Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Marche 3 luglio 2014, n. 662

Rumore - Limiti - Normativa nazionale - Legge 447/1995 e Dpcm 14 novembre 1997 - Ordinanza comunale - Deroga permanente ai limiti nazionali - Illegittimità

Il Comune non può derogare in via permanente ai limiti alle emissioni rumorose di attività commerciali fissate dalle norme nazionali (legge 447/1995 e Dpcm 14 novembre 1997).
Il Tar Marche con sentenza 3 luglio 2014, n. 662 annulla l’ordinanza del dirigente comunale che aveva autorizzato in via permanente un esercizio commerciale a superare i limiti di legge di emissioni sonore fissati per quella zona dalle norme nazionali (legge quadro sull'inquinamento acustico 447/1995 e Dpcm 14 novembre 1997).
I Giudici ricordano che l'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447/1995 consente deroghe ai valori limite sonori solo per svolgere attività temporanee o per manifestazioni in luogo aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, ma non consente assolutamente deroghe permanenti ai limiti di emissione. E la legge 447/1995, afferendo alla materia della tutela della salute, è normativa di principio inderogabile da Regioni ed Enti locali come i Comuni.

Tar Marche

Sentenza 3 luglio 2014, n. 662

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 839 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

(omissis), (omissis), (omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis);

 

contro

— Comune di Senigallia, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

— Regione Marche, Agenzia regionale protezione ambiente (Arpam) — Marche, Agenzia regionale protezione ambiente (Arpam) — Marche — Dipartimento di Ancona, non costituiti;

nei confronti di

"(A)" Sas, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

per l'annullamento

degli atti e provvedimenti tutti, di estremi e contenuto ignoti, eventualmente adottati anche implicitamente, con cui il Comune di Senigallia risulta aver autorizzato la società controinteressata, denominata "(A)" Sas;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia e di "(A)" Sas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori avvocato (omissis), per l'avvocato (omissis); avvocato (omissis); avvocato (omissis) per l'avvocato (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

1. I ricorrenti, proprietari di immobili ricadenti alla via (omissis) del lungomare di Senigallia, con il mezzo introduttivo impugnano i provvedimenti con cui il Comune ha autorizzato la società controinteressata a svolgere l'attività di diffusione sonora e intrattenimento musicale nel locale adibito a somministrazione di alimenti e bevande ricadente nella stessa via (omissis), al numero civico (omissis) (a distanza di circa venti metri dalle abitazioni di essi ricorrenti).

2. Dopo aver esposto i notevoli e ripetuti fastidi che le emissioni sonore provenienti dal locale producono all'interno delle loro abitazioni ed aver stigmatizzato il mancato rispetto da parte della controinteressata delle disposizioni in materia di contenimento delle emissioni acustiche, i ricorrenti deducono i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione della legge n. 447/1995, del Dpcm 14 novembre 1997 e della Lr n. 28/2001, nella parte in cui, con ordinanza dirigenziale n. 372/2008, il Comune ha autorizzato in via permanente la controinteressata a derogare ai valori massimi di emissione previsti dalla normativa statale e dal Piano di classificazione acustica del territorio adottato nel 2004 dallo stesso Comune (la zona de qua è classificata, a tali fini, di categoria IV -aree di intensa attività umana — in cui vige un limite notturno di immissione di 55 decibel). La deroga, in effetti, non è limitata temporalmente, come consente la vigente normativa, visto che essa va dal 1° marzo al 31 ottobre di ciascun anno. In ogni caso, la controinteressata, come rilevato dall'Arpam in occasione di una verifica compiuta nell'estate 2012 unitamente a funzionari del Comune, supera anche i valori indicati nel provvedimento che autorizza la deroga;

b) incompetenza del dirigente a modificare in peius il regolamento adottato dal Comune per disciplinare lo svolgimento delle attività rumorose a carattere temporaneo;

c) illegittimità dell'ordinanza n. 372/2008, nella parte in cui prevede che la deroga operi in base ad una semplice comunicazione del privato che svolge l'attività rumorosa, senza prevedere un'istruttoria o controlli da parte del Comune, né sanzioni per il caso di violazioni dei limiti di emissione;

d) illegittimità dell'ordinanza n. 372/2008, laddove la stessa avesse previsto una fattispecie di silenzio-assenso, per contrasto con l'articolo 20 legge n. 241/1990 (che esclude la possibilità che si formino per silentium atti abilitativi in caso di attività incidenti, fra gli altri, sulla salute umana);

e) nel merito, abnormità della misura nella parte in cui consente una deroga di ben 10 decibel fino alla una di notte e di 5 decibel fino alle 3.00 antimeridiane rispetto ai limiti massimi di emissione previsti dal Dpcm 14 novembre 1997 e dal vigente Piano comunale di classificazione acustica del territorio.

3. Con atto di motivi aggiunti depositato in giudizio in data 22 marzo 2013, i ricorrenti impugnano i medesimi atti già gravati con il mezzo introduttivo, deducendo la violazione dell'ordinanza dirigenziale n. 372/2008, in quanto la ditta controinteressata non risulta avere mai richiesto l'autorizzazione alla deroga dei limiti previsti dal Dpcm 14 novembre 1997

4. Con ulteriore atto di motivi aggiunti depositato in data 21 giugno e 1° luglio 2013, i ricorrenti impugnano l'ordinanza dirigenziale n. 100 del 3 aprile 2013, con la quale il Comune ha nuovamente disciplinato la materia, abrogando espressamente, fra le altre, l'ordinanza n. 372/2008.

Avverso questo atto vengono riproposte, sostanzialmente, tutte le censure già articolate con il mezzo introduttivo.

Si sono costituiti il Comune di Senigallia e la controinteressata ditta "(A)" Sas, formulando alcune eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con ordinanza n. 242/2013 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, fissando per il 19 giugno 2014 l'udienza di trattazione del merito.

5. Il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti, come eccepito dalla difesa del Comune, sono in parte irricevibili, in quanto vengono impugnati atti risalenti, al più tardi, al mese di giugno 2012 (ci si riferisce all'ordinanza n. 282 del 26 giugno 2012, con la quale il Comune, a seguito della verifica condotta in collaborazione con l'Arpam, ha irrogato alla controinteressata la sanzione della sospensione dell'attività di intrattenimento musicale per venti giorni. Peraltro, il provvedimento – addirittura favorevole ai ricorrenti — è impugnato solo nella parte in cui richiama l'ordinanza n. 372/2008, per cui esso non è dotato di autonoma lesività in parte qua).

Tenuto conto proprio di quanto esposto in fatto dai ricorrenti, ossia che il disturbo proveniente dal locale gestito dalla controinteressata perdura ormai da molto tempo, si deve concludere nel senso che è tardiva l'impugnazione dell'ordinanza n. 372/2008, atto che i ricorrenti avevano l'onere di conoscere – in quanto pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 17 luglio al 1° agosto 2008 – o comunque di acquisire per tempo. Costituisce in effetti affermazione giurisprudenziale consolidata quella secondo cui l'interessato non può differire ad libitum l'istanza di accesso agli atti amministrativi in modo da non far decorrere il termine decadenziale di impugnazione.

In ogni caso, al più trovano applicazione gli altrettanto consolidati principi giurisprudenziali in materia di decorrenza del termine di impugnazione dei provvedimenti abilitativi edilizi ed assimilati: la giurisprudenza, in effetti, afferma che il controinteressato deve impugnare il titolo edilizio rilasciato al proprietario confinante, al più tardi, al momento della conclusione dei lavori (quando, cioè, è possibile percepire compiutamente l'entità delle opere realizzate e la loro eventuale difformità rispetto alle norme edilizie comunali).

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano l'onere di attivarsi nel momento in cui la ditta controinteressata ha avviato l'attività rumorosa, manifestandosi in tale momento la lesione dei loro diritti ed interessi. E da quanto esposto in ricorso emerge che l'attività in parola viene svolta da alcuni anni, il che è comprovato, ad esempio, dal fatto che la sig.ra (omissis) già nell'agosto 2011 aveva sollecitato il Comune ad intervenire e che la verifica compiuta nel giugno 2012 dal Comune e dall'Arpam è scaturita da un esposto del sig. (omissis) (congiunto della sig.ra (omissis)).

6. Il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti sono invece inammissibili con riguardo all'impugnazione delle deliberazioni regionali nn. 896/2003 e 864/2004, in quanto gli atti impugnatori non sono stati notificati alla Regione Marche.

7. Vanno invece accolti i motivi aggiunti del 21 giugno-1° luglio 2013, diretti avverso l'ordinanza dirigenziale n. 100 del 3 aprile 2013 (che ha nuovamente disciplinato la materia), e ciò per le ragioni esposte dal Tribunale nell'ordinanza cautelare n. 242/2013. In quella sede, il Tar ha rilevato che:

“… l'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447/1995 consente deroghe ai valori limite di cui al precedente articolo 2, comma 3, solo per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, e non in relazione ad attività di intrattenimento che si svolgono per tutto l'anno. Analoga disposizione reca l'articolo 16 della Lr Marche n. 28/2001;

— la disciplina della legge n. 447/1995, afferendo alla materia della tutela della salute, va qualificata come normativa di principio inderogabile dalle Regioni (e quindi anche dagli Enti locali sub-regionali), a similitudine di quanto accade per le emissioni elettromagnetiche prodotte dalle Srb per telefonia mobile (i cui limiti di emissione sono fissati con Dpcm 8 luglio 2003 e non sono derogabili dalle Regioni e dagli altri enti locali);

— la deroga prevista dall'articolo 11 del regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 115/2009 non appare quindi sorretta da alcuna base normativa …", concludendo per l'accoglimento della domanda cautelare e precisando che le attività di intrattenimento musicale potranno continuare a svolgersi in base ai limiti di emissione previsti dal vigente Prac di Senigallia per le varie zone di classificazione acustica del territorio (fatto salvo il potere del Comune di concedere deroghe in relazione a specifici eventi).

8. Va solo aggiunto che i motivi aggiunti del giugno-luglio 2013 non possono essere dichiarati improcedibili come eccepito dal Comune nella memoria difensiva del 6 maggio 2014, atteso che, nel prendere atto dell'ordinanza cautelare n. 242/2013, il Comune ha solo sospeso l'efficacia dell'ordinanza n. 100/2013 (vedasi l'ordinanza n. 258 del 12 luglio 2013, allegata alla prefata memoria difensiva), il che non soddisfa certo l'interesse dei ricorrenti.

9. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno accolti solo per la parte di cui si è detto al precedente punto 7.

Ciò giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

— li accoglie nei limiti di cui in motivazione;

— compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 3 luglio 2014.

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