Dm Politiche agricole 3 marzo 2015
Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti - Modifiche agli allegati del Dlgs 29 aprile 2010, n. 75
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Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Decreto 3 marzo 2015
(Guue 7 maggio 2015 n. 104)
Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 concernente il Riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto il regolamento (Ce) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
Visto il regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/Ce;
Viste le istanze di inserimento di nuovi prodotti negli Allegati 2, 6 e 7, del 15 giugno 2009, n. 13970, 13 agosto 2009, n. 19334, 3 marzo 2010, n. 4557, del 13 luglio 2010, n. 15688, pervenute a questo Ministero;
Acquisito il parere positivo della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'art. 9 del d.lgs. 75/2010, espresso nelle sedute del 25 maggio 2010, 22 marzo 2012 e 12 luglio 2012;
Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con note del 13 giugno 2013, n. 11148, del 11 dicembre 2013, n. 24678 e del 11 dicembre 2013, n. 24679;
Considerato che la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, si è conclusa senza osservazioni sull'inserimento dei nuovi prodotti negli allegati 2, 6 e 7, come comunicato nella nota del 23 settembre 2014, n. 18989, trasmessa dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto di dover procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono predisposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Decreta:
Articolo 1
1. Gli allegati, 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.", sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.
3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (See), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, affidabilità ed informazione equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.
4. Ai sensi del Regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che stabilisce le procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/Ce, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2015
Allegato
Modifica degli allegati 2, 6 E 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75
1. L'allegato 2 Ammendanti, è così di seguito modificato:
a) al punto 2. Ammendati, sono aggiunti i seguenti prodotti 14 e 15:
N. | Denominazione del tipo | Modo di
preparazione e componenti essenziali | Titolo minimo in
elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti | Altre
indicazioni concernenti la denominazio ne del tipo | Elementi oppure
sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti | Note |
14. | Zeolitite | Preparazione
rocciosa di tufo litoide comprendente una o più specie di zeoliti naturali contenenti elementi nutritivi in forma scambiabile o fissata | Minerali tipici:
chabasite, clinoptilolite, mordenite, phillipsite, analcime, ecc. La zeolite prevalente dà il nome alla zeolitite (per es.: zeolitite a base di clinoptilolite). | -- | Percentuale di zeoliti
naturali >50% Zeolite prevalente. Capacità di scambio cationico misurata: >120 cmoli(+)/kg | |
15. | Panello di
filtrazione delle amiderie | Panello di
filtrazione di soluzioni zuccherine fermentate e non fermentate costituito da sostanze organiche di cereali (grassi, cere, proteine) e da coadiuvanti di filtrazione (perliti, diatomee, cellulosa). | Umidità massima:
50% — pH in acqua: compreso tra 3 e 8 -Carbonio organico sul secco: minimo 25% -Azoto totale sul secco: almeno l'80% dell'azoto totale -Sodio totale sul secco: < 3% | -- | Umidità
pH in acqua C organico sul secco Azoto organico sul secco Sodio totale |
2. L'allegato 6 Prodotti ad azione specifica, è così di seguito modificato:
b) al punto 4.1 Biostimolanti, sono aggiunti l seguenti prodotti 8 e 9:
N. | Denominazione
del tipo | Modo di
preparazione e componenti essenziali | Titolo minimo
in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti | Altre
indicazioni concernenti la denominazion e del tipo | Elementi e/o
sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti | Note |
8. | a)Filtrato di crema d'alghe b)Soluzione di filtrato di crema di alghe | Prodotto ottenuto
per trattamento fisico e successiva filtrazione di crema d'alghe marine Ascophillum nodosum Prodotto ottenuto per diluizione al minimo al 10% in ambiente acquoso del filtrato di crema di alghe marine Ascophillum nodosum | C organico 1,7% Mannitolo 7,0 g/L C organico 0,2% Mannitolo 0,7% | -- | C organico Mannitolo C organico Mannitolo | Il prodotto presenta
proprietà biostimolanti e favorisce l'assorbimento degli elementi nutritivi Il prodotto presenta proprietà biostimolanti e favorisce l'assorbimento degli elementi nutritivi. Possono essere addizionati microelementi. Indicare in etichetta la dose da utilizzare ai fini del controllo analitico dell'attività biostimolante del prodotto |
9. | Estratto umico
di leonardite | Prodotto fluido
ottenuto per estrazione di leonardite | C umico sul tal
quale 6% C fulvico sul tal quale 1,5% Grado di umificazione 80% Azoto organico sul secco 0,7% Rapporto C/N 40 | -- | C umico sul tal
quale C fulvico sul tal quale Grado di umificazione Azoto organico sul secco Rapporto C/N Rapporto isotopico del C (δ13 C ‰) | Il C umico e fulvico si
determinano per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es. polivinilpirrolidone). Per accertare la provenienza è ammesso l'uso di metodi di isoelettrofocalizzazione. Il prodotto presenta proprietà biostimolanti. |
3. L'allegato 7 Tolleranze è così di seguito modificato:
a) al punto 4. Ammendanti, dopo la voce "Lignite" è aggiunta la voce "Zeolitite" con le corrispondenti tolleranze:
Valori assoluti relativi ai contenuti dichiarati | |||
Zeoliti totali | Zeolite prevalente | Capacità di scambio cationico [cmoli(+)/kg | |
Zeolitite | 50 % | 5 % | 50 |
b) al punto 4. Ammendanti, dopo la voce "Zeolitite" è aggiunta la voce "Panello di filtrazione delle amiderie" con la corrispondente tolleranza:
Valori assoluti in percentuale di peso espressi in: | |||
C organico |
| ||
Panello di filtrazione delle
amiderie | 3 |
c) al punto 8.3.1 Prodotti ad azione su pianta – biostimolanti, dopo la voce "Per il prodotto n. 7" è aggiunta la voce "Per il prodotto n. 8" con le corrispondenti tolleranze:
Valori assoluti in percentuale di peso
espressi in: | Valori assoluti in rapporto peso/volume
espressi in | |
C organico | Mannitolo | |
Per il prodotto n. 8: | ||
a) filtrato di crema d'alghe | 0,5 | 1 |
b) soluzione di filtrato di
crema d'alghe | 0,1 | 0,1 |
d) al punto 8.3.1 Prodotti ad azione su pianta – biostimolanti, dopo la voce "Per il prodotto n. 8" è aggiunta la voce "Per il prodotto n. 9" con le corrispondenti tolleranze:
Valori assoluti in percentuale di peso espressi in: | ||||||||
C umico | C fulvico | N organico | Grado di
umificazione | Rapporto isotopico del
C (δ13C ‰) | ||||
Estratto umico di
leonardite | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 5 | 0,2 |