Albo gestori ambientali

Normativa Vigente

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Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 22 aprile 2015, n. 1

Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali - Regolamento

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Albo nazionale gestori ambientali

Deliberazione 22 aprile 2015, prot. n. 01/Albo/Cn

(Comunicato pubblicato sulla Gu 6 luglio 2015 n. 154)

Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera o) e l'articolo 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, gli articoli 71 e 72;

Ritenuto necessario, anche al fine di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di disciplinare i criteri e le modalità dei controlli a campione di cui all'articolo 71 del Dpr 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo Dpr ai fini dell'iscrizione all'Albo, fermo restando l'obbligo, per le Sezioni regionali, di effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse;

Delibera

 

Articolo 1

1. II regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione ai sensi dell'articolo 71 del Dpr 445/2000 è approvato nella forma di cui all'Allegato "N'.

2. II regolamento è adottato in fase sperimentale per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente delibera e può essere modificato dal Comitato nazionale sulla base delle risultanze fomite dalle Sezioni regionali.

3. Le Sezioni regionali trasmettono al Comitato nazionale. in sede di relazione annuale resa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del Dm 120/2014, le risultanze dei controlli effettuati e le eventuali conseguenti procedure adottate.

La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del relativo comunicato.

Allegato A

Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

Articolo 1

Campo di applicazione e finalità

1. II presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del Dpr 445/2000, i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000.

2. I controlli di cui al presente regolamento sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione degli eventuali abusi, in relazione all'ottenimento di benefici di qualunque specie.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, in quanto oggetto di controllo puntuale, le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Dm 120/2014, sia nei casi di prima iscrizione che nei casi di rinnovo e di variazione dell'iscrizione.

Articolo 2

Tipologia e modalità dei controlli a campione

1. Ogni Sezione regionale effettua i controlli a campione sulle dichiarazione sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate nell'ambito dei procedimenti d'iscrizione, in misura percentuale rispetto al numero complessivo di quelle presentate.

2. I controlli a campione sono effettuati da ogni Sezione regionale con cadenza almeno trimestrale.

3. L'individuazione dei procedimenti da sottoporre a controllo avviene tramite estrazione casuale elaborata informaticamente tra le domande protocollate all'interno dell'ultimo trimestre, distinte nelle seguenti tipologie:

a) iscrizione: Per ciascuna categoria di cui all'articolo 8 del Dm 120/2014 il controllo è effettuato su almeno il 10% delle domande presentate alla Sezione regionale;

b) variazione dell'iscrizione: Per ciascuna categoria di cui all'articolo 8 del Dm 120/2014, il controllo è effettuato su almeno il 10% delle domande presentate alla Sezione regionale;

c) rinnovo dell'iscrizione: Per ciascuna categoria di cui all'articolo 8 del Dm 120/2014, il controllo è effettuato su almeno il 30% delle domande presentate alla Sezione regionale.

4. Qualora il numero dei procedimenti sui quali effettuare i controlli non sia base sufficiente per l'applicazione delle percentuali di cui al comma 4, il risultato dell'estrazione casuale dei procedimenti non può essere comunque inferiore ad uno.

5. Nel caso in cui non sia pervenuta nessuna domanda all'interno di una singola categoria di cui all'articolo 8 del Dm 120/2014, l'estrazione avviene in un'altra categoria all'interno della stessa tipologia.

6. Qualora il numero di domande pervenute nel trimestre precedente non sia sufficiente a garantire l'applicazione del comma 5, l'estrazione avviene tra le domande protocollate nel semestre precedente.

Articolo 3

Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione

1. I controlli riguardanti le dichiarazione sostitutive di certificazione di cui all'articolo 46 del Dpr 445/2000 sono effettuati mediante consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall'amministrazione certificante. In tutti i casi in cui il responsabile del procedimento acquisisca direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente alla loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione dei certificati non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

2. Qualora le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del Dpr 445/2000 non siano certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato, il responsabile del procedimento può chiedere all'interessato la produzione di documenti originali oppure effettuare controlli attraverso i competenti organi della pubblica amministrazione.

3. Per il principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1 della legge 241/90, la documentazione spontaneamente prodotta dal privato potrà comunque essere utilizzata.

4. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari, le informazioni contenute nei certificati e nei documenti trasmessi da altre pubbliche amministrazioni sono trattate esclusivamente dal personale assegnato al procedimento di controllo.

Articolo 4

Errori sanabili e imprecisioni rilevate nei controlli

1. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 10 giorni.

2. Il responsabile del procedimento verifica preliminarmente l'errore o l'omissione e la sanabilità dello stesso da parte dell'interessato con una dichiarazione integrativa.

3. Qualora l'interessato non provveda ad integrare le dichiarazioni entro il termine indicato, la Sezione regionale adotta gli atti e i relativi provvedimenti di competenza.

Articolo 5

Esiti dei controlli a campione

1. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, la Sezione regionale, ai sensi dell'articolo 21 del Dm 120/2014, procede all'emanazione del provvedimento di decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente ottenuti, nonché all'adozione di ogni eventuale provvedimento necessario all'applicazione di quanto previsto all'articolo 76 del Dpr 445/2000.

Articolo 6

Le comunicazioni di cui al presente regolamento devono avvenire tramite posta elettronica certificata (Pec).

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