Responsabile tecnico rifiuti, definiti compiti e responsabilità
Albo gestori ambientali (Normativa Vigente)
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha deliberato, in attuazione dell'articolo 12 del Dm 120/2014, le "prime disposizioni di dettaglio dei compiti e della responsabilità" del responsabile tecnico (Rt).
La deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo gestori 23 gennaio 2019, n. 1, inquadra tra i "compiti generali" del responsabile tecnico quello di coordinare le attività degli addetti dell'impresa, di definire le procedure nel caso di emergenze (e per prevenirle), di vigilare sulla osservanza delle prescrizioni e di "verificare la validità" delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti (articolo 1).
Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della delibera individuano poi i compiti "speciali" del responsabile tecnico con riferimento, rispettivamente, alle imprese di trasporto dei rifiuti, di gestione dei centri di raccolta, di commercio e intermediazione dei rifiuti, di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto.
Il Rt che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, in attesa di nuove indicazioni, è obbligato a rappresentare alle stesse imprese tutti gli altri incarichi, utilizzando il modello allegato alla delibera.
Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico - Attuazione articolo 12, comma 3, Dm 120/2014
Responsabile tecnico - Delibera Albo nazionale gestori 6/2017 - Chiarimenti sui requisiti e disposizioni transitorie
Responsabile tecnico - Requisiti e verifiche d'idoneità - Articoli 12 e 13, Dm 120/2014
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