Gestione illecita rifiuti, reato istantaneo ma anche abituale
Rifiuti (Giurisprudenza)
La gestione illecita di rifiuti, perfezionandosi con la singola condotta, ha natura di reato istantaneo, ed in caso di "ripetitività" può configurarsi quale reato abituale.
È quanto ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza 16158/2019) nel dichiarare illegittimo l'aumento di pena per la continuazione interna del reato (ex articolo 81, C.p.) applicato dal Tribunale di Firenze in un caso di gestione non autorizzata di rifiuti, sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.
Secondo la Suprema Corte, quando vi sono plurime condotte in un arco temporale limitato che si caratterizzano con la ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro ma sorrette da un unico e unitario elemento soggettivo nonché unitariamente lesive del bene giuridico tutelato (come per l'appunto nel caso giunto in giudizio, in cui erano stati compiuti più smaltimenti illeciti di terre e rocce da scavo in un arco temporale di due giorni), il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, di regola avente natura di reato istantaneo, si configura quale eventualmente abituale e quindi non può essere considerato continuato (con conseguente aumento di pena).
Rifiuti - Reato di gestione non autorizzata - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Natura di reato istantaneo o, stante la ripetitività della condotta, eventualmente abituale - Sussistenza - Smaltimento non autorizzato di terre da scavo - Condotte plurime in un ristretto arco di tempo - Aumento di pena per la continuazione del reato - Illegittimità - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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