Sostanze pericolose

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Regolamento Commissione Ue 1078/2014/Ue

Regolamento recante modifica del regolamento 649/2012/Ue sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 29/04/2024

Commissione europea

Regolamento delegato 7 agosto 2014, n. 1078/2014/Ue

(Guue 15 ottobre 2014 n. L 297)

Regolamento recante modifica dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose1 , in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (procedura Pic) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/Ce del Consiglio2 .

(2) È opportuno tenere in considerazione la normativa che disciplina alcune sostanze chimiche adottata a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3 , del regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e del regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio5 .

(3)  Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce (Gu L 396 del 30 dicembre 2006, pag. 1).

(4) Le sostanze cietaxin e azociclotin non sono state approvate come principi attivi a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(5) Le sostanze cinidon etile, ciclanide, etossisulfuron e oxadiargil non sono state approvate come principi attivi a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(6) La sostanza rotenone non è stata approvata come principio attivo a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009, e pertanto è soggetta a rigorose restrizioni per l'uso come pesticida, in quanto praticamente tutti gli utilizzi sono proibiti nonostante il fatto che il rotenone sia stato identificato e notificato ai fini della valutazione, a norma del regolamento (Ue) n. 528/2012, per il tipo di prodotto 17 e può pertanto continuare a essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non è adottata una decisione a norma di tale regolamento. Occorre perciò iscrivere la sostanza rotenone negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(7) L'approvazione della sostanza cloruro di didecildimetilammonio è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(8) L'approvazione delle sostanze warfarina e ciflutrina è stata ritirata a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009 e pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(9) In occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze azinfos-metile, acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili nell'allegato III di tale convenzione, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno che tali sostanze siano depennate dall'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012 e iscritte nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 3 di tale allegato.

(10) La conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifeniletere commerciale, compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere, e l'ottabromodifeniletere commerciale, compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura Pic prevista dalla convenzione. Poiché il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere sono già elencati nell'allegato V del regolamento (Ue) n. 649/2012, e sono pertanto soggetti a un divieto di esportazione, tali sostanze non sono iscritte nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(11) Occorre che la voce per il clorato nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012 sia modificata al fine di fornire maggiore chiarezza sulle sostanze che rientrano nel campo di applicazione di tale voce.

(12) È opportuno pertanto modificare il regolamento (Ue) n. 649/2012 di conseguenza.

(13) Allo scopo di concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie per attuarlo, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2014

Allegato

L'allegato I del regolamento (Ce) n. 649/2012 è modificato come segue:

1. La parte 1 è così modificata:

a) le voci relative all'azinfos-metile e ai perfluorottani sulfonati sono sostituite come segue:

Sostanza chimica N. CAS N. Einecs Codice NC Sottocategoria (*) Limitazioni d'impiego (**) Paesi che
non richiedono notifica
"Azinfos-metile (#) 86-50-0 201-676-1 2933 99 80 p(1) b
Perfluorottani sulfonati
(PFOS) C8F17SO2X
(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri) (+)/(#)
1763-23-1
2795-39-3
70225-14-8
56773-42-3
4151-50-2
57589-85-2
68081-83-4
e altri
217-179-8
220-527-1
274-460-8
260-375-3
223-980-3
260-837-4
268-357-7
2904 90 95
2904 90 95
2922 12 00
2923 90 00
2935 00 90
2924 29 98
3824 90 97
i(1) sr"

 

b) la voce relativa al clorato è sostituita come segue:

 

Sostanza chimica N. CAS N. Einecs Codice NC Sottocategoria (*) Limitazioni d'impiego (**) Paesi che
non richiedono notifica
"Clorato (+) 7775-09-9
10137-74-3
7783-92-8
e altri
231-887-4
233-378-2
232-034-9
2829 11 00
2829 19 00
2843 29 00
p(1) b"

 

c) sono aggiunte le seguenti voci:

 

Sostanza chimica N. CAS N. Einecs Codice NC Sottocategoria (*) Limitazioni d'impiego (**) Paesi che
non richiedono notifica
"Azociclotin (+) 41083-11-8 255-209-1 2933 99 80 p(1) b
Bitertanolo (+) 55179-31-2 259-513-5 2933 99 80 p(1) b
Cinidon etile (+) 142891-20-1 n.d. 2925 19 95 p(1) b
Ciclanilide (+) 113136-77-9 419-150-7 2924 29 98 p(1) b
Ciflutrin 68359-37-5 269-855-7 2926 90 95 p(1) b
Ciexatin (+) 13121-70-5 236-049-1 2931 90 90 p(1) b
Etossisulfuron (+) 126801-58-9 n.d. 2933 59 95 p(1) b
Cloruro di didecildimetilammonio 7173-51-5 230-525-2 2923 90 00 p(1) b
Oxadiargil (+) 39807-15-3 254-637-6 2934 99 90 p(1) b
Rotenone (+) 83-79-4 201-501-9 2932 99 00 p(1) b
Warfarina 81-81-2 201-377-6 2932 20 90 p(1) b"

 

2. La parte 2 è così modificata:

a) la voce relativa ai perfluorottani sulfonati è sostituita come segue:

 

Sostanza chimica N. CAS N. Einecs Codice NC Categoria (*) Limitazioni d'impiego (**)
"Derivati dal perfluorottano sulfonato (compresi i polimeri) non coperti da: Acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perforazioni sulfonili 57589-85-2
68081-83-4
e altri
260-837-4
268-357-7
2924 29 98
3824 90 97
i sr"

 

b) la voce relativa al clorato è sostituita come segue:

 

Sostanza chimica N. CAS N. Einecs Codice NC Categoria (*) Limitazioni d'impiego (**)
"Clorato 7775-09-9
10137-74-3
7783-92-8
e altri
231-887-4
233-378-2
232-034-9
2829 11 00
2829 19 00
2843 29 00
P b"

 

c) la voce relativa all'azinfos-metile è soppressa;

d) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica N. CAS N. Einecs Codice NC Categoria (*) Limitazioni d'impiego (**)
"Azocyclotin 41083-11-8 255-209-1 2933 99 80 p
Bitertanolo 55179-31-2 259-513-5 2933 99 80 p
Cinidon etile 142891-20-1 n.d. 2925 19 95 p
Ciclanilide 113136-77-9 419-150-7 2924 29 98 p
Ciexatin 13121-70-5 236-049-1 2931 90 90 p
Etossisulfuron 126801-58-9 n.d. 2933 59 95 p
Oxadiargil 39807-15-3 254-637-6 2934 99 90 p
Rotenone 83-79-4 201-501-9 2932 99 00 p"
Sostanza chimica N. CAS N. Einecs Codice NC Categoria (*) Limitazioni d'impiego (**)
"Azocyclotin 41083-11-8 255-209-1 2933 99 80 p div
Bitertanolo 55179-31-2 259-513-5 2933 99 80 p div
Cinidon etile 142891-20-1 n.d. 2925 19 95 p div
Ciclanilide 113136-77-9 419-150-7 2924 29 98 p div
Ciexatin 13121-70-5 236-049-1 2931 90 90 p div
Etossisulfuron 126801-58-9 n.d. 2933 59 95 p div
Oxadiargil 39807-15-3 254-637-6 2934 99 90 p div
Rotenone 83-79-4 201-501-9 2932 99 00 p Restr"

 

3. Nella parte 3 sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica N. CAS N. Einecs Codice NC Categoria (*)
"Azinfos-metile 86-50-0 2933.99 3808.10 Pesticida
Acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili 1763-23-1
2795-39-3
29457-72-5
29081-56-9
70225-14-8
56773-42-3
251099-16-8
4151-50-2
31506-32-8
1691-99-2
24448-09-7
307-35-7
e altri
2904.90
2904.90
2904.90
2904.90
2922.12
2923.90
2923.90
2935.00
2935.00
2935.00
2935.00
2904.90
3824.90 Industriale"

Note ufficiali

1.

Gu L 201 del 27 luglio 2012, pag. 60.

2.

Decisione del Consiglio 2003/106/Ce, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (Gu L 63 del 6 marzo 2003, pag. 27).

3.

L'approvazione della sostanza bitertanol è stata ritirata a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012.

4.

Regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/Cee e 91/414/Cee (Gu L 309 del 24 novembre 2009, pag. 1).

5.

Regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Gu L 167 del 27 giugno 2012, pag. 1).

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