Regolamento Commissione Ue 1113/2014/Ue
Infrastrutture per l'energia Ue - Forma e dettagli tecnici della comunicazione di progetti di investimento - Abrogazione dei regolamenti 2386/96/Ce e 833/2010/Ue
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Commissione europea
Regolamento di esecuzione 16 ottobre 2014, n. 1113/2014/Ue
(Guue 22 ottobre 2014 n. L 302)
Regolamento che stabilisce la forma e i dettagli tecnici della comunicazione di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (Ue) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (Ce) n. 2386/96 e (Ue, Euratom) n. 833/2010 della Commissione
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea, che sostituisce il regolamento (Ue, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (Ce) n. 736/96 1 , in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di raccogliere dati confrontabili e semplificare l'attività di comunicazione degli Stati membri o dei loro enti o organismi delegati, di cui all'articolo 3 del regolamento (Ue) n. 256/2014, le comunicazioni da presentare devono essere standardizzate utilizzando apposite tabelle. È necessario, pertanto, adottare disposizioni concernenti la forma e altri dettagli tecnici della comunicazione di dati e informazioni.
(2) A seguito dell'abrogazione del regolamento (Ce) n. 736/96 del Consiglio 2 , intervenuta con il regolamento (Ue) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario abrogare anche il regolamento (Ce) n. 2386/96 della Commissione 3 .
(3) A seguito dell'annullamento del regolamento (Ue, Euratom) n. 617/2010 4 da parte della Corte di giustizia europea, è necessario che il presente regolamento abroghi anche il regolamento (Ue, Euratom) n. 833/2010 della Commissione,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
La forma e i dettagli tecnici delle comunicazioni da inviare alla Commissione in relazione ai dati e alle informazioni sui progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia, di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (Ue) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono definiti nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
I regolamenti (Ce) n. 2386/96 e (Ue, Euratom) n. 833/2010 sono abrogati.
Articolo 3
Gli Stati membri garantiscono la coerenza delle informazioni statistiche trasmesse sulla base del modello che figura in allegato e delle informazioni statistiche trasmesse a norma del regolamento (Ce) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014
Note ufficiali
Gu L 84 del 20.3.2014, pag. 61.
Regolamento (Ce) n. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (Gu L 102 del 25.4.1996, pag. 1).
Regolamento (Ce) n. 2386/96 della Commissione, del 16 dicembre 1996, recante applicazione del regolamento (Ce) n. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (Gu L 326 del 17.12.1996, pag. 13).
Regolamento (Ue, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (Ce) n. 736/96 (Gu L 180 del 15.7.2010, pag. 7).