Rifiuti

Documentazione Complementare

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Istituto superiore di sanità (Iss)

Nota 14 marzo 2001

Oggetto: rifiuti provenienti dalla demolizione di veicoli

Ministero Industria

Commercio e Artigianato

Sottosegretario di Stato

On. Cesare De Piccoli

Via Molise, 2

00100 ROMA

 

In merito alla classificazione dei rifiuti, di cui in oggetto, si osserva quanto di seguito.

I rifiuti provenienti dalla demolizione dei veicoli, e quindi anche i motori e parti di essi, sono identificati nel Catalogo Europeo dei Rifiuti — Cer — (Allegato A Dlgs 22/1997) dalla voce 160208 "Rifiuti della demolizione dei veicoli", la quale voce non compare nell'elenco dei rifiuti pericolosi, di cui all'Allegato D del Dlgs 22/1997 stesso. Pertanto essi in base al criterio dell'origine, criterio che fino ad oggi ha regolamentato la classificazione dei rifiuti pericolosi in conseguenza dei disposti normativi comunitari, non sono classificati "rifiuti pericolosi".

Sempre a livello comunitario la lista dei rifiuti pericolosi ha subito recentemente 2 emendamenti, di cui l'ultimo, che sostituisce sia la lista europea dei rifiuti pericolosi di cui dalla Decisione 94/904/Ce e sia il 1° emendamento della stessa (Decisione della Commissione 3 maggio 2000 n. 2000/532/Ce), è stato pubblicato sulla Guce n. 47 del 16/2/2001 (Decisione della Commissione del 22/01/2001 n. 2001/119/Ce).

In base a tale nuova lista, che peraltro entrerà in vigore il 1° gennaio 2002, i rifiuti da demolizione di veicoli vengono completamente riclassificati e precisamente:

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03

pneumatici fuori uso

[16 01 04

veicoli inutilizzabili; N.B. questa voce non fa parte della proposta in merito alla quale è stato richiesto il parere del comitato. La presente voce sarà opportunamente modificata in base ai risultati della procedura in corso in seno al Consiglio circa la proposta contenuta nel documento COM(2000)546]

16 01 06

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07*

filtri dell'olio

16 01 08*

componenti contenenti mercurio

16 01 09*

componenti contenenti PCB

16 01 10*

componenti esplosivi (ad esempio "air bag")

16 01 11*

pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12

pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13*

liquidi per freni

16 01 14*

liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15

liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16

serbatoi per gas liquidi

16 01 17

metalli ferrosi

16 01 18

metalli non ferrosi

16 01 19

plastica

16 01 20

vetro

16 01 21*

componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a

16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22

componenti non specificati altrimenti

16 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

Si ritiene, pertanto, che sulla base della nuova formulazione della voce, i codici da assegnare ai motori da demolizioni di autoveicoli siano il 160121* oppure il 160122. L'assegnazione del primo codice corrispondente ad un rifiuto pericoloso, in quanto riportante l'asterisco, o del secondo codice (rifiuto non pericoloso) dipenderà dalla presenza o meno nel rifiuto di sostanze pericolose in concentrazioni superiori a quelle riportate nell'articolo 2 della medesima Decisione della Commissione del 16 febbraio 2001. Nel rifiuto in questione, motori da demolizione autoveicoli, la presenza di sostanze estranee è costituita da oli lubrificanti, i quali, ai sensi dei disposti normativi sulla classificazione delle sostanze e preparati pericolosi (direttiva 67/548/Cee e 88/379/Cee), a cui la Decisione del 16 febbraio 2001 fa riferimento, non sono attualmente classificati pericolosi, bensì riportano in etichetta solo l'avvertimento di non disperderli nell'ambiente. Tale avvertimento potrebbe destare il sospetto di doverli classificare "Ecotossici", ma a tutt'oggi non sono stati definiti i criteri di classificazione da applicare ai rifiuti in relazione alla caratteristica di pericolo "Ecotossico", e pertanto attualmente non è possibile classificare pericoloso un rifiuto in base alla caratteristica di ecotossicità.

Concludendo sia in base alla normativa vigente e sia in base alla normativa futura (che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2002), i motori contaminati da oli lubrificanti provenienti da demolizioni di autoveicoli sono da classificare come "rifiuti speciali non pericolosi".

Passando all'esame della specifica normativa nazionale in materia di rifiuti non pericolosi recuperabili con procedure semplificate (Dm 5 febbraio 1998), le parti di autoveicoli, di veicoli a motore risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del Dlgs 22/1997, sono riportati nella voce 5.1. Quest'ultima riporta come caratteristica del rifiuto che esso deve essere costituito da parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi (ad esempio: liquidi per freni, liquidi antigelo, liquidi di raffreddamento, pastiglie per freni; serbatoi per gas liquido, ecc.), nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili. La bonifica di un autoveicolo consiste in una rimozione di dette componenti e materiali pericolosi, tramite ad esempio sistemi di svuotamento gravitazionale per i fluidi; smontaggio di componenti quali pastiglie per i freni; ecc., ma non consiste in un lavaggio delle varie parti al fine della rimozione completa di ogni traccia di sostanza estranea. Infatti il legislatore al punto 5.1 del Dm 5 febbraio 1998 non ha parlato di "lavaggio", come in altre parti del Dm stesso, bensì di semplice bonifica tramite bonifica/privazione di componenti pericolosi.

Se si esamina la Direttiva 2000/53/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso, essa riporta nell'articolo 6 -Trattamento— che gli stabilimenti o le imprese che eseguono le operazioni di trattamento debbono soddisfare almeno i seguenti obblighi:

a) smontaggio dei componenti dei veicoli fuori uso;

b) rimozione e separazione dei materiali e componenti pericolosi in modo selettivo;

c) le operazioni di smontaggio dei componenti non debbono compromettere le possibilità di reimpiego e recupero.

 

Nell'Allegato I della Direttiva 2000/53/Ce stessa viene meglio definito cosa debba intendersi per "Operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso", e precisamente:

 

— rimozione degli accumulatori e dei serbatoi di gas liquefatto;

— rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (es. airbag);

— rimozione con raccolta e deposito separati di carburante, olio motore; olio della trasmissione,…….

— Rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

Quindi anche la nuova direttiva comunitaria in materia di veicoli fuori uso, quando affronta la problematica del trattamento/bonifica dei veicoli fuori uso stessi, fa riferimento semplicemente a operazioni di "rimozione" e non di trattamenti finalizzati alla completa rimozione ad esempio degli oli motori.

In conclusione la rimozione degli oli motori pur se eseguita correttamente, non potrà mai comportare che il motore del veicolo bonificato sia completamente esente da olio, in quanto necessariamente un film d'olio rimarrà adeso alle parti metalliche senza possibilità di rimozione, a meno di effettuare dei veri e propri lavaggi con idonei solventi. Lavaggi questi ultimi che non sembrano essere richiesti né in base alle norme nazionali, né in base alle norme europee di futuro recepimento.

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