.

Scorie di defosforazione:

- Fosfati Thomas

- Scorie Thomas

Scorie di defosforazione
6. Fosfato alluminocalcico Fosfato allumino-calcico Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5 Impiego limitato ai terreni basici (pH>7.5)
7. Fosfato naturale tenero Fosfato naturale tenero Tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5

 

Concimi potassici (con riferimento al capitolo A. 3. dell'Allegato I del Reg. Ce n. 2003/2003)

Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (Ce) 2003/2003 Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008
1 2 3 4 5
1. Sale grezzo di potassio Sale grezzo di potassio o kainite
5. Solfato di potassio Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio
6. Solfato di potassio contenente sale di magnesio Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio
7. Kieserite con solfato di potassio Solfato di magnesio (kieserite) solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio

Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio. Solo di origine naturale

 

 

Concimi PK (con riferimento al capitolo B.4. dell'Allegato I del Reg. Ce n. 2003/2003)

Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (Ce) 2003/2003 Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008
1 2 3 4 5
1. Concime PK Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi fosfatici e potassici "consentiti in agricoltura biologica" Riportare le condizioni d'uso e i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che lo compongono

 

Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al capitolo D dell'Allegato I del Reg. Ce n. 2003/2003)

Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (Ce) 2003/2003 Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008
1 2 3 4 5
1. Solfato di calcio Solfato di calcio (gesso)
Solo di origine naturale
2. Soluzione di cloruro di calcio Soluzione di cloruro di calcio Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio
3. Zolfo elementare Zolfo elementare
4. Kieserite Solfato di magnesio (kieserite) Solo di origine naturale
5. Solfato di magnesio Solfato di magnesio (kieserite) Solo di origine naturale

 

Concimi minerali per l'apporto di microelementi (con riferimento al capitolo E dell'Allegato I del Reg. Ce n. 2003/2003)

Sono ammessi tutti i concimi inorganici per l'apporto di microelementi elencati nella parte E dell'Allegato I del Reg. (Ce) 2003/2003.

 

Agenti complessanti:

— idrolizzati di proteine animali ( il concime non è applicabile alle parti commestibili della coltura)

— estratto vegetale contenente tannini solo se di origine naturale.

 

Concimi nazionali

(con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto)

 

Concimi organici (con riferimento al capitolo 5 dell'Allegato 1 del presente decreto)

Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008
1 2 3 4 5
1. Pennone Pennone
2. Cornunghia torrefatta

Farina di corna

Farina di zoccoli

3. Cornunghia naturale

Farina di corna

Farina di zoccoli

4. Pelli e crini (Pellicino o pellicini) Pelli e crini Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile
7. Cuoio torrefatto Pellami Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile
9. Sangue secco Farina di sangue
10. Farina di carne (Carniccio) Farina di carne
11. Panelli Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione
12. Borlanda essiccata Borlande ed estratti di borlande Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
13. Borlanda vitivinicola essicca Borlande ed estratti di borlande Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
14. Cascami di lana Lana
15. Miscela di concimi organici azotati Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati "consentiti in agricoltura biologica" Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono

 

(segue) Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008
1 2 3 4 5
16. Epitelio animale idrolizzato Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Non applicabile alle parti commestibili della coltura
17. Letame essiccato Letame essiccato e pollina Proibito se proveniente da allevamenti industriali
18. Cuoio e pelli idrolizzati

Pellami

Proteine idrolizzate

Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Non applicabile alle parti commestibili della coltura
19. Concime organico azotato di origine vegetale e animale

Lana

Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione

Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
20. Estratto di alghe in forma solida Alghe e prodotti a base di alghe

Se ottenuti direttamente mediante:

processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione

estrazione con acqua o

fermentazione

soluzione acida e/o alcalina

21. Gelatina idrolizzata per uso agricolo Proteine idrolizzate Pellami Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile
Non applicabile alle parti commestibili della coltura

 

Concimi organici azotati fluidi (con riferimento al capitolo 5.1.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 Requisiti aggiuntivi per l’ammissibilità in agricoltura biologica ai  sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l’uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1 2 3 4 5
1. Borlanda fluida Borlande ed estratti di borlande Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
2. Borlanda vitivinicola fluida Borlande ed estratti di borlande Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
3. Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali Borlande ed estratti di borlande Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
4. Carniccio fluido in sospensione Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Non applicabile alle parti commestibili della coltura
5. Sangue fluido Farina di sangue
6. Epitelio animale idrolizzato fluido Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Non applicabile alle parti commestibili della coltura
7. Estratto fluido di lievito contenente alghe brune Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetali per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe

Se ottenuti direttamente mediante:

i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione

ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina

iii)fermentazione

8. Miscela di concimi organici azotati fluida Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati fluidi “consentiti in agricoltura biologica” Riportare le condizioni d’uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono

 

Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008
1 2 3 4 5
1. Guano Guano
2. Farina di pesce Farina di pesce
3. Farina d'ossa Farina di ossa, anche degelatinata
4. Farina d'ossa degelatinate Farina di ossa, anche degelatinata
5. Ruffetto d'ossa Farina di ossa, anche degelatinata
7. Pollina essiccata Letame essiccato e pollina Proibita se proveniente da allevamenti industriali
8. Miscela di concimi organici NP Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP "consentiti in agricoltura biologica" Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono
9. Residui di macellazione idrolizzati Farina di carne Proteine idrolizzate Non applicabile alle parti commestibili della coltura
10. Letame suino essiccato Letame essiccato e pollina Proibito se proveniente da allevamenti industriali
11. Concime organico NP di origine animale e vegetale

Letame

Letame essiccato e pollina Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali.

Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali

 

Concimi organo-minerali (con riferimento al capitolo 6. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Sono ammessi esclusivamente i concimi organo-minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici e/o di uno o più matrici organiche con uno o più concimi minerali consentiti in agricoltura biologica.

Il concime organo-minerale dovrà riportare i medesimi requisiti aggiuntivi e le condizioni d'uso previste per ogni fertilizzante che lo compone.

 

Ammendanti

(con riferimento all'allegato 2 del presente decreto)

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Reg. (Ce) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008
1 2 3 4 5
1. Letame Letame Proibito se proveniente da allevamenti industriali
3. Ammendante vegetale semplice non compostato Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Segatura e trucioli di legno
Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
4. Ammendante compostato verde Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate
Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas.

Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
5. Ammendante compostato misto Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata

Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati

Letame

Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi

Rifiuti domestici compostati o fermentati Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero-caseari

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate
Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali.

Rifiuti solo se prodotti in un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato Membro.

Nell'eventualità che l'ammendante sia ottenuto esclusivamente a partire dalla miscela di rifiuti domestici, separati all'origine sono fissati i seguenti tenori massima in metalli pesanti (espressi in mg/kg di materia secca): Cd 0.7; Cu 70; Ni 25; Pb 45; Zn 200; Hg 0,4; Cr (totale) 70; Cr (VI) = non rilevabile

 

 

(segue) Ammendanti (con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto)

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto

Reg. (Ce) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate

Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale

Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008
1 2 3 4 5
6. Ammendante torboso composto

Torba

Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati

Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata

Letame

Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato

Effluenti di allevamento liquidi

Rifiuti domestici compostati o fermentati Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero-caseari

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate

Prodotto ottenuto unicamente a partire da torba con ammendante compostato verde e/o misto "Consentito in agricoltura biologica" Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali.

Non è ammesso l'impiego di fanghi

Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per gli ammendanti che lo compongono

Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)

7. Torba acida Torba Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
8. Torba neutra Torba Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
9. Torba umificata Torba Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
10. Leonardite Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici) Solo se ottenuta come sottoprodotto delle attività estrattive

 

(segue) Ammendanti (con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto)

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto

Reg. (Ce) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate

Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale

Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008
11. Vermicompost da letame

Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Letame

Letame essiccato e pollina

Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato

Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali 5

 

Correttivi

(con riferimento all'Allegato 3 del presente decreto)

 

Correttivi calcici e magnesiaci (con riferimento al capitolo 2.1. dell'Allegato 3 del presente decreto)

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008

Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale

Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008
1 2 3 4 5
1. Correttivo calcareo Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Solo di origine naturale
2. Marna Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Solo di origine naturale
3. Correttivo calcareo – magnesiaco Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare) Solo di origine naturale
4. Dolomite Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare) Solo di origine naturale
11. Calce di defecazione Fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola
12. Gesso agricolo Solfato di calcio (gesso) Solo di origine naturale
13. Anidride Solfato di calcio (gesso) Solo di origine naturale
16. Sospensione di calcare Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Solo di origine naturale
17. Solfato di magnesio per uso agricolo Solfato di magnesio (kieserite) Solo di origine naturale

 

Correttivi diversi (con riferimento al capitolo 2.2. dell'Allegato 3 del presente decreto)

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008

Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale

Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008

1 2 3 4 5
2. Correttivo calcico solfo— magnesiaco Solfato di magnesio (kieserite); Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare) Solo di origine naturale
3. Zolfo per uso agricolo Zolfo elementare Solo se ottenuto a partire da zolfo e ammendanti e/o correttivi e/o argille "consentiti in agricoltura biologica"
5. Sospensione di zolfo in acqua Zolfo elementare
6. Estratto di tannini di castagno solido

Segatura e trucioli di legno

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
7. Estratto di tannini di castagno liquido

Segatura e trucioli di legno

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento

 

Substrati di coltivazione

(con riferimento all'allegato 4 del presente decreto)

 

Substrati di coltivazione (con riferimento al capitolo 2. dell'Allegato 4 del presente decreto

 

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto

Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008

Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale

Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008

1

2

3

4

5

1.

Substrato di coltivazione base

Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate

Torba Letame Leonardite

Farina di roccia e argille

Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi , ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica "Consentiti in agricoltura biologica". Tra le matrici non sono ammesse: il letame artificiale, la lignite, la lana di roccia, le zeolititi e le schiume poliuretaniche

Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)

 

Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per ognuno dei componenti ammendanti, correttivi, concimi e prodotti ad azione specifica.

2.

Substrato di coltivazione misto

Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati

Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata

Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato

Effluenti di allevamento liquidi Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate

Torba Letame Leonardite

Farina di roccia e argille

Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi , ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica "Consentiti in agricoltura biologica". Tra le matrici non sono ammesse: il letame artificiale, la lignite, la lana di roccia, le zeolititi e le schiume poliuretaniche.

 

Non è ammesso l'impiego di fanghi

Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)

 

Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per ognuno dei componenti ammendanti, correttivi, concimi e prodotti ad azione specifica.

 

Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali

(con riferimento all'Allegato 5 del presente decreto)

 

Matrici organiche (con riferimento al capitolo 2. dell'Allegato 5 del presente decreto)

 

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto

Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008

Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale

 

Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008

1

2

3

4

5

1.

Torba acida

Torba

 

 

Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)

2.

Torba neutra

Torba

 

 

Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)

3.

Torba umificata

Torba

 

 

Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)

5.

Ammendante vegetale semplice non compostato

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Segatura e trucioli di legno

Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento

 

 

6.

Ammendante compostato verde

Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate

Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas.

Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento

 

 

 

 

Prodotti ad azione specifica

(con riferimento all'Allegato 6 del presente decreto)

 

Prodotti ad azione su suolo (con riferimento al capitolo 3. dell'Allegato 6 del presente decreto)

 

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto

Riferimento al Reg. (Ce) n. 889/2008

Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale

 

Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008

1

2

3

4

5

6.

Inoculo di funghi micorrizici

Prodotti autorizzati ai sensi dell'art. 3 punto 41

 

 

 

 

8.

Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetali per la fertilizzazione

 

 

 

 

 

 

Prodotti ad azione su pianta (con riferimento al capitolo 4. dell'Allegato 6 del presente decreto)

 

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto

Riferimento al Reg. (Ce) n. 889/2008

Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale

 

Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008

1

2

3

4

5

1.

Ammendante animale idrolizzato

Farina di carne Proteine idrolizzate

 

 

Non applicabile alle parti commestibili della coltura

 

Prodotti ad azione su pianta – Biostimolanti (con riferimento al capitolo 4.1. dell'Allegato 6 del presente decreto)

 

Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto

denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008

Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale

Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (Ce) n. 889/2008

 

1

2

3

4

5

2.

Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)

Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate

Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile

Non applicabile alle parti commestibili della coltura

3.

Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande

Se ottenuti direttamente mediante:

i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione

ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina

iii) fermentazione

Escluse le borlande estratte con Sali ammoniacali

 

 

4.

Estratto solido di erba medica, alghe e melasso

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande

Se ottenuti direttamente mediante:

i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione

ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina

iii) fermentazione

Escluse le borlande estratte con Sali ammoniacali

 

 

5.

Estratto acido di alghe della famiglia "Fucales"

Alghe e prodotti a base di alghe

Se ottenuti direttamente mediante:

i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione

ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina

iii) fermentazione

 

 

6.

Inoculo di funghi micorrizici

Prodotti autorizzati ai sensi dell'art. 3 punto 41

 

 

 

 

 

a) La Tabella 2 è sostituita dalla presente:

L'impiego dei reflui zootecnici è ammesso in conformità alle normativa nazionali e/o regionali in materia di impiego di reflui zootecnici e protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati.

È proibito l'uso di deiezioni animali ed effluenti di allevamento provenienti da allevamenti industriali.

La quantità totale di effluenti di allevamento impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di fertilizzanti prodotti a partire da effluenti animali

Per l'applicazione di quanto sopra si applica quanto dispone all'articolo 3 punto 3 del Reg. (Ce) 889/08: 'Le aziende dedite alla produzione biologica possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al paragrafo 2 (170 kg di azoto per anno/ettaro di SAU) è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologiche coinvolte nella suddetta cooperazione'

L'impiego delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso in conformità alla Legge n. 574 dell'11 novembre 1996 'Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 (Serie generale) del 12 novembre 1996, pagine 4-6 ed al successivo Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del luglio 2005 recante regole circa 'Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152'.

 

b) Alla Parte terza "informazioni generali", dopo il punto 1, è aggiunto il punto 2:

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il 'Registro dei fertilizzanti' aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

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