Ippc/Aia

Normativa Vigente (Normativa regionale)

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Dgr Lombardia 18 febbraio 2015, n. X/3151

Metodologie per la predisposizione e approvazione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Aia in Lombardia

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Regione Lombardia

Deliberazione Giunta regionale 18 febbraio 2015, n. X/3151

(Bur 20 febbraio 2015, n. 8)

Definizione delle metodologie per la predisposizione e approvazione, ai sensi dei commi 11-bis e 11-ter dell'articolo 29-decies del Dlgs 152/2006, del piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) collocate in Regione Lombardia

La Giunta regionale

Visti:

— il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare, la Parte Seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc);

— la direttiva 2010/75/Ue del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ed in particolare, il Capo I "Disposizioni comuni" ed il Capo II "Disposizioni per le attività elencate nell'allegato 1" inerente la disciplina delle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (Aia);

— il Dlgs 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

— la legge regionale 5 agosto 2014 n. 24 "Assestamento di bilancio 2014-2016 I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali" all'articolo 9 comma 2 lettera b;

Richiamata la Dgr n.2645 del 14 novembre 2014 "disposizioni relative al rilascio, ai sensi dell'articolo 29 commi 2 e 3 del Dlgs 46/2014, della prima autorizzazione integrata ambientale alle installazioni esistenti "non già soggette ad Aia";

Considerate le circolari di Regione Lombardia n. 6 del 4 agosto 2014 e n. 11 del 22 dicembre 2014 recanti indirizzi interpretativi sulle modalità applicative della disciplina in materia di Aia alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

Richiamata la legge regionale 5 gennaio 2000, n.1 concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112;

Dato atto che:

— le Province lombarde, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, della Lr 24/2006, come modificato dall'articolo 9 della Lr 5 agosto 2014, n. 24, a partire dal 1° gennaio 2008 assolvono il compito di Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2-ter, della Lr 24/2006 e dell'articolo 17, comma 1, della Lr 26/2003;

— Arpa Lombardia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Lr 24/2006, esercita le funzioni di controllo sugli impianti industriali;

— le Autorità competenti ai sensi dell'articolo 29-decies comma 3 del Dlgs 152/2006 si avvalgono di Arpa per l'accertamento del rispetto delle autorizzazioni integrate ambientali;

— la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Lr 24/2006, stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo;

Considerato che, secondo quanto stabilito dall'articolo 29-decies, comma 11-bis, del Dlgs 152/2006, le attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad Aia sono definite a livello regionale in un piano d'ispezione ambientale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;

b) l'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;

c) un registro delle installazioni coperte dal piano;

d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;

e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;

f) le disposizioni – ove previsto — riguardanti la cooperazione tra le varie Autorità d'ispezione;

Considerato altresì che, secondo quanto stabilito dall'articolo 29-decies, comma 11-ter, del Dlgs 152/2006, sulla base delle procedure di cui al suddetto piano d'ispezione sono definiti i programmi per le ispezioni ambientali ordinarie nei quali la frequenza delle visite in loco per ciascuna installazione soggetta ad Aia deve essere determinata sulla base di una valutazione sistematica sui rischi ambientali della installazione medesima che consideri almeno:

a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;

b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

c) l'eventuale adesione volontaria, da parte del Gestore dell'installazione, al sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al del regolamento (Ce) n. 1221/2009 (Emas);

Atteso che Arpa ha predisposto apposito strumento, in virtù dei dati e delle conoscenze in suo possesso, per la pianificazione delle visite ispettive denominato Strumento di supporto alla pianificazione dei controlli (di seguito Sspc);

Ritenuto che la metodologia proposta da Arpa risponda ai requisiti previsti dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del Dlgs 152/2006;

Definita la necessità di un periodo transitorio di sperimentazione delle modalità proposte di un anno, anche alla luce dell'incremento delle installazioni assoggettate ad Aia ai sensi della direttiva 2010/75/Ue recepita con Dlgs 46/2014 e alle relative procedure istruttorie di adeguamento;

Ricordato che:

— l'entrata in vigore del sopra richiamato Dlgs 46/2014 ha ampliato il numero e la tipologia di attività soggette ad Aia, stabilendo quale termine per la conclusione dei procedimenti autorizzativi relativi a tali attività, qualificate come "attività esistenti non già soggette ad Aia", il 7 luglio 2015;

— Regione Lombardia, per gli effetti dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della Lr 5 agosto 2014, n. 24, è l'Autorità competente al rilascio delle Aia per le suddette attività, come declinato nella sopra richiamata dgr n. 2645 del 14 novembre 2014;

Considerato che, alla luce della imminente scadenza dei termini per la conclusione dei procedimenti, la Direzione generale ambiente energia e sviluppo sostenibile ritiene opportuno affidare urgentemente l'incarico ad Arpa Lombardia per lo svolgimento delle istruttorie tecniche necessarie al rilascio delle autorizzazioni per le "attività esistenti non già soggette ad Aia" ;

Considerato che la spesa prevista per lo svolgimento di tale incarico, pari ad euro 300.000,00 a carico di Regione Lombardia, trova copertura al capitolo 9.03.104.8389 nel bilancio 2015 a seguito della reiscrizione dei fondi;

Considerata la necessità di garantire il mantenimento di un adeguato livello di controlli nelle more dell'approvazione del piano regionale delle visite ispettive;

Ritenuto, nell'ottica della standardizzazione delle attività di controllo e della semplificazione, che le Dg ambiente, energia e sviluppo sostenibile ed agricoltura stabiliscano modalità di integrazione tra le attività di controllo realizzate per l'attuazione della direttiva nitrati e quelle in carico ad Arpa per la verifica delle Aia del comparto agro-zootecnico, con particolare riferimento a:

— formazione del personale Arpa dedicato alle attività di controllo Aia in agricoltura;

— disponibilità degli esiti delle attività realizzata nell'ambito del controllo dell'attuazione della direttiva nitrati.

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

 

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo a "Metodologia per la predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) collocate in Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del Dlgs 152/2006";

2. di dare mandato alla Direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile di predisporre in accordo con Arpa, con le modalità di cui all'allegato, il piano dei controlli per il triennio 2016-2018;

3. di dare mandato alla Direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile di predisporre in accordo con Arpa il piano dei controlli per l'anno 2015, che sarà ispirato ai principi di cui all'articolo 29-decies comma 11-bis del Dlgs 152/2006 e la cui realizzazione viene affidata ad Arpa;

4. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione della generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile di affidare ad Arpa Lombardia, mediante incarico, lo svolgimento delle istruttorie tecniche necessarie al rilascio delle autorizzazioni per le "attività esistenti non già soggette ad Aia";

5. di dare atto che la spesa di euro 300.000,00 a carico di Regione Lombardia, prevista per lo svolgimento dell'incarico di cui al punto precedente, trova copertura al capitolo 9.03.104.8389 nel bilancio 2015 a seguito della reiscrizione dei fondi;

6. di disporre che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato

Metodologia per la predisposizione del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) collocate in Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del Dlgs 152/2006

Premessa

Nel presente documento vengono descritti e illustrati i presupposti metodologici del Piano d'ispezione ambientale di Regione Lombardia da predisporsi in conformità ai requisiti di cui all'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del Dlgs 152/2006 ai fini della programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) operanti sul territorio di Regione Lombardia.

Nello specifico, vengono delineati gli elementi considerati nella predisposizione del Piano e le modalità di valutazione degli stessi al fine di individuare "l'indice di rischio" delle installazioni in relazione al loro impatto ambientale e conseguentemente definire la frequenza dei controlli. Il Piano è stato predisposto in considerazione dei seguenti elementi:

a) analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;

b) identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;

c) registro delle installazioni coperte dal piano;

d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;

e) le procedure per le ispezioni straordinarie,;

f) le disposizioni – ove previsto — riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

La documentazione tecnica – ivi inclusa l'algoritmo alla base del modello utilizzato dal Sistema di supporto alla programmazione dei controlli (Sspc) di seguito descritto – è disponibile sul sito di Arpa Lombardia www.arpalombardia.it, alla Sezione Imprese; in particolare si faccia riferimento ai documenti predisposti da Arpa Lombardia:

— "Il modello: algoritmo e manuale d'uso": che descrive in dettaglio il funzionamento del modello realizzato per ricavare l'indice di rischio;

— "Definizione ed algoritmi dei parametri aziendali e territoriali" che descrive la costruzione dei parametri di input del modello Sspc;

Poiché i criteri, le variabili e le modalità di individuazione dei parametri di input, come meglio descritti nel seguito, potranno essere oggetto

di aggiornamento, anche sulla base dell'esperienza derivante dall'applicazione del modello, ogni variazione/implementazione dell'Sspc sarà comunicata e resa disponibile sullo stesso sito di Arpa Lombardia.

 

a) Analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti

L'analisi è finalizzata a valutare fattori di rischio derivanti dalla collocazione delle installazione in aree, individuate dagli strumenti di pianificazione regionale, caratterizzate da criticità ambientali su specifiche matrici; in particolare, i parametri rappresentativi dei "problemi ambientali" presi in considerazione dal modello sono:

— la qualità dell'aria;

— la qualità delle acque superficiali;

— la vulnerabilità territoriale.

 

qualità dell'aria

Il territorio regionale lombardo ricade quasi interamente all'interno del cosiddetto bacino padano, area che, per caratteristiche sia geografiche sia urbanistiche (densità di popolazione; densità industriale), è particolarmente soggetta all'accumulo di contaminanti in atmosfera.

Se da un lato il miglioramento tecnologico e le politiche regionali adottate hanno consentito una riduzione delle emissioni nei diversi comparti con una conseguente diminuzione della concentrazione di molti inquinanti di origine primaria (CO, SO2 e benzene), non risultano in generale ancora raggiunti i limiti e gli obiettivi previsti dalla normativa per PM10, PM2.5, NO2 e O3, inquinanti di origine secondaria il cui contributo è considerevole.

La Regione Lombardia, nell'ambito delle azioni finalizzate al risanamento della qualità dell'aria, ha provveduto, con la Dgr n. 2605 del 30 novembre 2011, alla classificazione del proprio territorio in zone e agglomerati come di seguito riportato:

— Agglomerati urbani (Agglomerato di Milano, di Bergamo e di Brescia)

— Zona A — Pianura ad elevata urbanizzazione

— Zona B — Zona di Pianura

— Zona C — Prealpi, Appennino e Montagna

— Zona D – Fondovalle

 

 

In base all'area (e nello specifico al Comune) in cui è collocata l'installazione, il modello assegnerà un punteggio indicativo del livello di criticità della qualità dell'aria, basato sul numero di superamenti e dal numero di parametri oggetto di superamenti caratteristici dell'area.

 

la qualità delle acque superficiali;

L'estesa urbanizzazione, oltre alla presenza storica di industrie idroesigenti ed impattanti sulla matrice acqua ed ad un comparto agro-industriale rilevante, ha un impatto notevole sui corpi idrici superficiali che costituiscono il recapito finale di scarichi di reflui urbani e industriali.

L'analisi è finalizzata ad definire una classificazione dei sottobacini individuati sul territorio regionale, sulla base dello stato dei corpi idrici superficiali che li identificano.

Lo stato di un corpo idrico superficiale è determinato dai valori del suo "stato ecologico" e del suo "stato chimico" secondo i criteri stabiliti dal Dlgs 152/2006 e dalla Direttiva quadro delle acque 2000/60/Ce; più nello specifico lo stato ecologico è stabilito in base alla classe peggiore relativa agli elementi biologici (ad esempio macrofite, diatomee, fitoplancton, fauna ittica), agli elementi chimico-fisici (ad esempio la concentrazione

di nutrienti, la temperature, l'ossigeno) ed agli elementi chimici (ad esempio inquinanti specifici) a sostegno di quelli biologici; lo stato chimico è definito rispetto agli standard di qualità per le sostanze o gruppi di sostanze dell'elenco di priorità.

Ad ogni corpo idrico superficiale viene attribuito, sulla base di tali parametri, un punteggio indicativo della "criticità" del suo stato; lo stesso punteggio viene quindi assegnato a tutto il sottobacino afferente e conseguentemente attribuito ad ogni azienda collocata nel sottobacino.

Nel triennio 2009-2011, lo stato ecologico elevato e buono è stato raggiunto rispettivamente dal 3% e dal 25% dei punti di monitoraggio

situati sui corsi d'acqua; i restanti punti ricadono in stato sufficiente (39%), scarso (27%) e cattivo (6%); mentre per ciò che riguarda lo stato chimico è buono nel 79% dei casi.

 

vulnerabilità territoriale

L'analisi della vulnerabilità territoriale ha individuato quattro elementi:

— la presenza di aree naturali protette – quali le zone a protezione speciale (Zps)ai sensi della direttiva Uccelli 79/409/Ce, i siti di importanza comunitaria (Sic) ai sensi della direttiva Habitat 92/43/Ce – o di particolari vincoli ambientali legati alla presenza di riserve regionali e nazionali (Rs), a parchi naturali (Pan), regionali e nazionali (Pa) o a parchi locali di interesse sovracomunale (Plis);

— la densità di popolazione;

— la vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee ottenuta dalla combinazione di vulnerabilità idrogeologica e di capacità protettiva dei suoli (Piano di tutela e uso della acque in Regione Lombardia – Ptua);

— la presenza di siti contaminati (articoli 248 e 252 del Dlgs 152/2006).

Ad ogni zona, in base alla presenza dei suddetti elementi, viene assegnato un punteggio indicativo del livello di criticità, che viene poi attribuito all'azienda che ricade nella zona.

 

Identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione

Il piano d'ispezione identifica le aree deI territorio lombardo in cui sono localizzate le installazioni oggetto di ispezione, servendosi dell'elenco delle installazioni in possesso di autorizzazione integrata ambientale (Aia) operanti in Regione Lombardia.

L'analisi è volta ad individuare l'elenco delle installazioni Aia e la loro distribuzione geografica sul territorio regionale, al fine di una più efficiente distribuzione delle risorse sul territorio, nonché al fine dell'individuazione di eventuali "cluster" o aree ad elevata densità di installazioni, valutabili nell'ambito dell'aggiornamento delle procedure per l'elaborazione dell'Sspc.

Registro delle installazioni coperte dal piano

Il registro delle installazioni coperte dal piano individua il "campo di applicazione" del modello e coincide, ad oggi, con l'elenco delle aziende collocate in Regione Lombardia e già in possesso di Aia ( individuate pertanto dall'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/2006).

L'elenco delle aziende è consultabile sul sito di Regione Lombardia www.reti.regione.lombardia.it (alla sezione "inquinanti da attività produttive" — "Aia").

Tale elenco sarà aggiornato sulla base del progressivo rilascio delle Aia per le nuove attività rientranti in tale regime autorizzativo a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 46/2014 con cui è stata recepita la direttiva 75/2010/Ied o di eventuali ulteriori modifiche normative.

 

Procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie

Arpa Lombardia ha sviluppato – ispirandosi ad indicazioni emerse in ambito europeo (IMPEL European Union Network for the implementation

and enforcement of enviromental law) un Sistema per il supporto alla programmazione dei controlli (di seguito sspc), sulla base del quale sarà definito il piano dei controlli, in accordo con le competenti Direzioni generali di Regione Lombardia.

Il metodo Sspc, è basato sull' identificazione di parametri (o "variabili") assegnati ad ogni azienda e raggruppati in insiemi logici: da un lato l'insieme dei parametri che esprimono il rischio aziendale intrinseco, suddiviso a sua volta in rischio potenziale e reale, e dall'altro l'insieme dei parametri che esprimono la vulnerabilità del territorio.

Nello specifico, le variabili che vengono prese in considerazione per ogni installazione Aia, anche sulla base delle analisi di cui ai punti precedenti, sono:

— 1 variabile rappresentativa dell'impatto potenziale associata alla categoria Ippc, e quindi caratteristica della tipologia di attività svolta;

— 4 variabili rappresentative dell'impatto "reale": emissioni in atmosfera, emissioni in acqua, presenza rifiuti in uscita, utilizzo rifiuti in ingresso. Alle variabili emissioni in atmosfera ed emissioni in acqua sono sommati i termini che rappresentano rispettivamente la qualità dell'aria e delle acque superficiali in base al comune di ubicazione dell'installazione.

Successivamente alle variabili che rappresentano l'impatto reale vengono sommati i termine che rappresentano le performance aziendali sia in negativo (non conformità rilevate nelle precedenti visite ispettive) sia in positivo (partecipazione a strumenti di certificazione ambientale volontarie) e le modalità gestionali (presenza di deroghe o assoggettabilità al Dlgs 334/1999).

— 4 variabili rappresentative della vulnerabilità del territorio: presenza di aree protette, densità di popolazione, vulnerabilità del suolo, presenza di siti contaminati, qualità delle acque sotterranee, sulle base delle quali viene attribuito un "indice di rischio" legato alla collocazione dell'installazione in aree sensibili.

Attraverso un opportuno algoritmo di calcolo (Modello Sspc, per il quale si rimanda al documento di Arpa richiamato in premessa), i parametri, integrati da elementi di ponderazione che tengono conto sia della qualità dell'ambiente nella quale l'azienda si trova ad operare, sia delle modalità gestionali, vengono combinati per determinare un indice di rischio dell'azienda.

Mediante questa tecnica, ogni azienda è caratterizzata, quindi, da un proprio indice di rischio compreso tra 1 ("rischio basso") e 10 ("rischio alto"); la graduatoria delle aziende secondo questo indice di rischio viene proposta quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa.

Al termine di ogni ciclo di programmazione gli indici di rischio delle installazioni saranno rivalutate con l'Sspc tenendo conto dei risultati delle ispezioni effettuate e di eventuali modifiche del contesto normativo e ambientale intervenute.

 

Procedure per le ispezioni straordinarie

L'ispezione straordinaria è attivata dall'Autorità competente (Provincia) o direttamente da Arpa Lombardia, che ne informa l'Autorità competente, in caso di:

1. segnalazioni documentate di incidenti o problemi ambientali;

2. supervisione di talune attività di auto controllo delle aziende (ad esempio verifiche strumentali dei sistemi di monitoraggio alle emissioni per inceneritori di rifiuti urbani; messa a regime di impianti)

3. verifica che il gestore abbia adottato le misure prescritte a seguito del controllo ordinario.

L'ispezione straordinaria, stanti le sue caratteristiche, di norma non prevede la comunicazione di avvio della visita ispettiva Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione

Nell'ottica della standardizzazione delle attività di controllo e della semplificazione, le Dg ambiente, energia e sviluppo sostenibile ed agricoltura dovranno essere definite modalità di integrazione tra le attività di controllo realizzate per l'attuazione della direttiva nitrati e quelle in carico ad Arpa per la verifica delle aziende agricole in Aia, con particolare riferimento a:

— formazione del personale Arpa dedicato alle attività di controllo Aia in agricoltura;

— disponibilità degli esiti delle attività realizzata nell'ambito del controllo dell'attuazione della direttiva nitrati.

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