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Dm Sviluppo economico 17 febbraio 2015

Agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile

Si veda ora il Dm 21 giugno 2016

Ultima versione disponibile al 06/10/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 17 febbraio 2015

(Gu 9 aprile 2015 n. 82)

Agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile

Il Ministro dello Sviluppo economico

Visto l'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (Ati) o in raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive;

Visto il comma 57 del predetto articolo 1 della legge n. 147 del 2013, come sostituito dalla citata legge n. 190 del 2014, che dispone che le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti: a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;

b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;

c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;

d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;

e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale;

Visto, altresì, il comma 59 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 56 e 57 dianzi citati;

Visto il regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

Visto l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente il Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, che all'articolo 3 istituisce e disciplina l'istituto del contratto di rete;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 3 del medesimo decreto, quindi anche attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo;

Decreta:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Legge": la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014 e successive modifiche e integrazioni);

b) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

c) "Regolamento de minimis": il regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

d) "Regolamento Gber": il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

e) "Fondo per la crescita sostenibile": il fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

f) "Impresa/Imprese" i soggetti imprenditoriali identificati secondo quanto previsto all'articolo 2082 del codice civile e iscritti nel registro delle imprese;

g) "Istituti di ricerca pubblici": gli enti pubblici, non identificabili con le università, aventi il compito di svolgere attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico;

h) "Università": gli enti di diritto pubblico e privato, operanti nel campo dell'istruzione superiore, della ricerca e delle attività culturali;

i) "Istituzioni scolastiche autonome": le istituzioni scolastiche ed educative alle quali sono state attribuite personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

l) "Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo": associazioni d'impresa, camere di commercio e altri enti assimilabili;

m) "Rete/Reti di imprese": soggetto imprenditoriale costituito attraverso la stipula di un contratto di rete tra due o più Imprese secondo quanto previsto all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33e successive modificazioni e integrazioni, nonché i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile;

n) "Soggetto proponente": Imprese riunite in associazione temporanea di impresa (Ati) o in raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) o in Rete di imprese, che presentano domanda di ammissione alle agevolazioni per realizzare un programma comune finalizzato allo sviluppo di attività innovative nell'ambito della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale;

o) "Beneficiario/Beneficiari": soggetto giuridico, costituito attraverso la stipula di un contratto di rete secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ovvero consorzio con attività esterna di cui all'articolo 2612 del codice civile, ammesso alle agevolazioni;

p) "Sovvenzione parzialmente rimborsabile": finanziamento a tasso zero da restituire in quota parte;

q) "Imprese artigiane": imprese costituite in forma individuale o collettiva che, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, abbiano come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti o di bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa;

r) "Microimprese": le imprese cosi' classificate in base ai criteri indicati nell'Allegato 1 del Regolamento Gber.

 

Articolo 2

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1, commi 56 e 57, della Legge, i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di aggregazioni di Imprese riunitesi allo scopo di promuovere attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.

2. L'intervento previsto dal presente decreto è gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

 

Articolo 3

Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono individuate all'articolo 1, comma 56, della Legge, come eventualmente integrate da ulteriori stanziamenti ad incremento del fondo di cui al predetto comma.

2. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 7, le risorse di cui al comma 1 sono versate nella contabilità speciale n. 1201 del "Fondo per la crescita sostenibile".

 

Articolo 4

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto le Imprese formalmente riunite, in numero almeno pari a 15, in associazione temporanea di imprese (Ati), in raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) ovvero in Rete di imprese, che, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 2, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

e) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

f) avere restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà cosi' come individuata nel Regolamento Gber.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, l'associazione temporanea di imprese (Ati), il raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) ovvero la Rete di imprese devono essere costituiti da Imprese artigiane ovvero Microimprese in misura almeno pari al 50 percento dei partecipanti e soddisfare inoltre le seguenti condizioni:

a) configurare una collaborazione effettiva e coerente rispetto all'articolazione e ai contenuti del programma proposto, nonché rispetto al conseguimento degli obiettivi dello stesso;

b) prevedere un accordo di collaborazione, stipulato anche tramite scrittura privata, tra i soggetti di cui al comma 1, che:

1) individui il soggetto titolato, in quanto investito di un potere di rappresentanza, anche per effetto di un mandato collettivo con rappresentanza, ad intrattenere rapporti con il Ministero;

2) definisca la suddivisione delle competenze delle Imprese partecipanti, con specifico riferimento al programma proposto;

3) preveda, in caso di agevolabilità della proposta progettuale e a fronte del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 6, la sottoscrizione di un contratto di rete con soggettività giuridica secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge n. 5 del 2009, ovvero la costituzione di un consorzio con attività esterna di cui all'articolo 2612 del codice civile, qualora lo stesso contratto di rete con soggettività giuridica o consorzio con attività esterna non sia stato già sottoscritto ovvero costituito.

3. La mancanza di uno o più requisiti di cui al comma 1 in capo anche a uno solo dei soggetti riuniti in Ati, Rti o Rete di imprese comporta la non ammissibilità della domanda di agevolazioni.

4. Ciascun Soggetto proponente può presentare un'unica domanda di agevolazione.

 

Articolo 5

Programmi ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 57, della Legge, i programmi ammissibili alle agevolazioni sono finalizzati alla:

a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;

b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;

c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;

d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale;

e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.

2. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui al comma 1, i programmi prevedono lo sviluppo, la condivisione e la fruizione di tecnologie digitali per la fabbricazione di nuovi prodotti e la promozione di processi produttivi e commerciali non convenzionali, in particolare attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

a) ricerca e sviluppo di software e hardware di fabbricazione digitale;

b) condivisione in modalità "open" di informazioni, documentazione e dati inerenti a processi progettuali e produttivi, anche attraverso l'utilizzo di servizi digitali, con particolare riferimento a quelli erogati in modalità "cloud";

c) messa a disposizione delle tecnologie e dei servizi di fabbricazione digitale al fine di facilitare il passaggio dal concetto di prodotto alla sua realizzazione e vendita, con particolare riferimento a: modellizzazione e stampa 3D; strumenti di prototipazione elettronica avanzata e software dinamici; tecnologie di "open hardware"; lavorazioni digitali quali il taglio laser e la fresatura a controllo numerico;

d) diffusione delle nuove tecnologie digitali di fabbricazione e commercializzazione presso le Istituzioni scolastiche autonome e gli altri soggetti di cui al comma 3, lettera e), che hanno sottoscritto accordi di collaborazione.

3. I programmi devono inoltre:

a) prevedere spese ammissibili, al netto dell'Iva non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori a euro 1.400.000,00;

b) riportare espressamente le modalità attraverso le quali perseguire le finalità di cui al comma 1, con particolare riferimento al contributo offerto dalle attività svolte allo sviluppo e alla diffusione, tra le imprese costituenti il Beneficiario e i partner del programma di cui alla lettera e) del presente comma, delle tecnologie e delle modalità produttive dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile;

c) essere avviati dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 2, purché sia stata formalmente costituita la Rete di imprese sulla base di quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, lettera b), punto 3), e comunque non oltre i 60 giorni successivi alla data di ricezione del decreto di concessione. Per data di avvio dell'iniziativa si intende la data di acquisizione degli attivi direttamente collegati al programma proposto oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

d) prevedere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile all'agevolazione;

e) prevedere forme di collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni scolastiche autonome, Imprese ed Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo;

f) essere localizzati sul territorio nazionale.

 

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese di investimento e gestione relative a:

a) beni strumentali nuovi di fabbrica;

b) componenti hardware e software strettamente funzionali al programma;

c) attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), alle condizioni e nei limiti fissati dal provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1;

d) consulenze tecnico-specialistiche e servizi equivalenti, limitatamente al 30 percento dell'importo complessivo del programma;

e) canoni di locazione degli immobili destinati alla realizzazione del programma;

f) oneri finanziari sui finanziamenti bancari concessi al Beneficiario, nel limite massimo del 10 percento dell'importo complessivo del programma;

g) realizzazione di prodotti editoriali finalizzati alla diffusione, presso le Istituzioni scolastiche autonome e gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), delle nuove tecnologie di fabbricazione e vendita digitale oggetto del programma ammesso alle agevolazioni;

h) opere murarie e assimilabili nel limite del 10 percento dell'importo complessivo del programma.

2. Il termine iniziale di ammissibilità delle spese di cui al comma 1 è la data di presentazione della domanda per le Reti di imprese già costituite a tale data in conformità alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), punto 3); per le altre tipologie di Soggetto proponente le spese sono ammissibili alle agevolazioni a partire dalla data, successiva alla presentazione della domanda, di sottoscrizione del contratto di rete avente soggettività giuridica secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge n. 5 del 2009, ovvero di costituzione del consorzio con attività esterna di cui all'articolo 2612 del codice civile.

3. Non sono ammesse le spese relative a: acquisto di terreni e fabbricati; commesse interne, fatte salve quelle per le attività di cui al comma 1, lettera c); Iva; costi sostenuti attraverso il sistema della locazione finanziaria; costi relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali usate.

4. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono:

a) essere pagate esclusivamente per mezzo di bonifici bancari, Sepa Credit Transfer ovvero mediante ricevuta bancaria elettronica (Ri.Ba.), attraverso un conto corrente bancario destinato esclusivamente alla realizzazione del programma, con le modalità che saranno individuate dal provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1;

b) non essere relative, con specifico riferimento alle spese di cui alle lettere a) e b), a compravendita tra il Beneficiario e le imprese costituenti lo stesso.

 

Articolo 7

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni concedibili consistono in una sovvenzione parzialmente rimborsabile di importo pari al 70 percento delle spese ammissibili, nel limite di quanto previsto dal Regolamento de minimis.

2. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse è rideterminato dal Ministero a conclusione del programma, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e ritenute ammissibili.

3. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche.

4. La sovvenzione parzialmente rimborsabile è restituita dal Beneficiario in misura pari all'85 percento della medesima sovvenzione.

5. La parte della sovvenzione da restituire è rimborsata, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti, a condizione che siano trascorsi almeno tre mesi dall'erogazione dell'ultima quota a saldo dell'agevolazione, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per un numero massimo di 10 quote di restituzione.

6. La parte della sovvenzione non rimborsabile è concessa a titolo di contributo in conto impianti e/o conto gestione.

7. I Beneficiari assicurano, destinando allo scopo almeno una parte del fondo patrimoniale ovvero del fondo consortile e secondo le modalità specificate con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, la copertura finanziaria del programma in misura pari al 30 percento dell'importo dello stesso.

 

Articolo 8

Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

1. I termini, iniziale e finale, e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, dal Ministero con successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento e con riferimento ai criteri di valutazione di cui al comma 10, sono definiti i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità ai fini della valutazione delle domande, le modalità e le condizioni per la concessione dell'agevolazione e la presentazione e gestione delle rimodulazioni del programma e delle richieste di erogazione, nonché l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

2. Alla domanda di agevolazione è acclusa, sulla base degli schemi riportati in allegato al provvedimento di cui al comma 1, la seguente documentazione:

a) descrizione dettagliata del programma proposto, che ne evidenzi i contenuti innovativi in relazione alla diffusione e alla implementazione delle tecnologie di fabbricazione digitale, ovvero di modelli di vendita non convenzionali, e che qualifichi il coinvolgimento di ciascun partecipante, nonché dei soggetti partner di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), nelle attività del programma e in relazione al conseguimento degli obiettivi dello stesso;

b) piano articolato dei costi del programma;

c) futura composizione del Beneficiario, anche in termini di struttura e modalità di governance dello stesso e di articolazione del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile.

3. Alla domanda di agevolazione sono altresi' allegati:

a) formale attestazione circa la sussistenza, in capo alle Imprese costituenti il Soggetto proponente, delle condizioni di ammissibilità soggettive di cui all'articolo 4, comma 1;

b) documentazione, atto notarile o scrittura privata, attestante la costituzione dell'associazione temporanea di imprese (Ati), del raggruppamento temporaneo di imprese (Rti), del contratto di rete ovvero del consorzio;

c) accordi di collaborazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), debitamente controfirmati dalle parti;

d) ulteriore documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1.

4. Entro i 30 giorni successivi al termine finale per la presentazione delle domande di cui al comma 1, il Ministero forma una graduatoria decrescente sulla base del punteggio assegnato a ciascun programma proposto in relazione al criterio di valutazione "articolazione e solidità patrimoniale del Soggetto proponente" di cui al comma 10, lettera a).

5. Le domande relative ai programmi non presenti nella graduatoria di cui al comma 4, per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità fissata con il provvedimento di cui al comma 1, sono da considerarsi decadute.

6. I programmi presentati sono sottoposti all'attività istruttoria in base alla posizione assunta nella graduatoria di cui al comma 4. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie di ammissibilità di cui al comma 11 o, comunque, non ritenute ammissibili, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso di valutazione positiva il Ministero invia al Soggetto proponente la comunicazione di agevolabilità. L'attività istruttoria è ultimata nel termine di 45 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione di cui al comma 8.

7. Nel corso dell'attività istruttoria il Ministero può richiedere integrazioni documentali o a chiarimento delle informazioni progettuali già acquisite.

8. Il Soggetto proponente, ricevuta la comunicazione di agevolabilità di cui al comma 6, trasmette, nel termine perentorio di 90 giorni a partire dalla ricezione della predetta comunicazione e pena la decadenza della domanda di agevolazione, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 1, la documentazione atta a provare la costituzione della Rete di imprese secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera b), punto 3), unitamente a:

a) eventuali variazioni del programma proposto, con particolare riferimento a quanto riportato in domanda rispetto alla composizione del Beneficiario e alle collaborazioni oggetto degli accordi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e);

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente al regime di aiuto "de minimis";

c) documentazione attestante, anche attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'impegno assunto da ciascuna Impresa facente parte del Beneficiario alla restituzione del finanziamento concesso in solido con il fondo patrimoniale comune ovvero con il fondo consortile;

d) eventuale ulteriore documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1.

9. Eventuali variazioni del programma proposto, successive alla comunicazione di agevolabilità di cui al comma 6, in contrasto con i requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto ovvero determinanti il non superamento delle soglie minime di ammissibilità previste dal provvedimento di cui al comma 1, comportano il rigetto della domanda di agevolazione e il conseguente scorrimento della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria di cui al comma 4; in ogni caso le variazioni determinanti la riduzione del punteggio relativo al criterio di cui al comma 10, lettera a), comportano il rigetto della domanda di agevolazione.

10. I programmi proposti sono valutati, tramite l'attribuzione di punteggi, in base ai seguenti criteri:

a) articolazione e solidità patrimoniale del Soggetto proponente, valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1) importo previsto del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile in rapporto all'importo del programma;

2) grado di omogeneità patrimoniale dell'aggregazione, valutato in base all'apporto al fondo patrimoniale comune ovvero al fondo consortile assicurato da ciascuna Impresa partecipante;

b) rispondenza al programma delle collaborazioni attivate, valutato sulla base dei seguenti indicatori: 1) numero accordi di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e);

2) grado di coerenza con gli obiettivi e i contenuti del programma e di valorizzazione, anche in relazione alle ricadute socio-economiche e territoriali, delle collaborazioni previste con i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e);

c) qualità della proposta progettuale, valutato sulla base dei seguenti indicatori: 1) struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione del programma;

2) completezza, analiticità, cantierabilità e validità progettuale del programma presentato.

11. Condizioni di applicazione e punteggi dei criteri di valutazione di cui al comma 10, nonché le soglie minime di ammissibilità, sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 1, anche con riferimento alla quantificazione del punteggio aggiuntivo da attribuire alle domande presentate dai Soggetti proponenti costituiti, in misura almeno pari al 50 percento, da imprese che hanno conseguito il rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

 

Articolo 9

Erogazione delle agevolazioni

1. L'agevolazione è erogata dal Ministero in favore dei Beneficiari a fronte dell'acquisizione della documentazione e dei titoli di spesa inerenti alla realizzazione dell'iniziativa agevolata, per stati di avanzamento di importo almeno pari al 25 percento della spesa ammessa per ciascun programma, eccezion fatta per la quota a saldo, e sulla base delle modalità stabilite con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

2. Ai fini della erogazione delle agevolazioni, il Ministero può adottare la procedura prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 236 dell'8 ottobre 2013, e dalla convenzione stipulata in data 12 febbraio 2014 con l'Associazione bancaria italiana, laddove applicabile per effetto dell'estensione della predetta convenzione alle finalità di cui al presente decreto.

3. Il Ministero, entro 60 giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a:

a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;

b) accertare la vigenza e la regolarità contributiva del Beneficiario;

c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e il programma ammesso, nonché l'ammissibilità delle singole voci di spesa;

d) determinare l'importo della quota di sovvenzione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati ed effettuarne l'erogazione.

 

Articolo 10

Ulteriori adempimenti a carico dei Beneficiari

1. I Beneficiari, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dalle restanti disposizioni del presente decreto, sono tenuti a:

a) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 5 anni successivi al completamento del programma;

b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero nonché da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato d'avanzamento delle iniziative finanziate e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

d) non cessare l'attività ammessa alle agevolazioni nei 5 anni successivi al completamento del programma;

e) non distogliere dall'uso previsto i beni e le attrezzature oggetto di agevolazione nei 5 anni successivi al completamento del programma;

f) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

 

Articolo 11

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle proposte presentate e sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per l'ammissione, la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi agevolati.

 

Articolo 12

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero accertamento di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto proponente ovvero al Beneficiario e non sanabili;

b) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 3;

c) mancata realizzazione dell'iniziativa nei termini indicati all'articolo 5, comma 3, lettere c) e d);

d) mancato completamento del programma per una percentuale superiore al 30 percento delle spese ammesse alle agevolazioni;

e) inadempimento degli obblighi previsti all'articolo 10;

f) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, della quota parte di sovvenzione da rimborsare;

g) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 17 febbraio 2015

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