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Dpcm 26 settembre 2014

Disposizioni in materia di enti locali e territoriali - Legge 56/2014 - Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali

Ultima versione disponibile al 07/10/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 26 settembre 2014

(Gu 12 novembre 2014 n. 263)

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni" e successive modificazioni, di seguito anche "legge";

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 92, della legge, secondo cui: "Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale";

Visto l'articolo 1, comma 16, della legge secondo cui dal "1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno";

Visto l'articolo 1, comma 44, della legge che stabilisce "A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione" le funzioni fondamentali elencate dal medesimo comma;

Visto, altresì, quanto previsto dall'articolo 1, comma 47, della legge, secondo cui "Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali";

Visto, altresì, quanto previsto dall'articolo 1, comma 48, della legge, secondo cui "Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento";

Visto, altresì, il disposto dell'articolo 1, comma 89, della legge, in base al quale, con riferimento alle funzioni di competenza statale trasferite dalle province ad altri enti territoriali, il presente decreto determina la data di effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

Visto, altresì, quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge, in relazione ad enti o agenzie che esercitano, in ambito provinciale o sub-provinciale, funzioni di organizzazione di servizi di rilevanza economica di competenza comunale o provinciale, a seguito di attribuzione ad opera di disposizioni normative statali;

Visto, altresì, il disposto dell'articolo 1, comma 95, della legge, secondo cui "La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131";

Visto, altresì, il disposto dell'articolo 1, comma 96, della legge, che recita: "Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetti del trasferimento, puo' determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio";

Visto, altresì, il disposto dell'articolo 1, comma 97, della legge, secondo cui il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o piu' decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal medesimo comma 97;

Visto, il disposto dell'articolo 1, comma 150, della legge che prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Visto, infine, il disposto dell'articolo 1, comma 150-ter, della legge, secondo cui il presente decreto, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dell'articolo 1 comma da 85 a 97 della legge, tra le province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 150-bis, della legge;

Tenuto conto di quanto previsto dalla legge in merito ai criteri e alle modalità per il trasferimento di funzioni dalle province agli enti subentranti;

Visto, altresì, il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89;

Considerato l'Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge (di seguito anche Accordo) sancito in sede di Conferenza Unificata, in data 11 settembre 2014, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in merito all'individuazione delle funzioni oggetto del riordino e le relative competenze;

Considerato che nel predetto Accordo Stato e Regioni hanno convenuto che, per quanto riguarda il personale, sia garantito l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare i criteri per la mobilità, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 19 novembre 2013;

Consultate, per quanto attiene le risorse umane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed esaminati i criteri per la mobilità;

Acquisita, conformemente a quanto previsto dal comma 92, primo periodo dell'articolo 1 della legge, l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali in data 11 settembre 2014;

Su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 1, comma 92, della legge:

a) stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della stessa legge, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista;

b) tiene conto delle risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88 dell'articolo 1 della legge;

c) dispone, altresì, in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale;

d) stabilisce, fermo il rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 96, della legge, modalità e termini procedurali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino.

2. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali interessati applicano, secondo i rispettivi ambiti, le disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 2

Criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse

1. L'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge, anche ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi in corso.

2. In applicazione del criterio generale di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al presente decreto le province, anche quelle destinate a trasformarsi in città metropolitane, effettuano, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, una mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, alla data di entrata in vigore della legge, salvo per quanto riguarda i beni e le partecipazioni in enti e società per i quali prevale il termine di cui al successivo articolo 5 del presente decreto, compresi i rapporti attivi e passivi.

Tale mappatura è comunicata alla Regione e al rispettivo Osservatorio di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge, secondo il modello adottato dall'Osservatorio nazionale. Il documento di cui al presente comma indica, per quanto riguarda le risorse umane, il contingente numerico complessivo e l'equivalente finanziario in termini di spesa del personale riferito alle singole funzioni tenendo conto anche del personale in posizione di comando o di distacco.

3. L'Osservatorio regionale verifica la coerenza della ricognizione con i criteri del presente decreto e ne valida i contenuti entro i successivi 15 giorni trasmettendo tempestivamente all'Osservatorio nazionale, di cui all'Accordo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge, la documentazione finale. In caso di incongruenze l'Osservatorio regionale individua e propone alle province interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri previsti dal presente decreto. In caso di mancata ricognizione o qualora persistano le incongruenze segnalate, la Regione assume le relative determinazioni.

4. In esito all'attribuzione delle funzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge, le amministrazioni interessate concordano, entro i termini previsti e secondo le modalità stabilite dalle Regioni, tenendo conto del documento validato di cui al comma 3, il trasferimento dei beni e delle risorse, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi. Resta fermo, per quanto riguarda il personale, il rispetto dell'articolo 4. Concordano inoltre le compensazioni sulla spesa di personale e sulle facoltà ad assumere riferibili agli enti coinvolti nel rispetto del principio di invarianza di spesa complessiva e della normativa vigente in materia.

A tale scopo le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente e sono considerati per gli enti cedenti quali riduzioni di spesa. Ove le amministrazioni interessate non concordino nei termini previsti, la Regione assume le relative determinazioni.

5. Quanto concordato ai sensi del comma 4 viene comunicato alle Regioni che ne informano l'Osservatorio nazionale unitamente alle determinazioni assunte ai sensi dello stesso comma 4, ai fini della conseguente presa d'atto con piu' decreti ricognitivi del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. Tali decreti, per la parte relativa alle risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi, ed eventualmente non ancora trasferite all'ente subentrante, sono comunicati anche ai singoli Ministeri interessati, per la relativa riattribuzione.

Capo II

Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative

Articolo 3

Criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, procedono, nel rispetto dello stesso articolo 2, alla ricognizione delle risorse finanziarie tenendo conto:

a) dei dati desumibili dai rendiconti di bilancio provinciali dell'ultimo triennio;

b) dei dati forniti dalle province relativamente alla quantificazione della spesa provinciale ascrivibile a ciascuna funzione o a gruppi omogenei di funzioni;

c) della necessità che siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione, compatibilmente con il quadro finanziario di riferimento.

2. Ai fini della definizione delle risorse finanziarie relative alla spesa del personale, in relazione al contingente numerico complessivo di cui all'articolo 2, comma 2, si tiene conto della spesa complessiva del personale dirigenziale e non dirigenziale risultante dagli impegni del rendiconto di bilancio dell'ultimo anno. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge, che garantisce anche il mantenimento del trattamento fondamentale e accessorio in godimento del personale trasferito.

3. Le risorse finanziarie trasferite non potranno, in ogni caso, superare l'ammontare di quelle utilizzate dalle Province per l'esercizio delle funzioni precedente al riordino, tenuto conto del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

4. I decreti ricognitivi di cui al comma 5 dell'articolo 2, per la parte relativa alle risorse finanziarie, sono trasmessi anche all'Agenzia delle Entrate la quale, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede, ove non siano state già trasferite dalle province o dalle città metropolitane, al recupero delle risorse dovute all'ente subentrante nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province o alle città metropolitane, con contestuale riversamento agli enti interessati.

5. Gli obiettivi del patto di stabilità interno con corrispondenza fra funzione svolta, oneri finanziari, risorse trasferite e revisione degli spazi sul patto di stabilità interno per ciascun ente coinvolto sono modificati secondo quando previsto dal comma 94 dell'articolo 1 della legge.

6. Gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni per gli enti subentranti, non rilevano ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, così come previsto dal comma 96, lett. d) dell'articolo 1 della legge n. 56/14, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, puo' determinare inadempimenti dell'ente subentrante.

7. Al recupero delle somme di cui al comma 150-bis dell'articolo 1 della legge si provvede con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi successivamente alla ricognizione di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Criteri generali per l'individuazione delle risorse umane

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge, nei termini e secondo le modalità previste dallo Stato e dalle Regioni, le amministrazioni interessate al riordino delle funzioni individuano, nel rispetto della disciplina prevista all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge nonché delle forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente, il personale e i rapporti di lavoro interessati al trasferimento secondo i seguenti principi e criteri:

a) rispetto dei limiti finanziari e numerici previsti dall'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente decreto;

b) garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista;

c) svolgimento in via prevalente, alla data di entrata in vigore della legge, ferme restando le cessazioni eventualmente intervenute, di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento;

d) subentro anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, e, con riferimento ai posti di organico correlati alle funzioni oggetto di trasferimento, le procedure concorsuali e le graduatorie vigenti;

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, anche in merito alle forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni possono adottare criteri integrativi nel rispetto di principi di trasparenza ed imparzialità, tenendo altresì conto dei carichi di famiglia, delle condizioni di disabilità e delle condizioni di salute, dell'età anagrafica, dell'anzianità di servizio e della residenza.

3. In esito al processo di trasferimento del personale, ai fini del relativo monitoraggio, gli enti subentranti e gli Osservatori regionali trasmettono, una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, sulla base della modulistica definita dall'Osservatorio nazionale, rispettivamente all'Osservatorio regionale di riferimento e all'Osservatorio nazionale.

Articolo 5

Criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali e organizzative

1. I beni del demanio provinciale sono trasferiti al valore loro attribuito come indicato nell'ultimo bilancio approvato dall'ente che trasferirà il bene stesso o eventualmente attribuibile sulla base dei principi contabili nazionali in materia di valutazione degli immobili e tenuto conto della capitalizzazione degli investimenti effettuati su di essi. I beni del demanio culturale sono trasferiti con le procedure previste dalla legge.

2. I beni del patrimonio immobiliare sono trasferiti al loro costo storico desumibile dall'ultimo inventario dell'ente, attualizzato alla fine dell'esercizio antecedente il trasferimento e aumentato di eventuali capitalizzazioni intervenute nel corso degli anni sui medesimi immobili.

3. I beni mobili sono trasferiti al loro costo storico al netto del relativo fondo di ammortamento, come risultante dall'ultimo inventario dell'ente. Ai fini del trasferimento, si tiene conto del loro valore contabile.

4. Le partecipazioni aventi valore economico sono trasferite al valore del patrimonio netto, asseverato dal collegio sindacale della società.

5. Il trasferimento dei beni comporta il trasferimento di eventuali proventi da essi ricavati, e parimenti degli oneri finanziari di qualsivoglia natura, su di essi eventualmente gravanti.

6. Per quanto riguarda le società o altri enti partecipati che esercitano tutta o parte delle funzioni oggetto di riordino, le relative partecipazioni sono trasferite, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e statutarie. Le società o altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o in liquidazione al momento del trasferimento della funzione o per i quali sussistano i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione non sono soggetti al subentro dell'ente cui la funzione è trasferita.

7. I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla lett. b) del comma 96 dell'articolo 1 della legge.

8. La mappatura dei beni e delle partecipazioni in società di cui al presente articolo è fatta dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del presente decreto, con riferimento alla situazione esistente alla data della entrata in vigore del presente decreto.

Capo III

Funzioni amministrative di competenza statale

Articolo 6

Attribuzione delle funzioni amministrative oggetto di riordino nelle materie di competenza statale

1. Le funzioni oggetto di riordino, nelle materie di competenza statale sono così individuate e attribuite:

I. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, sentiti i Comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei Comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi Comuni, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta;

II. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di determinare, nelle Province in cui siano presenti i gruppi linguistici tutelati, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle stesse, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta;

III. in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di istituire appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali, di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 sono attribuite, ove previste, alle città metropolitane ed alle Province come enti di area vasta.

2. Sono contestualmente confermati in capo alle Province i beni e le risorse umane, finanziarie e organizzative connesse alle funzioni di cui al comma 1.

Capo IV

Decorrenza e disposizioni finali

Articolo 7

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte dell'ente subentrante

1. Ai sensi del comma 89 dell'articolo 1 della legge, le funzioni di cui all'articolo 6 del presente decreto sono esercitate, per quanto riguarda le Province, dal momento dell'entrata in vigore del presente decreto e, per quanto riguarda le città metropolitane dal 1° gennaio 2015.

2. L'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante delle funzioni trasferite dalle Regioni ai sensi del presente decreto sarà determinato dalle singole Regioni con l'atto attributivo delle funzioni oggetto del trasferimento.

Articolo 8

Disposizione finale

1. Eventuali ulteriori Dpcm integrativi o esplicativi del presente saranno adottati solo previa intesa acquisita nella Conferenza unificata.

Articolo 9

Pubblicazione e diffusione

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diffuso anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Roma, 26 settembre 2014

 

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