Comunicazione Commissione Ue 20 agosto 2014
Norme armonizzate per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura del consumo energetico degli aspirapolvere
Commissione europea
Comunicazione Commissione Ue 20 agosto 2014, n. 2014/C 272/06
(Guue 20 agosto 2014 n. C 272)
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento delegato (Ue) n. 665/2013 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere e del regolamento (Ue) n. 666/2013 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)
(Testo rilevante ai fini del See)
OEN(1) | Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento) |
Prima pubblicazione Gu | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Cenelec |
En 60312-1:2013 |
Questa è la prima pubblicazione |
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Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi. Le clausole 5.9, 6.15, 6Z1.2.3, 6Z1.2.4, 6.Z1.2.5 e 6.Z2.3 non fanno parte della presente citazione. Alla clausola 7.2.2.5 leggasi "polvere di prova fine A2" anziché "polvere di prova". Alla clausola 7.3.2 leggasi "inserto in alluminio" anziché "inserto in pino o materiale ligneo equivalente". | ||||
Cenelec | En 60335-2-2:2010 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per aspirapolvere ed apparecchi per pulizia ad aspirazione d'acqua Iec 60335-2-2:2009 |
Questa è la prima pubblicazione |
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En 60335-2-2:2010/A11:2012 | Questa è la prima pubblicazione |
Nota 3 | 1.2.2015 | |
En 60335-2-2:2010/A1:2013 |
Questa è la prima pubblicazione |
Nota 3 | 20.12.2015 | |
Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi. | ||||
Cenelec |
En 60335-2-69:2012 |
Questa è la prima pubblicazione |
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Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi. | ||||
Cenelec |
En 60704-2-1:2001 |
Questa è la prima pubblicazione |
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Questa norma deve essere completata per precisare le prescrizioni giuridiche cui intende riferirsi. | ||||
(1) OEN: Organzzazione europea di normazione: - Cen: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgique/Belgie, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu), - Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgique/Belgie, tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu), - Etsi: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France, tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu) |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro ("dow"), fissata dall'organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la En CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota:
— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (Ue) n. 1025/20121 .
— Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il Cen e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
— La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche "… /AC:YYYY" avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
— La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
— Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
— Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
Note ufficiali
Gu L 316 del 14 novembre 2012, pag. 12.