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Dm Politiche agricole 3 marzo 2015

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti - Modifiche agli allegati del Dlgs 29 aprile 2010, n. 75

Ultima versione disponibile al 29/07/2024

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Decreto 3 marzo 2015

(Guue 7 maggio 2015 n. 104)

Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 concernente il Riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il regolamento (Ce) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

Visto il regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/Ce;

Viste le istanze di inserimento di nuovi prodotti negli Allegati 2, 6 e 7, del 15 giugno 2009, n. 13970, 13 agosto 2009, n. 19334, 3 marzo 2010, n. 4557, del 13 luglio 2010, n. 15688, pervenute a questo Ministero;

Acquisito il parere positivo della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'art. 9 del d.lgs. 75/2010, espresso nelle sedute del 25 maggio 2010, 22 marzo 2012 e 12 luglio 2012;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con note del 13 giugno 2013, n. 11148, del 11 dicembre 2013, n. 24678 e del 11 dicembre 2013, n. 24679;

Considerato che la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, si è conclusa senza osservazioni sull'inserimento dei nuovi prodotti negli allegati 2, 6 e 7, come comunicato nella nota del 23 settembre 2014, n. 18989, trasmessa dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto di dover procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono predisposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

 

Articolo 1

1. Gli allegati, 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.", sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (See), purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, affidabilità ed informazione equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.

4. Ai sensi del Regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che stabilisce le procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/Ce, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2015

Allegato

Modifica degli allegati 2, 6 E 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

1. L'allegato 2 Ammendanti, è così di seguito modificato:

a) al punto 2. Ammendati, sono aggiunti i seguenti prodotti 14 e 15:

 

N. Denominazione del tipo Modo di

preparazione e

componenti

essenziali

Titolo minimo in

elementi e/o

sostanze utili.

Criteri

concernenti la

valutazione.

Altri requisiti

richiesti

Altre

indicazioni

concernenti

la

denominazio

ne del tipo

Elementi oppure

sostanze utili il

cui titolo deve

essere dichiarato.

Caratteristiche

diverse da

dichiarare.

Altri requisiti

richiesti

Note
14. Zeolitite Preparazione

rocciosa di tufo

litoide

comprendente una

o più specie di

zeoliti naturali

contenenti

elementi nutritivi

in forma

scambiabile o

fissata

Minerali tipici:

chabasite,

clinoptilolite,

mordenite,

phillipsite,

analcime, ecc.

La zeolite

prevalente dà il

nome alla zeolitite

(per es.: zeolitite a

base di

clinoptilolite).

-- Percentuale di zeoliti

naturali >50%

Zeolite prevalente.

Capacità di scambio

cationico misurata:

>120 cmoli(+)/kg

15. Panello di

filtrazione

delle amiderie

Panello di

filtrazione di

soluzioni

zuccherine

fermentate e non

fermentate

costituito da

sostanze

organiche di

cereali (grassi,

cere, proteine) e

da coadiuvanti di

filtrazione (perliti,

diatomee,

cellulosa).

Umidità massima:

50%

— pH in acqua:

compreso tra 3 e 8

-Carbonio

organico sul

secco: minimo

25%

-Azoto totale sul

secco: almeno

l'80% dell'azoto

totale

-Sodio totale sul

secco: < 3%

-- Umidità

pH in acqua

C organico sul secco

Azoto organico sul

secco

Sodio totale

 

2. L'allegato 6 Prodotti ad azione specifica, è così di seguito modificato:

b) al punto 4.1 Biostimolanti, sono aggiunti l seguenti prodotti 8 e 9:

 

N. Denominazione

del tipo

Modo di

preparazione e

componenti

essenziali

Titolo minimo

in elementi e/o

sostanze utili.

Criteri

concernenti la

valutazione.

Altri requisiti

richiesti

Altre

indicazioni

concernenti la

denominazion

e del tipo

Elementi e/o

sostanze utili il

cui titolo deve

essere dichiarato.

Caratteristiche

diverse da

dichiarare.

Altri requisiti

richiesti

Note
8.

a)Filtrato di

crema d'alghe

b)Soluzione di

filtrato di crema

di alghe

Prodotto ottenuto

per trattamento

fisico e successiva

filtrazione di crema

d'alghe marine

Ascophillum

nodosum

Prodotto ottenuto

per diluizione al

minimo al 10% in

ambiente acquoso

del filtrato di crema

di alghe marine

Ascophillum

nodosum

C organico 1,7%

Mannitolo 7,0

g/L

C organico 0,2%

Mannitolo 0,7%

--

C organico

Mannitolo

C organico

Mannitolo

Il prodotto presenta

proprietà biostimolanti e

favorisce l'assorbimento

degli elementi nutritivi

Il prodotto presenta

proprietà biostimolanti e

favorisce l'assorbimento

degli elementi nutritivi.

Possono essere addizionati

microelementi.

Indicare in etichetta la dose

da utilizzare ai fini del

controllo analitico

dell'attività biostimolante

del prodotto

9. Estratto umico

di leonardite

Prodotto fluido

ottenuto per

estrazione di

leonardite

C umico sul tal

quale 6%

C fulvico sul tal

quale 1,5%

Grado di

umificazione

80%

Azoto organico

sul secco 0,7%

Rapporto C/N

40

-- C umico sul tal

quale

C fulvico sul tal

quale

Grado di

umificazione

Azoto organico sul

secco

Rapporto C/N

Rapporto isotopico

del C (δ13 C ‰)

Il C umico e fulvico si

determinano per

assorbimento selettivo su

supporti cromatografici

(es.

polivinilpirrolidone).

Per accertare la

provenienza è ammesso

l'uso di metodi di

isoelettrofocalizzazione.

Il prodotto presenta

proprietà biostimolanti.

 

3. L'allegato 7 Tolleranze è così di seguito modificato:

a) al punto 4. Ammendanti, dopo la voce "Lignite" è aggiunta la voce "Zeolitite" con le corrispondenti tolleranze:

 

Valori assoluti relativi ai contenuti dichiarati
Zeoliti totali Zeolite prevalente Capacità di scambio cationico [cmoli(+)/kg
Zeolitite 50 % 5 % 50

 

b) al punto 4. Ammendanti, dopo la voce "Zeolitite" è aggiunta la voce "Panello di filtrazione delle amiderie" con la corrispondente tolleranza:

 

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:
C organico

 

 

Panello di filtrazione delle

amiderie

3

 

c) al punto 8.3.1 Prodotti ad azione su pianta – biostimolanti, dopo la voce "Per il prodotto n. 7" è aggiunta la voce "Per il prodotto n. 8" con le corrispondenti tolleranze:

 

Valori assoluti in percentuale di peso

espressi in:

Valori assoluti in rapporto peso/volume

espressi in

C organico Mannitolo
Per il prodotto n. 8:
a) filtrato di crema d'alghe 0,5 1
b) soluzione di filtrato di

crema d'alghe

0,1 0,1

 

d) al punto 8.3.1 Prodotti ad azione su pianta – biostimolanti, dopo la voce "Per il prodotto n. 8" è aggiunta la voce "Per il prodotto n. 9" con le corrispondenti tolleranze:

 

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:
C umico C fulvico N organico Grado di

umificazione

Rapporto isotopico del

C (δ13C ‰)

Estratto umico di

leonardite

0,3 0,2 0,2 5 0,2

 

 

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