Sentenza Tar Lombardia 14 gennaio 2015, n. 132
Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Ammissibilità conferimento in discarica - Condizioni - Limiti
Tar Lombardia
Sentenza 14 gennaio 2015, n. 132
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2009, proposto da:
(omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis), (omissis);
contro
Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis);
nei confronti di
Comune di Busto Garolfo,
(A) Srl,
Comune di Casorezzo,
Regione Lombardia, Arpa — Dipartimento Provinciale di Milano,
Asl della Città di Milano,
Parco del Roccolo;
per l'annullamento
della disposizione dirigenziale n. 335/2008, prot. n. 225017/2008 R.G. n. 17865/2008, del 02.10.2008, conosciuta in data 10/1112008, avente ad oggetto "Ditta (A) Srl con sede legale in Milano, Via (omissis) — Approvazione variante all'autorizzazione dirigenziale n. 554 del 22112/2006 R.G. 17717 con la quale è stato disposto il rinnovo all'esercizio di una discarica di rifiuti speciali inerti ubicata nel Comune di Busto Garolfo, via (omissis), e contestuale presa d'atto di variazione sede legale. Dlgs 152/2006 e s.m.i.", con la quale il Direttore Centrale Risorse Ambientali ha disposto " a favore ditta (A) Srl la presa d'atto della variazione della sede legale e la contestuale approvazione della variante dell' autorizzazione, rilasciata dalla Provincia di Milano con autorizzazione dirigenziale n. 554 del 22/12/2006 — r.g. n. 17717 — consistente nella possibilità di smaltire presso l 'impianto, ubicato nel Comune di Busto Garolfo, (omissis), i rifiuti individuati con il Codice Cer 170504 indipendentemente dalla provenienza, solo previa verifica analitica di conformità del rifiuto sulla base del Dm 3 agosto 2005";
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2014 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto e diritto
1. I ricorrenti, residenti nelle immediate vicinanze del polo estrattivo "(omissis)", hanno impugnato il rinnovo all'esercizio di una discarica di rifiuti speciali inerti, nella parte in cui ammette il conferimento di rifiuti con Codice Cer 170504, terra e rocce provenienti da siti contaminati, per i seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3.9 del piano pluriennale degli interventi del Parco del Roccolo, violazione dell'articolo 33.7 delle Nta del Comune di Busto Garolfo; eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Secondo i ricorrenti il rinnovo dell'autorizzazione contrasterebbe con il divieto, all'interno del territorio del Parco, di attivare discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle di inerti provenienti da scavo e demolizioni, purché non contenenti materiali pericolosi, aventi finalità di bonifica o di ripristino ambientale nell'ambito di cava" (articolo 3.9 della normativa del P.i.i.).
II) Violazione e falsa applicazione degli articoli 208 e 210 del Dlgs n. 163/2006, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, per perplessità e contraddittorietà manifesta, violazione dell'articolo 3, legge 241/1990: difetto e perplessità della motivazione, violazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.r.g.r.) approvato con Dgr n. 8/220 del 27 luglio 2005.
Secondo i ricorrenti la Provincia avrebbe operato una variazione essenziale della precedente autorizzazione dirigenziale in quanto l'inserimento dei rifiuti con Codice Cer 170504 comporterebbe una modifica sia delle operazioni che della tipologia dei rifiuti trattati.
La difesa della Provincia ha chiesto la dichiarazione di irricevibilità del ricorso per tardività, l'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva ed in subordine la sua reiezione.
All'udienza del 13 novembre 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. L'eccezione di tardività è infondata.
Secondo l'articolo 41 del Codice del processo amministrativo il termine di impugnazione decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.
Per i provvedimenti di organo monocratico comunale, quali i provvedimenti dirigenziali, non è prevista la pubblicazione per la loro efficacia, come si desume, a contrario, articoli 124-134 del Tu n. 267/2000 dai quali si può dedurre che la pubblicazione è prevista solo per le delibere degli organi collegiali ai fini della loro efficacia (Tar Toscana, Sezione III, 8 febbraio 2006 n. 341). Ne consegue che la pubblicazione all'albo dei provvedimenti dirigenziali, non essendo prevista dalla legge, non è idonea a determinare la presunzione di conoscenza legale degli atti medesimi.
L'eccezione va quindi respinta.
3. Anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva è infondata.
La Provincia di Milano contesta che i ricorrenti siano effettivamente residenti entro un'area di 300 metri dalla discarica. Dal decreto n. 7/1585 della Giunta Regionale in data 13 ottobre 2000 si desume che la discarica è sita sui mappali 93 e 171 del foglio 25 del Comune di Busto Garolfo, nonché a breve distanza dal Comune di Casorezzo. In particolare il nuovo impianto si trova nei pressi di un'azienda agricola esistente in Casorezzo e a circa 300 metri dagli abitati di Busto Garolfo e Casorezzo. I ricorrenti hanno fornito piena prova della loro residenza in Casorezzo e Busto Garolfo oltre alla titolarità dell'azienda agricola sita a breve distanza dalla discarica.
Tali elementi, in mancanza di una confutazione da parte della Provincia, debbono ritenersi sufficienti per affermare l'esistenza di una posizione differenziata e qualificata dei ricorrenti a contestare l'atto impugnato ed a confermare l'interesse a ricorrere.
L'eccezione va quindi respinta.
4. Venendo al primo motivo di ricorso, esso è infondato.
L'articolo 3.9 del P.i.i. permette il deposito in discarica di rifiuti inerti provenienti da scavo e demolizioni, aventi finalità di bonifica o di ripristino ambientale nell'ambito di cava, purché non contenenti materiali pericolosi.
La giurisprudenza ha chiarito che gli articoli 185 e 186 del decreto correttivo del codice dell'ambiente, approvato con Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, esprimono il principio per cui se tali materiali non sono contaminati ed hanno una destinazione ben definita, possono essere sottratti alla disciplina generale sui rifiuti, e rientrano tra le materie prime secondarie (Tar Valle d'Aosta, 16 aprile 2008 n. 33).
La sentenza è stata confermata sul punto in sede d'appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 10 maggio 2013 n. 2542, secondo la quale "l'articolo 186 infatti esclude dalla categorie dei rifiuti le terre e le rocce da scavo sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione superiore ai limiti previsti dalle legge vigenti e dal decreto Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471".
Chiarito quindi che le terre e rocce da scavo sono rifiuti solo se contaminate, è chiaro che la prosecuzione dell'attività della discarica, una volta interrotta l'attività estrattiva, è possibile solo con il conferimento di inerti contaminati, purché non pericolosi.
Ciò non comporta la violazione dell'articolo 3.9 del P.i.i. del Parco in quanto la norma ammette il conferimento di inerti aventi finalità di bonifica o di ripristino ambientale nell'ambito di cava ed in quanto il requisito della pericolosità, richiesto dalla norma del piano, non coincide con quello della sua contaminazione. Infatti le rocce e terre da scavo pericolose sono quelle con Codice Cer 170503, mentre le terre e rocce da scavo ammesse nella discarica in questione sono quelle diverse da quelle pericolose di cui al Codice Cer 170503.
Il primo motivo di ricorso va quindi respinto.
5. Venendo all'esame del secondo motivo di ricorso esso è infondato.
L'ammissione in discarica di rifiuti provenienti da siti contaminati non costituisce una modifica sostanziale dell'autorizzazione ambientale precedente, in quanto anche prima della modifica normativa introdotta dal Dlg. 4/2008 l'articolo 186 del Codice dell'ambiente chiariva che "le terre e rocce da scavo ... non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, ... la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3".
È chiaro quindi che anche prima dell'atto impugnato era possibile depositare nella discarica terre e rocce da scavo inquinate ma non pericolose, trattandosi addirittura di materie prime secondarie e non di rifiuti.
Il secondo motivo di ricorso e l'intero ricorso vanno quindi respinti.
4. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2014 con l'intervento dei Magistrati:
(omissis)
Depositata in segreteria il 14 gennaio 2015.