Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Consiglio dei Ministri

Decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111

(Gu 22 luglio 2015 n. 168)

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/Ce che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2009, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/Ce che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Visto il regolamento (Ue) n. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2013 che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/Ce e n. 406/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga i regolamenti (Ue) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

Visto il regolamento (Ue) n. 1123/2013 della Commissione dell'8 novembre 2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (Ue) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante modifica della direttiva 2003/87/Ce che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità , in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 7 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera t) le parole: "detiene o gestisce" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce o controlla";

b) la lettera ff) è sostituita dalla seguente: "ff) 'operatore aereo amministrato dall'Italia' :

1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac);

2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia; viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni del periodo di riferimento detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non è più considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia' per il periodo di riferimento successivo;

3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato Membro, le cui emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo, stimate per i primi due anni del periodo di riferimento precedente, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia;";

c) dopo la lettera ff) sono inserite le seguenti: "ff-bis) 'anno di riferimento': ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numero 2), per gli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nella Comunità dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006:

f-ter) 'periodo di riferimento': ai fini della definizione di cui alla lettera ff), numeri 2) e 3), il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, e ciascuno dei successivi periodi di otto anni a partire dal 1° gennaio 2013;".

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante del Comitato; per l'istruttoria delle attività di cui al presente articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria Tecnica.";

b) al comma 4, dopo la lettera o) è inserita la seguente: "o-bis) redigere ed aggiornare annualmente una lista di operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q);";

c) il comma 6 è soppresso;

d) al comma 8:

1) dopo le parole: "da nove membri" sono inserite le seguenti: "di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto";

2) dopo le parole: "tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: ", compreso il presidente,";

3) dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico", sono inserite le seguenti: ", compreso il vicepresidente,";

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I membri con funzioni consultive non hanno diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni.";

e) il comma 9 è soppresso;

f) al comma 10 le parole: "composta da ventitre membri" sono sostituite dalle seguenti: "composta da ventidue membri.";

g) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. I curricula dei membri del Consiglio direttivo di cui al comma 8 e della Segreteria tecnica di cui al comma 10 sono resi pubblici sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";

h) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento disciplina in particolare le audizioni dei soggetti interessati, le forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni, nonché i lavori della Segreteria tecnica in gruppi istruttori.";

i) al comma 12 le parole: "Il Comitato di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio direttivo di cui al comma 8";

l) al comma 13 le parole: "Il Comitato di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "La Segreteria tecnica, su indicazione del Consiglio direttivo";

m) al comma 15 le parole: "del predetto Comitato e" sono soppresse;

n) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

"15-bis. Agli eventuali compensi e rimborsi spese ai membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera i).

15-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per i componenti del Comitato e la relativa durata, in modo da garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.".

3. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff).

2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attività di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione.".

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1, secondo e terzo periodo, le parole: "anno di riferimento", sono sostituite dalle seguenti: "anno di controllo".

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, lettera c), numeri 1), 2) e 3), le parole: "anno di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "anno di controllo".

6. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, prima delle parole: "La messa all'asta" sono inserite le seguenti: "A decorrere dall'anno 2013,".

7. All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 4, ultimo periodo, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

8. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 3, le parole: "ha facoltà di comunicare al Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "comunica al Comitato".

9. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1 le parole: "comporta le seguenti conseguenze" sono sostituite dalle seguenti: "comporta una delle seguenti conseguenze".

10. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti, Cers ed Erus che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/Ce e fino alla quantità stabilita con deliberazione del Comitato, sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.".

11. All'articolo 36 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. La sanzione di cui al comma 6 si applica anche alle quote di biossido di carbonio emesse e non monitorate in conseguenza di omissioni o false informazioni in applicazione dell'articolo 16.";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che non fornisce le informative e le comunicazioni ai sensi degli articoli 16, 24, comma 3, 25 e 26 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 389/2013 una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.";

c) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 7 delle misure comunitarie per l'assegnazione risultino false o non veritiere il gestore dell'impianto è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 389/2013 una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui le informazioni di cui al comma 9, verificate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, risultino incongruenti, il gestore dell'impianto è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata, di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di trasferire nel conto unionale di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 389/2013 una quantità di quote di emissione pari alle quote indebitamente rilasciate. Resta ferma la sanzione di cui al comma 6 in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di restituzione delle quote.";

e) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: "10-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'articolo 38, comma 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso, ciascun anno, rispetto a quelle determinate con la metodologia, approvata dalla Commissione europea, di cui al comma 5 del medesimo articolo 38. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in Eua delle tonnellate di biossido emesse in eccesso.

10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni di cui all'articolo 38 è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro, qualora ometta di:

a) inviare il Piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato;

b) comunicare al Comitato il Piano di monitoraggio aggiornato entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identità del gestore, ampliamenti o riduzioni della capacità produttiva dell'impianto superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonché modifiche significative al sistema di monitoraggio da valutarsi conformemente ai principi di cui all'articolo 15 del regolamento (Ue) n. 601/2012;

c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno.";

f) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: "13-bis. Gli operatori aerei, soggetti alla disciplina di cui al presente decreto legislativo, eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana, anche ai fini dell'individuazione della competenza territoriale di cui al comma 12.".

12. All'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che applicano le misure di cui ai commi 3 e 4.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), esclusi ai sensi del medesimo comma che, in uno degli anni del periodo 2013-2020, emettono più di 25000 tCO2eq.rientrano nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/Ce e non possono essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 6, lettera a).";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis). Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra, le quote assegnate a norma dell'articolo 21 sono rilasciate a decorrere dall'anno del rientro.";

d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "su base biennale" sono inserite le seguenti: "a partire dal 30 giugno 2015";

13. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo le parole: "I costi delle attività di cui", sono inserite le seguenti: "all'articolo 4, comma 4, lettera o-bis),".

14. All'Allegato I "Categorie di attività relative alle emissioni di gas serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del punto 1 è inserito il seguente: "01. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nel presente decreto.";

b) il punto 3 è sostituito dal seguente: "3. Se una unità serve per un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia espressa come capacità di produzione di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nel campo di applicazione del presente decreto.".

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2015

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