Energia

Normativa Vigente

print

Dm Sviluppo economico 8 agosto 2014

Risoluzione anticipata della convenzione Cip6 - Proroga del termine di presentazione delle istanze

Ultima versione disponibile al 20/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 8 agosto 2014

(Comunicato pubblicato sulla Gu 20 novembre 2014 n. 270)

Risoluzione anticipata della convenzione Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia

 

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'articolo 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: Cip) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate;

Visto il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

Visto l'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/Ce e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/Ce);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) ed in particolare l'articolo 30, comma 20, secondo cui l'Autorità "propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi.

Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6, secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 20, della citata legge n. 99/09;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2010 e dell'8 ottobre 2010 riguardanti i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti assimilati alimentati da combustibili fossili;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 (di seguito: decreto 23 giugno 2011) riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia;

Visto il decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, (di seguito: decretolegge n. 69/2013) recante misure urgenti per l'economia, ed in particolare l'articolo 5 relativo a disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica con cui sono, tra l'altro, previste nuove modalità per la determinazione del costo evitato di combustibile riconosciuto agli impianti ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.6/1992;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2013 con cui è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine per la presentazione delle istanze vincolanti di risoluzione delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia, e con cui sono state disposte modifiche dell'allegato 2 al decreto 23 giugno 2011, in relazione all'aggiornamento dei parametri per la verifica della convenienza economica per il sistema, ed è stata introdotta la possibilità di richiedere al GSE lo svincolo anticipato della fideiussione prevista dal medesimo decreto 23 giugno 2011;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 con cui sono state adottate, in attuazione del decreto-legge 69/2013, nuove modalità di determinazione del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento Cip 6/92, ed è stato determinato il valore di conguaglio del costo evitato di combustibile per l'anno 2013 e il valore di acconto per il primo trimestre dell'anno 2014;

Vista la nota del 7 luglio 2014 con cui la società Sarlux Srl, titolare della convenzione Cip 6 dell'impianto IGCC presso la raffineria di Sarroch, ha richiesto la proroga di almeno un anno del termine per la presentazione dell'istanza vincolante di risoluzione della convenzione Cip 6;

Considerata la complessità delle condizioni da verificare per alcuni impianti potenzialmente interessati dalla risoluzione delle convenzioni Cip6 nonché la particolare situazione congiunturale in cui debbono attuarsi le scelte dei soggetti imprenditoriali coinvolti, alcune delle quali relative a rilevanti modifiche degli assetti societari e del contesto industriale, con ricadute sul tessuto economico ed occupazionale;

Ritenuto opportuno rivedere i termini per la presentazione delle domande di risoluzione anticipata per tale tipologia di impianti allo scopo di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla risoluzione anticipata e di mantenere la flessibilità riconosciuta con il decreto 28 giugno 2012 con riferimento alla decorrenza della risoluzione delle convenzioni Cip6;

Decreta

Articolo 1

1. Il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 è fissato al 30 settembre 2015.

2. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 28 giugno 2012 e quelle di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del decreto 30 settembre 2013.

3. Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it.

 

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598